Sentenza 18 dicembre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui è prevista la pena alternativa, atteso che il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost., ne' la suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2000, n. 8340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8340 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 18/12/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 4403
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 23590/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per TI RI, nato ad [...] S. Martino il 3.8.1931
avverso la sentenza resa il 26.11.1999 dal tribunale di Bergamo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, Udito il difensore della parte civile, avv. Udito il difensore dell'imputato, avv. Carlo Bonomi, che ha insistito per la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Brescia o per l'accoglimento del ricorso nel merito, Osserva:
1 - Con sentenza del 26.11.1999 il tribunale di Bergamo dichiarava RI PL colpevole del delitto di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973), per aver sottratto al pagamento dei difetti di confine kg. 807,8 di t.l.e., con la recidiva specifica (art. 296 D.P.R. 43/1973): accertato in Osio Sopra e in Brembate il 19.7.1993.
Per l'effetto, il tribunale, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannava il PL alla pena di lire trecento milioni di multa.
2 - In data 10.2.2000, il difensore dell'imputato presentava tempestivo appello, deducendo vari motivi. In particolare denunciava che a) il tribunale non aveva motivato in ordine alla attribuibilità del tabacco sequestrato al PL;
b) dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione Europea firmato il 7.2.1992) per le merci c.d. comunitarie è stato abolito il delitto di contrabbando previsto dal t.u. sulle leggi doganali, con la conseguenza che diviene nuovamente applicabile l'art. 1 della legge 3.1.1951 n. 27, il quale però prevede per il contrabbando di tabacchi pene molto inferiori;
e) illegittimamente il tribunale non aveva riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, omettendo di valutare al riguardo che il PL era gravemente ammalato e soggetto a un "costante stillicidio economico" per il figlio tossicodipendente;
d) erronea quantificazione della pena, avvenuta calcolando come base anche la sovrimposta di confine, che non era dovuta perché il tabacco non era stato consumato, ma sequestrato.
3 - La corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 30.5.2000, rilevata l'inappellabilità della sentenza (di condanna a sola pena pecuniaria), qualificava l'impugnazione come ricorso e trasmetteva gli atti a questa corte.
4 - Il difensore ha presentato memoria, chiedendo la rimessione dell'impugnazione alla corte d'appello e l'accoglimento del ricorso. In particolare, a) sostiene l'appellabilità della sentenza impugnata, perché la novella legislativa dell'art. 593 c.p.p., che ha esteso l'inappellabilità alle sentenze che condannano alla sola pena della multa, è stata pubblicata ed è entrata in vigore dopo che la predetta sentenza era stata deliberata e depositata;
e in subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.593 c.p.p., diversamente interpretato;
b) chiede il rinvio al giudice d'appello al fine di rinnovare il dibattimento per assumere altro teste circa l'appartenenza all'imputato dell'autorimessa dove fu rinvenuta parte della merce sequestrata;
c) insiste sul fatto che, dopo il Trattato di Maastricht, le merci comunitarie sono esenti da dazi e imposte;
d) insiste sulla mancata o erronea applicazione degli artt. 69 e 133 c.p., laddove il tribunale ha negato la prevalenza delle generiche;
e) contesta la legittimità del computo della pena, giacché basato su una quantificazione dei diritti evasi calcolata da un funzionario del "Monopolio di Stato" anziché delle Finanze. Motivi della decisione
5 - Va anzitutto affrontato il problema dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 della legge 24.11.1999 n. 468, che, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., ha introdotto l'inappellabilità anche per le sentenza di condanna alla sola pena della multa (e quindi per tutte le sentenza di condanna solo a pene pecuniarie).
In tema di successione di leggi nel tempo, è ius receptum che, quando manca - come per la legge 468/99 - una disciplina transitoria in senso derogatorio, per le norme processuali deve applicarsi il principio generale tempus regit actum. Ne deriva che, per stabilire se un atto di appello è stato o non ritualmente proposto, deve farsi riferimento alla legge vigente al momento della presentazione dell'atto stesso.
