Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall'imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabile, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 30045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30045 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Luigi Varola - Presidente -
Dott. Mario Fantacchiotti - Cons. Relatore -
Dott. Michele Besson - Consigliere -
Dott. LIno Casacci - Consigliere -
Dott. Maurizio Massera - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL OL;
NN LI OR ON;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4 dicembre 2001;
Sentita, in pubblica udienza la relazione Fantacchiotti;
Sentito il P.G., dott. Giuseppe Veneziani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori delle parti private;
PREMESSO CHE
Il ricorso investe la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 dicembre 2001 che ha confermato quella del giudice di primo grado di assoluzione di UC IN dalle imputazioni di circonvenzione di incapace e di furto aggravato e continuato ai danni di ON RO TA.
I ricorrenti RL OL OR ON ed NN LI OR ON sostengono che la Corte di merito ha erroneamente disatteso il motivo di appello con il quale avevano denunciato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata dopo che, con ordinanza, il giudice li aveva illegalmente estromessi dal procedimento, nel quale si erano costituiti sia come eredi di ON RO TA, già costituitasi parte civile nell'udienza preliminare, ma successivamente deceduta, sia come soggetti direttamente danneggiati in quanto eredi legittimi pregiudicati dai raggiri con i quali l'imputato, influenzando l'anziana ON RO, era riuscito a farsi nominare erede universale nel testamento da costei redatto in condizioni di menomate capacità psichiche e fisiche.
Nella fase delle indagini preliminari relative al procedimento a carico del IN, accusato della circonvenzione della anziana sig.ra ON RO, quest'ultima, a mezzo del proprio tutore, RL OL OR, si costituiva parte civile.
Durante il compimento delle operazioni di apertura del dibattimento del giudizio di primo grado RL OL OR ed NN LI OR ON sostenendo di essere eredi, perché più prossimi parenti della ON RO, nel frattempo deceduta, si costituivano per insistere sulle domande risarcitorie di quest'ultima. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, accogliendo l'opposizione dell'imputato, non ammetteva però la costituzione delle predette parti rilevando che mancava la prova della qualità di eredi da loro solo labialmente asserita.
Nella successiva udienza i predetti OR ON RL OL e OR NN LI ON reiteravano la richiesta di subentrare nel rapporto civilistico già innestato nel processo penale dalla loro comune dante causa depositando dichiarazione di notorietà resa da RL OL OR ai sensi della legge n. 15 del 1968. Anche questo tentativo era reso vano dal giudice che, con ordinanza del 6 maggio 1999, non autorizzava la costituzione perché tardiva. Con sentenza in data 12 ottobre 2000 il tribunale di Roma assolveva il IN dalle imputazioni allo stesso ascritte perché. in fatto non sussiste.
Questa sentenza veniva appellata dal P.G. della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ed impugnata, con ricorso per cassazione, qualificato come appello dalla Corte di legittimità, da RL OL OR ON, da NN LI OR ON e da CA OR ON.
Dichiarata, con ordinanza in data 22 ottobre 2001, la inammissibilità dell'impugnazione di RL OL, CA e NN LI OR ON, la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza del giudice di primo grado.
RL OL OR ed NN LI OR ON hanno impugnato sia l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il loro gravame sia la sentenza che ha confermato quella del giudice di primo grado. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.
Nell'odierna udienza pubblica il p.g., dott. Veneziani ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
L'avv.to Luigi Di Majo, difensore dei ricorrenti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il difensore del IN ha invece chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO CHE
Nel ricorso RL OL OR ed NN LI OR denunciano, sotto diversi profili, la nullità della sentenza impugnata. Anzitutto rivendicano, nonostante l'esclusione, la loro persistente qualità di parti civili.
Sostengono di non essersi costituiti parte civile nel processo penale a carico del IN ma di essere solo subentrati, sostanzialmente "riassumendo" il giudizio civile a seguito del decesso della loro dante causa e che pertanto illegittimamente il giudice di merito li ha estromessi dal processo, nel quale, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, essi conservavano la qualità di parte.
