Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 aprile 1993 |
Commentari • 158
- 1. Misure di prevenzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate? Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato. La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività. Le misure di prevenzione sono: 1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo; 2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone; 3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti; 4) …
Leggi di più… - 2. Il saluto fascistaLuca Muglia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
«La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno …
Leggi di più… - 3. Giustizia InsiemePiergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 2/2024 - Abstracthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Giurisprudenza • 71
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …Leggi di più...
- configurabilità·
- condizioni·
- pubblica riunione·
- esclusione·
- ragioni·
- ignoranza inevitabile della legge penale·
- “chiamata del presente” e “saluto romano”·
- delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
- incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
- dubbio sulla liceità della condotta·
- accertamento·
- pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
- necessità·
- delitti·
- ignoranza
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23469Provvedimento: E T 23469/16 N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta E del P.G. ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 363 co. 1 c.p.c. SEZIONI UNITE CIVILI equiparazione del giornale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: telematico a quello Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. cartaceo ai fini della Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione - tutela prevista Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione dall'art. 21 Cost. Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere (divieto di sequestro Consigliere Dott. ANTONIO MANNA preventivo) Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere R.G. N. 1548/2016 - Consigliere - Cron. 23469 Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rep. Dott. RAFFAELE FRASCA Ud. 25/10/2016 …Leggi di più...
- ragioni·
- conseguenze·
- condizioni·
- enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c·
- contraddittorio con le parti·
- equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo·
- procedimento·
- inammissibilità·
- tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria·
- testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica·
- natura giuridica·
- necessità·
- finalità·
- esclusione·
- stampa
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/01/2015, n. 31022Provvedimento: 31022/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce Sent. n. 1 sez. - Presidente - Nicola Milo CC 29/01/2015- Relatore - R.G.N. 19503/2014 Vincenzo Romis VA Conti Massimo Vecchio AT IN GH NO VA LE UC Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ZO UC VA, nato a [...] il [...] 2. SA RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2014 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Nicola Milo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Gianfranco Ciani, che ha concluso …Leggi di più...
- legittimità·
- assimilabilità alla stampa in formato cartaceo·
- conseguenze·
- esclusione·
- sequestro preventivo·
- fondamento·
- possibilità·
- ordine dell'autorità giudiziaria di inibire l'accesso a siti o pagine web·
- attività di informazione professionale diretta al pubblico·
- testata giornalistica telematica·
- fornitori di servizi internet·
- sottoposizione a sequestro preventivo in caso di diffamazione·
- sequestro di giornali e altre pubblicazioni·
- misure cautelari·
- stampa
- 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 09/06/2025, n. 11136Provvedimento: Pubblicato il 09/06/2025 N. 11136/2025 REG.PROV.COLL. N. 05582/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5582 del 2025, proposto da -OMISSIS-, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Guido Colaiacovo che li rappresentano e difendono nel presente giudizio contro - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale …Leggi di più...
- annullamento provvedimenti·
- art. 2 comma 1 l. n. 122/93·
- contributo unificato·
- art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/89·
- riserva di legge·
- tassatività delle fattispecie·
- art. 5 l. n. 645/52·
- daspo fuori contesto·
- compensazione spese di lite·
- aggravanti art. 604 ter c.p.
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 3351Provvedimento: In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - STEFANO APRILE UP - 07/01/2025 R.G.N. 37142/2024 MA IA CO SENTENZA sul ricorso proposto da: RE SS DA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato CARFORA Raffaele, del foro di Santa Maria Capua Vetere in difesa di RE SS DA, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con …Leggi di più...
- esaltazione idee razziste·
- giurisdizione penale·
- ricostituzione partito fascista·
- pericolo concreto·
- idoneità condotta·
- diffusione tramite social network·
- elemento soggettivo·
- art. 4 legge 645/1952·
- pubblico ufficiale·
- apologia del fascismo
Versioni del testo
- Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista))
- Art. 2. (Sanzioni penali) ((Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi))
Fermo il disposto dell' art. 29, comma primo, del Codice penale , la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell' art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall' art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale . - Art. 3. (Scioglimento e confisca dei beni) ((Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo))
Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.