È improprio, invece, fare riferimento alla legge vigente al momento in cui la sentenza è stata pronunciata o depositata, come fa il difensore nella sua memoria. E infatti, la novellata norma processuale disciplina una qualità astratta della sentenza - la sua appellabilità - con la conseguenza che, se lo ius novum è già entrato in vigore al momento in cui la sentenza è depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 548 c.p.p., esso è immediatamente applicabile e rende la sentenza inappellabile. Tuttavia, se lo ius novum entra in vigore dopo che la sentenza è stata depositata, ma prima che sia decorso il termine per la sua impugnazione, è evidente che al momento del deposito la sentenza era ancora appellabile, sebbene possa divenire inappellabile al momento in cui è concretamente proposta impugnazione nei termini prescritti. In sostanza, il principio del tempus regit actum, in tema di regime di impugnabilità delle sentenze, riguarda non tanto la astratta appellabilità o ricorribilità per cassazione della sentenza, quanto piuttosto l'atto concreto con cui si esercita il diritto di impugnazione contro quella sentenza. In altri termini, si potrebbe dire che il principio regola non l'appellabilità astratta, bensì l'appellabilità concreta della sentenza. (In tal senso è la giurisprudenza costante. Fra le tante Cass. Sez. 6^, n. 5558 dell'11.5.2000, ud. 10.4.2000, Concolato, rv. 216414; Cass. Sez. 5^, n. 2883 del 12.6.2000, ud. 17.5.2000, Moresco, rv. 216500; Cass. Sez. 6^, n. 8132 del 12.7.200, ud. 5.6.200, P.M. in proc. Aganovic, rv. 216724).
Nel caso di specie, la sentenza del tribunale è stata deliberata e pubblicata il 26.11.1999 e depositata in cancelleria il 14.12.1999;
mentre la legge che ha novellato l'art. 593 c.p.p. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.12.1999 ed è entrata in vigore il 30.12.1999. Quindi, al momento della sua deliberazione, pubblicazione e deposito, la sentenza era ancora appellabile, mentre al momento in cui il difensore dell'imputato ha proposto tempestiva impugnazione (depositata il 10.2.2000) la sentenza era divenuta inappellabile per effetto dello ius novum con la conseguenza che l'appello proposto doveva essere convertito in ricorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p.. Nè vale obiettare che, seguendo questa interpretazione, si può verificare l'ipotesi che contro una stessa sentenza (precedente all'entrata in vigore della novella legislativa) siano presentati legittimamente sia un appello (depositato sempre prima dell'entrata in vigore della novella) sia un ricorso per cassazione (depositato dopo l'entrata in vigore della novella). In tal caso, infatti, soccorrerebbe, con una evidente razionalità intrinseca, il principio di conversione del ricorso in appello stabilito dall'art. 580 c.p.p.. 6 - Resta solo da verificare se la interpretazione della norma qui sostenuta sia sospettabile di illegittimità costituzionale. La verifica, però, è certamente negativa. Anzitutto, deve considerarsi in linea generale che il diritto all'appello, a differenza del diritto al ricorso per cassazione, non è stato direttamente costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi indirettamente imposto neppure dall'art. 24 Cost. come un corollario del diritto di difesa;
ne' la esclusione dell'appello per determinate sentenze confligge col principio di ragionevolezza desunto dall'art.3 Cost., poiché, senza violare tale principio, il legislatore può
ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena detentiva: la diversità di trattamento è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione della gravità del reato (in tal senso Cass. Sez. 3^, n. 3433 dell'8.4.1993, ud. 11.2.1993, Mosca, rv. 194115 relativamente al testo originario dell'art. 593 c.p.p.). La confisca di un grado di giudizio (per usare la terminologia del difensore), quindi, può essere discrezionalmente stabilita dal legislatore, al fine di accelerare i tempi del processo penale, senza vulnerare diritti costituzionali.
Nella presente fattispecie, tuttavia, si denuncia uno specifico profilo di irragionevolezza, che deriverebbe dalla possibilità che in relazione alla medesima sentenza sia conservato o no il secondo grado di giudizio a seconda del tempo in cui è esercitato il diritto di impugnazione: tempo che può dipendere da numerosi variabili, esterne al soggetto impugnante (ad esempio la scadenza del termine di deposito, o la notifica dell'avviso di deposito della sentenza), ovvero interne alla disponibilità e discrezionalità del soggetto impugnante.
Ma anche sotto questo specifico profilo, il sospetto di illegittimità costituzionale è infondato. Infatti il principio di ragionevolezza impone alla legge di trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse. E nella materia de qua, se pure la sentenza è la stessa, diverse sono le situazioni (oggettive e soggettive) che successivamente alla deliberazione del provvedimento condizionano il concreto esercizio del diritto di impugnazione (appunto: deposito, notifica dell'avviso, scelte della parte, etc.).
Di più, la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, con numerose pronunce ormai risalenti nel tempo, ha stabilito che non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sè elemento differenziatore (ex pluribus C. Cost. nn. 122/1980, 38/1984, 322/1985, 618/1987, 6/1988). Diversamente ragionando, poiché è connaturale alle leggi una demarcazione temporale, potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse, giacché la data di entrata in vigore della legge discrimina inevitabilmente tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero cronologico (C. Cost. 322/1985).
