Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Non è affetta da nullità la sentenza nella quale manchi o sia incompleta l'indicazione del capo di imputazione, qualora l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato, rilevanti ai fini della decisione, possa essere desunta dal contenuto complessivo della motivazione, integrato ove necessario dal decreto di citazione per il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39894 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 28/05/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1530
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 10807/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL HE, nato il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 15 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. CAPPIELLO Francesco in sostituzione dell'avv. PAGLIANO Alfonso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 15 maggio 2013, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, in relazione a contravvenzioni edilizie ritenute commesse fino alla data del sequestro delle opere, eseguito il 17 ottobre 2006.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, denunciando, con unico motivo di doglianza, la mancanza, nell'epigrafe della sentenza stessa, dell'imputazione, nonché la mancata enunciazione dei fatti e delle circostanze nella motivazione. 3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, il difensore dell'imputato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, sul rilievo che dalla motivazione della sentenza sarebbero desumibili tutti gli elementi essenziali ai fini della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso è inammissibile.
Il Procuratore generale ricorrente non contesta che i reati contravvenzionali ascritti all'imputato siano stati commessi, come rilevato dal Tribunale, il 17 ottobre 2006, ne' che la prescrizione quinquennale, in mancanza di sospensioni, sia effettivamente intervenuta, con conseguente estinzione dei reati stessi;
si limita a denunciare la mancanza dell'imputazione e dell'enunciazione dei fatti e delle circostanze oggetto della stessa, che non sarebbero evincibili dal contenuto della motivazione.
Dalla lettura della motivazione stessa emergono, però, tutti gli elementi rilevanti ai fini della declaratoria di prescrizione dei reati, pur in mancanza - per evidente errore nella collazione delle pagine del provvedimento - dei capi di imputazione. Dalla sentenza si evince, infatti, che:
a) si tratta di opere edilizie abusive, anche se non è specificato quali reati contravvenzionali siano effettivamente contestati;
b) i reati si sono consumati al momento del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria (17 ottobre 2006);
c) non sono intervenute cause di sospensione della prescrizione. Trova dunque applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata o incompleta indicazione in sentenza del capo di imputazione non determina nullità, qualora l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all'imputato, rilevanti ai fini della decisione, possa essere desunta dal contenuto complessivo della decisone stessa (Sez. 4^, 5 novembre 2088, n. 4098/2009, rv. 242828), integrato, ove necessario, dal decreto di citazione per il giudizio (Sez. 6^, 26 aprile 2000, n. 6978, rv. 220630; Sez. 2^, 9 ottobre 2013, n. 5500, rv. 258197).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014