TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7156/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 7998/2018, vertente tra già , in persona del Parte_1 Parte_2 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Di Iesu ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via G. Supino n.5;
-parte appellante- contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Acanfora ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Passanti n.110;
-parte appellata –
nonché contro
Controparte_2
-parte appellata non costituita-
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 19.12.2018, l Parte_1 ha chiesto riformarsi la sentenza n. 7998/2018, depositata dal Giudice di
[...]
Pace di Nocera Inferiore in data 12.10.2018, eccependo la rituale notifica della cartella di pagamento n. 10020150022532980000 e chiedendo la riforma del capo relativo alle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2019, CP_1
si è costituito in giudizio, eccependo l'illegittima notifica della cartella
[...] esattoriale nonché deducendo l'intervenuta prescrizione del titolo e la mancata notifica degli atti prodromici. Infine, ha dedotto la violazione dell'art.17 del D. Lgs 602/1973.
La non si è costituita nel presente giudizio nonostante la rituale Controparte_2 notifica dell'atto di appello. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso in punto fatto, l'appello va accolto.
Giova ricordare che l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile se non a specifiche condizioni: “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ne consegue che l'interesse ad agire è concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente. Al contrario, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, il contribuente non subisce alcun pregiudizio da un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire può concretizzarsi solo con l'emissione di un ulteriore atto da parte dell'Ente . Parte_3
Sul punto, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile tale novella legislativa anche ai processi in corso (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), in quanto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”
(Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere accolto, con conferma della validità dell'atto impugnato e ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore fino ad € 1.100,00). Parimenti, le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M.
147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore fino ad €. 1.100,00) per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace.
Nulla sulle spese di lite nei confronti della poiché - non essendosi Controparte_2 costituita in giudizio - non ha sopportato alcuna spesa per cui è ammesso il rimborso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_2
• accoglie l'appello, e per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
• condanna a corrispondere all' Controparte_1 [...]
a somma di €. 346,00 (oltre ad accessori di legge) Parte_1
a titolo di compensi professionali del giudizio di primo grado;
• condanna a corrispondere all' Controparte_1 [...] la somma di €.64,50 a titolo di esborsi nonché la Parte_1 somma di €.662,00 (oltre ad accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio.
Cosi' deciso in data 08.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso