Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta di revisione, una volta instaurato il relativo giudizio, deve essere dichiarata con sentenza, e però, ove - in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale - il provvedimento conclusivo sia stato erroneamente qualificato come ordinanza, non sussiste alcuna nullità, purché esso contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2011, n. 16111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16111 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 18/01/2011
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 61
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 17743/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT CA N. IL 04/03/1954;
avverso l'ordinanza n. 2413/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 01/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
- 1 - Con provvedimento - denominato "Ordinanza" - del 1 marzo 2010, la Corte d'Appello di Genova la dichiarato inammissibile il ricorso proposto da BA RL, volto ad ottenere la revisione della sentenza, pronunciata nei confronti dello stesso, dalla Corte d'Appello di Firenze in data 4 febbraio 2005, irrevocabile il 17 ottobre 2007, con la quale (dopo essere stato assolto in primo grado) è stato ritenuto colpevole del delitto di duplice omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il BA, direttore dei lavori di ristrutturazione di un edificio - commissionati da DI OB ed appaltati dall'impresa DI UC - e coordinatore per la loro progettazione ed esecuzione, è stato ritenuto responsabile del crollo di due muri portanti dell'edificio, avvenuto il 30 maggio 2000, in conseguenza del quale due operai sono stati travolti ed uccisi. Benché la ristrutturazione, come assentita dalla competente autorità amministrativa, non lo prevedesse, si era proceduto alla demolizione dei muri portanti dell'edificio da ristrutturare, nel corso della quale si era verificato il mortale infortunio.
In tesi d'accusa, il BA - che si era difeso sostenendo di non essere stato consapevole della decisione del committente e dell'imprenditore di demolire i muri portanti dell'edificio - era stato presente in cantiere il 23 maggio 2000, allorché la demolizione di detti manufatti era già iniziata già da qualche giorno;
di guisa che non rispondeva al vero che egli ne fosse rimasto ignaro. Gli stessi giudici hanno poi segnalato la condotta negligente dell'imputato nell'adempiere ai doveri di vigilanza connessi con il suo ruolo di direttore e coordinatore dei lavori.
Nell'avanzare la richiesta di revisione, il BA ha indicato le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da DI LI, padre di DI OB, proprietario dell'edificio oggetto della ristrutturazione, e committente dei lavori, dalle quali emergerebbe che, alla data del 23 maggio 2000, i lavori di demolizione dei muri in questione non erano ancora iniziati, di guisa che doveva ritenersi accertato che gli stessi lavori erano stati decisi e posti in esecuzione all'insaputa del BA. La corte territoriale, con l'impugnato provvedimento, ha ritenuto l'irrilevanza dell'esame del teste, indicato a sostegno della richiesta di revisione, anzitutto perché dalle dichiarazioni dello stesso avrebbe potuto evincersi che, alla data del 23 maggio, la demolizione dei muri perimetrali non era ancora iniziata ma era stata già decisa, mentre nulla il teste era in grado di dire circa la eventuale condivisione del BA di tale decisione;
ed inoltre, perché all'affermazione di responsabilità la corte fiorentina era pervenuta anche sul rilievo che l'imputato avesse tenuto condotta negligente nel vigilare il cantiere affidato alla sua direzione, avendo lasciato libertà decisionale ed operativa al committente ed all'impresa esecutrice dei lavori. Avverso tale decisione propone ricorso il BA che deduce:
1) Inosservanza di norme processuali, specificamente degli artt. 634 e 636 cod. proc. pen., essendosi la corte territoriale pronunciata con ordinanza invece che con sentenza, come prescritto dal richiamato art. 636;
2) Vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sotto i profili della contraddittorietà e della manifesta illogicità. Sostiene, anzitutto, il ricorrente che la corte territoriale sarebbe andata oltre il compito riservatole nella prima fase del procedimento di revisione, nel corso della quale avrebbe solo dovuto svolgere una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, una valutazione in astratto della idoneità degli stessi a dimostrare l'innocenza dell'imputato, e non, come in realtà avvenuto, un anticipato apprezzamento di merito che, nel giudizio di revisione, è riservato alla fase rescissoria. In ogni caso, si sostiene nel ricorso, la testimonianza di DI LI, che costituiva oggetto dell'attività probatoria richiesta, doveva ritenersi rilevante, poiché avrebbe consentito di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, alla data del 23 maggio 2000 i lavori di demolizione dei muri, causalmente collegati con l'infortunio occorso, non erano ancora iniziati, e che di essi non aveva avuto notizia il BA, di guisa che esso non avrebbe dovuto essere a costui addebitato, neanche sotto il profilo dell'omessa vigilanza del cantiere.
