Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
Nella nozione di "sentenze di proscioglimento" utilizzata nella disposizione transitoria della legge n. 46 del 2006, per regolare la sorte degli appelli proposti contro dette sentenze prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge poi dichiarata "in parte qua" incostituzionale, non è compresa la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare. (La Corte ha quindi concluso che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 avverso la sentenza di non luogo a procedere deve essere annullata senza rinvio, a nulla rilevando che non sia stata fatta oggetto di impugnazione, con reviviscenza dell'appello a suo tempo proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2007, n. 22810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22810 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/05/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2102
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 005544/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CATANZARO;
nei confronti di:
01) UT NC N. IL 13/05/1940;
02) UT IG N. IL 10/08/1962;
03) TT IO N. IL 17/08/1964;
04) DE SE AL N. IL 18/05/1961;
05) ER LF N. IL 23/09/1959;
06) RE EL N. IL 09/10/1962;
07) AR AR N. IL 30/09/1964;
08) AN OS N. IL 04/11/1977;
09) NI AR N. IL 02/11/1977;
10) DR CA N. IL 15/11/1964;
11) AR LO N. IL 30/08/1950;
12) RO EP N. IL 01/05/1960;
13) TT EP N. IL 15/05/1967;
14) D'LI EP N. IL 10/04/1951;
15) RE PA N. IL 11/06/1974;
16) DI DI AN N. IL 13/07/1966;
17) MM AR N. IL 08/12/1955;
avverso SENTENZA del 25/08/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARI CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CIANI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'udienza emessa il 20/9/06 del Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Catanzaro e le trasmissioni degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro;
sentiti i difensori avv. CARUSO, LO GIUDICE e MISASI. OSSERVA
Con sentenza in data 25/8/05, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. in procedimento riguardante attività criminose dell'associazione di stampo mafioso facente capo a TO NC, il GUP del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del predetto e di altri trenta imputati in ordine ad alcuni dei reati, in qualche caso tutti, loro rispettivamente ascritti. Avverso questa pronuncia il 6/10/05 il locale Procuratore della Repubblica ha proposto, nei confronti del TO NC e di altri ventiquattro imputati, appello che il Presidente della Sezione dei GIP/GUP del Tribunale di Catanzaro, preso atto della nuova formulazione dell'art. 428 c.p.p. come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, con ordinanza in data 20/9/06 ha dichiarato inammissibile ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 10, comma 2, citata legge.
Il Procuratore della Repubblica il 21/11/06 ha quindi, ai sensi del comma 3, stesso art. 10, proposto ricorso per cassazione relativamente alle posizioni del TO NC e degli altri sedici imputati indicati in epigrafe.
Ciò premesso, va anzitutto rilevata di ufficio l'incompetenza funzionale del Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Catanzaro ad emettere, in veste di giudice a quo, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere di cui si tratta.
La pronuncia sull'ammissibilità dell'impugnazione spetta invero di norma - in forza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, rispetto alla quale la L. n. 46 del 2006 non ha previsto deroghe - al giudice ad quem ed è comunque chiarissima, come si evince anche dal disposto dello stesso art. 591, comma 4, la scelta del legislatore del 1988 di volerla in ogni caso sottrarre al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Ma, oltre che per la carenza di legittimazione dell'ufficio che l'ha pronunciata, l'ordinanza in questione va caducata anche perché priva di base normativa.
Ritiene invero il Collegio che la L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2 - dichiarato poi illegittimo dalla sentenza 24/1/07 n. 26 della Corte costituzionale correlativamente alla declaratoria di illegittimità dell'art. 1, legge citata nella parte riguardante la modifica dell'art. 593 c.p.p., mentre la decisione del giudice delle leggi non ha investito la modifica dell'art. 428 c.p.p. - non sia idoneo, per come è stato formulato, a ricomprendere nel proprio ambito di applicazione le sentenze di non luogo a procedere, non potendo queste farsi rientrare tra le sentenze "di proscioglimento" in relazione alle quali solo è stata dettata la disciplina intertemporale. In questo senso si è già pronunciata la 5^ Sezione di questa Corte con la sentenza 13/2/07, P.M. in proc. Peluso e altro, rv. 235.972 nella quale si è evidenziato come la più precisa e significativa indicazione di carattere terminologico al riguardo si debba trarre dal fatto che il riferimento alla categoria "sentenza di proscioglimento" compare nella intitolazione della sezione 1^ del capo 2^ del libro 7^ del codice di procedura penale in cui sono contemplate la sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) e quella di assoluzione (art. 530 c.p.p.), esiti decisoli anche ontologicamente diversi dalla sentenza di non luogo a procedere, e si sono richiamate inoltre le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale 21/7/92 n. 381 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 428 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte civile di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, argomentazioni ritenute particolarmente illuminanti ove si afferma che tale mancata previsione non costituisce violazione della direttiva n. 85 della Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 81 poiché questa circoscrive l'indicazione di impugnabilità alle sole sentenze di condanna e "di proscioglimento".
Se questa soluzione interpretativa appare condivisibile, la conseguenza che però se ne deve trarre è che le ordinanze di inammissibilità degli appelli contro le sentenze di non luogo a procedere che sono stati, come nel caso di specie, proposti prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 non potevano essere emesse e devono essere indefettibilmente eliminate senza che, contrariamente a quanto ritenuto dalla 5^ Sezione, possa avere rilievo il fatto che tali provvedimenti, in quanto dichiarati dalla legge medesima inoppugnabili, non siano stati fatti oggetto di gravame.
Ciò comporta la reviviscenza dell'appello a suo tempo proposto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, cui va riconosciuta piena operatività alla luce del principio tempus regit actum. mentre resta privo di effetti il ricorso per cassazione che il P.M. ha successivamente presentato avvalendosi del meccanismo parzialmente recuperatorio apprestato dalla L. n. 46 del 2006 sul presupposto, ora rimosso, della declaratoria di inammissibilità del precedente gravame.
Va in proposito puntualizzato che il principio tempus regit actum, secondo cui gli atti sono regolati dalla legge vigente al momento della loro formazione (che per le impugnazioni è il momento in cui vengono presentate), risulta non già derogato ma riaffermato nella L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 1 ove si stabilisce la immediata operatività della legge medesima, dal momento della sua entrata in vigore, nei procedimenti in corso;
la deroga, nel senso di attribuire effetto retroattivo alla nuova disciplina così da travolgere gli appelli già proposti, è stata invece prevista nell'art. 10, comma 2, non riguardante però, per quanto sopra detto, le sentenze di non luogo a procedere.
Dovendo in conclusione l'appello proposto il 6/10/05 dal P.M. contro la sentenza 25/8/05 del GUP del Tribunale di Catanzaro integralmente ritenersi, nei confronti di tutti i destinatari, ancora valido ed efficace, gli atti vanno trasmessi, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità del gravame, alla locale Corte di appello quale giudice competente a decidere sull'impugnazione ai sensi del testo previgente dell'art. 428 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza emessa il 20/9/06 dal Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Catanzaro e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2007