Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 4, comma quattro bis, legge n. 401 del 1989 la condotta del soggetto che, pur già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non abbiano chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2013, n. 17093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17093 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI NO - rel. Consigliere - N. 865
Dott. PRESTIPINO IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 49096/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ZO N. IL 08/06/1959;
UR FA N. IL 19/11/1954;
AN AN N. IL 11/12/1965;
DE ON AN N. IL 09/07/1969;
EL TI N. IL 12/08/1963;
ZI ES N. IL 18/01/1955;
OR GI N. IL 25/02/1948;
avverso la sentenza n. 852/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 17/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per quanto riguarda il capo B, inammissibilità nel resto di tutti i ricorsi.
Udito il difensore Avv. LEOPIZZI ANTONELLA in sostituzione degli avv.ti SALERNO MARCO e LUCERI SERGIO, la quale si riporta ai motivi dei ricorsi e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 febbraio 2012, la Corte di appello di Salerno, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata dagli imputati ME LU, LO NO, IN CO, FI TI, FA ZO, De NE IO, AN OR, RI FF, NO IO e AN ER, assolveva ME e FA dal reato di cui al capo F) per non aver commesso il fatto;
riconosceva a FA le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 629 cpv. c.p., e a IN la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche e per l'effetto riduceva la pena ai medesimi inflitta ad anni cinque mesi nove di reclusione e novecento euro di multa;
concedeva a AN, FI e AN il beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale;
sostituiva la pena detentiva inflitta a LO con la corrispondente sanzione della multa di Euro 4.560. Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale:
FA, RI, De NE, IN, NO, AN, FI e ES erano stati dichiarati colpevoli (capo A) del reato di cui all'art. 416 c.p. per essersi associati (FA, De NE e IN quali promotori e organizzatori, gli altri come partecipi) allo scopo di commettere più delitti contro le persone, il patrimonio ed in particolare quelli concernenti l'esercizio abusivo di attività di gioco, scommesse e concorsi pronostici clandestini, con l'aggravante di cui alla L. n. 575 del 1975, art. 7 per FA, per aver commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
FA, RI, IN, De NE e NO (capo B) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2, L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1, artt. 4 bis e 4 ter, L. n.203 del 1991, art. 7 per avere organizzato in concorso fra loro abusivamente scommesse e pronostici su attività sportive gestite dal CONI, in particolare sui campionati di calcio italiani ed europei anche per via telefonica e telematica, con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di avvantaggiare associazione criminale di tipo mafioso riconducibile a FA ed avvalendosi delle condizioni di appartenenza alla detta associazione;
FA e IN (capo C) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere con minacce costretto RA UC e D'CO BI a consegnare ciascuno dodici cambiali da Euro 1.000,00, per complessivi Euro 24.000,00 con il pretesto di aver ricaricato una card telematica per importo di Euro 24.000,00 consegnata dalla società austriaca STAR PRICE, esercente attività di gioco, scommesse e concorso pronostici dopo aver raccolto senza autorizzazione scommesse per detta società, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite avvalendosi delle condizioni di appartenenza ad associazione criminale di tipo mafioso diretta dallo stesso FA nonché per quest'ultimo con l'aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7;
FA (capi D ed E) per il reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 5 per essere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorni nel territorio comunale di Salerno, essendosi recato il 21.2.2004 in Somma Vesuviana e il 15.5.2004 in Castellammare di Stabia;
ME LU (capo F) per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 610 cpv. c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 per tentata violenza privata ai danni di RA UC;
AN, LO, ES (capo H) per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., L. n. 401 del 1989, art. 4 comma 1, artt. 4 bis e 4 ter per aver organizzato abusivamente scommesse e pronostici su attività sportive gestite dal CONI in particolare sui campionati di calcio professionisti italiani e sul campionato europeo di calcio e per aver organizzato al fine di accettare, raccolto e comunque favorito l'accettazione e la raccolta di scommesse e pronostici anche per via telefonica e telematica, senza autorizzazione, raccolte e prenotazioni accettate dalle società straniere STAR PRICE e GOLD BET;
ed erano stati condannati RI (esclusa per il capo A l'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 5 e per il capo B quella di cui all'art. 112 c.p., n. 2),
ritenuta la continuazione, alla pena di due anni di reclusione;
De NE (esclusa per il capo A l'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 5) concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
NO (esclusa per il capo A l'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 5 e per il capo B quella di cui all'art. 112 c.p., n. 2), riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione;
AN (esclusa per il capo A l'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 5) concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di un anno e un mese di reclusione;
FI (esclusa per il capo A l'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 5) concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di un anno di reclusione;
LO, concesse le attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione;
ES (esclusa per il capo A l'aggravante dell'art.416 c.p., comma 5) concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di un anno e un mese di reclusione;
ME, alla pena di due anni e sette mesi di reclusione;
applicava a FA, IN, RI, De NE, NO, AN, ES e LO la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse o si tengono giochi d'azzardo autorizzati nonché l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle società sportive per la durata di un anno;
disponeva la confisca delle somme sequestrate a LO e delle cambiali acquisite in atti;
concedeva il beneficio della sospensione condizionale delle pene inflitte a NO, AN, FI, LO e ES. La Corte territoriale, dato atto delle informazioni acquisite dall'Autorità giudiziaria austriaca in ordine all'esistenza di autorizzazioni per svolgere attività di allibratore e totalizzatore, rigettata la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), osservava (pagg. 38...e segg. della sentenza) che, proprio sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte europea di giustizia e dalla Corte di cassazione, doveva confermarsi che l'attività posta in essere dagli imputati violava le disposizioni dettate in materia, perché nessuna concessione e nessuna autorizzazione erano state chieste alle autorità italiane per effettuare la raccolta di Commesse nel territorio dello Stato. Peraltro, in concreto, la sussistenza di esigenze di ordine pubblico, volte ad impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata in tale settore, risultava in maniera macroscopica, una volta che FA, condannato quale organizzatore dell'omonimo gruppo camorristico, si era introdotto in tale settore utilizzando il suo carisma criminale. Dovevano in conseguenza essere condivise le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 a carico innanzi tutto di FA, IN e De NE, i primi due avendo anche ammesso l'esercizio di tale attività e De NE essendo anche il legale rappresentante della Star Price. Le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione e la documentazione acquista davano conto del loro diretto coinvolgimento nonché di quello di RI e NO, di AN, LO e ES.
Quanto al delitto associativo di cui al capo A la sentenza (pagg. 53 e segg.) evidenziava che il rapporto di De NE con il gruppo di FA era evidenziato dal contenuto delle conversazioni telefoniche, specificamente citate, che davano conto anche del rapporto di diretta conoscenza anche con RI FF. Non era quindi condivisibile la tesi difensiva secondo la quale De NE aveva stipulato un regolare rapporto contrattuale con FA, anche perché non diretto alla convenzione di attività lecite e stipulato nella consapevolezza del gruppo che ruotava attorno a FA, per la diretta conoscenza pure di IN e della consapevolezza del contributo causale da ciascuno prestato al perseguimento delle finalità conseguite. IN non veniva estromesso, ma il rapporto con lui era sottoposto alla mediazione di FA. Nel contesto associativo, che vedeva come promotori e organizzatori De NE, FA e IN, si inserivano come partecipi RI e NO con compiti di diretta esecuzione delle disposizioni di FA e di collegamento con vari centri di raccolta di scommesse, compito quest'ultimo condiviso anche da AN e ES.
