Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17417
CASS
Sentenza 13 marzo 2007

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In assenza di esplicita previsione che deroghi al principio "tempus regit actum", non é possibile applicare ad una impugnazione già proposta il regime giuridico entrato in vigore successivamente. (Fattispecie in tema di appello proposto dalla parte civile, prima della entrata in vigore della Legge n. 46 del 2006, avverso una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.. La Corte ha rilevato che l'appello, inammissibile, non poteva essere convertito in ricorso ai sensi del previgente art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che la persona offesa non si era doluta della lesione del contraddittorio, né essere trattenuto ai sensi del nuovo testo dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen., in applicazione del principio enunciato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17417
Data del deposito : 13 marzo 2007

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