Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 2
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, al pari di quanto si verifica, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998, nell'ipotesi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria, prevista dalla legge n. 990 del 1969, relativa alla circolazione dei veicoli a motore - in quanto, a differenza della questione decisa con la sentenza n. 112 del 1998, non sussiste, nell'ipotesi in considerazione, nonostante il riconoscimento dell'azione diretta e discrezionale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (ex art. 22, n. 4 del d.p.r. n. 404 del 1988), un rapporto di "garanzia interna" tra imputato (danneggiante) e responsabile civile , solo idoneo a legittimare, in via eccezionale, la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, derogando alla previsione di cui all'art. 83 cod. proc. pen..
È illegittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile, motivata in virtù della preclusione sancita dall'art. 75 cod. proc. pen. - per il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto -, allorché tra l'azione civile e quella penale sussista diversità di soggetti e di causa petendi. (Nella specie - cooperazione in omicidio colposo verificatosi per la caduta di un velivolo ultraleggero - il giudizio civile era stato intentato nei confronti dell'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aereonautico, nonché dell'Aereo Club e del responsabile dell'eliporto cui veniva addebitata la colpa di non avere impedito la partenza del volo non registrato, mentre il giudizio penale si era svolto nei confronti del pilota, imputato di omicidio colposo, al quale veniva addebitata la colpa consistente nel non aver acquisito la prescritta documentazione, che gli avrebbe consentito di conoscere le limitazioni d'uso del velivolo, con la conseguente diversità nei due giudizi di soggetti e di causa petendi che non può legittimare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile).
Commentario • 1
- 1. Legittima la richiesta di danno biologico e il danno morale in giudizi civili e penali separati? (Cass. 24376/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2003, n. 35604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35604 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE PENALE35604/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza pubblica del 28.5.2003
Sentenza837 Sentenza
n.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Registro generalePresidente
1. Dott. MARZANO FRANCESCO
Consigliere n. 46199/2002
2. Dott. DE BIASE ARCANGELO
Consigliere 3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Consigliere rel.
4. Dott. VISCONTI SERGIO
Consigliere 5. Dott. PALMIERI ETTORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RA GI, nato a [...] il [...];
2) RE IE, BO FA RI, BO NE
RI, BO LO RI, parti civili, elettivamente domiciliate presso l'avv. Giuseppe Bana di Milano;
avverso la sentenza in data 11.3.2002 della Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione del consigliere dott. SERGIO VISCONTI;
sentito il P.G. in persona del dott. ANTONIO GIALANELLA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, e per il rigetto del ricorso dell'imputato; udito il difensore delle parti civili, avv. GIUSEPPE BANA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso delle parti civili ed il rigetto del ricorso dell'imputato; SV CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. Bosco per diritti € 620 1
13-09-03 il
IL CANCELLIERE
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11.3.2002 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vigevano il 21.12.2000, ha ridotto la pena inflitta a AB IA a dieci mesi di reclusione in ordine al delitto di cooperazione in omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.) in persona di CE
AN RI BO, verificatosi in Vigevano, località Cascina Scoglio il 29.6.1996, ed ha dichiarato inammissibili le costituzioni di parte civile della moglie e dei figli della vittima.
L'incidente che aveva causato la morte del BO era consistito nella caduta in posizione verticale di un velivolo ultraleggero Ferguson Aircraft, di proprietà di tale
NI RI (che ha patteggiato la pena), condotto dal AB, e con a bordo il
BO, poco dopo la partenza dall'eliporto del Club Aeronautico di Vigevano.
Al AB è stata contestata la violazione degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 404/1988 per non avere avuto a bordo del velivolo il certificato e la targa di identificazione e la prescritta documentazione, e per non avere, così, acquisito le informazioni tecniche relative al velivolo e alle sue limitazioni di impiego, nonché per avere dato, a seguito di ciò, al velivolo un'eccessiva velocità in salita in rapporto alla potenza disponibile, determinandone lo stallo asimmetrico interessante la semiala destra, con conseguente impatto al suolo in posizione verticale.
Tutto ciò è risultato provato, secondo i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, attraverso le espletate consulenze tecniche del P.M. e di parte, nonché le audizioni degli stessi CC.TT., le testimonianze assunte, e la documentazione acquisita.
