Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria la condotta di colui che, affiliato ad un'associazione di tipo mafioso, offra prestiti di modiche somme a tassi usurari, in quanto, in tal caso, non sussiste il requisito essenziale dell'organizzazione che integra la fattispecie costitutiva del delitto in questione; né tale elemento può essere mutuato dalla comune appartenenza al sodalizio malavitoso, in quanto, diversamente opinando, l'usuraio, affiliato a sodalizio illecito, dovrebbe sempre e comunque rispondere del delitto di abusiva attività finanziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2009, n. 46074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46074 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/09/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 1054
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - est. Consigliere - N. 17532/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE TI N. IL 01.08.1984;
avverso l'ORDINANZA n. 1013/2008 depositata il 21.01.2009 TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI CATANZARO;
Letti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita in CAMERA DI CONSIGLIO la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. SELVAGGI Eugenio, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Ingrosso Antonio del Foro di Cosenza, difensore di fiducia dell'imputata, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
OSSERVA
1.GR IA ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, pronunciando su appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento di rigetto di quel GIP, aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare carceraria in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e abusiva attività finanziaria aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. L'ordinanza cautelare era stata pronunciata nell'ambito delle indagini condotte in ordine al cosiddetto "clan Cicero", associazione di tipo mafioso operante nel cosentino, cui la GR, secondo l'ipotesi d'accusa, era intranea, associazione dedita alle estorsioni ed all'usura, attività illecite cui l'odierna ricorrente si assumeva partecipasse attivamente.
Si contestava alla predetta di curare la gestione degli affari della cosca dopo l'arresto in Spagna del padre GR IC, esponente apicale del clan, ben consapevole della natura illecita degli affari. Era risultato infatti che la giovane si recava frequentemente in Spagna con la sorella ES per riferire al padre in ordine allo stato degli affari e ricevere istruzioni, anche telefoniche;
le direttive suddette venivano eseguite puntualmente con tenacia e scrupolo. In particolare si contestava alla predetta di curare l'attività di erogazione di prestiti di denaro in favore di un numero indeterminato di persone e di riscossione dei crediti conseguenti, avvalendosi di altri sodali e principalmente di TT CO, detto "ù scè" perché bleso.
Il Tribunale aveva tratto gli elementi di valutazione necessari da un significativo compendio intercettivo, nonché dalla circostanza che la GR frequentava assiduamente il covo-magazzino del clan sito nel quartiere San Vito di Cosenza e gli affiliati al sodalizio illecito.
2.-Deduce la ricorrente difetto di motivazione in ordine al reato associativo e violazione di legge quanto al reato di cui alla Legge Bancaria, art. 132.
In particolare, quanto al primo reato, sostiene il difensore della GR che il Tribunale aveva mal valutato le risultanze probatorie, che non dimostravano in modo sicuro la partecipazione della giovane all'associazione mafiosa, atteso che la predetta s'era limitata ad eseguire le istruzioni del padre senza avere piena consapevolezza delle loro implicazioni, ed a visitare spesso il genitore detenuto all'estero per mero affetto filiale, preoccupandosi della sua difesa e chiedendo aiuto economico a coloro che le erano noti come sodali del padre. Quanto poi al reato di abusiva attività finanziaria, osservava che la condotta in ipotesi attribuita alla ricorrente non poteva integrare il reato previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art.132, in mancanza di ogni riscontro in ordine alla presenza degli elementi connotativi dell'illecito.
3.- Il ricorso è fondato limitatamente alla parte concernente il reato di cui alla Legge Bancaria, art. 132.
L'abusiva attività finanziaria è il reato commesso da chi "svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106 comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo", come testualmente stabilisce il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132. Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, comma 1 delimita l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, definendo le attività il cui esercizio è riservato a "intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall'UIC", di modo che lo svolgimento di quelle attività da parte di soggetti non abilitati, in quanto non iscritti nel suddetto registro, costituisce il reato sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132. Le attività finanziarie riservate ai soggetti abilitati, secondo l'espresso dettato della norma, consistono in "assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi". Lo stesso D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, il cui dettato, ai sensi del comma 4, è integrato dal Decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999 (G.U. n. 86 del 14.4.1999; ma si confronti anche il D.M. 6 luglio 1994 G.U. n. 170 del 22.7.1994) ha specificato che possono aspirare all'iscrizione nei registri UIC imprese che devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) l'attività in relazione alla quale viene chiesta l'iscrizione deve essere specificata e deve essere prevalente;
b) deve essere esercitata "nei confronti del pubblico";
c) non deve necessariamente essere esclusiva, di modo che l'aspirante all'iscrizione può contemporaneamente svolgere anche altre attività; d) l'impresa aspirante all'iscrizione deve essere costituita in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, e deve aver interamente versato un capitale non inferiore al quintuplo di quello minimo prescritto per la costituzione delle società per azioni. È da notare, inoltre, che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 108 stabilisce che i titolari di quote di partecipazione debbano avere particolari requisiti di onorabilità, come specificati dal D.M. 30 dicembre 1998, n. 517; gli stessi requisiti di onorabilità e specifica professionalità devono connotare i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, come prescrive l'art. 109; a detti requisiti, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 113, devono rispondere anche coloro che esercitano attività finanziaria in via prevalente non nei confronti del pubblico. Come può constatarsi il D.Lgs. n. 385 del 1993 regola un'attività finanziaria svolta in forma imprenditoriale da professionisti stimati e credibili, che si presentino al pubblico per offrire servizi finanziari con struttura ed apparenza di impresa, tali da offrire ragionevole affidamento ed adeguate garanzie;
è evidente allora che in questa ottica assumono rilevanza qualificante organizzazione e professionalità.
Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 pertanto sanziona di illecito l'esercizio delle suddette attività finanziarie da parte di soggetti non abilitati dall'apposita iscrizione all'UIC.
In particolare la condotta sanzionata è costituita dall'esercizio abusivo di quella stessa attività di intermediazione finanziaria che la normativa testè presa in esame regola, e cioè, come la stessa ordinanza impugnata riconosce (pag. 23 terzo e sesto capoverso), l'offerta al pubblico del servizio di finanziamento in forma professionale, organizzata e su scala imprenditoriale (Cass. Sez. 2^ n. 5285 del 2 ottobre 1997; Sez. 6^ n. 5118 del 12.2.1999; Sez. 1^ n. 36051 del 3.6.2003; Sez. 5^ n. 10189 del 6.2.2007), atteso che solo tali modalità attuative della condotta, in quanto idonee ad indurre un rilevante fattore di turbativa nel mercato finanziario, realizzano quella latitudine di gestione che ne evidenzia la pericolosità e la rilevanza penale, sancita per l'appunto dalla Legge Bancaria. Valga aggiungere che i precedenti giurisprudenziali testè citati non contrastano con quanto è stato ritenuto nella presente sentenza in ordine all'importanza e rilevanza dell'elemento fattuale costituito dall'offerta al pubblico, ove si consideri che la sentenza della sesta Sezione di questa Corte n. 5118 del 12.2.1999 e quella di questa stessa Quinta Sezione del 6.2.2007 n. 10189 si riferiscono la prima al una attività di sconto di assegni cambiari esercitata in una casa da giuoco, e la seconda ad attività di sconto di assegni e cambiali esercitata in un supermercato, atteso che in entrambi i casi emergeva inconfutabilmente l'apparenza di un aspetto organizzativo che si presentava al pubblico in guisa di esercizio di attività imprenditoriale. Nel caso di specie, a quanto si rileva dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, è stato invece ritenuto che la condotta di affiliati ad associazione di tipo mafioso che offrivano prestiti di modiche somme a tassi usurari, integrasse di per sè il reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, e tale convincimento è stato sostanzialmente fondato sulla apodittica considerazione, mutuata dalla circostanza delle comune appartenenza allo stesso sodalizio malavitoso, che la stessa partecipazione all'associazione illecita integrasse l'elemento "organizzazione", che costituisce uno dei requisiti essenziali che devono caratterizzare la condotta del reato di abusiva attività finanziaria. L'assunto è evidentemente errato, perché, a prescindere dalla circostanza che il Tribunale ha del tutto trascurato ogni considerazione in ordine all'elemento psicologico del reato, la sua condivisione condurrebbe ad affermare che ogni usuraio, se affiliato ad un sodalizio illecito, debba essere chiamato a rispondere sempre e comunque anche del delitto di abusiva attività finanziaria, a prescindere dalla presenza in concreto degli elementi costituitivi del reato, e cioè organizzazione, professionalità, ed offerta al pubblico, inteso quest'ultimo requisito come manifestazione di apparenza dimostrativa di struttura ed organizzazione d'impresa. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto. Il ricorso è invece destituito di fondamento nel resto. I vizi denunciati sono infatti insussistenti, atteso che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente conto tanto degli specifici elementi fattuali considerati ai fini della decisione quanto della valutazione della loro valenza indiziante, e del resto la ricorrente non contesta di aver effettivamente curato gli affari illeciti del sodalizio su istruzione del padre, limitandosi a sostenere che ciò aveva fatto senza rendersi conto di favorire in tal modo l'associazione di tipo mafioso cui finiva per aderire.
Del resto, ove le censure della ricorrente fossero intese a contestare le valutazioni effettuate dal Tribunale, il ricorso sarebbe inammissibile, essendo preclusa in questa sede di legittimità il riesame del merito, specie se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui alla Legge Bancaria, art. 132; rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009