Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, cod. pen., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle più persone nel luogo e al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione. (Nella specie, uno dei concorrenti era rimasto all'esterno del locale teatro della rapina alla guida dell'auto che sarebbe servita alla fuga sua e dei correi).
Commentario • 1
- 1. Rapina impropria: l'aggravante scatta anche se vittima non si accorge del ''palo''Accesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36474 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
36474 71 1 Sent. N. 2155/2041 R. Gen. N.
17918/2011
Udienza pubblica del 22/09/2011 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da
Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO Presidente
Dott. GIULIANO CASUCCI Consigliere
Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere
Consigliere rel Dott. GEPPINO RAGO
Dott. FABRIZIO DI MARZIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
TE ST nato il [...], avverso la sentenza del
11/01/2011 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta
che ha concluso per il rigetto;
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udito il difensore avv.to Fabrizio Peverini che ha concluso per l'accoglimento
FATTO
§ 1. Con sentenza in data 11/01/2011, la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza con la quale in data 5/07/2010 il Tribunale
della medesima città aveva ritenuto TE FA responsabile di due rapine aggravate ed una ricettazione.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 C.P.P. per avere la Corte territoriale respinto il motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto l'espletamento delle ricognizioni personali dell'imputato da parte dei testi IO LV (parte lesa della rapina commessa il 18/09/2009: capo sub a) e ON
AO (teste della rapina commessa il 2/09/2009: capo sub
しら c). Sostiene il ricorrente che, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto corretto il convincimento del Tribunale il quale aveva fondato l'affermazione della responsabilità su un quadro probatorio costituito per lo più da individuazioni fotografiche,
acquisite su opposizione della difesa e compendiate con le
2 testimonianze rese dalle persone offese nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Ritiene il ricorrente che la Corte
territoriale nell'affermare che la responsabilità derivava non tanto dalla individuazione effettuata dalla IO quanto dalla sua precisa testimonianza, sarebbe incorsa in una patente violazione di legge, perché solo se la testimonianza fosse stata confermata da una precisa ricognizione personale avrebbe potuto assurgere a fonte di prova: al contrario, ove la ricognizione avesse avuto esito negativo, ne sarebbe derivata l'assoluzione del ricorrente. Da qui la decisività della richiesta prova, tanto più che la teste si era limitata a descrivere le modalità della rapina e le fattezze fisiche del rapinatore peraltro del tutto differenti da quelle del ricorrente. Infatti, il
い EI, diversamente dalla descrizione fattane dalla teste, non ha i capelli brizzolati, bensì biondi, la carnagione non olivastra,
bensì alquanto chiara. Inoltre, la foto segnaletica mostrata alla teste era stata scattata in data assai risalente nel tempo quando il EI era molto più giovane. Era, poi, emerso che il rapinatore indossava un cappello da baseball ed un paio di occhiali dal sole che ne travisavano in buona parte il volto, sicchè il suo riconoscimento non poteva essere ritenuto attendibile.
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Analoghe considerazioni dovevano essere fatte per la testimonianza del ON. Il ricorrente, infine. censura l'omessa decisione della Corte territoriale sulla richiesta di ritenere illegittima l'acquisizione, da parte del Tribunale, delle individuazioni fotografiche effettuate in sede di indagini preliminari dai testi IO e ON, pur su opposizione della difesa, con ciò violando gli artt. 213 e 431 c.p.p. oltre che l'art. 111 Cost. che prevede la formazione della prova nel contraddittorio delle parti nel corso del dibattimento.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 628/3 C.P.: sostiene il ricorrente che,
erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza: a)
dell'aggravante delle più persone riunite: in realtà, la suddetta aggravante non era configurabile perché il complice si trovava
し all'esterno dell'esercizio commerciale alla guida della Fiat
Panda che sarebbe servita per la fuga. Di conseguenza, poiché
la IO non aveva percepito la presenza anche del complice, l'aggravante non era sussistente;
b) dell'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora: anche tale aggravante non poteva essere configurabile essendo state entrambe le rapine commesse ai danni di esercizi commerciali e, quindi, aperti al pubblico. Infine il ricorrente lamenta che la
4 Corte non abbia ritenuto la sussistenza della richiesta attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n° 4 c.p., non avendo correttamente verificato l'effettiva sussistenza né del valore intrinseco dei beni sottratti
[€ 250,00 per la rapina di cui al capo a); € 80,00 nonché carte di credito per la rapina di cui al capo c)], né le condizioni economiche della persona offesa.
