Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 10.04.2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2114/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
nato/a GA il 10/07/1974 residente in Parte_1
Marcianise alla Via F.Corridoni, 36 C.F. ; rapp.to e difeso, C.F._1 giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Paolo Galluccio C.F.
ed elett.te dom.ti presso il suo studio legale sito in Aversa C.F._2 alla Via Giotto, 87. Il procuratore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 081.504.60.01 nonché all'indirizzo di pec:
Email_1
-Appellante-
E
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con CP_1 sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Gemma Maresca (C.F. ) giusta procura alle liti in C.F._3 atti, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità CP_1
Italiana n. 28 ( Email_2
-Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro n. 433/2024 pubbl. il 21/02/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, con atto depositato presso questa Corte il 25.7.2024, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto la sua domanda tesa ad ottenere -sul presupposto di essere dipendente della
, in servizio presso il Reparto di Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni, Pt_2 con la qualifica di Collaboratore Professionale Infermiere - il riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire dal gennaio 2015, del tempo impiegato per vestirsi con il camice da lavoro,
1
L'appello è infondato. Oggetto del presente procedimento è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”. L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La Suprema Corte, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273). Ancora, di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto
2 ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. E' stato anche puntualizzato che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro ( Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono Pt_3 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro Pt_3 all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901). In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Da ultimo la Suprema Corte, facendo una sintesi degli sviluppi normativo- giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266- 14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima , la considerazione Parte_4 della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti (Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408; (v. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4249/2025 del
3 18.02.2025 che ha stabilito il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita.”). Alla luce di detti principi, reputa questa Corte che nel caso di specie non sia stato assolto l'onere di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio sia dell'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione (rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro) sia della durata di tali operazioni. Sarebbe stato onere della parte ricorrente quello di dimostrare, in relazione a tutto l'arco temporale dedotto in giudizio, sia di essersi recata sul posto di lavoro dieci minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per indossare la propria divisa sia di essersi allontanata dallo stesso posto di lavoro dieci minuti dopo il termine del turno di lavoro allo scopo di procedere alla svestizione della divisa.
La lavoratrice ha dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non ha puntualizzato in ricorso l'esatta articolazione temporale (cioè i turni) dell'esecuzione della prestazione lavorativa né gli orari in cui sarebbero state eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in immediata successione con l'inizio e il fine turno. Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e timbratura (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la svestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione: cioè se essa fosse libera, effettuabile anche prima o dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale scansione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché la lavoratrice era libera nell'esecuzione, in quanto non controllata, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, la dipendente adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, vestirsi con calma e poi andare a salutare dei colleghi oppure attendere a delle sue esigenze – quali una telefonata, o la sistemazione di altre cose personali, etc.) o dopo averla terminata. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni. Cont Di contro la non contestazione dell' attiene ai profili ovvii dell'obbligo di avere indosso il camice durante l'attività, mentre espressamente sono stati contestati sia i tempi delle timbrature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella
4 sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione. Né risultano allegati i cartelli marcatempo, al fine di provare che le timbrature erano effettuate qualche minuto prima dell'inizio e quale minuto dopo la fine del turno, nonostante il disposto “dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: «12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”: pertanto “Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4249 del 2025). Peraltro, è stato sottolineato in sentenza che “difetta nell'atto introduttivo – a fronte dell'ubicazione di cartellini marcatempo, badge o di equipollenti sistemi di rilevazione dell'orario di inizio e fine dei turni di lavoro anche all'ingresso - ogni deduzione in ordine alle specifiche ragioni “di servizio” per le quali le operazioni di vestizione e svestizione dovessero essere perfezionate precedentemente alla registrazione delle presenze;
anzi, pare verosimile - oltre che ragionevole - arguire che per il dipendente fosse comodo prima strisciare il badge per la registrazione della presenza in entrata, trovandosi il marcatempo al piano terra, all'ingresso, e poi recarsi a piano dove sono ubicati gli spogliatoi per vestirsi, di fatto impiegando del tempo già retribuito quale orario di lavoro per tale attività “preparatoria””. Tali deduzioni renderebbero ancora più pregante la prova, non articolata, che le operazioni preliminari e finali in discorso avvenissero in tempi definiti, quindi sotto il controllo, pur generale, del datore di lavoro, nel rispetto di determinate prescrizioni, quantomeno di ordine temporale. Parte ricorrente ha affermato di aver utilizzato, per la registrazione della presenza, il dispositivo sito al piano terra, all'ingresso, soltanto dopo essersi recata nello spogliatoio del primo piano, ma non ha indicato le ragioni ed il soggetto che abbia imposto le tempistiche della marcatura, che ben poteva avvenire prima, all'atto dell'ingresso all'inizio del turno e, alla fine, prima di lasciare il presidio ospedaliero. Il Giudice ha ritenuto la genericità delle deduzioni attoree in ordine a tale circostanza, essendosi la lavoratrice limitata ad asserire di vestirsi e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, ma senza fornire alcuna indicazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza - peraltro illogica oltre che defatigante - per lo stato dei luoghi come emergente dalla planimetria allegata al ricorso (cfr. pag. 273 e ss.). In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo della dipendente, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a
5 disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti.
Il fatto che l'operazione controversa di indossare la divisa presso la sede ospedaliera per l'espletamento del turno di lavoro fosse imposta dall' in Pt_3 ragione delle necessità igieniche e sanitarie, alle quali la ricorrente non può né sottrarsi né adempiere con modalità diverse (ad esempio, giungendo sul luogo di lavoro con gli indumenti in questione già indossati), non implica infatti che la stessa venisse svolta prima della timbratura in ingresso e dopo quella di uscita.
Alcuna valenza presentano, poi, la direttiva della Giunta della Regione Campania dell'8 ottobre 2010 e la successiva delibera del 17 novembre 2010, richiamate nel ricorso di primo grado, che invitavano a fissare tempi e modi per regolamentare e retribuire i tempi di vestizione/svestizione, cosa che, per quanto detto, non è provato sia in concreto avvenuto, così come il disposto dell'art. 27 del CCNL, che ingloba le operazioni per cui è causa nell'orario di lavoro, purchè, evidentemente, le operazioni si svolgano in modo regolamentato da parte datoriale (ed il lavoratore nella specie non ha impostato la sua azione direttamente per l'adempimento ex art. 27 cit.). In conclusione, reputa la Corte condivisibile la statuizione del Tribunale, non potendosi ricavare la prova della pretesa dal mero obbligo degli infermieri di indossare il camice e gli accessori della divisa aziendale per lo svolgimento delle mansioni durante i rispettivi turni di lavoro. Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, appare equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del grado. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli il 10 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6 7