Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2003, n. 35604
CASS
Sentenza 28 maggio 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 28 maggio 2003, che si occupa di un caso di omicidio colposo legato a un incidente aereo. Le parti civili, rappresentate dalla moglie e dai figli della vittima, hanno richiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile la loro costituzione di parte civile, sostenendo che le azioni di risarcimento erano distinte e non preclusive. L'imputato, invece, ha contestato la legittimità della sentenza, sollevando questioni di costituzionalità riguardanti la possibilità di citare il responsabile civile nel processo penale.

La Corte ha accolto il ricorso delle parti civili, annullando le statuizioni civili della sentenza impugnata e rinviando al giudice civile competente. Ha argomentato che la declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile era errata, poiché le azioni di risarcimento erano autonome. D'altro canto, il ricorso dell'imputato è stato rigettato, ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto non sussisteva un rapporto di garanzia tra l'imputato e l'assicuratore. La Corte ha quindi confermato la responsabilità penale dell'imputato, evidenziando la sua condotta colposa nel pilotare l'aereo senza le necessarie certificazioni e informazioni tecniche.

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Massime2

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, al pari di quanto si verifica, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998, nell'ipotesi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria, prevista dalla legge n. 990 del 1969, relativa alla circolazione dei veicoli a motore - in quanto, a differenza della questione decisa con la sentenza n. 112 del 1998, non sussiste, nell'ipotesi in considerazione, nonostante il riconoscimento dell'azione diretta e discrezionale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (ex art. 22, n. 4 del d.p.r. n. 404 del 1988), un rapporto di "garanzia interna" tra imputato (danneggiante) e responsabile civile , solo idoneo a legittimare, in via eccezionale, la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, derogando alla previsione di cui all'art. 83 cod. proc. pen..

È illegittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile, motivata in virtù della preclusione sancita dall'art. 75 cod. proc. pen. - per il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto -, allorché tra l'azione civile e quella penale sussista diversità di soggetti e di causa petendi. (Nella specie - cooperazione in omicidio colposo verificatosi per la caduta di un velivolo ultraleggero - il giudizio civile era stato intentato nei confronti dell'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aereonautico, nonché dell'Aereo Club e del responsabile dell'eliporto cui veniva addebitata la colpa di non avere impedito la partenza del volo non registrato, mentre il giudizio penale si era svolto nei confronti del pilota, imputato di omicidio colposo, al quale veniva addebitata la colpa consistente nel non aver acquisito la prescritta documentazione, che gli avrebbe consentito di conoscere le limitazioni d'uso del velivolo, con la conseguente diversità nei due giudizi di soggetti e di causa petendi che non può legittimare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2003, n. 35604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35604
Data del deposito : 28 maggio 2003

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