La Corte di Appello ha altresì esaminato e rigettato alcune eccezioni in rito proposte dalla difesa del AB (e che saranno esaminate insieme ai motivi di
2 ricorso), e dichiarato inammissibili le costituzioni di parte civile, avendo le stesse già azionato la loro richiesta di risarcimento del danno direttamente nei confronti dell'Assitalia, ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, sussistendo l'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 404/1988, come risulta dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.1.2002.
Di conseguenza la Corte ha dichiarato allo stato non rilevante l'istanza di chiamata del responsabile civile sollecitata dall'imputato.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia le parti civili RI ER ved. BO, IA RI BO, OR RI BO e
ON RI BO, sia l'imputato AB.
Le parti civili hanno chiesto l'annullamento delle disposizioni civili della sentenza per un unico motivo: nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 74, 75 e 538 c.p.p. e dell'art. 22 n. 4 D.P.R. 404/1988.
I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello per non avere considerato l'autonomia e diversità, per soggetti e titolo, delle due azioni di risarcimento dei danni, una proposta in sede civile, e l'altra in sede penale, risultante da tre circostanze:
a) la diversità della “causa petendi” tra l'azione nei confronti dell'autore del fatto illecito e quella "diretta" nei confronti dell'assicuratore;
b) nel processo civile l'obbligazione per la quale l'assicuratore era stato citato non derivava dalla condotta colposa del AB, oggetto del giudizio penale, bensi da quella di un soggetto diverso, il responsabile dell'eliporto, che avrebbe dovuto impedire la partenza del velivolo non registrato, e si tratta, quindi, di diversa natura della responsabilità, e di differente condotta colposa;
c) la diversità dei soggetti legittimati passivi: il AB nel processo penale;
l'assicuratore, l'Aereo Club Vigevano, ed il responsabile dell'eliporto in quello
W civile.
3 Il AB ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Ha eccepito, in via preliminare, in caso di accoglimento del ricorso delle parti civili, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato che vi abbia interesse di citare il responsabile civile, riservandosi di chiedere, all'esito della decisione della Corte Costituzionale, la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione di legge.
Il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del
16.4.1998, che ha accolto analoga eccezione, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24.12.1969 n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Sussistendo l'obbligo dell'assicurazione anche per gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, a norma dell'art. 21 D.P.R.
5.8.1988 n. 404, la fattispecie - secondo il ricorrente - è identica a quella già esaminata dalla Corte
Costituzionale.
2) Nullità della sentenza in relazione alla mancanza della prevista udienza preliminare in violazione dell'art. 550, comma 3 c.p.p., come sostituito dall'art. 44 legge n. 479/99.
Il ricorrente ha censurato le sentenza impugnata per avere ritenuto che la norma innovativa non coinvolge i decreti di citazione a giudizio emessi prima della sua entrata in vigore. Sostiene, invece, che essa si applica a tutti i processi in corso per i quali, ex art. 219 del D. L.vo 51/1998, non sia ancora intervenuta la costituzione delle parti: si fa riferimento alla data di efficacia effettiva della normativa che è il 2.1.2000, essendo il citato D. L.vo relativo alla istituzione del giudice unico.
Diversamente la normativa sarebbe incostituzionale per contrasto con gli art. 3, 24, e 25. 1° comma, Cost., in quanto, in virtù di una sola circostanza di carattereN temporale, precluderebbe l'accesso all'udienza preliminare all'imputato in casi concreti identici, impedendo la possibilità di pronunciare una sentenza di non luogo a
* procedere, eventualmente preceduta dall'integrazione probatoria prevista dall'art. 422
c.p.p..
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 526, 191 e 242 c.p.p. in relazione alla mancata traduzione di atti formati in lingua inglese ed utilizzati dal giudice al fine della deliberazione.
Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per avere ritenuto insussistente la denunciata mancata traduzione di atti in lingua inglese, acquisiti al fascicolo del dibattimento, in quanto "il materiale in lingua inglese....rappresenta un semplice (e del tutto accantonabile) elemento di contorno". Il ricorrente sostiene che il giudice di primo grado ha utilizzato quali prove i suddetti documenti, ai quali si fa più volte riferimento nella motivazione, pur senza avere disposto la traduzione degli stessi, seppur ritualmente richiesta, e con espressa riserva "ove rilevanti per la decisione”.
4) Nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 530
c.p.p., 40 e ssgg., 113 c.p. in ordine all'insussistenza del reato ovvero perché
l'imputato non lo ha commesso.
Nullità della sentenza in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per svolgere una perizia per accertare le cause del sinistro, nonché per escutere il teste
AN NO ed acquisire presso l'Aereo Club Italia l'attestato per il volo da diporto del AB.
Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per essersi riportata alla motivazione del giudice di primo grado, ritenendo la corresponsabilità del pilota AB per: difetto di informativa sui requisiti tecnici dell'aeromobile; inavvedutezza nell'accogliere un passeggero a bordo;
errata condotta di guida.
Il ricorrente procede, quindi, ad un analitico esame delle prove assunte per sostenere, da un lato, che le condotte colpevoli o sono insussistenti o, se sussistenti,
SV sono attribuibili al proprietario del velivolo NI.
5 Inoltre, rileva l'incompletezza degli accertamenti tecnici, e la necessità di nuove indagini.
"
Motivi della decisione
Va esaminato, in primo luogo, il ricorso delle parti civili, dal cui esito dipende la rilevanza, ai fini della decisione, della prima questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato.
L'impugnazione è ritualmente ineccepibile, e non vi è dubbio che la declaratoria di inammissibilità della costituzione delle parti civili, dichiarata con la sentenza impugnata, sia ricorribile per cassazione.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12 del 13.7.1999,
hanno chiaramente distinto tra l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, sempre e definitivamente inoppugnabile, e la declaratoria in sentenza delle statuizioni inerenti la legittimità della partecipazione o meno (inammissibilità, rigetto) della parte civile al giudizio, invece impugnabile. In riferimento all'art. 586
c.p.p., che, tranne i casi previsti dalla legge (ad es. ordinanze in tema di libertà personale), vieta l'impugnazione dei provvedimenti interinali per consentire l'ordinato e progressivo svolgimento del dibattimento in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali, produttive di stasi nel processo penale, le sezioni unite hanno ritenuto che la provvisorietà del provvedimento incidentale rende quest'ultimo del tutto differente dal controllo, con la sentenza di merito, dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità e per il conseguente riconoscimento del “diritto" della parte civile
-
al risarcimento del danno.
La sentenza di merito è, pertanto, impugnabile anche nella parte in cui effettua tale controllo all'esito del dibattimento, non ponendosi in contrasto con il divieto
6 dell'impugnazione del provvedimento interinale, ed una diversa interpretazione priverebbe la parte interessata (l'imputato in caso di ammissione;
la parte civile in caso di esclusione) del diritto di impugnare una decisione adottata al termine del grado di giudizio.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la costituzione delle parti civili con la seguente motivazione: "relativamente alla posizione delle parti civili, la Corte rilevato che le stesse parti hanno azionato la loro richiesta di risarcimento del danno direttamente nei confronti dlel'Assitalia, ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, sussistendo l'obbligo assicurativo ai sensi del DPR n. 404/1988 art. 21 si osserva che l'avvenuto esercizio dell'azione diretta a norma dell'art. 22 n. 4 di cui al DPR citato, come comprovato dalla sentenza in proposito della Corte di Appello di Roma datata 14.1.2002, esclude propriamente una richiesta di risarcimento nell'ambito di questo processo penale e concerne l'ipotesi di omicidio colposo a carico del pilota dell'aereo AB. La sussistenza di una copertura assicurativa obbligatoria per il risarcimento dei danni prodotti a terzi e l'aver svolto un'azione diretta rende inammissibile, nell'attuale giudizio penale, la costituzione di parte civile concernente l'avanzata richiesta istruttoria".
Si osserva che la sentenza civile della Corte di Appello di Roma è stata emessa nei confronti dell'Assitalia, e dell'Aereo Club Vigevano, mentre non è stato citato il
AB.
Ne consegue che non solo sono diversi i soggetti che hanno partecipato al giudizio civile rispetto a quello penale (tranne l'Assitalia), ma è diversa anche la causa petendi, in quanto il fatto costituente la colpa attribuita al gestore dell'eliporto
(avere consentito che il velivolo decollasse pur non essendo regolari i documenti, ovvero non esistendo proprio, i documenti previsti dall'art. 5 D.P.R.
5.8.1988 n. 404)
è ben diverso, o almeno più limitato, rispetto a quello contestato al AB (ad es. accertamento che il volo poteva svolgersi in piena sicurezza tenuto conto delle cautele indicate all'art. 1 del citato decreto, ed essendo stata compiuta un'errata manovra di decollo). SV 7 Non si verifica, pertanto, alcuna ipotesi preclusiva prevista dall'art. 75 c.p.p., che, come già ritenuto dal giudice di legittimità (Cass. 2.10.2000, in CED Cass. n.
