Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
In materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, la attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato; tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto interessato.
Commentario • 1
- 1. Copia incolla non basta per rigettare istanza di libertà (Cass. 2926/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
Il copia incolla informatico della motivazione elude l'obbligo per di valutazione. In tema cautelare, il decorso del tempo, accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 13/12/2013) 22-01-2014, n. 2926 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. SAVANI Piero - Consigliere - Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2006, n. 35861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35861 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1153
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 010479/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RI, N. IL 06/03/1967;
avverso ORDINANZA del 09/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 9.2.2006 il Tribunale di Cagliari, composto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello proposto da MA AR avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale in data 22.12.2005 di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in ordine ai delitti di:
a) associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, 3, e 4);
b) detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 6, e art. 80, comma 2);
c) detenzione illegale e porto di armi ed esplosivi (art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12), per i quali era stata applicata, assieme ad altri, la misura coercitiva con ordinanza del GIP dell'11.2.2002.
I fatti verificatisi tra il 1999 e il 2002 avevano visto - secondo l'impostazione accusatoria - l'istante assieme a MA NE, provvedere alla custodia, al taglio, al confezionamento e alla distribuzione ai compratori dello stupefacente nelle zone di Cagliari e Sassari, al ritiro del danaro provento dalla vendita ed alla consegna del ricavo al fornitore del sodalizio SA UA. Il Tribunale di appello ha ritenuto l'ininfluenza del tempo trascorso, in considerazione della gravità dei fatti per i quali il MA era stato condannato in primo grado a 23 (ventitre) anni di reclusione, desumibile dal collegamento con personaggi di spicco del sodalizio criminale e dal suo coinvolgimento in una pluralità di episodi criminosi.
Le modalità dei fatti, pur in presenza di persona incensurata, non facevano ritenere attenuata la pericolosità sociale del MA, che, peraltro, non aveva tenuto condotta irreprensibile in carcere e non aveva dato alcun segno di resipiscenza, sicché anche il notevole periodo di custodia cautelare sofferto non faceva ritenere che l'istante, sottoposto al diverso regime cautelare, si sarebbe astenuto dal riprendere i contatti con la malavita organizzata. Anche la condizioni di salute del MA sono state ritenute compatibili con il regime carcerario, e tali da non ostacolare la reiterazione delle condotte illecite in caso di applicazione della misura attenuata degli arresti domiciliari.
MA AR, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la succitata ordinanza del 9.2.2006, chiedendone l'annullamento per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha assunto la carenza motivazionale per avere adottato clausole di stile in ordine ai ritenuti collegamenti con ambienti malavitosi ed alla loro ripresa in regime di arresti domiciliari, trascurando di valorizzare invece il lungo periodo di custodia cautelare in carcere, e cioè quasi quattro anni, l'incensuratezza dell'istante, le sue patologie diagnosticate, il luogo indicato per la detenzione domiciliare, e cioè un piccolo paese al centro della Sardegna, lontano dai luoghi di commissione dei delitti ascrittigli, e l'influenza positiva del ricongiungimento con la famiglia. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Questa Corte ha costantemente ritenuto che "la pericolosità sociale, che giustifica l'adozione e il mantenimento di una misura cautelare personale coercitiva, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato, oggettivamente valutata pure sulla scorta dei di lui precedenti penali e della condotta nella quale si è sostanziato il fatto di reato ascrittogli" (Cass.
3.12.2003 n. 306; conforme Cass. 28.1.2004 n. 7976). Con riguardo, poi, alla congruità della scelta della misura adottata ex art. 275 c.p.p., che è l'oggetto del presente ricorso, la stessa è stata spiegata dal giudice di merito in relazione al grave pericolo di reiterazione del reato, pur valutando lo stato incensuratezza del ricorrente, e al fatto che una misura meno affittiva consentirebbe all'indagato di riprendere i contatti con l'ambiente criminale nel quale sono maturati i fatti-reato, trattandosi di delitti commessi da una pluralità di persone e che denotano notevole pericolosità sociale.
Il ricorrente ha poi dedotto l'attenuazione delle esigenze cautelari in relazione al periodo di tempo trascorso dall'applicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, adottato dal GIP l'11.2.2002.
La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che, in materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato. Tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato (Cass. 21.12.1998, Dersiova;
Cass. 4.3.1998, Serrapica). Nella specie, il ricorrente ha solo dedotto la rilevanza del tempo trascorso, ne' vi è alcuna illogicità della motivazione dell'ordinanza, che ha riaffermato il principio di diritto appena esposto, ritenendo che il mero decorso del tempo in stato di custodia cautelare - secondo l'insegnamento di cospicua giurisprudenza di legittimità - non possiede - di per sè ed in difetto di altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente ai presupposti della cautela - valenza dimostrativa di attenuazione delle esigenze cautelari, ed in particolare di quelle di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), non assurgendo a causa comportante la mitigazione dello status libertatis del custodito, ma rilevando unicamente ai fini della durata massima dei termini di custodia cautelare e della conseguente perdita di efficacia della misura. La motivazione dell'ordinanza è congrua e logica in quanto da atto che, nella fattispecie, non vi è stato alcun elemento di novità rispetto alla situazione originaria esistente al momento dell'applicazione della misura cautelare, in ordine agli elementi indicati dall'art. 273 c.p.p., art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 c.p.p., e che il tempo trascorso non è idoneo a ritenere la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari, se non accompagnato da altri elementi indicativi della modifica della situazione pregressa.
Per ciò che concerne le patologie dedotte dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha congruamente e logicamente motivato che le stesse (depressione, denervazione parziale del nervo mediano sinistro e pregressa asportazione cisti idatidea con lobectomia epatica destra) non sono incompatibili con il regime carcerario, e non impedirebbero al ricorrente, in regime di arresti domiciliari, di riprendere l'attività criminosa pregressa. Inoltre, sul punto il ricorso è del tutto generico, non precisando le ragioni della incompatibilità delle patologie (alcune, come la depressione, comuni a gran parte dei detenuti) con il regime carcerario.
Su tali premesse la misura alternativa degli arresti domiciliari è inidonea a garantire l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), indipendentemente dalla prossimità o meno del luogo di detenzione a quello del commesso reato.
Anche su tale punto, pertanto, "la determinazione assunta dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione, immune da vizi logico-giuridici" (Cass. 10.6.2003 n. 34910), come è indubbiamente nella specie. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006