Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1999, n. 5118
CASS
Sentenza 12 febbraio 1999

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Per la configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d. lgs. 1.ò settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente - anche singolo professionista, al di fuori di una struttura societaria (art. 121 del t.u. n. 385/1993) - ponga in essere una delle condotte indicate nell'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al "pubblico" inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione da costoro data al denaro. (Nella specie trattavasi di attività di "cambista" presso una casa da giuoco, il quale erogava prestiti ai frequentatori della medesima casa "scontando" assegni bancari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1999, n. 5118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5118
    Data del deposito : 12 febbraio 1999

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