Articolo 2410 del Codice civile
Articolo 2409 bisArticolo 2409 quater
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2410.

(( (Emissione).)) ((Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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