Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2000, n. 8340
CASS
Sentenza 18 dicembre 2000

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui è prevista la pena alternativa, atteso che il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost., ne' la suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2000, n. 8340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8340
Data del deposito : 18 dicembre 2000

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