Quanto al delitto di estorsione ai danni di RA UC (capo C;
pagg. 65 e segg.), la sentenza dava conto delle ragioni per le quali aveva condiviso la valutazione di attendibilità (estrinseca ed intrinseca) del dichiarato della persona offesa, sentita a norma dell'art. 197 bis c.p.p., e dell'esistenza di elementi di riscontro individualizzanti rinvenuti nelle conversazioni oggetto di intercettazione partitamente esaminate nonché nei documenti acquisiti costituiti dalle cambiali sottoscritte da RA. Era provata anche la sussistenza dell'aggravante, a carico del solo FA, di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
7. Quanto al delitto di tentata violenza privata (capo F, pagg. 78 e segg.) la conferma della sentenza del Tribunale doveva essere limitata alla sola posizione di IN (quale mandante), posto che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa RA UC (sentito anche per tale reato a norma dell'art. 197 bis c.p.p.) avevano trovato elementi esterni di riscontro (desunti da conversazione telefonica oggetto di intercettazione) esclusivamente per lui.
Quanto ai reati di cui ai capi D ed E, la prova era costituita dalle dichiarazioni del teste LL AT che aveva riferito degli accertamenti effettuati in ordine alla localizzazione del telefono cellulare in uso a FA e dalla dimostrazione (desunta dal traffico telefonico) che nelle date indicate effettivamente chi usava il cellulare era lo stesso ricorrente.
Quanto all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la rassegna degli elementi probatori acquisiti ed esaminati dava conto della sua sussistenza.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) FA ZO (avv. Sergio Luceri): - inosservanza della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1, artt. 4 bis e 4 ter nonché
inosservanza dell'art. 5 c.p. e correlata illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni a sfondo collaborativo rese dal ricorrente sul punto della non consapevolezza dell'illiceità dell'attività di raccolta delle scommesse da lui svolta;
- violazione dell'art. 629 ovvero art. 393 c.p. nonché inosservanza dell'art. 5 c.p. e correlata illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni a sfondo collaborativo rese dal ricorrente sul punto della non consapevolezza dell'illiceità dell'attività di raccolta delle scommesse da lui svolta;
2) RI FF e NO IO (avv. Stefano Sorrentino) a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e c): - per mancanza di motivazione ed inosservanza dell'art. 546 c.p.p.; - per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 43 e 5 c.p.; - per inosservanza o erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1, artt. 4 bis, 4 ter anche in correlazione con gli artt. 53 e 49 del trattato CE;
- per violazione dell'art. 192 c.p.p., innanzi tutto perché la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi rivalutazione della vicenda essendosi limitata a rimandare nel merito alle valutazioni del giudice di prime cure, senza quindi assolvere all'onere motivazionale, in particolare in relazione alla questione (oggetto di doglianza con l'appello) sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, tenuto conto delle complicatissime questioni di diritto, la cui soluzione ha impegnato la stessa Corte di appello, tanto da rendere scusabile l'ignoranza incolpevole della natura di illecito penale. Inoltre la stessa prospettazione interpretativa della Corte non è univoca e presta il fianco a molteplici perplessità.