DIRITTO
§ 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 C.P.P.: in ordine alla dedotta censura,
è opportuno tenere separata la problematica rispetto alle due rapine.
§ 1.1. Infatti, quanto alla rapina di cui al capo c), la Corte territoriale ha così motivato: «In ordine alla rapina di cui al capo c) in danno di
MI NA ben poco vi è da dire in punto di responsabilità del EI.
La parte offesa, infatti, lo ha individuato in fotografia dopo pochi giorni dal fatto e lo ha riconosciuto in sede di rituale ricognizione personale disposta dal Tribunale in accoglimento della richiesta del difensore. Del tutto superflua, pertanto, sarebbe stata una ulteriore ricognizione personale da parte del teste ON, presente in farmacia al momento di consumazione della rapina». A ciò aggiungasi che il teste ON aveva dichiarato di aver riconosciuto il EI atteso che già lo conosceva come abituale cliente e, inoltre, lo stesso, pochi
5 minuti prima, era entrato nell'esercizio commerciale indossando gli stessi abiti del rapinatore>>.
Alla stregua del suddetto univoco e convergente compendio probatorio, la decisione della Corte territoriale di non ammettere la ricognizione personale anche da parte del ON (che, peraltro aveva confermato l'individuazione effettuata in sede di indagini preliminari,
corredandola con precisi ed univoci riscontri), appare incensurabile
sia in fatto che in diritto, anche perché lo stesso ricorrente, adduce una doglianza del tutto generica ed aspecifica rispetto alla motivazione impugnata.
§ 1.2. La questione è diversa, invece, per la rapina di cui al capo a) di cui è stata vittima la IO «di cui è stato acquisito il verbale di individuazione fotografica senza l'ammissione della ricognizione personale».
La suddetta teste, secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza, in sede dibattimentale, «ha ricostruito l'episodio criminoso riferendo che,
mentre si trovava all'interno del proprio negozio di erboristeria, era entrato un uomo con cappello ed occhiali da sole non molto scuri, il quale le aveva puntato contro una pistola ed aveva prelevato il denaro dalla cassa prima di allontanarsi a bordo di una autovettura Fiat Panda
di colore bianco condotta da un complice, il quale lo attendeva al di
6 fuori dell'esercizio commerciale. La teste aggiungeva di essere riuscita ad annotare i primi numeri della targa che aveva successivamente comunicato alla Polizia e di avere successivamente riconosciuto il EI
attraverso una individuazione fotografica svolta in presenza degli investigatori>>.
Ha aggiunto la Corte territoriale che «nel caso in esame, la persona offesa IO LV ha ripercorso in dibattimento i singoli momenti dell'episodio criminoso soffermandosi, in particolare, sulla descrizione del rapinatore, indicato come un uomo non molto alto, di circa quarant'anni, con il volto scavato e capelli leggermente brizzolati, che indossava un cappellino ed occhiali da sole. Quando è
stato chiesto alla teste se ricordasse qualche particolare del viso, la
IO ha risposto affermativamente soffermandosi sugli incisivi superiori che "erano rovinati, c'era, come ho detto ai carabinieri, non so che cosa, come una macchia nera" (v. trascrizione verbale di udienza del 7 giugno 2007). Nella parte motivazionale della sentenza il Tribunale ha correttamente richiamato i canoni che devono orientare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa ed ha concluso.
con argomentazione condivisibile, per una intrinseca credibilità delle affermazioni della teste, la quale ha riferito di avere successivamente individuato l'effigie fotografica del EI tra quelle a lei mostrate dai
ما 7. Carabinieri. Ad ulteriore conferma della tesi esposta dal primo giudice, va aggiunto che la IO, con grande lucidità, ha seguito il rapinatore allorquando si è allontanato a bordo di una autovettura
Fiat, di cui è riuscita anche a rilevare i primi numeri della targa>>.
Ora, quanto alle individuazioni fotografiche effettuate in sede di indagini preliminari e alla possibilità di utilizzazione in sede dibattimentale, due sono i principi di diritto che occorre tenere presente:
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione: Cass.
22612/2009 Rv. 244197;
l'individuazione di persona nel corso delle indagini preliminari è
formalmente una dichiarazione e pertanto il relativo verbale è
legittimamente utilizzato per le contestazioni nel corso della deposizione dibattimentale del testimone che l'ha effettuata: Cass.