- 2 - Il ricorso è infondato.
1) Quanto al primo motivo di ricorso, rileva la Corte che, fuori dai casi di cui all'art. 634 c.p.p., è certamente vero che l'inammissibilità della richiesta di revisione, una volta instaurato il relativo giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen., deve essere dichiarata, come esattamente sostiene il ricorrente, con sentenza, e che detto giudizio, diretto all'accertamento ed alla valutazione delle prove, si svolge nelle forme previste per il dibattimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. È altrettanto vero, tuttavia, che le forme della citata disposizione di legge, relative:
- alla citazione di tutte le parti interessate;
- all'intervento delle stesse in dibattimento;
- alla indicazione dei relativi temi;
- alla discussione della causa nel contraddittorio delle parti;
sono state puntualmente rispettate, tanto che nessuna violazione di legge, in tali termini, è stata prospettata.
Di non coerente, dunque, rispetto alla norma, vi è solo la denominazione del provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale correttamente avviato e proseguito, erroneamente qualificato "Ordinanza" invece che "Sentenza".
Errore che la Corte ritiene irrilevante, posto che tale errata qualificazione, nell'assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale, non può determinare nullità di alcun genere, laddove si consideri che il provvedimento in questione, pur erroneamente denominato, contiene tutti i requisiti essenziali della sentenza.
Ciò anche alla luce dei principi affermati da questa Corte, che ha già avuto modo di osservare come irrilevante sia il "nomen iuris" attribuito al provvedimento adottato dal giudice, laddove la diversità della forma non abbia determinato conseguenze di ordine sostanziale, dovendosi fare riferimento non alla denominazione formale allo stesso attribuita, bensì al contenuto sostanziale dello stesso (RV 183091,192785,103842,187449).
Nè rileva, nel senso opposto a quanto oggi si intende sostenere, ciò che ha affermato questa stessa Corte con la sentenza n. 23087/2008, citata dal ricorrente e dallo stesso PG di legittimità. Nel caso segnalato, invero, l'annullamento della decisione della corte territoriale è stato determinato da evidenti vizi di procedura, non dall'errata denominazione del provvedimento adottato. In particolare, era avvenuto che la corte d'appello, dopo avere citato a giudizio l'imputato, ex art. 636 cod. proc. pen., ha emesso ordinanza ex art. 127 c.p.p., con cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, laddove il giudizio, ormai avviato nelle forme previste dal citato art. 636, andava proseguito nelle forme del dibattimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. La censura proposta con il primo motivo di ricorso è, dunque, infondata.
2) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. In tema di revisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "la norma di cui all'art. 634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 c.p.p., ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto". In motivazione, le stesse SU hanno ulteriormente precisato che "nell'attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché... la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e segg. segnala l'esistenza di una progressione che - sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 - implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura".
Legittimamente, quindi, la corte territoriale ha, nello stesso contesto, esaminato e valutato nel merito la richiesta di revisione proposta dal BA, dichiarandola inammissibile. Per il resto, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si presentano inammissibili, alla stregua delle coerenti argomentazioni poste a sostegno dell'impugnata decisione dalla corte territoriale. Questa ha, invero, legittimamente sostenuto come - pur a prescindere dalla data di inizio dei lavori di demolizione dei muri portanti dell'edificio ed a prescindere, altresì, dal silenzio serbato dal teste in ordine alla condivisione, da parte del BA, della decisione di procedere a tale demolizione - uno specifico ed ulteriore profilo di colpa fosse stato individuato nella condotta gravemente negligente dell'odierno ricorrente, che non aveva garantito, come sarebbe stato doveroso atteso l'incarico assunto di direttore e di coordinatore dei lavori in corso, la sua assidua presenza nel cantiere. Se tale presenza avesse assicurato, egli, secondo il coerente argomentare della stessa corte, si sarebbe reso conto delle ulteriori opere di demolizione che erano in corso ed avrebbe, quindi, potuto intervenire, impedendo la prosecuzione dei lavori ed evitando, così, l'incidente.
Sotto tale ultimo profilo, non oggetto delle richiamate indagini difensive, nulla ha riferito il teste indicato dal ricorrente che, per parte sua, si limita nel ricorso a proporre osservazioni del tutto generiche, con le quali tenta una inammissibile rivisitazione, non solo delle dichiarazioni di DI LI, ma anche degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011