Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2007, n. 22810
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Sentenza 22 maggio 2007

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Nella nozione di "sentenze di proscioglimento" utilizzata nella disposizione transitoria della legge n. 46 del 2006, per regolare la sorte degli appelli proposti contro dette sentenze prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge poi dichiarata "in parte qua" incostituzionale, non è compresa la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare. (La Corte ha quindi concluso che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 avverso la sentenza di non luogo a procedere deve essere annullata senza rinvio, a nulla rilevando che non sia stata fatta oggetto di impugnazione, con reviviscenza dell'appello a suo tempo proposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2007, n. 22810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22810
    Data del deposito : 22 maggio 2007

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