13882/2009 Rv. 243212.
8 Sulla base dei suddetti consolidati principi di diritto (ai quali la Corte
territoriale si è sostanzialmente adeguata), si può allora affermare che:
nel caso di specie, la responsabilità del EI, in relazione alla rapina di cui al capo a) è stata ritenuta non tanto sulla base della individuazione effettuata dalla teste IO in sede di indagini preliminari, quanto alla stregua di quanto dalla medesima dichiarato in sede di esame testimoniale durante il dibattimento;
l'individuazione fotografica eseguita durante le indagini preliminari è stata correttamente veicolata all'interno del
dibattimento e legittimamente utilizzata dai giudici di merito perché la teste non solo l'ha confermata ma l'ha ribadita fornendo elementi di del rapinatore di naturaidentificazione
Mich individualizzante (denti incisivi superiori rovinati a causa di una macchia nera), mai smentiti dallo stesso ricorrente;
la teste IO è stata ritenuta, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, una teste affidabile e credibile.
Alla stregua di quanto appena detto, quindi, non è ipotizzabile alcuna delle violazioni di legge lamentate dal ricorrente in ordine alla utilizzabilità e valutazione dell'individuazione fotografica eseguita dalla teste IO.
9 § 1.3. Resta, quindi, da valutare solo la pretesa violazione dell'art. 603
c.p.p. consistente, ad avviso del ricorrente, nel fatto che a Corte
avrebbe illegittimamente negato l'ammissione delle richieste ricognizioni personali.
Senonchè, sul punto, va replicato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv
233391 Cass. 21687/2004 riv 228920.
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Così non è nel caso di specie, atteso che la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, ha chiarito, da una parte, che la ricognizione era superflua (essendo la testimonianza della IO ampiamente credibile ed attendibile) e,
dall'altro, che era irrilevante atteso che il quadro probatorio a carico dell'imputato era tale da consentire la decisione.
10 § 2. AGGRAVANTE DELLE PIÙ PERSONE RIUNITE: la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante (art. 628/3 n° 1 c.p.)
sulla base della seguente motivazione: «l'aggravante delle "più
persone riunite" trova il suo fondamento nel sostegno ed incoraggiamento alla condotta delittuosa dell'autore materiale della rapina per cui essa sussiste anche nel caso in cui il complice del EI si trovava al di fuori dell'esercizio commerciale in atteggiamento di attesa alla guida delle Panda. E' evidente, infatti, il contributo causale alla realizzazione dell'evento che si è concretizzato mediante la contestuale presenza nel luogo e nel momento in cui la rapina si è
consumata>>.
ми Il ricorrente, come si è detto in parte narrativa, ribatte che, poiché la teste non aveva percepito la presenza anche del complice - trovandosi costui all'esterno dell'esercizio commerciale l'aggravante non sarebbe configurabile.
La censura va disattesa per le ragioni di seguito indicate.
Il concorso di più persone nel medesimo reato (art. 110 c.p.), non costituisce, di per sé, un'aggravante.
Tuttavia, il legislatore ha previsto, ex art. 112/1 n° 1 c.p. che «se il numero di persone che sono concorse nel reato, è di cinque o più,
11 salvo che la legge disponga diversamente», la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata.
La ratio legis della suddetta aggravante va individuata nella maggiore pericolosità dimostrata dai correi, per la capacità di riunione e di organizzazione (in terminis Cass. 36243/2009 riv 245595): il che significa, volendo esemplificare, che l'aggravante è configurabile anche nel caso in cui il reato venga ideato e progettato da cinque o più
persone che si distribuiscono i compiti, ma, poi, venga materialmente commesso da una sola persona.
Il reato di rapina, però, prevede, un'ulteriore aggravante: infatti, l'art. 628/3 n° 1 c.p. (così come gli artt. 339 - 385/2 c.p.) stabilisce che la pena è aumentata «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più hh persone riunite>>.
