Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2006, n. 35861
CASS
Sentenza 10 ottobre 2006

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Massime1

In materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, la attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato; tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto interessato.

Commentario1

  • 1Copia incolla non basta per rigettare istanza di libertà (Cass. 2926/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020

    Il copia incolla informatico della motivazione elude l'obbligo per di valutazione. In tema cautelare, il decorso del tempo, accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 13/12/2013) 22-01-2014, n. 2926 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. SAVANI Piero - Consigliere - Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2006, n. 35861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35861
Data del deposito : 10 ottobre 2006

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