Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella categoria delle "sentenze di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e non è quindi soggetta alla relativa disciplina. (La Corte ha osservato che sia assumendo quale riferimento per l'applicazione del principio "tempus regit actum" la data di emissione del provvedimento impugnato, sia assumendo la data di proposizione dell'impugnazione - entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 citata - deve applicarsi nel caso di specie la disciplina anteriore alla novella; pertanto, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto e ha disposto la trasmissione degli atti alla medesima Corte per il relativo giudizio). V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 25106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25106 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 245
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038337/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRAPANI;
nei confronti di:
1) FO DO, N. IL 27/06/1959;
2) RE SS, N. IL 02/02/1976;
3) NEGRI MANUEL, N. IL 01/12/1974;
4) EL OR RA, N. IL 23/12/1960;
5) NZ AU, N. IL 07/02/1956;
6) SC EP, N. IL 23/09/1937;
7) CANDELO EP, N. IL 15/09/1961;
avverso SENTENZA del 16/06/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FAVALLI Mario che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore Avv. BUSSINELLO Roberto presente anche per delega degli atti RS G. e RA G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 giugno 2005 il gup del Tribunale di Trapani pronunciava sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di FO NA ed altri sei imputati in ordine ai reati loro rispettivamente contestati (capi a e b, contestati solo a FO, in concorso con RA UG, nei cui confronti si è proceduto separatamente: artt. 81 cpv., 110, 112 c.p. e L. n. 645 del 1952, art. 4, commi 1 e 3, e L. n. 654 del 1975, art.3, comma 3, così come modificato dal D.L. n. 122 del 1993, art. 1
conv. con modif. nella L. n. 205 del 1993; capo c: artt. 81 cpv., 110, 112 c.p., L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1, così come modif. dal D.L. n. 122 del 1993, art. 1 conv. in L. n. 205 del 1993).
2. La Corte d'appello di Palermo, sezione quinta penale, investita dell'appello proposto ai sensi dell'art. 428 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica di Trapani con atto depositato in data 1 agosto 2005 avverso la citata sentenza, con ordinanza del 12 giugno 2006 dichiarava irrilevanti e manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, artt.
1-10 in relazione all'art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2,
artt. 112, 97, 101, 104 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, sollevate dal P.G. e dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Trapani avverso la sentenza del gup, ritenendo che la disposizione contenuta nella L. n. 46 del 2006, art.10, comma 2, dovesse ritenersi applicabile anche alle sentenze rese ai sensi dell'art. 428 c.p.p., in quanto rientranti nella categoria generale delle sentenze di proscioglimento.
3. Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma, lamentando, anche mediante il rinvio recettizio all'atto di appello a suo tempo proposto e allegato al ricorso stesso: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo c) e, in particolare, alla ritenuta insussistenza del concetto di discriminazione razziale;
b) violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza, nelle imputazioni di cui ai capi b) e c), di un'attività di incitamento nel senso indicato dalla L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1, così come modif. dal D.L. n. 122 del 1993, art. 1, conv. con modificazioni in L. n. 205 del 1993; c) violazione di legge nell'interpretazione del delitto di apologia del fascismo, previsto dalla L. n. 645 del 1952, art.
4. OSSERVA IN DIRITTO
L'ordinanza del 12 giugno 2006 con la quale la Corte d'appello di Palermo, sezione quinta penale, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Trapani con atto depositato in data l'agosto 2005 avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal gup del Tribunale di Trapani il 16 giugno 2005 deve essere annullata senza rinvio per le ragioni di seguito precisate.
1. La Corte Costituzionale, con sentenza del 24 gennaio 2007, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva, e ha, contestualmente, dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento del pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
La decisione del giudice delle leggi non ha, invece, investito la modifica dell'art. 428 c.p.p., introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
4. In questo contesto si tratta di stabilire se la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, dichiarato incostituzionale, comprendesse o meno questa tipologia di sentenze.
2. Il Collegio ritiene che la sentenza di "non luogo a procedere" pronunziata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non rientri nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento, espressamente prese in considerazione dalla disciplina intertemporale dettata dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, dichiarato incostituzionale dalla citata pronuncia n. 26/2007 della Consulta. In tal senso depongono plurimi elementi di interpretazione letterale e logico-sistematica.
