Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 aprile 1993 |
Commentari • 160
- 1. Misure di prevenzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate? Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato. La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività. Le misure di prevenzione sono: 1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo; 2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone; 3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti; 4) …
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Giurisprudenza • 71
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …Leggi di più...
- configurabilità·
- condizioni·
- pubblica riunione·
- esclusione·
- ragioni·
- ignoranza inevitabile della legge penale·
- “chiamata del presente” e “saluto romano”·
- delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
- incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
- dubbio sulla liceità della condotta·
- accertamento·
- pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
- necessità·
- delitti·
- ignoranza
Versioni del testo
- Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista))
- Art. 2. (Sanzioni penali) ((Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi))
Fermo il disposto dell' art. 29, comma primo, del Codice penale , la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell' art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall' art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale . - Art. 3. (Scioglimento e confisca dei beni) ((Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo))
Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.