,540663), sussiste "nel solo caso di coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi".
Né certamente ha alcun rilievo la circostanza che la Corte di Appello di Roma abbia condannato i convenuti al pagamento, oltre spese funerarie e danno patrimoniale, della somma di lire 30.000.000 in favore di ciascuna delle parti civili, a titolo di danno morale, così come deciso nel processo penale, in quanto ciò rispetta il principio civilistico, secondo il quale il creditore può rivolgersi indifferentemente ad uno dei debitori solidali per ottenere il soddisfacimento della prestazione (artt. 1292 e
1294 c.c.).
Quanto alle conseguenze dell'accoglimento del ricorso delle parti civili, si applica l'art. 622 c.p.p., nella parte in cui dispone che "fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile....rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.
Nella specie, rigettandosi il ricorso dell'imputato per le ragioni che saranno esposte, non essendovi la necessità di altri interventi del giudice penale, ed anzi essendovi, in base alla lettera ed alla ratio della norma, la necessità di evitare altri interventi del giudice penale, non essendovi più nulla da accertare agli effetti penali, va disposto il rinvio dinanzi al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass.
21.4.1997 n. 6645).
Va ora esaminato il ricorso proposto dall'imputato. Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di citare il responsabile civile, così come adesso è consentito nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge
8 H 24.12.1969 n. 990, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del
16.4.1998.
La questione, a seguito dell'accoglimento del ricorso delle parti civili, è indubbiamente rilevante nel presente giudizio, ma non viene accolta, perché manifestamente infondata.
Con sentenza del 23.3.2001 n. 75, la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav., e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa.
La Corte ha escluso la possibilità di “estendere" alla fattispecie la portata della sentenza n. 112 del 1998, osservando come la particolarità dei rapporti tra danneggiante ed assicuratore in base alla legge n. 990 del 1969, individui una correlazione soggettiva ben diversa da quella che viene a stabilirsi nell'ipotesi di responsabilità dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav..
Nel primo caso, "a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, infatti, il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; mentre, a sua volta, l'art. 23 della stessa legge prevede che nel giudizio promosso contro l'assicuratore debba 'essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno', così configurandosi in tale ipotesi, un litisconsorzio necessario".
Ciò consente di configurare un rapporto interno di "garanzia" dell'impresa assicuratrice nei confronti del danneggiante, correlato processualmente a quanto previsto dall'art. 1917, ult. comma, c.c., con diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con relativo potere di regresso, al contrario
9 escluso per l'assicuratore. Il giudice costituzionale aveva, pertanto, ritenuto che la negazione del diritto del danneggiante di chiamare in causa l'assicuratore anche nel
*processo penale sterilizzava l'effettività del rapporto di garanzia previsto dalla legge n. 990/1969, giustificato in funzione dello specifico rapporto obbligatorio enucleato dall'art. 1917 c.c.. I
Ben diverse sono state ritenute dalla Corte Costituzionale altre situazioni, tra cui quella di responsabilità dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav., nelle quali all'azione diretta del danneggiato non corrisponde un rapporto interno di "garanzia” tra imputato e responsabile civile nei termini indicati dall'art. 1917 c.c., potendo il primo, se mai, rivalersi nei limi consentiti, ai sensi dell'art. 1299
c.c. (rapporti fra coobbligati in solido), nei confronti del responsabile civile in via di regresso ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla sentenza di condanna.
Tale decisione ha tenuto anche in considerazione la necessità di non produrre una obbligatoria “omologazione” tra processo civile e processo penale in tema di chiamata in giudizio del responsabile civile del reato, stante anche le specifiche esigenze di speditezza processuale, applicabili certamente a tutti i procedimenti, ma in particolare a quello penale, a norma dell'art. 111, 3° comma, Cost..
Nella specie, pertanto, la mera previsione dell'azione diretta, e discrezionale, del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (art. 22 n. 4 D.P.R. n. 404/1988), in assenza degli altri presupposti suindicati previsti dalla legge n. 990/1969, non consente di ravvisare alcun profilo di illegittimità costituzionale, mancando quel rapporto di “garanzia interna" che la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario per legittimare, con carattere di eccezionalità, la possibilità di citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, in deroga della previsione generale di cui all'art. 83
c.p.p..
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 550 c.p.p., come sostituito dall'art. 44 legge n.