Sostengono, comunque, che erroneamente la Corte di merito, nell'ordinanza del 22 ottobre 2001, ha dichiarato non impugnabili le due ordinanze del tribunale che hanno escluso la loro costituzione di parte civile;
infatti, essi affermano, tutte le ordinanze sono impugnabili con la sentenza.
Rilevano, comunque, che nel processo essi avrebbero dovuto essere considerati parti offese per ciò stesso aventi diritto alla comunicazione dell'avviso della data fissata per il dibattimento di primo grado.
Affermano, infine, che numerose violazioni della legge processuale avrebbero dovuto condurre il giudice di appello ad una pronuncia di annullamento della sentenza di primo grado più in particolare rilevando che nel giudizio di primo grado sono stati sentiti solo i testi indicati dalla difesa, non quelli indicati dall'accusa, non ammessi solo per il ritardo con cui il p.m. ha provveduto a depositare la propria lista con provvedimento che ha del tutto omesso di considerare che, avendo l'imputato depositato una propria lista di testi a discolpa, il p.m. aveva diritto di depositare una lista di testi per prova contraria anche dopo la scadenza del termine stabilito per la indicazione dei testi di prova diretta. Aggiungono i ricorrenti che la Corte di appello ha apoditticamente negato la riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testi indicati dal p.m. ritenendo sufficienti le prove acquisite senza considerare che le testimonianze richieste dal p.m. costituivano prove nuove essenziali per l'accertamento della verità.
Con un ultimo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito ha senza motivazione di sorta ritenuto del tutto certa la capacità psichica della ON RO TA alla data di stesura del testamento senza darsi carico di valutare le numerose prove contrarie.
RITENUTO CHE
Il ricorso è inammissibile.
Il tribunale di Roma, con l'ordinanza del 30 settembre 1998 ha escluso il diritto di RL OL OR e di LI OR ON di subentrare alla ON TA RO, già costituitasi parte civile ma deceduta prima della data della prima udienza dibattimentale, per assoluta carenza di prova della loro asserita qualità di eredi della predetta parte civile.
La successiva ordinanza del 6 maggio 1999 si ricollega alla prima rilevando come la indicata prova della qualità di eredi, non potesse essere sanata nel corso del giudizio, e dopo il provvedimento di esclusione, per sollecitare la revoca di tale provvedimento, dato che le questioni inerenti alla costituzione di parte civile sono precluse se non proposte nei termini indicati dall'art. 491 c.p.p.. Questa motivazione spiegherebbe, ove fosse stata così prospettata, anche la inammissibilità della costituzione di parte civile per la tutela di un diritto proprio degli OR posto che anche in quest'ottica (in realtà prospettata dalle parti solo con il ricorso per cassazione) l'azione civile che, nella udienza del 6 maggio 1999, si chiedeva di innestare nel processo penale doveva considerarsi tardiva essendo state completate le formalità di apertura del dibattimento ed addirittura (così si legge nella ordinanza del 6 maggio 1999) iniziata l'istruzione dibattimentale con l'esame di alcuni testimoni.
Questa premessa consente di chiarire che, quali che fossero i presupposti della loro pretesa di accesso al processo penale a carico del IN, gli odierni ricorrenti, in quanto esclusi, non possono considerarsi parti civili nel predetto processo. Ciò ha reso inammissibile il loro appello e rende inammissibile il loro ricorso essendo del tutto pacifico, per la giurisprudenza di questa Corte, che l'impugnazione della sentenza è consentita solo alle parti del processo.
È ben vero che i ricorrenti hanno anche impugnato le ordinanze che hanno impedito loro l'accesso nel processo penale.
Ma neanche tale impugnazione rende possibile il gravame contro la sentenza.
