Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
Per la configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d. lgs. 1.ò settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente - anche singolo professionista, al di fuori di una struttura societaria (art. 121 del t.u. n. 385/1993) - ponga in essere una delle condotte indicate nell'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al "pubblico" inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione da costoro data al denaro. (Nella specie trattavasi di attività di "cambista" presso una casa da giuoco, il quale erogava prestiti ai frequentatori della medesima casa "scontando" assegni bancari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1999, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 12.2.1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " EN FU " N. 308
3. " AN Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " NT SE " N. 30280/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da D'AN AT, nato a [...] il 1^.8.1930; RÙ CO, nato a [...] il [...]; BU NA, nato a [...] il [...]; OR DO, nato a [...] il giorno 11.12.1953 nonché dalle parti civili GN NC, nato a [...] il [...]; VI VE, nata a [...] il [...]; RASBANK S.P.A.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 7 maggio Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Favalli che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di RÙ, NF e NG ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi, con ogni altra conseguenza di legge;
Udito il difensore Avv. M. Rossi che, per le parti civili, si è riportato ai ricorsi;
Avv. Paolo Quattrocchi;
Nessun difensore essendo comparso per gli imputati. Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 7 maggio 1998 e depositata il 14 maggio 1998 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GIP del tribunale della medesima città (che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AL D'AN, RA RÙ e EN NF colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c.p. di associazione per delinquere diretta a commettere più reati di usura;
DO NG colpevole del delitto di cui all'art. 132 legge 1^ dicembre 1993, n. 385 di attività finanziaria abusiva, in concorso con AL D'AN e con EN NF, nonché D'AN, RÙ e NF colpevoli del delitto di usura, nella ipotesi della continuazione per il secondo ed il terzo, condannando altresì al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili BA s.p.a., AN NO e RI LI), confermava la condanna di AL D'AN in ordine ai suddetti reati, qualificato il delitto associativo come ipotesi ex art. 416, 2^ comma, c.p., rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, in dieci mesi di reclusione nella prevalenza delle attenuanti generiche;
sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art.599, 4^ comma, c.p.p., riduceva alla misura concordata la pena irrogata a RA RÙ, EN NF e DO NG, che avevano espressamente rinunciato a tutti gli altri motivi di gravame;
dichiarava inammissibili i ricorsi delle parti civili NO, LI e BA, in quanto proposti da difensori privi di procura speciale.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
RA RÙ lamenta l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere la Corte di merito valutato che sussistevano a suo favore, specie in rapporto al delitto associativo, elementi per farne derivare l'assoluzione.
EN NF deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114, 2^ comma, c.p. ed alla misura della pena, eccessiva rispetto al suo comportamento processuale.
DO NG denuncia la erronea applicazione della legge penale quanto all'affermata sua responsabilità in ordine al reato di attività finanziaria abusiva.
AL D'AN lamenta nei motivi:
1. il vizio di carente ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere;
2. la errata interpretazione della legge penale quanto alla sussistenza dello stato di bisogno di cui all'art. 644 c.p.p.. Le parti civili AN NO e RI LI, con ricorsi personali, deducono che la Corte territoriale è incorsa nella violazione della legge penale assumendo che l'appello nel loro interesse non era stato proposto da difensore munito di procura speciale.
Analoga censura nuove anche l'altra parte civile BA s.p.a., la cui posizione, tuttavia, è stata separata per essere decisa in separato processo, dato che in questo del ricorso della stessa parte civile, proposto nei confronti di NT D'AN ed CA ON imputati nel medesimo procedimento, non è stato dato avviso alla ON.
Giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, debbono, innanzitutto, essere dichiarati inammissibili i ricorsi di RA RÙ, EN NF e DO NG.
Nella ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, 4^ comma, c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongano al giudice di irrogare nella entità cd. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato. La intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, 2^ comma, ult. parte, c.p.p.. Inoltre, sempre in tema di cd. patteggiamento della pena in appello, deve, altresì, ribadirsi che la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, in ordine alla misura finale della sanzione, vincola il giudice nella sua integrità, in quanto la richiesta accolta deve essere basata, oltre che sulla esatta qualificazione del fatto, anche sulla condivisione di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena medesima, senza che il giudice possa prendere in considerazione elementi diversi da quelli prospettati.
Per cui, nel caso in esame, deve affermarsi che, per quanto concerne le posizioni di RÙ e di NF, la valutazione di assoluta congruità alla pena concordata, che per essi ha compiuto la corte territoriale, non consente un diverso apprezzamento, secondo altra discrezionalità o in rapporto ad altre circostanze, e che, circa la insussistenza di prevalenti cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., la motivazione del giudice di secondo grado è precisa e coerente e non lascia alcun dubbio.
Con riferimento alla impugnazione del NG, il quale pone la questione circa la qualificazione dei fatti a lui ascritti come ipotesi del reato per il quale è stata affermata la sua responsabilità, devesi ugualmente ritenere la censura inammissibile, in quanto è manifestamente infondata la dedotta violazione della legge penale.
