Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 aprile 1993 |
Commentari • 150
- 1. Concessione di spazi pubblici e dichiarazione di ripudio del fascismoAlice Cauduro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. L'attuazione del divieto della “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” nella concessione di spazi pubblici: la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa. 3 – Cenni conclusivi sulla pubblica amministrazione nella ‘ispirazione antifascista nella nostra Costituzione'. 1. Il caso di specie Con la sentenza del Consiglio di Stato qui commentata il giudice amministrativo torna ad affrontare il tema dell'applicazione da parte della pubblica amministrazione della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana secondo cui “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del …
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Giurisprudenza • 77
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/05/2025, n. 18474Provvedimento: Composta da 18474-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI ER SS - Presidente - Sent. n. sez. 17 Anna PE Gastone Andreazza Gaetano De Amicis Alfredo Guardiano LD CE ND AL UP 28/11/2024 R.G.N. 7197/2024 FA GI AN LI ha pronunciato la seguente. - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da AN OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente FA GI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso …Leggi di più...
- confisca·
- successione ereditaria·
- art. 31 legge 13 settembre 1982 n. 646·
- art. 25 Cost.·
- reato di pericolo presunto·
- principio di offensività·
- art. 416-bis cod. pen.·
- omessa comunicazione variazioni patrimoniali·
- art. 5 cod. pen.·
- art. 27 Cost.·
- art. 30 legge 13 settembre 1982 n. 646
Versioni del testo
- Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista))
- Art. 2. (Sanzioni penali) ((Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi))
Fermo il disposto dell' art. 29, comma primo, del Codice penale , la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell' art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall' art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale . - Art. 3. (Scioglimento e confisca dei beni) ((Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo))
Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.