3) De NE IO (avv. Stefano Sorrentino):
- violazione art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 43, 49 trattato CE, art. 530 c.p.p., perché la sentenza impugnata non ha risolto la fondamentale questione determinata dall'evidente contrasto tra la normativa italiana e i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi stabiliti dal Trattato. L'aspetto analizzato dalla Corte di appello rappresenta un filone minoritario, che non ha tenuto conto di quello prevalente "disapplicativo", che ha recepito i principi di diretta applicabilità delle normative comunitarie, con conseguente efficacia paralizzante del diritto comunitario sulle norme penali nazionali;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 416 e 110 c.p. perché nel caso di specie al preventivo accordo De NE - FA per incrementare il gioco, hanno fatto seguito singoli episodi, singoli comportamenti. Il che sostanzia il concorso nel reato continuato e non il delitto associativo. 4) FI TI (avv. Michele Sarno):
- erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di colpevolezza rispetto ad eventuale contributo apportato all'associazione, in quanto mero dipendente, la diversa valutazione della Corte di merito essendosi fondata solo su una telefonata il cui contenuto è stato analizzato con motivazione scarna ed illogica;
- erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta illiceità dell'attività di raccolta scommesse attraverso società estere debitamente autorizzate nel paese di origine facente parte della Comunità Europea. 5) IN CO (avv. Marco Salerno):
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere il giudice territoriale riconosciuto al IN il ruolo di organizzatore o promotore del sodalizio criminoso, dedito alla scommesse on line di cui al capo A dell'imputazione sulla base di motivazione meramente apparente o manifestamente illogica in ordine alla conoscenza da parte del ricorrente dello spessore criminale di FA;
all'assenza di elementi di prova dai quali inferire la partecipazione agli utili e ai processi decisionali, essendo al contrario risultato il ruolo di mero gestore del centro di raccolta scommesse;
all'assenza di riscontri rispetto all'assunto della sua autonomia decisionale per lo sviluppo di altri centri di scommessa;
al valore da attribuire al dato incontrovertibile che IN avesse, prima di FA, rapporti diretti con Star Price. Ciò che si chiede in questa sede di legittimità è la verifica della correttezza del ragionamento probatorio e dell'impiego dei criteri d'inferenza da parte dei giudici di merito;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n.401 del 1989, art. 4, commi 1, artt. 4 bis e 4 ter per avere la Corte
territoriale erroneamente interpretato tale normative in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato CE secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea per la quale "uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa, allorché l'adempimento di tale formalità sia rifiutato o reso impossibile dallo Stato membro interessato in violazione del diritto comunitario". La soluzione adottata dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto di superare tali considerazioni sulla base dell'accertamento in concreto di finalità di tutela di ordine pubblico, non tiene conto della circostanza che la normativa interna in materia prescinde da controlli o verifiche in tal senso sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell'impedimento di infiltrazioni della criminalità organizzata. Al contrario essa opera una vera e propria discriminazione nei confronti degli operatori esteri, realizzando una situazione di monopolio che contrasta con i principi di libertà di stazionamento e la libera prestazione di servizi. La Corte territoriale, pur avendo acquisito la certificazione attestante la sussistenza delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio di attività di scommesse in capo alle società incriminate, ha ugualmente emesso giudizio di colpevolezza;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere il giudice territoriale violato le regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 197 bis c.p.p. per avere ritenuto sussistenti i reati di cui ai capi C ed F sulla base di motivazione manifestamente illogica ed apparente, in particolare, in relazione alla valutazione di attendibilità di RA, per aver trascurato di considerare "il differenziale dichiarativo" tra il narrato nella fase delle indagini e quello dibattimentale e tra quest'ultimo e quello di altre prove dichiarative dalle quali è risultato che RA aveva accumulato un debito rilevante nei confronti del FA per avere impegnato le somme incassate per scommettere a sua volta (perdendo così quanto incassato), debito che FA aveva dovuto garantire con propri assegni (circostanza che fra l'altro dimostra l'insussistenza di un rapporto paritario fra IN e FA ed anzi, per come palesato da una lettura complessiva degli elementi probatori acquisiti ed esaminati, la dimostrazione di una posizione subalterna di IN);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al capo C dell'imputazione in ordine alla sua qualificazione giuridica, per la liceità della causa petendi in riferimento alla richiesta di rilasciare cambiali per importo corrispondente al debito maturato;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 senza fornire idonea giustificazione, perché essa è fondata sul solo presupposto che il ricorrente e gli altri coimputati abbiano tratto vantaggio dalla caratura criminale di FA, senza fornire tuttavia una prova oggettiva e senza mettere in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso idonei a connotare l'ascrizione dell'aggravante in capo al IN.