Secondo quanto è stato già stabilito (Cass. pen., Sez. II, 8 gennaio 19998, n. 5285, P.M. in proc. Nasso, n. CED 209.59 7), affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1^ settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazioni di servizi a pagamento, intermediazioni in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tesoro 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (sottraendosi, così, al controllo di affidabilità e di stabilità) ed operando indiscriminatamente tra il pubblico. Il che comporta la necessità che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi, così, quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria.
Occorre aggiungere, per meglio definire la fattispecie criminosa in oggetto, che, quando si fa riferimento dell'offerta dei servizi di finanziamento e di intermediazioni in cambi al "pubblico" dei potenziali utenti e fruitori, il termine non deve essere inteso necessariamente come sinonimo di collettività indifferenziata di persone, interessate alla attività finanziaria per gli scopi più diversi;
ma può essere considerato anche come comprensivo di una limitata cerchia di soggetti - operanti in un determinato settore e, perciò, individuabili in concreto in quanto restino in quel determinato ambito - senza, peraltro, che occorra che il finanziamento o il diverso tipo di attività, attuati a loro favore, debbano anche dagli utenti essere destinati all'acquisto di beni di consumo o di servizi diretti a realizzare indispensabili finalità personali, commerciali o professionali, giacché anche finalità di tipo diverso possono venire in considerazione, quali quelle puramente voluttuarie e sinanco moralmente riprovevoli, venendo queste a qualificare solo indirettamente l'attività finanziaria abusiva. Di conseguenza, dato che l'attività di credito può essere svolta anche da parte di un singolo professionista al di fuori di una struttura societaria (art. 121 del t.u. n. 385 del 1993) e che detta attività bene può essere programmata e predisposta per una schiera limitata e definita di persone (argomento ex art. 106, 4^ comma, stessa legge, che prevede l'esercizio del credito "ristretto" ai soci di una società), non è censurabile la decisione del giudice di merito che ha ravvisato a carico del NG il reato di abusiva attività finanziaria per il fatto che lo stesso, avvalendosi di altra struttura organizzata allo scopo di concedere prestiti usurari per l'incasso di assegni di cui veniva in possesso nella sua attività di cd. "cambista" presso una casa da gioco, in modo professionale e con abitualità erogava prestiti in contanti ai frequentatori della medesima casa da gioco per importo giornaliero rilevante, ponendo in essere in tal modo operazioni analogicamente catalogabili nel novero del contratto di sconto bancario. Inammissibili sono anche i ricorsi delle parti civili AN NO e RI LI, i quali sono stati avanzati dagli stessi di persona e non per il tramite di difensore munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.) (Sez. Un. 19.1.1999, n. 24, Messina). Deve, invece, essere rigettata la impugnazione di AL D'AN per il quale il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto prospetta una censura in fatto, volta ad ottenere una valutazione, in questa sede, diversa da quella logica, convincente e compiuta del giudice di merito, che dalle risultanze delle fonti di prova, quanto al delitto associativo, ha dato atto della costituzione di idonea organizzazione finalizzata alla commissione di reati di usura, nella "struttura di facciata" della s.p.a. Libra, e dalla partecipazione ad essa dell'imputato, nella consapevolezza dell'attività di usura, che per il suo tramite si svolgeva, e nella volontà precisa di secondarne gli scopi e collocarne utilmente i profitti.
Il secondo motivo, invece, è infondato.
Premesso, infatti, che, in tema di stato di bisogno nel reato di usura, la giurisprudenza di questa Corte suprema esprime un indirizzo del tutto pacifico nel senso che detto stato di bisogno, in cui deve versare la persona alla quali si rivolge la pretesa usuraria, non deve essere inteso come uno stato di necessità tale da annientarne in modo assoluto qualunque libertà di determinazione o di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca ad accettare le condizioni usurarie nella convinzione di evitare un maggior danno tutte le volte che non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori il danaro, rileva a riguardo questa Suprema Corte che il giudice di merito di detto principio ha fatto esatta applicazione nella ipotesi di specie, avendo valutato come indubbio lo stato di bisogno della parte offesa Calcagno, il quale aveva assoluta necessità di danaro, anche per evitare la protratta morosità nel pagamento di mutuo ipotecario sulla abitazione ed il conseguente pignoramento dell'immobile, e non era in grado di procurarselo tramite il normale circuito bancario perché "protestato".
Il mancato accoglimento dei ricorsi determina la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Ad eccezione del D'AN, tutti gli altri ricorrenti debbono essere condannati anche a versare, ciascuno, alla cassa delle ammende la sanzione pecuniaria determinata nella misura equa e proporzionata di cinquecentomila lire.
P.T.M.
Dispone la separazione del giudizio conseguente a ricorso della parte civile BA s.p.a. nei confronti di D'AN NT e ON CA per mancata citazione di quest'ultima e rinvia il procedimento così separato a nuovo ruolo.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili NO AN e LI RI nonché di RÙ RA, NF EN e NG DO.
Rigetta il ricorso di D'AN AL.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e gli stessi, ad eccezione di D'AN AL, anche al versamento, pro capite, della somma di lire 500.000 (cinquecentomila) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999