Articolo 2329 del Codice civile
Articolo 2340Articolo 2341 bis
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19 aprile 1942
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5 marzo 1986
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1 gennaio 2004
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Versione
30 settembre 2008
Art. 2329.

(Condizioni per la costituzione).

Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 ((, 2343 e 2343-ter)) relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
Entrata in vigore il 30 settembre 2008
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