Nel vigore del codice di rito abrogato era del tutto pacifico che le ordinanze con ? cui il giudice di primo grado si pronunciava, ai sensi dell'art. 98 comma 3, sull'opposizione nel dibattimento alla costituzione di parte civile non potevano essere impugnate, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall'art.190, commi 1 e 2, dello stesso codice. Nè la previsione di impugnabilità differita, al momento del gravame contro la sentenza, delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali, di cui al successivo art. 200, comma 1, assicurava comunque l'impugnabilità dell'ordinanza de qua perché la norma, mediante l'inciso "nei casi consentiti dalla legge", rinviava a sua volta ad un'ulteriore e diversa disposizione che ne prevedesse esplicitamente l'impugnabilità (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 21.5.1988, Iori, rv. 181122).
Anche con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale era prevalso l'orientamento negativo circa la impugnabilità, sia immediata che differita, delle ordinanze pronunziate dal giudice del dibattimento, ai sensi degli artt.80.4 e 491.5, sulla richiesta di esclusione della parte civile, sul presupposto, giusta il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568.1, della mancanza di un'esplicita previsione di una qualsiasi forma di gravame (Cass., Sez. 1, 28.11.1990, Andries, rv. 186663; Sez. I , 7.7.1992, Giacometti, rv.191884; Sez.VI, 6.10.1993, Marangon, rv.196119;Sez.1,21.2.1994, Spinnicchia, rv.198359; Sez. VI, 9.3.1994, Tuminetti, rv. 198484; Sez.IV, 28.3.1996,Rolla,rv.204452;
Sez. 1,10.10.1996, Cozzolino;
Sez.II, 19.9.1997,Bartocci; Sez. V,22.12.1998, Lo Presti, rv. 212617). Solo dal 1995 un -orientamento giurisprudenziale di segno opposto, discostandosi dal consolidato indirizzo tradizionale, aveva sottolineato come - a differenza dell'art. 200, comma 1, c.p.p.1930 - l'art. 586.1 c.p.p. 1988 prevedesse, in mancanza di una disposizione contraria, la generale impugnabilità delle ordinanze pronunciate nel corso degli atti preliminari o durante il dibattimento congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza e come tale norma, in mancanza di una diversa disposizione di legge, dovesse applicarsi anche alle ordinanze in materia di esercizio dell'azione civile nel processo penale, e quindi pure con riferimento al provvedimento che, all'esito della trattazione delle "questioni preliminari", decide"immediatamente" disattendendola - sulla richiesta di esclusione della parte civile proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, ai sensi degli artt. 80, commi 3 e 4, e 491, commi 1 e 5, c.p.p. (Cass. Sez.III, 27.9.1995, Roncati, rv. 202705; Sez. V, 14.12.1995; Stazi, rv. 203878; Sez. IV, 23.9.1996, Aiello, rv. 205710; Sez.IV, 24.9.1996, Celesti, rv. 206101; Sez. VI,8.11.1996, Malossini;
Sez.V, 29.11.1996, Cassano, rv. 208198; Sez. III, 3.7.1997, Ruggeri. Questo contrasto, che, come è evidente, interessava solo la questione relativa alla possibilità di impugnazione delle ordinanze che ammettevano la costituzione di parte civile, non di quelle di rigetto, sulle quali si dirà meglio oltre, è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 13 luglio 1999 n. 12 - Pediconi - rv 213858 le quali hanno chiarito che mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità e di rigetto della richiesta dì esclusione è impugnabile da parte dell'imputato unitamente all'impugnazione della sentenza. La ragione giustificativa di questo principio discriminatore dipende dalla diversa situazione processuale che si realizza nei due casi. Si è infatti rilevato che nei casi in cui la costituzione di parte civile sia stata ammessa, superandosi l'opposizione dell'imputato o/e del pubblico ministero, la non impugnabilità della ordinanza che ha provveduto sulla iniziativa civile, nel processo penale, della parte danneggiata finirebbe con il conferire a tale ordinanza, da un lato, una stabilità limitata, meramente endoprocessuale ed allo stato degli atti per le questioni attinenti alla legittimatio ad causam ed al merito della regiudicanda civile - essendo queste questioni sicuramente riproponibili dalle parti mediante l'impugnazione differita delle statuizioni della sentenza circa l'effettiva esistenza del diritto al risarcimento del danno - e dall'altro una stabilità decisoria definitiva per le questioni concernenti 1e formalità ed i termini per la costituzione di parte civile e la legittimatio ad processum, requisiti di ammissibilità, quest'ultima, il cui controllo da parte del giudice di merito resterebbe precluso dalla inammissibilità della impugnazione della ordinanza.
