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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 17.04.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3788/23 e n. 2474/22 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 330, cod. fisc.: , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. CodiceFiscale_1
Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Messina Via Centonze, n. 66, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MONORITI ANTONELLO, giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. Persona_1
n.80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
, in persona del legale rap.te pro Controparte_2
tempore domiciliato presso la sede di Messina via La Farina n.263 pal. CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: invalidità civile;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 10 07.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 09.12.21 ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile e, in subordine dell' indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato molto elevato a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_
Sottoposta a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio delle prestazioni assistenziali invocate. Il sede di ATP, il nominato ctu riconosceva l' invalidità propria della pensione di invalidità civile, ma non riconosceva lo status di cui all' art 3 comma3 L. 104/92, né i requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, 04.07.23, con ricorso del 10.07.23, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che erano sussistenti i requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento, nonché lo stato di gravità di cui alla l. 104/92 art 3 comma 3. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti delle prestazioni invocate far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12.02.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è solo in parte fondata, e, pertanto, può essere accolta parzialmente.
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Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta, depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame della ricorrente e dell' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della pensione di invalidità civile (l.118/71) presentando un' invalidità pari al 100% dalla data di presentazione della domanda amministrativa (già accertato in sede di ATP) e l' insussistenza dello status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 104/92, nonché l' insussistenza dei requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente, quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
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Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali, che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile (L. 118/71) dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 09.12.21; non trovasi invece, né nello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art 3 comma 3 l.
104/92), né trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ai sensi dell' art 91 c.p.c; pertanto, si dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, per il CP_1 processo di ATP, per ½ in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente giudizio di merito;
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 10.07.23 nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità Parte_1 di accompagnamento;
non trovasi nello stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, di cui all' art 3 c. 3 l. 104/92;
- trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile dalla data della presentazione della domanda amministrativa, 09.12.21;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida, per il processo di ATP, per ½ in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel giudizio di merito;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 18.04.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)