Come appare evidente da un raffronto fra l'art. 628/3 n° 1 c.p. e l'art. 112/1 n° 1 c.p., l'aggravante della rapina si differenzia dall'aggravante di cui all'art. 112/1 n° 1 c.p., sotto due profili: 1) per il numero di persone che può essere inferiore a cinque, essendo sufficiente che siano almeno due (ex plurimis: Cass. 15416/2008 riv
240011); 2) per l'essere le più persone "riunite": si tratta di un quid pluris rispetto al concorso normale che, quindi, caratterizza l'aggravante in questione in quanto indica la simultanea presenza di
12 una pluralità di soggetti nel luogo e nel momento della consumazione della rapina in inequivocabile rapporto causale con la stessa (Cass.
3379/1979 riv 144630; Cass. 12958/1987 riv 177288). Proprio il fatto che si tratta di un'aggravante speciale, ha fatto ritenere, alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, che la sussistenza della medesima «esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112, n. 1, cod. pen., in forza del principio di specialità
sancito dall'art. 15 cod. pen.»: ex plurimis Cass. 16515/2010 riv
247004; Cass. 26542/2009 riv 244095; contra: Cass 36243/2009 riv
245595.
L'aggravante in esame, poi - sicuramente rientrante fra quelle di
Mis natura oggettiva di cui all'art. 70/1 n° 1 c.p. è valutata a carico-
dell'agente soltanto se da lui conosciuta ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (art. 59/2 c.p.): ciò
significa, pertanto, che, nel caso di specie, la suddetta aggravante si deve imputare al ricorrente essendo indiscusso che ne fosse a conoscenza avendo progettato e commesso la rapina di comune accordo con il complice rimasto sconosciuto.
In ordine alla ratio legis, si registra, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, una diversità di interpretazioni.
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Secondo la più risalente giurisprudenza, «ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, cod. pen., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche eventualmente in via esclusiva - nella maggiore pericolosità del fatto,
dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto»: Cass. 4284/1988 Rv. 180861.
Secondo, invece, altra e più recente giurisprudenza, la ratio legis si giustifica per gli effetti fisici e psicologici che, a causa della pluralità
degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producono sulla
Mich vittima, di cui viene eliminata o ridotta la forza di reazione: ex plurimis Cass. 15416/2008 cit.; Cass. 35054/2009 riv 245146 (in tema di estorsione).
La differenza, ai fini pratici, non è di poco conto.
Infatti, mentre per la prima delle tesi illustrate, rileva solo la presenza di più agenti sul luogo del delitto, essendo del tutto irrilevante che la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni, al contrario, per l'opposta tesi, è indispensabile, affinchè
l'aggravante sia configurabile, che la vittima abbia percepito la
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presenza di più rapinatori perché solo in tal caso si verifica quel maggior effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sul suo animo e sulla sua volontà.
Questa Corte, ritiene più convincente la prima delle tesi esposte.
A livello letterale e logico, innanzitutto, nulla autorizza a ritenere che lasettica locuzione "più persone riunite" implichi che tutti gli agenti debbano essere percepiti dalla vittima.
Infatti, per la configurabilità dell'aggravante in esame, la legge richiede solo che gli agenti debbano essere tutti simultaneamente presenti sul posto della rapina per svolgere, ognuno di loro, un compito che si trovi in rapporto causale con la consumazione del reato, essendo indifferente se, per svolgere quel determinato compito,
alcuni non si trovino spazialmente vicini alla materiale consumazione
Ms del reato, come avviene, ad es. per l'agente preposto a sorvegliare la zona (il cd. “palo”).
Il fatto che la vittima percepisca o meno la presenza di più rapinatori,
è, quindi, irrilevante, perché la legge ha voluto sanzionare con maggiore rigore non tanto (o, comunque, non solo) il maggior effetto intimidatorio nei confronti della vittima, quanto l'intrinseca maggiore pericolosità del fatto derivante dall'azione sinergicamente condotta da più persone che ne fa aumentare la pericolosità e la vessatorietà.
15 Ma, l'opposta tesi, non si concilia neppure con l'inequivoco dato normativo di cui all'art. 59/2 c.p. a norma del quale, come si è detto,
l'aggravante in esame, ove conosciuta o colposamente ignorata o erroneamente ritenuta inesistente (come nel caso di specie), si imputa all'agente per il solo fatto della sua materiale ed oggettiva esistenza.
Infatti, è del tutto evidente che, nel momento in cui si introduce nella valutazione del fatto anche la circostanza che la vittima deve avvertire la presenza di tutti i rapinatori, non solo si trascura la norma di cui al cit. art. 59/2 c.p., ma si sposta il baricentro della valutazione del fatto,
dal dato oggettivo ("più persone riunite") a quello soggettivo della percezione della vittima, ossia un dato che nessuna norma prevede e che, anche da un punto di vista meramente fattuale, è del tutto irrilevante.
