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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 quinquies e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAZZOLI MONICA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIRAZZOLI MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLES PAOLA Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOLES PAOLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e avano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla Parte_1 Parte_2
quale nasceva, il giorno 08.03.2019, il figlio;
la convivenza si interrompeva nel febbraio Persona_1
2021. Con decreto del 22.12.2021 prodotto sub doc. 4 il Tribunale di Bologna recepiva le condizioni concordate fra le parti circa l'affidamento, il collocamento, il calendario di visita e la contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie per il figlio;
col ricorso introduttivo del presente giudizio le parti, allegando intervenuti mutamenti delle circostanze di fatto, chiedevano concordemente una pagina 1 di 3 modifica delle suddette condizioni;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza fissata dal
Giudice Relatore, i ricorrenti confermavano tali concordate modifiche. Le condizioni richieste dalle parti sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno quindi recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Bologna del 22.12.2021, pronunciato all'esito del procedimento n.r.g. 8073/202, dà atto che per volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
A) affidamento condiviso con collocamento paritario alternato del figlio minore , con Per_1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso entrambi i genitori.
Il minore, infatti, sarà domiciliato a settimane alternate presso il padre e presso la madre, dal lunedì alla domenica con accompagnamento a scuola il lunedì successivo, o qualora non ci fosse scuola, con accompagnamento presso la residenza dell'altro genitore il lunedì pomeriggio. Si precisa che le parti si dichiarano disponibili a vedere e tenere con sé il figlio anche durante la settimana di spettanza Per_1 dell'altro genitore, in base sia alle esigenze del minore che alle proprie possibilità e comunque sempre e solo su comune accordo fra le stesse.
Tutte le visite mediche e le attività extrascolastiche verranno concordemente decise da entrambi i genitori i quali si faranno carico in misura eguale di tutti i relativi oneri.
Entrambi i genitori parteciperanno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti, anche in maniera separata.
Qualora il minore si ammalasse e/o dovesse eseguire delle terapie mediche o farmacologiche l'altro genitore dovrà essere immediatamente avvertito.
Il minore trascorrerà le festività ad anni alterni con ciascun genitore. In particolare, la settimana di
Natale con un genitore e la settimana di Capodanno con l'altro genitore;
l'intera settimana di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni e così di seguito.
Per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 14 giorni consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno.
B) obbligo a carico di entrambi i genitori al mantenimento diretto del figlio minore , ciascuno Per_1
dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e coprirà ogni spesa legata alla pagina 2 di 3 convivenza. Entrambi i genitori acquisteranno i vestiti per il minore che conserveranno nella propria residenza, qualora una delle parti si ritrovi in casa un vestito che non ha acquistato si impegnerà a ridarlo all'altra parte lavato entro sette giorni. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili, farmaci compresi, barbiere compreso e tutto quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Bologna;
Ogni genitore verserà al figlio la paghetta nella somma che riterrà opportuna e comunque non prima dei dieci anni di età.
C) in considerazioni delle reciproche condizioni economiche, e dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra in precedenza la stessa ha sempre lavorato come si evince dalle allegate Parte_2 dichiarazioni dei redditi (vedasi doc.11), l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà Per_1
percepito integralmente dalla sig.ra almeno fino a quando la stessa non trovi una Parte_2
occupazione a tempo indeterminato.
D) impegno dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Per nessun motivo le parti dovranno arrecarsi offesa, in particolar modo nessuna pubblicazione sui social network inerente l'altra parte né fotografie, né allusioni.
In caso di sopraggiunti e imprevisti gravi motivi di salute causanti il ricovero ospedaliero di un genitore durante la propria settimana di spettanza, l'altro genitore provvederà a supportare temporaneamente la situazione, facendosi carico così dell'accudimento e della cura del minore per i primi due giorni, questo al fine di consentire alla rete familiare dell'altro genitore di sopraggiungere e occuparsi del minore per i rimanenti giorni della settimana.
I costi di eventuali baby sitter saranno a carico esclusivo della parte che ne necessità.
E) dare atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto;
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art.