10 479/1999, in quanto gli atti dovevano essere restituiti al pubblico ministero per essere la citazione a giudizio avvenuta senza la celebrazione dell'udienza preliminare, eccezione ritualmente proposta nel termine di cui all'art. 491, 1° comma, c.p.p., a nulla rilevando che la citazione sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 479/1999, e formulando, nel caso di non accoglimento del motivo di ricorso, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 550, 3° comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25, 1° comma, Cost. per trattamento differenziato di imputati in situazioni identiche, solo in ragione del fatto che la prima udienza sia anteriore al 3.6.1999 o successiva al 2.1.2000.
In fatto, va precisato che la data della citazione a giudizio è del 20.10.1999, per cui è pacifica la sua anteriorità rispetto all'entrata in vigore della legge n. 479/1999, e cioè il 2.1.2000.
In diritto, questo Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza formatasi sul punto, secondo la quale "per valutare la regolarità del decreto di citazione a giudizio emesso in base agli artt. 555 ss. c.p.p. per i procedimenti da celebrarsi davanti al tribunale in composizione monocratica, nel testo modificato del d. lg. 19 febbraio
1998 n. 51, ma prima dell'entrata in vigore della 1. 16 dicembre 1999 n. 479 (che all'art. 4 ha introdotto la necessità di tenere l'udienza preliminare per tutti i delitti puniti con pena superiore nel massimo a quattro anni o con la multa sola o congiunta alla suddetta pena detentiva) deve essere applicata la norma vigente nel momento in cui l'atto è stato compiuto in quanto si tratta di successione nel tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale, soggetta al principio tempus regit actum e a quello della irretroattività della legge stabilito nell'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, disposizione nella specie non derogata stante l'assenza di una apposita norma transitoria (Nella specie è stata ritenuta corretta la citazione diretta a giudizio per il reato di omicidio colposo in quanto nel momento in cui è stata disposta, la citata 1. 479/99 non era ancora entrata in vigore ed è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il tribunale ha trasmesso gli atti al
11 pubblico ministero perchè formulasse la richiesta di rinvio a giudizio)" (Cass.
22.9.2000 n. 2464; Cass.
7.12.2000 n. 6970).
Non vi è, infatti, dubbio che il principio generale del tempus regit actum regoli la successione temporale delle norme processuali, e che esso costituisca un fondamento del funzionamento della giurisdizione, senza il quale l'attività del giudice sarebbe sempre incerta ed aleatoria.
E', inoltre, pacifico che per l'osservanza della norma processuale in esame deve farsi riferimento alla data di citazione a giudizio e non a quella della prima udienza del dibattimento. Quest'ultima è rilevante al fine di individuare il momento finale in cui può essere rilevato il difetto di citazione, ai sensi dell'art, 491, 1° comma, c.p.p., ma il rispetto della norma vigente deve avvenire al momento della citazione, a nulla rilevando successive modifiche legislative.
Né alcuna deroga a tale principio è stata prevista per la questione in esame, inerente all'obbligo introdotto dalla succitata legge di celebrare l'udienza preliminare per i procedimenti riguardanti reati con pena detentiva superiore a quattro anni, per cui il pur lodevole impegno del ricorrente per dimostrare una presunta interazione tra le norme del D. L.vo n. 51/1998 e della legge n. 479/1999, risulta poi inefficace per ritenere che alla fattispecie non si applichi il principio previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulle leggi in generale, che dispone l'irretroattività delle norme.
Manifestamente infondata è, poi, l'eccezione di legittimità costituzionale, non trattandosi di legge che disciplina diversamente situazioni identiche, ma di leggi successive, che, comunque, all'epoca in cui ciascuna è stata od è vigente, hanno disciplinato in modo uniforme i diritti degli imputati.
Né è rilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo la quale la mancanza dell'udienza preliminare abbia impedito di richiedere il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p..
Infatti, le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al giudizio abbreviato sono norme processuali e quindi soggiacciono al principio del tempus
भा regit actum. Invero il legislatore, nella sua discrezionalità, è sempre libero di̟
12 modificare i meccanismi ovvero gli strumenti processuali che ritiene idonei per giungere alla decisione penale;
ma, secondo la regola generale, le norme che disciplinano il nuovo percorso processuale valgono per l'avvenire e non hanno effetto retroattivo, non potendo avere incidenza sugli atti già compiuti, del tutto ritualmente, secondo le regole all'epoca vigenti.