Infatti, una rapina, ove commessa da più persone che, in attuazione del piano predisposto, svolgono il proprio compito perché il reato abbia successo, non diventa più o meno pericolosa a seconda che la vittima percepisca la presenza di più rapinatori o di un solo rapinatore,
proprio perché ciò che rileva è il dato oggettivo della presenza, sul posto, di più rapinatori - indipendentemente dal fatto che la loro presenza sia stata avvertita dalla vittima che siano pronti ad
- intervenire per la riuscita del piano criminoso.
16 Indubbiamente, la tesi qui confutata, coglie un aspetto fattuale dell'aggravante e cioè che la vittima può essere maggiormente intimidita dalla presenza di due o più rapinatori.
Ma, trattandosi di un aspetto che attiene, appunto, alla psicologia della vittima (e, quindi, ad uno stato soggettivo), opportunamente la legge non ne ha tenuto conto perché sarebbe stato un elemento che avrebbe potuto introdurre nella valutazione del fatto (e, quindi, della configurabilità dell'aggravante) infinite varianti, solo laddove si consideri che non tutte le vittime caratterialmente sono uguali,
potendovi essere quella che reagisce anche di fronte a più rapinatori,
come quella che non osa opporsi neppure di fronte al singolo rapinatore.
Appare, allora, evidente che la maggiore gravità del fatto non può
dipendere dalla percezione che la vittima abbia della presenza di più
rapinatori e, quindi, da un mero, ipotetico e variabile elemento soggettivo ricollegabile alla sua maggiore intimidazione, ma solo da un elemento oggettivo, ossia dalla presenza di più rapinatori sul luogo del delitto, indipendentemente dal fatto che la vittima ne abbia avvertito la presenza.
In conclusione, si ritiene di dovere ribadire il principio di diritto già
enunciato da questa Corte con la sentenza n° 4284/1988 cit. ossia che
17 ricorre la circostanza aggravante della violenza 0 minaccia
commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1,
terza ipotesi, cod. pen., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche - eventualmente in via esclusiva - nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto».
Alla stregua del suddetto principio di diritto, la censura del ricorrente,
pertanto, va disattesa essendo del tutto irrilevante accertare, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, se la vittima avesse o
Meh meno percepito la circostanza che, nell'immediata vicinanza (fuori la porta dell'esercizio commerciale), vi fosse un complice dell'autore materiale della rapina.
§ 3. VIOLAZIONE ART. 628/3 N° 3 BIS C.P.: sul punto la Corte
territoriale ha così motivato: «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 628/3 comma 3 bis che richiama l'art. 624 bis c.p., la giurisprudenza insegna che è da ritenere luogo destinato a privata dimora qualsiasi luogo ove il soggetto si trattenga per compiere atti della sua vita privata e pertanto, anche un esercizio commerciale»>.
18 La censura va disattesa in quanto sul punto la giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis Cass. 30957/2010 Rv. 247765; Cass. 20022/2008
riv 239980; Cass. 43089/2007 Rv. 238493) è nel senso indicato dalla
Corte territoriale ed il ricorrente non adduce argomenti tali che inducano ad un ripensamento della questione.
§ 4. ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 NR. 4 C.P.: la Corte territoriale ha negato la suddetta attenuante rilevando che «il pregiudizio economico subito dal soggetto passivo deve essere veramente modesto ed il giudice deve tener conto non solo del denaro, ma anche di altri eventuali beni sottratti alla vittima. Nel caso in esame, riguardo alla prima rapina, la somma di euro 250,00 non assume i caratteri di danno patrimoniale di speciale tenuità, e con riguardo alla seconda rapina in danno della MI, il EI si è impossessato, oltre alla somma di euro 80,00, anche degli altri effetti personali contenuti nella borsa della donna, quali documenti e carte di credito, che escludono l'attenuante in discussione>>.
Si tratta di motivazione congrua e del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sicchè la censura va disattesa.
§ 5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
19 il ricorso e
Il ricorrente al pagamento
Roma 22/09/2011
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago).
P.Q.M.
RIGETTA
CONDANNA
delle spese processuali.
IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Maria Cosentino)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 OTT 2011
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