6) LO NO (avv. Guglielmo Scarlato):
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del reato per maturate prescrizione;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio di motivazione anche in considerazione del nuovo arresto giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'NIe Europea sez. 4^ con decisione del 16 febbraio 2012, per non avere la sentenza impugnata considerato che le scommesse venivano effettuate tramite canali pubblici e leciti quali la società Western NI che provvedeva a rilasciare copia delle transazioni monetarie, al di fuori del suo inserimento nella contestata associazione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione preliminare, comune alla quasi totalità dei ricorsi, è quella attinente all'accertamento se le norme di cui alla L. n. 401 del 1989 confliggono con gli artt. 43 e 49 del trattato CE.
Sul punto questa Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza del 26.4.2004 n. 23271 ha stabilito che le disposizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo, che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'NIe europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari. (Conf. Cass. Sez. Un. 26 aprile 2004, dep. 18 maggio 2004 n. 23272,Poce e n. 23273, Gesualdi ed altri, non massimate).
Vero è che, con successiva pronuncia del 28.3.2007 n. 18040, la sez. 3A di questa Corte ha precisato che in tema di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse operata per conto di società quotate aventi sede in altro Stato membro, al fine di valutare la configurabilità o meno del reato di cui alla L. 13 febbraio 1989, n. 401, art. 4, e successive modificazioni, il giudice deve verificare se la società in questione possieda le necessarie autorizzazioni nell'altro Stato membro, soltanto in assenza delle quali viene integrato il reato. Si osserva, in conformità a quanto stabilito da questa Corte (Cass. Sez. 3, 12.1.2012 n. 7695) che l'assunto dei ricorrenti si fonda sulla premessa che "l'intermediario che agisce in Italia per conto di un bookmaker straniero, non deve richiedere la licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 allorché il delegante sia munito di regolari titoli abilitativi nel Paese di origine, in quanto il preventivo rilascio dell'autorizzazione di polizia costituirebbe una limitazione del diritto di stabilimento.
L'assunto non può essere condiviso. Anzitutto esso non è avallato dalla sentenza IC e dalle altre che l'hanno preceduta. Anzi è contraddetto dalle stesse. Invero la Corte di Giustizia europea ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate. Sono illegittime le restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione. Il controllo effettuato all'estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell'intermediario che opera in Italia. Opinando diversamente, qualsiasi pregiudicato potrebbe assumere la veste di intermediario senza sottoporsi ad alcun controllo di polizia. La sentenza IC e le altre che l'hanno preceduta non affermano assolutamente che l'intermediario debba essere dispensato da qualsiasi controllo allorché il delegante sia munito nel Paese di origine di titoli abilitativi idonei. La normativa interna che prevedeva e prevede per l'attività di raccolta di scommesse o per l'organizzazione di giochi d'azzardo, non solo il previo rilascio da parte dei ministeri o di altri enti facoltizzati dalla legge di una concessione, ma anche di un1 autorizzazione di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non è stata in passato ritenuta in contrasto con il diritto comunitario per la richiesta del doppio titolo abilitativo, in quanto tale, ma per le concrete modalità applicative, ritenute in alcuni casi discriminatorie: per esempio, allorché si è impedito a società di capitali di partecipare alle gare per l'assegnazione delle concessioni per l'anonimità delle azioni o si è negata all'intermediario l'autorizzazione di cui all'art. 88 solo perché il delegante non aveva potuto partecipare alla gara,come società di capitali con azionariato anonimo".
Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'autorizzazione ex R.D. n. 773 del 1931, art. 88 non è stata neppure richiesta, in piena conformità ai principi ribaditi di recente da questa Corte di cassazione (sez. 2, 16.12.2012 n. 42376) che, passate in rassegna le regole interpretative dettate in materia dalla Corte di Giustizia (di recente con sentenza del 16.2.2012, Costa Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10 che ha confermato la possibilità di restrizione alla libertà di stabilimento per motivi imperativi di interesse generale fra i quali quelli di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale) ha ribadito che costituisce ipotesi rilevante dal punto di vista penale quella nella quale "il soggetto, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni". Nel caso in esame la mancanza di richiesta di autorizzazioni e quindi l'insussistenza di un provvedimento di diniego hanno impedito la verifica dell'illegittimità di ragioni di esclusione perché in violazione dei principi posti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE.
