Legge 20 giugno 1952, n. 645

Commentari135

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  • 1repressione, tolleranza o connivenza? | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali: precisazioni dalle Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2025

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria”) e proceduto ad una disamina della disposizione incriminatrice preveduta dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982 n. 646 – evidenziavano come siffatto precetto normativo, per le sue particolari caratteristiche, avesse dato luogo nel corso del tempo a rilevanti questioni …

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  • 3A. Macchia | Le esperienze ed il metodo nel contrasto al terrorismo di destra
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 4Il Tribunale di Milano sulla proposta di applicazione della sorveglianza speciale a un esponente di Forza Nuova
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Trib. Milano, Sez. Misure di prevenzione, decreto 13 novembre 2019 Trib. Milano, Sez. Misure di prevenzione, decreto 13.11.2019 1. Con il provvedimento che può leggersi in allegato, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha rigettato la proposta di applicazione – nei confronti di L.B., milanese, esponente del movimento Forza Nuova – della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due. Il provvedimento, cui anche la stampa ha conferito un certo rilievo[1], si caratterizza per un'applicazione rigorosa: a) tanto della sussistenza di precisi elementi di fatto e della dedizione al compimento di reati, requisiti …

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  • 5Saluto romano: nuova raffica di condanne
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 dicembre 2025
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Giurisprudenza69

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153
    Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …
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    • configurabilità·
    • condizioni·
    • pubblica riunione·
    • esclusione·
    • ragioni·
    • ignoranza inevitabile della legge penale·
    • “chiamata del presente” e “saluto romano”·
    • delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
    • incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
    • dubbio sulla liceità della condotta·
    • accertamento·
    • pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
    • necessità·
    • delitti·
    • ignoranza

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23469
    Provvedimento: E T 23469/16 N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta E del P.G. ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 363 co. 1 c.p.c. SEZIONI UNITE CIVILI equiparazione del giornale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: telematico a quello Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. cartaceo ai fini della Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione - tutela prevista Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione dall'art. 21 Cost. Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere (divieto di sequestro Consigliere Dott. ANTONIO MANNA preventivo) Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere R.G. N. 1548/2016 - Consigliere - Cron. 23469 Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rep. Dott. RAFFAELE FRASCA Ud. 25/10/2016 …
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    • ragioni·
    • conseguenze·
    • condizioni·
    • enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c·
    • contraddittorio con le parti·
    • equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo·
    • procedimento·
    • inammissibilità·
    • tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria·
    • testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica·
    • natura giuridica·
    • necessità·
    • finalità·
    • esclusione·
    • stampa

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/01/2015, n. 31022
    Provvedimento: 31022/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce Sent. n. 1 sez. - Presidente - Nicola Milo CC 29/01/2015- Relatore - R.G.N. 19503/2014 Vincenzo Romis VA Conti Massimo Vecchio AT IN GH NO VA LE UC Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ZO UC VA, nato a [...] il [...] 2. SA RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2014 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Nicola Milo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Gianfranco Ciani, che ha concluso …
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    • legittimità·
    • assimilabilità alla stampa in formato cartaceo·
    • conseguenze·
    • esclusione·
    • sequestro preventivo·
    • fondamento·
    • possibilità·
    • ordine dell'autorità giudiziaria di inibire l'accesso a siti o pagine web·
    • attività di informazione professionale diretta al pubblico·
    • testata giornalistica telematica·
    • fornitori di servizi internet·
    • sottoposizione a sequestro preventivo in caso di diffamazione·
    • sequestro di giornali e altre pubblicazioni·
    • misure cautelari·
    • stampa

  • 4TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 09/06/2025, n. 11136
    Provvedimento: Pubblicato il 09/06/2025 N. 11136/2025 REG.PROV.COLL. N. 05582/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5582 del 2025, proposto da -OMISSIS-, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Guido Colaiacovo che li rappresentano e difendono nel presente giudizio contro - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale …
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    • annullamento provvedimenti·
    • art. 2 comma 1 l. n. 122/93·
    • contributo unificato·
    • art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/89·
    • riserva di legge·
    • tassatività delle fattispecie·
    • art. 5 l. n. 645/52·
    • daspo fuori contesto·
    • compensazione spese di lite·
    • aggravanti art. 604 ter c.p.

  • 5Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 3351
    Provvedimento: In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - STEFANO APRILE UP - 07/01/2025 R.G.N. 37142/2024 MA IA CO SENTENZA sul ricorso proposto da: RE SS DA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato CARFORA Raffaele, del foro di Santa Maria Capua Vetere in difesa di RE SS DA, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con …
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    • esaltazione idee razziste·
    • giurisdizione penale·
    • ricostituzione partito fascista·
    • pericolo concreto·
    • idoneità condotta·
    • diffusione tramite social network·
    • elemento soggettivo·
    • art. 4 legge 645/1952·
    • pubblico ufficiale·
    • apologia del fascismo
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista))
  • Art. 2. (Sanzioni penali) ((Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
    Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
    Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
    L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi))
    Fermo il disposto dell' art. 29, comma primo, del Codice penale , la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell' art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall' art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale .
  • Art. 3. (Scioglimento e confisca dei beni) ((Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo))
    Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.