337 quinquies e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAZZOLI MONICA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIRAZZOLI MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLES PAOLA Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOLES PAOLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e avano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla Parte_1 Parte_2
quale nasceva, il giorno 08.03.2019, il figlio;
la convivenza si interrompeva nel febbraio Persona_1
2021. Con decreto del 22.12.2021 prodotto sub doc. 4 il Tribunale di Bologna recepiva le condizioni concordate fra le parti circa l'affidamento, il collocamento, il calendario di visita e la contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie per il figlio;
col ricorso introduttivo del presente giudizio le parti, allegando intervenuti mutamenti delle circostanze di fatto, chiedevano concordemente una pagina 1 di 3 modifica delle suddette condizioni;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza fissata dal
Giudice Relatore, i ricorrenti confermavano tali concordate modifiche. Le condizioni richieste dalle parti sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno quindi recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Bologna del 22.12.2021, pronunciato all'esito del procedimento n.r.g. 8073/202, dà atto che per volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
A) affidamento condiviso con collocamento paritario alternato del figlio minore , con Per_1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso entrambi i genitori.
Il minore, infatti, sarà domiciliato a settimane alternate presso il padre e presso la madre, dal lunedì alla domenica con accompagnamento a scuola il lunedì successivo, o qualora non ci fosse scuola, con accompagnamento presso la residenza dell'altro genitore il lunedì pomeriggio. Si precisa che le parti si dichiarano disponibili a vedere e tenere con sé il figlio anche durante la settimana di spettanza Per_1 dell'altro genitore, in base sia alle esigenze del minore che alle proprie possibilità e comunque sempre e solo su comune accordo fra le stesse.
Tutte le visite mediche e le attività extrascolastiche verranno concordemente decise da entrambi i genitori i quali si faranno carico in misura eguale di tutti i relativi oneri.
Entrambi i genitori parteciperanno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti, anche in maniera separata.
Qualora il minore si ammalasse e/o dovesse eseguire delle terapie mediche o farmacologiche l'altro genitore dovrà essere immediatamente avvertito.
Il minore trascorrerà le festività ad anni alterni con ciascun genitore. In particolare, la settimana di
Natale con un genitore e la settimana di Capodanno con l'altro genitore;
l'intera settimana di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni e così di seguito.
Per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 14 giorni consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno.
B) obbligo a carico di entrambi i genitori al mantenimento diretto del figlio minore , ciascuno Per_1
dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e coprirà ogni spesa legata alla pagina 2 di 3 convivenza. Entrambi i genitori acquisteranno i vestiti per il minore che conserveranno nella propria residenza, qualora una delle parti si ritrovi in casa un vestito che non ha acquistato si impegnerà a ridarlo all'altra parte lavato entro sette giorni. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili, farmaci compresi, barbiere compreso e tutto quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Bologna;
Ogni genitore verserà al figlio la paghetta nella somma che riterrà opportuna e comunque non prima dei dieci anni di età.
C) in considerazioni delle reciproche condizioni economiche, e dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra in precedenza la stessa ha sempre lavorato come si evince dalle allegate Parte_2 dichiarazioni dei redditi (vedasi doc.11), l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà Per_1
percepito integralmente dalla sig.ra almeno fino a quando la stessa non trovi una Parte_2
occupazione a tempo indeterminato.
D) impegno dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Per nessun motivo le parti dovranno arrecarsi offesa, in particolar modo nessuna pubblicazione sui social network inerente l'altra parte né fotografie, né allusioni.
In caso di sopraggiunti e imprevisti gravi motivi di salute causanti il ricovero ospedaliero di un genitore durante la propria settimana di spettanza, l'altro genitore provvederà a supportare temporaneamente la situazione, facendosi carico così dell'accudimento e della cura del minore per i primi due giorni, questo al fine di consentire alla rete familiare dell'altro genitore di sopraggiungere e occuparsi del minore per i rimanenti giorni della settimana.
I costi di eventuali baby sitter saranno a carico esclusivo della parte che ne necessità.
E) dare atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto;
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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