Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 2071
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Sentenza 25 novembre 2008

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In tema di abusiva attività bancaria, l'istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'esercizio di tale attività e il provvedimento di diniego da parte della Banca d'Italia non ha natura di atto recettizio. (Nel caso di specie è stata ritenuta la sussistenza del reato previsto dall'art. 131 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - in esso assorbito il reato ex art. 130 del medesimo D.Lgs. - in relazione, tra l'altro, all'uso indebito dello strumento finanziario denominato "warrant su obbligazioni").

La questione concernente l'eventuale esclusione della parte civile già posta e risolta nel giudizio di primo grado non può essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabile le decisione adottata nella fase antecedente di giudizio.

Il delitto di simulazione di reato ha natura di reato istantaneo e di pericolo e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamento della polizia giudiziaria.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione non comporta la nullità degli atti compiuti qualora esse non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante. (In motivazione, la S.C. ha richiamato l'art. 12 ter lett. c) L. 24 luglio 2008, n. 125, in forza del quale all'art. 96, comma primo, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115 le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa é presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma secondo, del codice di procedura penale», sono state soppresse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 2071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2071
    Data del deposito : 25 novembre 2008

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