2.1. Il codice di rito usa una terminologia differenziata per disciplinare rispettivamente l'esito decisorio della udienza preliminare e di quella dibattimentale: mentre, infatti, sia la rubrica che il testo dell'art. 428 c.p.p. fanno riferimento alla "sentenza di non luogo a procedere", il libro 7, capo 2, sezione 1, dedicata alla fase della decisione, riconduce all'unica e più ampia categoria della "sentenza di proscioglimento" la "sentenza di non doversi procedere" (art. 529 c.p.p.) e la "sentenza di assoluzione" (art. 530 c.p.p.). Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 381 del 1992) la diversa terminologia usata dal legislatore è indicativa della ontologica differenza esistente tra gli epiloghi decisori di fasi processuali differenti.
La sentenza di "non luogo a procedere", basata sull'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari, rappresenta l'alternativa al decreto ex art. 429 c.p.p. e il giudizio ad essa sotteso si sovrappone a quello concernente la richiesta di archiviazione (art.125 disp. att. c.p.p.), come desumibile, del resto, dall'art. 425 c.p.p., comma 3, secondo cui il provvedimento di non luogo a procedere si impone "comunque" quando gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La formula della "inidoneità" a sostenere l'accusa assurge a termine autonomo della regola di giudizio esclusivamente nel caso della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 425 c.p.p.. La sentenza di "proscioglimento" - fatta eccezione per la sentenza resa rispettivamente ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, art. 459 c.p.p., comma 3, art. 469 c.p.p., annoverata in questa categoria, ma non emessa nel dibattimento -, contraddistinta dalla valutazione delle prove ed espressione della struttura cognitiva del merito del processo, costituisce, invece, l'alternativa alla decisione di condanna.
L'articolazione codicistica costituisce la fedele traduzione dei principi generali contenuti nella Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 87 che ricorre, significativamente, alla dizione "proscioglimento" (comprensiva degli esiti di assoluzione e di "non doversi procedere"), quando, in materia di impugnazioni, deve indicare una conclusione opposta a quella di condanna all'esito del giudizio (Corte Cost. sentenza n. 381 del 1992). La complessa e molteplice valenza del dato testuale appare coerente con il diverso regime giuridico riservato alle varie tipologie decisorie: infatti la sentenza di "non luogo a procedere" pronunciata all'esito dell'udienza preliminare acquista forza esecutiva una volta che non sia più soggetta ad impugnazione (art. 650 c.p.p., comma 2), pur essendo suscettibile, in presenza di specifici presupposti, di revoca (art. 434 c.p.p. e ss.).
2.2. La differenza ontologica tra sentenza di non luogo a procedere pronunziata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e sentenza di proscioglimento non pare inficiata dalla circostanza, valorizzata peraltro da altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, 26 febbraio 2007, n. 21310, ric. Troiano), che la direttiva n. 2/25 della Legge Delega per il nuovo codice di procedura penale usi il termine "proscioglimento" anche con riguardo alle sentenze pronunciate nell'udienza preliminare, laddove si consideri che: a) le direttive 2/52 e 2/55 usano, proprio con riferimento alla sentenza emessa all'esito dell'udienza preliminare, il termine "sentenza di non doversi procedere"; b) proprie la direttiva 2/25 stabilisce il principio generale che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile, laddove le direttive precedenti (v. direttive 2/23 e 2/24 nelle quali è usato il distinto termine "assoluzione") contengono autonome previsioni in ordine ai rapporti tra sentenza dibattimentale di assoluzione e giudizi civili e amministrativi;
c) la direttiva n. 2/52 della legge delega non menziona il difetto di imputabilità tra le causali del non luogo a procedere, lasciando così intendere - in sintonia con l'esigenza secondo cui è il giudice dibattimentale a dover accertare i temi della responsabilità - che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio a quest'ultimo la pronuncia in esame.