Diversa la situazione che si realizza nei casi. di esclusione della parte civile, tra i quali rientra senz'altro quello di esclusione della parte che pretende di subentrare, in qualità di erede, alla parte civile già costituita, dopo il decesso della stessa. Il soggetto al quale è stata preclusa, dal provvedimento di esclusione del giudice, la possibilità di innestare la propria domanda risarcitoria nel processo penale, ed, in altri termini, di assumere la veste, in tale processo, di parte civile, non ha acquistato, proprio perché escluso, la posizione di parte in questo processo.
L'inammissibilità della sua impugnazione è, dunque, una necessaria conseguenza non del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ma del principio generale che limita alle parti, ed alle parti soltanto, il potere di impugnazione della sentenza. In altri termini, come espressamente precisato nella sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite, del provvedimento anticipato di esclusione della parte civile, non è consentita da alcuna disposizione di legge non solo l'impugnazione immediata ed autonoma (per la ragione che in tal modo, come per la parallela e coerente regola fissata per l'ordinanza ammissiva, si verificherebbe una stasi del processo penale), ma neppure l'impugnazione differita e "conglobata" con la sentenza secondo l'art.586..1c.p.p., perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi ne' tale statuizione potrebbe legittimamente contenere dopo il provvedimento dibattimentale di esclusione.
Questo - come è stato efficacemente affermato in dottrina - non ha in realtà carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.
Questa soluzione non determina affatto, come è stato asserito dai ricorrenti, una ingiustificata disparità di trattamento ai danni del soggetto danneggiato dal reato o una violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa dello stesso. La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla conformità della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 c.p.p., nella parte in cui non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha dichiarato, con sentenza n. 166 del 1975, non fondata la questione di legittimità costituzionale, sul duplice rilievo che "resta impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile", mentre "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato sull'immediata impugnabilità da parte del danneggiato dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale,confliggendo con le esigenze di speditezza di questo". E tale scrutinio positivo, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, va a maggior ragione ribadito in riferimento alla inoppugnabilità dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile sancita dalle disposizioni degli artt.80.4 e 568.1 c.p.p. 1988 (Cass., Sez. IV, 28.3.1996, Rolla, cit.). Secondo il nuovo codice di rito, infatti, l'esclusione della parte civile non solo non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria, ma per il relativo giudizio, in considerazione del carattere necessitato e non volontario dell'esodo", non opera il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75.3 in attesa della conclusione del giudizio penale - art. 88 commi -2 e 3 -; con l'ulteriore conseguenza che, in questo caso, " il processo civile proseguirà il suo corso senza essere in alcun modo influenzato dal processo penale ..." (Relazione al Progetto preliminare, p.173) e sarà quindi inapplicabile nei confronti del danneggiato l'efficacia vincolante dell'eventuale giudicato assolutorio - artt. 75.2 e 652.1 -.
La rilevata inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame di ogni altro motivo.
All'accertamento della inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, che, in ragione del coeficiente di colpevolezza nella determinazione delle cause dell'inammissibilità, riconoscibile nei motivi dedotti - Corte Cost. .1867 (2000), stimasi equo determinare in euro 300 (trecento).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 300,00 alla Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 LUGLIO 2003.