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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1280/2023
Verbale di udienza del 15/04/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Cinzia Napolitano che chiede dichiararsi la cessata materia del contendere per avvenuto tempestivo pagamento della sanzione come rideterminata dall' con compensazione delle spese di lite. L'avv. Napolitano CP_1 esibisce estratto conto corrente dal quale di evince l'addebito di cui alla delega di pagamento.
E' presente per l' l'avv. Garofalo che si associa alla richiesta di declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata per effetto della normativa sopravvenuta e chiede liquidarsi le spese in favore dell' in ragione della soccombenza virtuale. CP_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1280/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
; Email_1
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. NAPOLITANO CINZIA , presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (PEC indicata: ; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_2
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO P.IVA_1
GAROFALO, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t) Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/5/2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione nOI-000973463 prot. 0800. CP_1
20/03/2023.0082487, notificata a mezzo del servizio postale in data 14/4/2023 ed
2 esponente il complessivo importo di € 10.000,00 per sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016.
Eccepiva: l'estinzione della supposta obbligazione per omessa notifica degli accertamenti, con conseguente decadenza ex art. 14 L. n. 689/81; l'estinzione della supposta obbligazione per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n. 689/81; la nullità per carenza motivazionale;
la violazione dell'onere probatorio;
la infondatezza degli illeciti amministrativi contestati e la carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, per vedere annullare l'opposta ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
L' depositava altresì il provvedimento di ridetermina della sanzione di cui CP_1 all'opposta ordinanza ingiunzione, in esecuzione delle recenti disposizioni legislative di cui al D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 23.
Disposto rinvio della causa onde consentire a parte attrice di provvedere al pagamento della somma ridotta rideterminata dall'Ente previdenziale, documentato quindi da parte ricorrente l'avvenuto tempestivo pagamento della sanzione per come rideterminata dall' alla odierna udienza di discussione entrambi i procuratori CP_1 chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il Giudice del lavoro quindi decideva come da sentenza ex art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
3. Va dichiarata la cessata materia del contendere come richiesto concordemente da entrambe le parti.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il
3 risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il pagamento della sanzione amministrativa per come rideterminata dall' in ossequio al nuovo CP_1 disposto normativo, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti tenuto conto, da un lato, del recente intervento normativo (D.L. 4 maggio 2023, n. 48) che ha posto l' Controparte_3 nelle condizioni di procedere ad una rideterminazione “proporzionata” delle sanzioni di cui si discorre e, dall'altro, del comportamento processuale del ricorrente che, alla luce della richiamata ridetermina operata dall' si è subito adoperato a pagare. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso iscritto al n. R.G. 1280/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Avellino, lì 15/4/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
4
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1280/2023
Verbale di udienza del 15/04/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Cinzia Napolitano che chiede dichiararsi la cessata materia del contendere per avvenuto tempestivo pagamento della sanzione come rideterminata dall' con compensazione delle spese di lite. L'avv. Napolitano CP_1 esibisce estratto conto corrente dal quale di evince l'addebito di cui alla delega di pagamento.
E' presente per l' l'avv. Garofalo che si associa alla richiesta di declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata per effetto della normativa sopravvenuta e chiede liquidarsi le spese in favore dell' in ragione della soccombenza virtuale. CP_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1280/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
; Email_1
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. NAPOLITANO CINZIA , presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (PEC indicata: ; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_2
, in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO P.IVA_1
GAROFALO, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t) Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/5/2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione nOI-000973463 prot. 0800. CP_1
20/03/2023.0082487, notificata a mezzo del servizio postale in data 14/4/2023 ed
2 esponente il complessivo importo di € 10.000,00 per sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016.
Eccepiva: l'estinzione della supposta obbligazione per omessa notifica degli accertamenti, con conseguente decadenza ex art. 14 L. n. 689/81; l'estinzione della supposta obbligazione per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n. 689/81; la nullità per carenza motivazionale;
la violazione dell'onere probatorio;
la infondatezza degli illeciti amministrativi contestati e la carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, per vedere annullare l'opposta ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
L' depositava altresì il provvedimento di ridetermina della sanzione di cui CP_1 all'opposta ordinanza ingiunzione, in esecuzione delle recenti disposizioni legislative di cui al D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 23.
Disposto rinvio della causa onde consentire a parte attrice di provvedere al pagamento della somma ridotta rideterminata dall'Ente previdenziale, documentato quindi da parte ricorrente l'avvenuto tempestivo pagamento della sanzione per come rideterminata dall' alla odierna udienza di discussione entrambi i procuratori CP_1 chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il Giudice del lavoro quindi decideva come da sentenza ex art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
3. Va dichiarata la cessata materia del contendere come richiesto concordemente da entrambe le parti.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il
3 risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il pagamento della sanzione amministrativa per come rideterminata dall' in ossequio al nuovo CP_1 disposto normativo, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti tenuto conto, da un lato, del recente intervento normativo (D.L. 4 maggio 2023, n. 48) che ha posto l' Controparte_3 nelle condizioni di procedere ad una rideterminazione “proporzionata” delle sanzioni di cui si discorre e, dall'altro, del comportamento processuale del ricorrente che, alla luce della richiamata ridetermina operata dall' si è subito adoperato a pagare. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso iscritto al n. R.G. 1280/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Avellino, lì 15/4/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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