Va, poi, ribadito che la legge n. 479/1999 non contiene disposizioni transitorie, per cui occorre fare riferimento al principio generale sopraenunciato, senza possibilità di regresso del processo da una fase dibattimentale, ritualmente iniziata e svolta, ad una fase di "giudizio abbreviato", sia esso allo stato degli atti (art. 438, 1° comma,
c.p.p.), sia con il correttivo dell'integrazione istruttoria prevista dal 5° comma dell'art. 438 c.p.p..
Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, non essendo stata procurata nessuna disparità di trattamento in situazioni processuali identiche, essendo stati applicati con la nuova normativa i principi generali sulla successione delle leggi processuali nel tempo, ed essendo stato anche rispettato l'altro principio costituzionale, previsto dall'art. 111 Cost..
Tale decisione trova conforto non solo nella decisione - anche se remota, e con una disciplina più rigorosa del giudizio abbreviato della Corte Costituzionale n. 277 del 31.5.1990, ma anche in quelle recenti della Corte di Cassazione n. 10096 del
14.6.2000 (che ha deciso su analoga eccezione di incostituzionalità) e n. 3173 del
17.1.2000.
Con il terzo motivo di ricorso di ricorso il AB ha sostenuto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 526, 191 e 242 c.p.p. in relazione alla mancata traduzione di alcuni atti formati in lingua inglese ed utilizzati dal giudice al fine della deliberazione.
Sul punto si osserva che l'art. 242 c.p.p. che "quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione".
13 Nella specie, il ricorrente lamenta che alcuni documenti prodotti dalla difesa dell'imputato, in lingua inglese, non sono stati tradotti, malgrado espressa richiesta.
La Corte di Appello ha rilevato che la omessa traduzione non comporta alcuna sanzione di nullità, e che gli atti in lingua inglese "rappresentano un semplice (e del tutto accantonabile) elemento di contorno" che non sminuisce l'ampio compendio processuale che delinea la responsabilità dell'imputato.
Analoga soluzione è stata adottata dal giudice di primo grado che ha ritenuto l'assoluta irrilevanza degli atti, ai fini della decisione, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente.
Ritiene questo Collegio che la valutazione sulla rilevanza probatoria dei documenti, di cui peraltro - anche attraverso la lettura del ricorso - appare che si sia ampiamente discusso nei due gradi del giudizio, sia questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
D'altronde, come ineccepibilmente osservato dal P.G. in udienza "l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati, da acquisire al procedimento medesimo" (Cass. 20.2.2001 n. 21952).
Ne consegue che la traduzione di documenti acquisiti in lingua straniera, prevista dall'art. 242 c.p.p. viene effettuata se gli atti siano ritenuti rilevanti dal giudice di merito e se la traduzione sia necessaria per la comprensione degli stessi.
Pertanto, trattandosi di una facoltà discrezionale del giudice di merito, la sua valutazione motivata sull'ininfluenza di tali atti ai fini della decisione costituisce legittimo motivo del diniego di procedere alla traduzione, non sindacabile in sede di legittimità, a meno che il potere discrezionale non sia trasmodato in arbitrio, il che è
assolutamente da escludere nella fattispecie.
In ordine al quarto motivo di gravame, che è il più lungo ed elaborato, vanno ribadite alcune precisazioni sui principi che regolano la cognizione del giudice di legittimità e la metodologia di esame delle risultanze probatorie, e soprattutto sui
SV limiti di tale valutazione.
14 Si premette che il quarto ed ultimo motivo, pur proposto anche come violazione di legge (art. 606 lett. b)) si sostanzia in una serie di censure di merito alla motivazione della sentenza impugnata (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine alla valutazione positiva di fatti ritenuti dal ricorrente irrilevanti, ovvero negativa od omessa di fatti ritenuti rilevanti.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha formulato un orientamento costante, secondo il quale "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione
essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sez. un.
30.4.1997, Dessimone;
conformi Cass. sez. un. 24.11.1999, Spina;
Cass. sez. un.
13.12.1995, Clarke).
In particolare, poi, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, emergendo direttamente dal testo impugnato.
E' stato, infatti, ineccepibilmente ritenuto che "salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto:
15 costituisce pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se in sostanza il giudice di merito
• abbia fotografato correttamente la realtà" (Cass. 6.4.2000, Attaguile).