2. L'altro motivo di ricorso (comune a FA, RI e NO), che denuncia violazione dell'art. 5 c.p. per come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale, è inammissibile, perché proposto in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3 che così sanziona l'ipotesi in cui la denuncia di violazione di legge non sia stata proposta con i motivi di appello. Nè ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 609, non essendo la questione rilevabile d'ufficio, implicando considerazioni che attengono al merito, per l'accertamento dell'inevitabilità dell'ignoranza, in particolare con riferimento ai "dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell'error iuris" (cfr. Cass. Se. 6, 22.6.2011 n. 43646).
3. La denuncia di omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo (ricorsi di FA, RI e NO) sono infondati.
A tal fine vale rammentare il riferimento al carisma criminale di FA (pag. 45 della sentenza impugnata).
Le deduzioni difensive, sviluppate in relazione alla buona fede dei ricorrenti, asseritamente convinti di operare lecitamente per conto di società estera debitamente autorizzata nel paese di origine, sono anch'esse infondate. A tal proposito va rammentato che la scusabilità dell'ignoranza della legge penale, può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione (Cass. Sez. 3, 5.4.2011 n. 35694). Occorre cioè che il soggetto agente, che svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, dimostri che o da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale, abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, essendo per costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla legislazione in materia (Cass. Sez. 4, 15.7.2010 n. 32069). Nel caso in esame la condotta addebitata risale al febbraio-agosto 2004, in coincidenza con la pronuncia della sentenza di questa Corte a sezioni unite (già richiamata, anche nella sentenza impugnata) il cui intervento fu determinato per rispondere al seguente quesito: "Se a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 6.11.2003 in causa MB, la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 5, che sanziona penalmente l'attività di chi svolga in Italia attività organizzata di accettazione, raccolta, prenotazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere, da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza, debba essere disapplicato dal giudice italiano, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi all'interno del territorio dell'NIe Europea".
Proprio attraverso l'analisi della sentenza MB e dei principi in essa affermati, il Giudice di legittimità era pervenuto al convincimento che le disposizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n.401, art. 4, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'NIe europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari.
La Corte territoriale non si è sottratta alla verifica in concreto e la mancata richiesta dell'autorizzazione di polizia a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 è stata valorizzata in relazione alla scelta di De NE di avvalersi, per l'esercizio della gestione delle scommesse, della capacità organizzativa di FA, noto per la sua caratura criminale, della quale era consapevole anche IN e gli altri compartecipi, come motivatamente spiegato dalla sentenza impugnata.
4. Il secondo motivo di ricorso nell'interesse di De NE, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 c.p., perché l'ipotesi andava piuttosto ricondotta al concorso nel reato continuato ex art. 110 c.p., è inammissibile per genericità.
