Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 25106
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Sentenza 15 giugno 2007

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La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella categoria delle "sentenze di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e non è quindi soggetta alla relativa disciplina. (La Corte ha osservato che sia assumendo quale riferimento per l'applicazione del principio "tempus regit actum" la data di emissione del provvedimento impugnato, sia assumendo la data di proposizione dell'impugnazione - entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 citata - deve applicarsi nel caso di specie la disciplina anteriore alla novella; pertanto, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto e ha disposto la trasmissione degli atti alla medesima Corte per il relativo giudizio). V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 25106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25106
    Data del deposito : 15 giugno 2007

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