L'accertamento del giudice di legittimità sulla pacifica sussistenza del fatto negato ovvero sulla negazione di un fatto pacificamente verificatosi deve, comunque, desumersi dal testo impugnato, e non può consistere nella sovrapposizione della valutazione Corte di Cassazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità dei mezzi di prova, se i giudici abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti (Cass. sez. un. 30.4.1997, Dessimone;
Cass. Sez. un. 13.12.1995, Clarke).
Nella specie, la Corte territoriale ha valutato le argomentazioni difensive ed ha dato congrua e logica risposta nella motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente, infatti, pur con dovizia di particolari e con analitica esposizione
(ben 17 pagine di ricorso sono dedicate alla questione motivazionale), sostiene in sintesi che non si ravvisa alcun elemento di colpa a suo carico, né nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento letale, ai sensi degli artt. 40 e 113 c.p., essendo il
NI, proprietario del velivolo, il responsabile per non avere fornito gli elementi modificativi dell'apparecchio utilizzato.
La Corte territoriale, così come il Tribunale di Vigevano, non pongono in dubbio la responsabilità del NI, ma ritengono il concorso di responsabilità del
AB a titolo di cooperazione pel delitto colposo, dalla quale, a norma dell'art. 113
c.p., deriva che ciascuna delle persone che hanno cooperato a cagionare l'evento soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
Valutato che il capo di imputazione indica l'art. 113 c.p., ma poi individua
"condotte colpose tra loro indipendenti”, si osserva che ad analoga declaratoria di responsabilità si perviene se si ritiene il concorso di cause indipendenti ex art. 41, 1°
comma, c.p., essendo l'unica differenza tra le due fattispecie l'elemento psicologico, perché nella cooperazione colposa è richiesta la consapevolezza di ciascuno di conferire il proprio contributo alla condotta colposa che sbocca nella produzione
16 dell'evento, mentre nel concorso di cause indipendenti l'evento consegue ad una mera coincidenza di azioni od omissioni non collegate ad alcun vincolo subiettivo
(Cass. sez. un. 25.11.1998, Lo Parco). La responsabilità colposa sussiste, però, in entrambe le ipotesi.
D'altronde, considerato che i comportamenti colposi, commissivi ed omissivi, attribuiti al AB sono molteplici, bene è stato ritenuto che, per alcuni, il ricorrente abbia agito nella consapevolezza della condotta del NI (come per la mancanza della documentazione ex art. 5 D.P.R. n. 404/1988), e per altri in maniera autonoma
(ad es. errata manovra di decollo).
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 1 del D.P.R.
5.8.1988 n. 404 dispone che
"il pilota, oltre che all'osservanza di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria ed altrui incolumità".
-Già il contenuto giustamente rigoroso di tale norma - stante la pericolosità del mezzo pilotato consente di ritenere che la Corte di merito abbia congruamente e logicamente motivato individuando la responsabilità del AB: a) nel difetto di informativa in ordine agli effettivi requisiti tecnici, di tenuta e di capacità del velivolo ed ad eventuali modifiche, allo scopo di adeguare a tali basilari, necessari, e non ignorabili presupposti, la guida in sede di decollo e di volo;
b) nell'inavvedutezza nell'accogliere a bordo un passeggero, senza previa verifica dell'effettiva portata del mezzo;
c) nell'incontroversa certezza che la condotta di guida, in fase di decollo, non
è stata uniformata alla tipologia effettiva del velivolo, ed, in particolare, essendo stata la manovra di decollo troppo veloce (atteso anche il carico), così da causare la perdita di controllo del velivolo. LV
17 Ma, alla violazione di cui all'art. 1, costituente una generica, ma significativa, previsione di condotte idonee ad evitare incidenti nella pratica del volo da diporto, e
✓ completamente disattese dal pilota, si aggiunge la violazione della specifica disposizione dell'art. 5 stesso decreto per essere la circolazione del velivolo avvenuto senza l'esistenza a bordo della targa di identificazione e della necessaria certificazione.
Tale incombenza, come ben specificato sia nella sentenza di primo grado che di appello, lungi dall'essere un adempimento formale o addirittura burocratico, è un requisito fondamentale ed indispensabile atto a garantire la sicurezza dell'apparecchio e l'incolumità degli utilizzatori. Basta osservare che l'art. 5 dispone che la dichiarazione del proprietario deve contenere, al minimo, le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni
(larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell'apparecchio, identità della compagnia assicuratrice.
