Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 2
Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in questione nei confronti di chi fornisca a credito merci necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa, praticando prezzi superiori al valore effettivo e concedendo agli acquirenti ripetute dilazioni di pagamento).
La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti effettivamente un'attività imprenditoriale, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento, in capo alla stessa, dello "status" di imprenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2012, n. 47559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47559 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 27/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2909
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - rel. Consigliere - N. 20810/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO RO nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 16/2/2012 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Paolo Colosimo che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/2/2012, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 8/3/2011, che aveva condannato DO RO alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 11.000,00 di multa per i reati di cui ai capi a) art. 81 cod. pen., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132; b) art. 582, art. 583 cod. pen., comma 1, n. 2; c) artt. 81, 629 cod. pen.; d) art. 644 commi 1,
2, e art. 5 cod. pen., n. 4. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di utilizzabilità delle intercettazioni, assoluzione dai reati di cui ai capi a), b) e c) e di derubricazione del reato di cui al capo e) in quello previsto dall'art. 393 cod. pen. nonché in punto di rideterminazione del trattamento sanzionatorio con concessione delle attenuanti generiche quantomeno equivalenti sulle contestate aggravanti.
2. Avverso tale sentenza propone due ricorsi l'imputato, per mezzo dei suoi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: Avv. Maria Teresa Sturla.
2.1. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 385 del 1993 art. 132. Lamenta al riguardo l'insussistenza del reato contestato, in quanto il ricorrente svolgeva un'attività consentita dalla norma di vendita di beni e servizi con dilazione del prezzo senza interessi o altri oneri.
2.2. difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) in relazione al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132;
evidenzia che la condotta ascritta al ricorrente viene definita anomala e non illecita con dilazioni di pagamento singolari ed incongrue;
rappresenta che sono contestati alcuni episodi di cessione di denaro a taluni soggetti, mentre in realtà ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, è lo svolgimento dell'attività nei confronti del pubblico.
2.3. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 644 cod. pen., comma 5, n.
4. Si duole al riguardo della riconosciuta sussistenza dell'aggravante nonostante la persona offesa LI non ricoprisse più la qualifica di imprenditore all'epoca dei fatti.
2.4. Difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) in danno di CH IA con riferimento alla riconosciuta attendibilità della persona offesa. Avv. Paolo Colosimo.
2.5. inosservanza, erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo a). Evidenzia al riguardo il travisamento del fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, laddove si da atto che la merce veniva venduta a prezzi superiori a quelli di mercato e che le vendite avvenivano con rateizzazioni di molti anni.
2.6. inosservanza, erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi e) e d); ci si duole al riguardo del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CH.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. I primi due motivi di ricorso (2.1., 2.2.) proposti dall'avv. Sturla ed il primo motivo (2.5.) proposto dall'avv. Colosimo attengono tutti alla ritenuta sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 sia sotto l'aspetto della denunciata violazione di legge, che sotto quello della illogicità della motivazione. In realtà dall'esame della sentenza impugnata non emergono le censure denunciate, risultando, invece, un logico percorso argomentativo sulla base del quale, alla luce delle risultanze del giudizio di primo grado, si è pervenuti alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto al capo a). E difatti alla ricognizione del contesto normativo nel quale deve essere letta la norma incriminatrice segue l'analitica valutazione degli elementi di fatto che hanno caratterizzato l'attività svolta dall'imputato. In tal senso la Corte territoriale, prescindendo dagli aggettivi utilizzati, da atto che gli acquirenti si rivolgevano al ricorrente nonostante i prezzi dallo stesso praticati non fossero favorevoli e solo in quanto la merce veniva fornita a credito;
da ciò la corte territoriale trae la conclusione logica che si trattava in realtà di finanziamenti erogati dall'imputato mediante la consegna di capi di abbigliamento necessari per la prosecuzione dell'attività da parte degli acquirenti, i quali non pagavano il prezzo per la merce acquistata, ricevendo ripetute dilazioni di pagamento attraverso le quali si impegnavano a pagare un prezzo superiore a quello dell'effettivo valore della merce acquistata. Ricorrono, quindi, in tale attività, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, quali enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dal Collegio, ravvisabili nel porre in essere quelle condotte indicate nell'art. 106 dello stesso decreto inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo ai controlli di legge;
nel caso di specie ciò avveniva attraverso la concessione di finanziamenti erogati nella forma delle ripetute dilazioni di pagamento a fronte di acquisti di merci necessarie per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale svolta dagli acquirenti (sez. 6 n. 5118 del 12/2/1999, Rv. 213674). Ed ancora si è precisato, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi criminosa, che non è necessario che tali servizi siano resi al pubblico inteso come una comunità indifferenziata di destinatari, essendo, invece, sufficiente che, come nel caso di specie, essi vengano rivolti anche ad una cerchia ristretta di soggetti;
in tal senso si è ancora puntualizzato che la destinazione al pubblico dell'offerta non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo, cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti, (sez. 1 n. 36051 del 3/6/2003, Rv. 225981).
3.2. Quanto al terzo motivo proposto dall'avv. Sturla relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 cod. pen., comma 5, n. 4, neppure appare censurabile la decisione assunta dalla Corte territoriale nel ritenere sussistente l'aggravante in argomento, essendo emerso, sulla base di plurimi elementi probatori, l'effettivo esercizio da parte della persona offesa di attività imprenditoriale, dovendosi, in tale valutazione, prescindersi dal dato meramente formale circa il riconoscimento, in capo alla persona offesa, dello status di imprenditore. In tal senso questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pure in un'altra direzione, la non essenzialità, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in argomento, del dato formale relativo alla non attinenza del prestito usuraio con l'attività d'impresa esercitata dal soggetto passivo (sez. 2 n. 25328 del 22/3/2011, Rv. 250759); nel caso di specie, nella sentenza impugnata, anche attraverso il consentito richiamo della decisione di primo grado, vengono indicate le circostanze di fatto in base alle quali si è riconosciuto l'effettivo esercizio di attività imprenditoriali da parte della persona offesa. Ciò è sufficiente ad integrare l'aggravante in argomento, la cui ratio giustificatrice deve essere ravvisata nell'offrire una tutela privilegiata a quei soggetti che, esercitando in qualsiasi forma un'attività d'impresa, hanno necessità di ricorrere con più frequenza al credito e possono trovarsi più facilmente nella situazione di essere costretti a sottostare a pretese usuraie. Ciò impone il riferimento al dato sostanziale dell'effettivo esercizio, sulla base dei canoni probatori propri del processo penale, dell'attività di impresa, dovendosi, invece, prescindere dalla sussistenza di quei requisiti previsti dal cod. civ. per il riconoscimento della qualifica di imprenditore.
3.3. Venendo, quindi, al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CH IA, di cui si occupano sia il quarto motivo proposto dall'avv. Sturla che il secondo motivo proposto dall'avv. Colosimo, si tratta di questione diffusamente affrontata nella sentenza impugnata. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, ultima parte. E segnatamente, con riferimento ai reati di cui ai capi b) e c) non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatto ascrittigli alla luce di una valutazione critica della deposizione della persona offesa letta congiuntamente agli altri elementi di prova emersi nel giudizio.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che ha proposti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi in favore di DO RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012