Sentenza 3 giugno 2003
Massime • 1
Nei reati di raccolta abusiva del risparmio e di abusivo esercizio di attività finanziaria, la destinazione al pubblico dell'offerta non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato d soggetti. (Fattispecie relativa all'utilizzo della struttura organizzativa del sindacato antiusura, per l'adesione al quale, con lo status di socio, non erano fissati requisiti, allo scopo di emettere "----- " - simboli econometrici di valore indotto - utilizzabili presso vari esercizi commerciali, aderenti all'iniziativa, per acquistare merce per un valore doppio rispetto al valore di acquisto del titolo con assunzione di obbligo di rimborso nei confronti degli esercizi commerciali aderenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2003, n. 36051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36051 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO - Presidente -
1.Dott.CHIEFFI SEVERO - Consigliere -
2.Dott.BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere -
3.Dott.MARCHESE ANTONIO - Consigliere -
4.Dott.CASSANO MARGHERITA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NT;
avverso ORDINANZA del 25/06/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore Avv. Vittoriano Bucci del foro di Chieti che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'8.8.2000 il g.i.p. del Tribunale di Chieti emetteva decreto di sequestro preventivo dei simboli econometrici di valore indotto (cd "simec"), emessi dal sindacato antiusura - il cui presidente, AC IT, veniva indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 11, 106 ,130, 132 del D. Lgs.vo n. 385 del 1993 - nonché dei contanti e dei valori camerali conseguenti alla vendita degli stessi.
Avverso il predetto provvedimento l'interessato proponeva richiesta di riesame.
Il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'impugnazione proposta, revocava il decreto di sequestro.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso del Procuratore della Repubblica, annullava l'ordinanza impugnata e disponeva il rinvio degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo esame.
Il 25.6.2002 il Tribunale di Chieti, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava la richiesta di riesame formulata da AC IT.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore, lamentando: a) violazione dell'art. 584 c.p.p. in relazione agli artt. 178 e 180 c.p.p., per omessa notifica all'interessato e ai difensori del gravame del pubblico ministero, violazione ritualmente eccepita e su cui la Corte di Cassazione aveva omesso ogni pronunzia;
b) conseguente nullità assoluta degli atti successivi, compresa l'ordinanza pronunziata il 25.6.2002 dal Tribunale di Chieti;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art.627, comma quarto, c.p.p., per violazione degli artt. 3,24 e 111
della Costituzione;
d) mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi dei reati e all'antigiuridicità del fatto, riconducibile alle attività di studio e di ricerca condotta per anni da AC IT. A questo proposito evidenziava che la circolazione dei "simec" era avvenuta all'interno di un gruppo chiuso di commercianti, che erano al contempo fornitori ed utilizzatori dei titoli, e che questi ultimi costituivano una sorta di carta prepagata con spendibilità esclusiva nel sistema fornitori-emittenti, costituito dai commercianti aderenti all'iniziativa. I proventi della vendita rimanevano nella disponibilità dei commercianti, che poi provvedevano alla ripartizione secondo criteri da loro pattuiti, con l'avvertenza che ogni commerciante accettava sostanzialmente l'alea derivante da una non oculata gestione dei supporti cartacei. Rilevava, infine, l'assenza di qualsiasi obbligazione di rimborso a carico dell'IT, vertendosi in ipotesi di conversione. OSSERVA IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
Nel giudizio di impugnazione di misure cautelari reali non trova applicazione l'art. 584 c.p.p., il quale prescrive - senza peraltro comminare alcuna sanzione in caso di violazione dell'obbligo - che, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sia data comunicazione al pubblico ministero e alle parti private dell'atto di impugnazione.
La notifica è funzionale alla presentazione del ricorso incidentale, estraneo alla natura e alla struttura dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari, la quale è connotata da una propria fisionomia, diversa da quella delle impugnazioni ordinarie, avuto riguardo in particolare alla brevità dei termini processuali previsti a pena di decadenza ed alle garanzie apprestate con norme particolari.
Relativamente a tali forme di gravame, infatti, la regolarità della procedura e il diritto di difesa dell'indagato sono assicurati dall'avviso ex art. 127 c.p.p., notificato al difensore di fiducia a norma dell'art. 613 c.p.p (Sez. 6, 6.5.1994, ric. Tazzina;
Sez. 6, 30.4.1997, ric. Marcellusi;
Sez. 6, 16.5.1997, ric. Timpanelli). Per completezza di argomentazioni la Corte osserva che, nel caso in esame,- la prima ordinanza emessa dal Tribunale di Chieti a norma dell'art. 324 c.p.p. era favorevole alle tesi prospettate dal ricorrente AC IT, il quale era, pertanto, privo di interesse a proporre ricorso per cassazione.
Sotto tutti questi profili, quindi, non sussiste la denunciata nullità degli atti della procedura incidentale e di tutti quelli successivi, compresa l'ordinanza pronunziata il 25.6.2002 dal Tribunale di Chieti.
2. Manifestamente infondata è la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma quarto, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, prospettata in via subordinata dal difensore di AC IT.
La norma censurata - direttamente correlata al principio di definitività delle sentenze di cassazione - risponde all'esigenza logica , ancora prima che giuridica, di definire le linee del procedimento " in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi" (sentenze della Corte Costituzionale nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 21 del 1982, 50 del 1970; ordinanze nn. 501 del 2000, 11 del 1999). È insito, infatti, nel sistema delle impugnazioni che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Cassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad esso affidato dalla stessa Costituzione" (art. 111, settimo comma, della Costituzione: v. sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 247 del
1995, 21 del 1982) - la quale definisca, nei limiti del -giudicato, ogni questione dedotta o deducibile, al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 1982 e ordinanza della medesima Corte n. 501 del 2000). Tale esigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto di tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 1996 e ordinanza della medesima Corte n. 501 del 2000), sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23.11.1999 n. 2).