7 - Così stabilita la correttezza dell'ordinanza della corte bresciana che ha qualificato come ricorso l'appello del difensore, questa corte deve quindi valutare direttamente i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione.
7.1 - Va innanzitutto rilevata l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione dibattimentale per assunzione di un nuovo teste, non solo perché, in quanto tale, è preclusa in sede di legittimità; ma anche perché non è stata dedotta con l'atto di impugnazione originaria, bensì solo con la memoria depositata dopo la trasmissione degli atti a questa corte suprema, e non può quindi valere come motivo nuovo (v. sopra n. 4 lett. b).
7.2 - Quanto all'asserito carattere comunitario del tabacco detenuto dall'imputato, si tratta di una circostanza di fatto nuova, come tale preclusa alla cognizione del giudice di legittimità. Risulta anzi che la merce non era accompagnata da alcuna bolla per merce comunitaria. Resta quindi applicabile la disciplina del testo unico sulle leggi doganali (DPR n. 43/1973). 7.3 - Quanto all'attribuibilità all'imputato PL del tabacco sequestrato (v. n. 2 lett. a), il giudice di merito ha motivato sul punto in modo congruo e incensurabile, laddove ha accertato che gli oltre 800 kg di sigarette estere di varie marche, nonché la somma di lire 1.900.000 in contanti, erano stati trovati in un'autorimessa appartenente allo stesso PL.
7.4 - Quanto alla mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva contestata, la censura è infondata, giacché il tribunale ha motivato adeguatamente a supporto del giudizio di equivalenza.
7.5 - In ordine alla quantificazione della multa, il difensore lamenta: a) che sia stata assunta come base del calcolo anche la sovrimposta di confine, asseritamente non dovuta perché il tabacco non era stato consumato, bensì sequestrato;
b) che la base di calcolo sia stata determinata da un funzionario del monopolio statale dei tabacchi, anziché da un funzionario delle Finanze (v. n 2 lett. d), nonché n. 4 lett. e), che in questo caso può qualificarsi come motivo nuovo, avendo ad oggetto un punto della sentenza già impugnato con l'atto originario di gravame).
Ma la doglianza è destituita di fondamento.
Com'è noto, il contrabbando consiste nella sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti per la loro importazione o esportazione (v. art. 292 in relazione all'art. 36 del t.u.l.d.). Presupposto dell'obbligazione tributaria è, per le merci estere, la loro destinazione al consumo entro il territorio doganale;
ovvero, per le merci nazionali, la loro destinazione al consumo fuori del territorio doganale (art. 36 cit.).
Coerentemente, la sanzione penale per il delitto di contrabbando, nella sua ipotesi semplice, consiste nella multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine evasi (artt. da 282 a 292 t.u.l.d.). I diritti di confine, che rientrano nella più generale categoria dei diritti doganali, sono definiti dall'art. 34 del t.u.l.d., e comprendono i dazi di importazione o di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, nonché - per quanto concerne le merci in importazione - i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Corollario di questo articolato sistema normativo è che l'obbligo di pagare i diritti di confine nasce, per la merce estera (non comunitaria), dalla sua destinazione al consumo nell'ambito del territorio nazionale, così come attestata nella dichiarazione doganale. Non nasce invece - come vorrebbe implicitamente il difensore ricorrente - dall'effettivo consumo della merce: perché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di dover pagare i diritti di confine solo dopo aver consumato la merce, e quindi in sostanza alla pratica impossibilità di reprimere il contrabbando. Ne deriva in conclusione che tutti i diritti di confine, comprese le sovrimposte di confine e le imposte o sovrimposte di consumo, sono dovuti contestualmente al passaggio della merce oltre i confini del territorio doganale. Parallelamente, se è commesso contrabbando, sottraendo la merce al pagamento dei diritti di confine, la multa relativa sarà commisurata all'ammontare di tutti i diritti evasi, ivi comprese le imposte e sovrimposte di consumo, indipendentemente dalla circostanza che la merce sia stata effettivamente consumata. Nel caso di specie - come risulta dalla sentenza impugnata - la multa è stata correttamente determinata sulla base di tutti i diritti di confine evasi, ammontanti complessivamente a oltre 148 milioni di lire. Più precisamente è stata quantificata in lire 300 milioni, corrispondenti a poco più del doppio dei diritti evasi. Quanto all'ulteriore doglianza che il computo dei diritti evasi è stato effettuato da un funzionario del monopolio statale tabacchi, essa è infondata in linea di fatto. Risulta infatti dal testo della stessa sentenza impugnata che il calcolo è stato effettuato dal funzionario in carica dell'Ispettorato compartimentale delle Dogane, appositamente citato a deporre sul punto.
8 - Per tutte queste ragioni il ricorso (l'appello così riqualificato) va rigettato. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001