Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
In assenza di esplicita previsione che deroghi al principio "tempus regit actum", non é possibile applicare ad una impugnazione già proposta il regime giuridico entrato in vigore successivamente. (Fattispecie in tema di appello proposto dalla parte civile, prima della entrata in vigore della Legge n. 46 del 2006, avverso una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.. La Corte ha rilevato che l'appello, inammissibile, non poteva essere convertito in ricorso ai sensi del previgente art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che la persona offesa non si era doluta della lesione del contraddittorio, né essere trattenuto ai sensi del nuovo testo dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen., in applicazione del principio enunciato).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione a mezzo stampa: legittimo criticare i provvedimenti giudiziari e le scelte dei magistrati - Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 05 giugno…Sentenza · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17417 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE ND - Presidente - del 13/03/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 614
Dott. DI TOMMASI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 39931/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI ND, nato il [...] a [...], parte civile;
avverso la sentenza in data 26.5.2004 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, nei confronti di:
AR AN, nato il [...] a [...];
LI AO, nato il [...] a [...];
TI OB, nato il [...] a [...];
AB TR, nato il [...] a [...];
EZ AO, nato il [...] a [...];
qualificata ricorso con ordinanza 21.10.2005 della Corte d'appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. FATTO
1. A seguito di querela proposta dalla persona offesa PI ND si procedeva nei confronti di AN AR per il reato di diffamazione in relazione ad un articolo a firma del AR S. pubblicato il 7.2.2001 sul quotidiano l'Adige; sempre per il reato di diffamazione nei confronti di LI AO, OB TI e TR AB, il primo quale autore del pezzo, gli altri quali "ispiratori", in relazione ad un articolo pubblicato il 6.4.2001 sul medesimo quotidiano;
e nei confronti di AO EZ, direttore responsabile dell'Adige, per il reato di omesso controllo in relazione ad entrambi gli articoli.
2. Con la sentenza in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AN AR e di AO EZ in ordine ai reati di diffamazione e di omesso controllo loro ascritti in riferimento all'articolo del 7.2.2001 per difetto di querela e nei confronti di AO LI, OB TI, TR AB e AO EZ in ordine ai reati di diffamazione e di omesso controllo loro ascritti in riferimento all'articolo del 6.4.2001 perché il fatto non costituisce reato.
3. Proponeva appello il difensore della parte civile con atto datato 25.6.2004, depositato il 25.6.2004 chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Con ordinanza 21.10.2005 la Corte d'appello di Torino, rilevato che l'art. 428 c.p.p. non prevedeva l'appello della parte civile, che pertanto unica impugnazione ammessa doveva ritenersi il ricorso per Cassazione, trasmetteva gli atti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello della parte civile è stato proposto nel 2004 e "convertito" in ricorso nell'ottobre 2005. Il tutto è avvenuto dunque prima e al di fuori della L. n. 46 del 2006. All'epoca la parte civile, in quanto tale, non poteva proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 428 c.p.p., tale facoltà le era preclusa anche nell'ipotesi in cui fosse persone offesa dei reati d'ingiuria e diffamazione alla luce dell'inequivoco disposto dell'art. 577 c.p.p. e la legittimità costitituzionale di tale preclusione era stata positivamente scrutinata da C. Cost. n. 381 del 1992. Allo stesso modo essa non poteva neppure ricorrere per Cassazione salvo che, come persona offesa si dolesse della lesione del contraddittorio. Esclusa infatti la possibilità che l'impugnazione potesse esser proposta anche agli effetti penali (come s'è detto in base al chiaro tenore dell'art. 577 c.p.p. e a C. Cost. n. 381 del 1992, cfr. tra molte Cass., sez. 5^, 23.5.1994, Calarco), doveva infatti escludersi l'interesse all'impugnazione ai soli effetti civili vuoi perché le sentenze emesse in udienza preliminare non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno (cfr. tra molte Sez. 5^, Sentenza n. 22300 del 25/03/2003 Meninno), vuoi, soprattutto, perché non poteva sistematicamente ipotizzarsi un'istanza di rinvio a giudizio dinanzi al giudice penale ai soli effetti civili.
Secondo la disciplina precedente la L. n. 46 del 2006, la parte civile poteva dunque proporre ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere solo in quanto persona offesa che si dolesse delle nullità previste dall'art. 419 c.p.p., comma 7. Ciò posto, l'impugnazione proposta nel caso in esame dalla parte civile (per motivi affatto diversi dalla violazione del contraddittorio) era inammissibile e non poteva essere sicuramente qualificata ricorso sulla base delle norme vigenti alla data in cui siffatta erronea "conversione" è stata operata dalla Corte d'appello.
Nè può esser qualificata così oggi, a seguito dell'intervento modificativo della L. n. 46 del 2006 sull'art. 428 c.p.p. giacché, in assenza di esplicita previsione che deroghi al principio che tempus regit actum nessuna previsione consente di applicare il regime processuale successivo ad una impugnazione proposta entro termini interamente regolati dal sistema previgente.
E sull'applicabilità del principio richiamato, in materia d'impugnazioni, la giurisprudenza di questa Corte annovera innumerevoli precedenti (tra molte Sez. 5^, Sentenza n. 11162 del 16/03/2006, Castaldo e ivi richiamate: Sez. 4^, Sent. n. 25303 del 01/04/2004 - in relazione alla modifica dell'art. 593 c.p.p., comma 3, recato dalla L. 26 marzo 2001, n. 128 -; Sez. 6^, Sentenza n.
39946 del 30/10/2001 - in relazione a ricorso straordinario ex art.625 bis c.p.p., introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128 -; Sez. 5^,
Ordinanza n. 2883 del 17/05/2000 - in relazione alla disciplina dell'art. 593 c.p.p. introdotta dalla L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18 -; Cass. pen. sez. U. sent. n. 3 del 27 marzo 1996 - in relazione ad impugnazione cautelare antecedente la L. n. 332 del 1995, art. 16; Cass. pen. sez. 4^, sent. 1285 del 23/02/2000,
Montesano - in tema di equo indennizzo a seguito del più lungo termine stabilito dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 15, comma 1).
2. L'impugnazione deve perciò essere dichiarata inammissibile. Il fatto che essa sia stata convertita in ricorso dalla Corte d'appello, senza "colpa" della parte, comporta tuttavia che alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento non può aggiungersi anche la sua condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (C. Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007