Orbene, a parte gli elementi di mera identificazione, è evidente che l'omesso
- come ben accertamento, prima del decollo, dei requisiti tecnici dell'apparecchio evidenziato nelle sentenze di merito si pongono come un antecedente logico necessario dell'evento letale, in quanto, con ogni probabilità, il AB, già esperto pilota, non avrebbe fatto partire il velivolo, se ne avesse conosciuto le caratteristiche modificative apportate dal NI.
I giudici di merito hanno anche preso in considerazione l'irrilevanza delle informazioni verbali fuorvianti eventualmente ricevute dal ricorrente, in quanto non idonee a ritenere la non necessità di attuare personalmente i dovuti accertamenti prima del decollo, trattandosi di attività notoriamente pericolosa, e soprattutto non essendo l'aeromobile fornito dei documenti, che diversamente avrebbero attestato il limite di impiego. HV
18 Ne consegue che, in base a tali non solo logici, ma convincenti elementi probatori, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto il difetto di informativa e
* l'inavvedutezza nell'accogliere un passeggero a bordo.
Ma anche l'errore di manovra in fase di decollo è stato motivato da entrambi i giudici di merito in base non solo a prove testimoniali, specificamente indicate (pag.
2), ma soprattutto valutando l'accertamento tecnico del consulente del P.M., che ha precisato che il decollo è avvenuto a velocità eccessiva, considerato il carico di due persone a bordo, non adatto al mezzo in questione, e così portando il velivolo, di cui il AB perdeva il controllo, in posizione asimmetrica, tale da causarne la caduta rovinosa al suolo.
Pertanto, la declaratoria di responsabilità del ricorrente e l'individuazione degli specifici comportamenti colposi, commissivi ed omissivi, non sono affatto frutto di una superfetazione degli elementi probatori acquisiti o di una trascuratezza nella valutazione di altri elementi favorevoli al AB, ma conseguenza di una motivazione logica ed adeguata, in presenza della quale diventa superflua la diversa prospettazione dei fatti, e per lui più favorevole, fornita dal ricorrente.
Tale motivazione si estende anche alla censura in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento per svolgere una nuova perizia per accertare le cause del sinistro, nonché per escutere il teste AN NO ed acquisire presso l'Aereo
Club Italia l'attestato per il volo da diporto del AB.
La Corte territoriale ha ritenuto acquisita la dimostrazione della colpevolezza dell'imputato (pag. 7 sentenza), e l'ininfluenza degli ulteriori accertamenti.
Tale decisione coincide con l'orientamento costante della Corte di Cassazione,
la quale, nel definire i confini di applicazione dell'art. 603 c.p.p., ha ritenuto che
"anche nel vigente codice di procedura penale, la rinnovazione del giudizio in appello
è istituto di carattere eccezionale al quale si può fare esclusivamente ricorso quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"
(Cass. sez. un. 24.1.1996, Panigoni;
conformi Cass. 26.4.2000, Accettola;
Cass.
21.4.1999, Jovino).
19 Altrettanto specificamente è stato ritenuto che “in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. (mancata
* assunzione di una prova decisiva) si configura come la denunzia di una sorta di error in procedendo che si verifica solo nel caso in cui l'assunzione della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione da parte del giudicante. Occorre, dunque fare riferimento alle motivazioni sviluppate e verificare se i fatti che costituiscono l'oggetto della prova non ammessa siano idonei ad inficiare i dati posti a base del convincimento del giudice di merito" (Cass. 9.2.1999,
Pucciarelli: conforme Cass. 26.6.1997, Abatini;
Cass. 23.5.1992, Ambrisi).
Nella specie, per le ragioni già esposte, non vi è dubbio che la Corte territoriale abbia adeguatamente valutato l'irreverisibilità della propria valutazione di colpevolezza in base alle prove assunte, ed abbia ritenuto l'inutilità di procedere all'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, che non avrebbero comunque modificato l'orientamento radicatosi.
In conclusione, viene accolto il ricorso delle parti civili, e la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale viene demandato anche il regolamento delle spese dell'intero giudizio.
Viene, invece, rigettato, perché infondato, il ricorso proposto dall'imputato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., e previa declaratoria di manifesta infondatezza della questioni proposte di legittimità costituzionale.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti relative all'intero giudizio.
20 Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e dell'art. 550, 3° comma,
* c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, e rigetta il ricorso proposto da AB IA, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2003.
Il consigliere est.
PerioUgart Il Presidente
ames to Martano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sealone Fenale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 1 6 SET. 2003
IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA
RI Angelilli
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