In tale prospettiva la scelta legislativa - espressa dall'art. 627, comma quarto, c.p.p.- di rendere improponibili, in un determinato grado del procedimento, eccezioni di nullità, che si assumono occorse in fasi precedenti ed esaurite, non è irrazionale, ma risulta, al contrario, pienamente rispondente alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi, contribuendo, in tal modo, a realizzare un interesse fondamentale dell'ordinamento (v. sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, nonché ordinanza della medesima Corte n. 501 del 2000).
3. Per quanto concerne il quarto motivo di ricorso la Corte, premesso che in questa sede, vertendosi in tema di sequestro probatorio, deve essere valutato esclusivamente il fumus commissi delitti, osserva che il complesso normativo delineato negli artt. 130 e 132 del d. lgs.vo 1.9.1993 n. 385 sanziona rispettivamente la raccolta abusiva del risparmio e l'abusivo esercizio di attività finanziaria.
3.1 Entrambe le norme sono incentrate sulla violazione dell'autorizzazione a svolgere le suddette attività, quale elemento discretivo tra liceità ed illiceità delle condotte. L'attività di intermediazione nel credito è, infatti, un'attività di pubblico interesse che deve essere garantita nel suo svolgimento da un controllo sia nella fase antecedente che in quella contemporanea al suo esercizio anche attraverso la fissazione di parametri di comportamento identici per tutti, al fine, da un lato, di garantire l'attuazione del principio di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione) in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e, dall'altro, di rafforzare la tutela del risparmio attraverso un penetrante sistema di controlli volto ad assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.
Entrambe le fattispecie criminose si fondano sul pericolo astratto della realizzazione di un pregiudizio a danno di utenti che entrano in contatto con soggetti operanti abusivamente nell'ambiente bancario e finanziario con conseguente probabilità che la sottrazione ai sistemi di controllo previsti dall'ordinamento comporti il concretizzarsi di un evento lesivo nei confronti della massa dei risparmiatori.
3.2 L'art. 130 del D.L.vo 1.9.1993 n. 385 sanziona i comportamenti che violano quanto previsto dall'art. 11 del citato testo unico che riserva ad una particolare tipologia di soggetti, le banche, la raccolta del risparmio e l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto ogni altra forma. Per l'integrazione del reato di abusiva attività finanziaria (art.132 d. lgs.vo 1.9.1993 n. 385) è necessario, invece, che il soggetto operante nel settore finanziario svolga, almeno in via prevalente, una o più delle attività previste dall'art. 106, comma primo, del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazioni di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel decreto del Ministro del tesoro 6.7.1994), inserendosi abusivamente nel libero mercato, con conseguente sottrazione ai controlli di affidabilità e stabilità, ed operando indiscriminatamente tra il pubblico. Ciò implica che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indiscriminato di finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto, con una latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (Sez. 6,12.2.1999 n. 5118, rie. D'Anna ed altri;
Sez. 2, 2.10.1997 n. 5285, ric. Nasso). Ai fini dell'esatta delineazione delle fattispecie criminose in esame occorre aggiungere che, quando si fa riferimento all'attività di raccolta del risparmio "tra il pubblico" e all'offerta di servizi di finanziamento e di intermediazione in cambi "al pubblico" dei potenziali utenti e fornitori, il termine non deve essere necessariamente interpretato in una accezione quantitativa come sinonimo di collettività indifferenziata di persone, interessate all'attività bancaria e finanziaria per le ragioni più disparate. Ben può assumere rilievo, infatti, un profilo qualitativo, in cui la potenziale estensione dell'attività bancaria e finanziaria è desumibile dalle particolari forme e modalità di esercizio dell'attività oppure dall'irrilevanza delle condizioni e delle qualità personali dei soggetti cui l'agente si rivolge ovvero ancora dalla possibilità di divenire destinatari dell'attività bancaria e finanziaria senza particolari difficoltà o limiti, indipendentemente dalle finalità per le quali le prestazioni vengono chieste ed ottenute, qualificando le stesse solo indirettamente l'attività bancaria e finanziaria abusiva (Sez. Un.25.3.1998 n. 2579; Sez. 6, 12.2.1999 n. 5118, ric. D'Anna ed altri).
4. Sulla base di queste considerazioni non è censurabile la decisione del giudice di merito che ha ravvisato nelle condotte di AC IT il fumus dei reati di abusiva attività finanziaria e di abusiva attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per il fatto che lo stesso - avvalendosi della struttura organizzata del "sindacato antiusura", comprendente una cinquantina di esercizi commerciali, situati in diversi comuni (Guardiagrele, S. Eusanio del Sangro, Vasto, Lanciano, Chieti, Manopello Scalo, L'Aquila) e dotato di uno statuto non contenente particolari requisiti o limiti per l'acquisizione dello status di socio e, quindi, aperto ad un numero potenzialmente illimitato di aderenti - ha effettuato finanziamenti in favore di un numero indeterminato di persone, ossia tutte quelle disponibili a cambiare lire in "simec" (simboli econometrici di valore indotto, da lui emessi) al fine di acquistare, presso gli esercizi commerciali coinvolti nell'iniziativa, merce per un valore doppio rispetto alle lire cambiate, e contestualmente ha assunto un obbligo di rimborso nei confronti di tutti i commercianti convenzionati che accettavano i "simec" in pagamento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 SETTEMBRE 2003.