Analogamente non paiono significativi i richiami, operati dalla medesima decisione (cfr. sent. n. 21310 del 2007), da un lato, all'art. 131 bis disp. att. c.p.p., la cui rubrica ("liberazione dell'imputato prosciolto") non assume un valore univoco e pregnante alla luce del contenuto della disposizione in esame che fa un rinvio ricettizio alla "sentenza di cui all'art. 425 c.p.p." e, dall'altro, all'art. 154 bis disp. att. c.p.p., collocato sistematicamente tra le disposizioni riservate al dibattimento.
Infine la mera intitolazione della L. n. 46 del 2006 ("Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento") non assume, di per sè, una valenza univoca, dovendo essere interpretata alla luce dell'intero sistema normativo, caratterizzato da un profonda e ontologica diversità tra le sentenze di non doversi procedere emesse ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e le sentenze di assoluzione dibattimentali, e della recente decisione della Consulta in precedenza richiamata. Per tutte queste ragioni il Collegio ritiene che la disciplina transitoria contenuta nella L. n. 46 del 2006, art. 10, comma secondo, successivamente dichiarato incostituzionale, non comprenda la sentenza di non doversi procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare (in senso conforme Sez. 1, 22 maggio 2007, n. 22810, ric. Muto ed altri;
Sez. 5; 11 gennaio 2007, n. 16666, ric. Lombardo ed altri, rv. 235966; Sez. 5, 13 marzo 2007, n. 17417, ric. Parolari ed altri;
in senso difforme Sez. 6, 26 febbraio 2007, n. 21310, ric. Troiano ed altri).
3. Tale conclusione non trova un ostacolo nella disposizione transitoria contenuta nella L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 1, secondo cui la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima, in quanto tale disposizione deve essere interpretata come formale consacrazione del principio tempus regit actum che comporta l'immediata applicabilità delle nuove norme, peraltro con il limite scaturente dalla intervenuta definizione della fase processuale di riferimento (Sez. 5, 4 ottobre 2006, n. 33093, rv. 234627; Sez. 4, 14 giugno 2006, n. 33596, rv. 234912; Sez. 5, 11 gennaio 2007, ric. Lombardo, cit.). Nel caso in esame il provvedimento il provvedimento impugnato è stato emesso il 16 giugno 2005 e l'appello è stato proposto in data 1 agosto 2005.
Di conseguenza, poiché il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti (Sez. 5, 16 marzo 2006, n. 11162, rv. 233459; Sez. 5, 17 maggio 2006, n. 24421, rv. 234161), è indubbio che entrambi gli atti sono stati posti in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 sia che si voglia assumere come riferimento il momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. 5, 11 gennaio 2007, ric. Lombardo, cit.; Sez. 5, 22 settembre 2003, n. 45094, rv. 227251), sia che si abbia riguardo all'epoca della proposizione dell'impugnazione (Sez. 6; 10 aprile 2000, n. 5558, ric. Concolato, rv. 216414; Sez. 5, 19 maggio 2000, n. 7329, ric. Fugazzaro, rv. 216593; Sez. 3, 18 dicembre 2000, n. 8340, ric. Trapletti, rv. 218194). L'entrata in vigore della nuova disciplina non ha, pertanto, immutato il regime dell'impugnabilità oggettiva di sentenze che, come nel caso in questione, siano state pronunziate in epoca precedente e avverso le quale sia stato ritualmente proposto appello dal pubblico ministero entro termini interamente regolati dal sistema previgente (Sez. 5, 16 marzo 2006, n. 1162, ric. Castaldo;
Sez. 4, 1 aprile 2004 n. 25303, in tema di modifica dell'art. 593 c.p.p., comma 3, ad opera della L. n. 128 del 2001; Sez. 6, 30 gennaio 2001, n. 39946 relativa all'art. 625 bis c.p.p. introdotto dalla L. n. 128 del 2001; Sez. Un.27 marzo 1996 n. 3 riguardante un'impugnazione cautelare antecedente la L. n. 332 del 1995, art. 16). Per tutte queste ragioni deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza 12 giugno 2006 della Corte d'appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Trapani in data 1 agosto 2005 avverso la sentenze emessa dal gup del medesimo Tribunale il 16 giugno 2005, e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla medesima Corte d'appello per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza 12 giugno 2006 della Corte d'appello di Palermo e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte d'appello per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007