Precisato che è configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa giacché quest'ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Cass. Sez. 3, 11.01.2011 n. 6571), la sentenza impugnata ha diffusamente analizzato il sistema organizzativo realizzato tramite la predisposizione di mezzi e l'attribuzione dei ruoli, attraverso l'analisi del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse fra i soggetti coinvolti e i risultati delle perquisizioni e sequestri. La critica del ricorrente è proposta in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall'indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
5. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di IN CO, che denuncia motivazione meramente apparente o manifestamente illogica per la parte in cui la sentenza impugnata gli ha attribuito il ruolo di organizzatore o promotore dell'associazione per delinquere di cui al capo A, è inammissibile perché con l'appello la questione non era stata specificamente proposta;
5.1. è inammissibile per la parte in cui (dopo un incidentale e quindi generico addebito di travisamento della prova) addebita alla sentenza impugnata di aver violato le regole inferenziali e della logica, perché deduce il convincimento di responsabilità dalla semplice premessa fattuale di aver messo in contatto FA con De NE senza motivazione alcuna in ordine alla conoscenza pregressa del ricorrente in ordine allo spessore criminale di FA, perché non indica in qual modo e se la questione fosse stata posta con l'appello, in modo da consentire in questa sede di verificare la denunciata omessa motivazione;
5.2. è ancora infondato per la parte in cui denuncia omessa risposta a memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, con la quale si era rappresentato l'insussistenza di prova sulla sua partecipazione agli utili e ai processi decisionali, perché non sono invocabili i principi interpretativi dettati dalla sentenza SS.UU. 2003 nel procedimento Andreotti, che riguardavano la diversa ipotesi in cui in primo grado vi era stata assoluzione. Nel caso in esame l'imputato ha proposto appello. I motivi nuovi vanno proposti a pena di decadenza quindici giorni prima dell'udienza (art. 585 c.p.p., commi 4 e 5) e comunque presuppongono che l'appello sia stato proposto in maniera non inammissibile, mentre al contrario dalla lettura di tale atto risulta la sua genericità, perché in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall'indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c);
5.3. è infondato per la parte in cui afferma non esservi riscontro alla circostanza che il ricorrente poteva autonomamente sviluppare altri centri di scommesse, perché tale critica attiene alla parte espositiva della sentenza impugnata (lo stesso ricorrente richiama le pagg. 7-8, dedicate alla relazione sintetica della motivazione della sentenza di primo grado) e quindi si risolve a critica alla sentenza del Tribunale, che avrebbe dovuto essere oggetto di appello. Non avendo il ricorso indicato specificamente con quale motivo di gravame tale doglianza sarebbe stata rappresentata, non può in questa sede essere esaminata perché preclusa in ossequio alla regola di devoluzione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1;
5.3. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle successive doglianze, anche esse precluse, perché non risultano essere state oggetto di deduzione, ovvero perché esplicitamente indicate essere state oggetto di doglianza (tardiva) con memoria difensiva.
6. Il terzo motivo di ricorso nell'interesse di IN CO, che ha ad oggetto i reati di estorsione (capo C) e tentata violenza privata (capo F), denuncia violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e motivazione manifestamente illogica o apparente, ma ancora assume come tertium comparationis, al fine di far rilevare i denunciati vizi, la memoria difensiva depositata a sostegno dell'impugnazione, che è inammissibile per le ragioni già illustrate nel paragrafo precedente. Con l'appello nessuna doglianza specifica era stata sollevata in relazione a tali capi.
Comunque la sentenza ha dato conto del convincimento di attendibilità intrinseca richiamando gli elementi di riscontro costituiti dalle telefonate intercettate e riportate. Per questo profilo non è è critica specifica. Per altro verso dagli elementi di prova, oggetto di nuova (tardiva) deduzione, pretende in questa sede, di ottenere una ulteriore, e non consentita valutazione di merito in ordine all'insussistenza dell'associazione per delinquere ovvero del suo ruolo di promotore-organizzatore al pari di FA.
7. L'ulteriore motivo di ricorso, nell'interesse sia di IN che di FA, che denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, muove dal presupposto che la pretesa di ottenere da RA la restituzione della somma fosse azionabile dinanzi al giudice, presupposto che nel caso difetta, per le ragioni già esposte al par. 1.
8. L'ultimo motivo di ricorso nell'interesse di IN, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento della ritenuta aggravante d cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sotto il profili del difetto di consapevolezza da parte del ricorrente di favorire con la sua condotta l'associazione di stampo mafioso (camorra) riconducibile a FA è inammissibile, perché la questione non era stata oggetto di devoluzione con l'appello.
8. Il primo motivo di ricorso di FI TI, che denuncia erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di consapevolezza del ruolo apportato all'associazione criminale, è fondato. La sentenza da conto della posizione di FI, in ordine al reato associativo, a pag. 15, allorché riporta in sintesi le motivazioni della sentenza di primo grado. Nella parte motivazionale (in particolare quella relativa al delitto di cui all'art. 416 c.p., - pagg. 53 e segg. - unica imputazione addebitata a FI) non vi è alcun riferimento alla sua posizione. A pag 52- 53 la sentenza prende in considerazione telefonate in cui FI è interlocutore, ma al solo fine di giustificare la valutazione di responsabilità di ES nel reato fine di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
4. Si impone quindi l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, colmi il rilevato vuoto motivazionale.
9. Ricorso nell'interesse di LO NO.
9.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza valuta la sua posizione a pag. 50 e considera a suo carico la conversazione del 26.8.2004 con NO IO, dimostrativa del fatto che esercitava abusivamente l'attività di raccolta delle scommesse. A nulla rileva che si avvalesse dei dati rilevati tramite internet su siti dedicati, perché (come asseverato anche dalla documentazione a lui sequestrata) l'attività di raccolta del danaro finalizzato alle scommesse era da lui gestita e organizzata, senza alcuna autorizzazione.
9.2. L'ulteriore motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 159 c.p., è in conseguenza fondato, perché a prescindere dall'erroneità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sospensione della prescrizione durante il periodo di rinvio giustificato non solo dall'impedimento del difensore ma anche da quello del perito, il reato si è comunque prescritto almeno a far data dal 20 giugno 2012. In conseguenza si impone l'annullamento senza rinvio per quel che concerne la posizione del ricorrente. 10. L'estinzione per prescrizione sussiste anche per il capo B, perché è più favorevole la disciplina vigente all'epoca di consumazione del reato, che è antecedente alla L. n. 251 del 2005 (normativa che ha modificato l'art. 160, u.c. e art. 161 c.p., comma 1 in senso deteriore perché per i delitti aggravati ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - inclusi nell'elenco dell'art. 51 c.p., comma 3 bis per effetto di ogni atto interruttivo la prescrizione comincia nuovamente a decorrere per intero). A norma del previgente art. 157 c.p., comma 1, n. 5), essendo la pena massima edittale inferiore a cinque anni di reclusione (tre anni ex L. n. 410 del 1989, art. 4 aumentata della metà per il D.L. n. 152 del 1991, art. 7), la prescrizione ordinaria è di cinque anni, da aumentarsi fino alla metà (art. 160 c.p., comma 3) senza alcuna disciplina particolare in riferimento ai reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis;
va ribadito che per le condotte commesse fino all'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, è applicabile la previgente disciplina della prescrizione, ove più favorevole (cfr. Cass. Sez. 3, 21.2.2012 n. 10974). Ad analoghe conclusione deve pervenirsi per i reati di cui ai capi D ed E (per i quali non è contestata l'aggravante di cui al cit. D.L., art. 7), addebitati al solo FA, posto che il delitto di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 5 e punito con pena massima di cinque anni di reclusione e che per tale reato è più favorevole la disciplina sopravvenuta. Segue l'eliminazione delle pene inflitte in aumento per la continuazione, secondo quanto risultante dalla sentenza di primo grado e da quella di appello ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FI TI, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio;
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione nei confronti di LO NO relativamente al capo H) e nei confronti di FA ZO, IN CO, De NE IO, RI FF e NO IO relativamente al reato di cui al capo B), nonché nei confronti di FA anche per i reati di cui ai capi D) ed E), con eliminazione delle relative pene applicate in aumento di mesi otto di reclusione per FA, di mesi due di reclusione per IN, di mesi sei di reclusione per De NE, di mesi sei di reclusione per RI e di mesi tre di reclusione per NO;
rigetta nel resto i ricorsi di IN, FA, De NE, RI e NO.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013