Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7577 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 62090 1 I T S I G UBBLICA ITALIANA ) E . R .R OPOL ITALIANO1 75 77/ 0.1 .P A D D L E E B T D A T A S PR MA DI CASSAZIONE N I S E 1 Oggetto I N S 3 E R 1 E TRIBUTI S E . I ACCERTAMENTO SEZIONE TRIBUTARIA T A N A II DD M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19385/98 Dott. IO OLLA Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere 17450 Cron. Dott. Eugenio AMARI Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Rep. Ud. 22/03/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62090 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DI AN NI;
- intimato avverso la sentenza n. 218/97 della Commissione iltributaria regionale di L'AQUILA, depositata 2001 25/09/97; 562 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
Di IO BE, in atti qualificato, per la cassa- zione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, respingendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto tardi- va, e perciò nulla, la iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 effettuata nei confronti del medesimo Di IO, oltre il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
1.2. In fatto, Di IO BE ha impugnato la cartella di pagamento per omesso versamento IRPEF ILOR relativo all'anno 1984, notificatagli 1/20 gennaio 1989. Tra i motivi della impugnazione veniva dedotta anche la tardività della notifica, effettuata oltre il termine sancito dall'art. 36 bis del CPR 600/73. Accol- ta in primo grado, la tesi del contribuente è stata confermata in appello.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis cita- to, in forza della norma interpretativo di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Come è noto, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, intitolato esplicitamente Norma interpre- tativa, ha chiarito che il termine sancito dall'art. 36 bis “deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo valore ordinatorio, non è sta- bilito a pena di decadenza". Tale disposizione inter- pretativa, portata al vaglio della Corte Costituziona- le, è risultata non in contrasto con i principi costi- tuzionale (sentenza n. 229 del 7-11 giugno 1999). Que- sta Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, "'come previsto con norma espressamente definita di in- terpretazione autentica dall'art. 28 della legge 27 no- vembre 1997, n. 449, e perciò strutturalmente retroat- tiva, il termine annuale per la rettifica della dichia- razione fissato dall'art. 36 bis del J.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che comporta che il 3 suo inutile decorso non causa di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di procede- re alla rettifica della dichiarazione dei redditi. D'altronde, anche in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia mera- mente esortativa (cioè costituisce un invito a non in- dugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non divenga precluso dalla sopravve- nuta prescrizione del relativo diritto. Pertanto, le norme di cui all'art. 36 bis d. P.R. n. 600/1973 e all'art. 28 della legge n. 449/1997 non contrastano con i principi della Carta Costituzionale" (Cass. 7058/1999).
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo per l'esame del merito.
2.4. Il giudice del merito deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell' Abruzzo. Così deciso in Roma il 22 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. IO Olla) Jiovanni (dr. tonio Merone) Mor- CORTE CANCELLIERE C1 ✓14 CANCEL Amaldo Casano E A P U R S Allcolds 25 GIU. 2001 CHIA DEPOSITAT IN VANS Oggi ✓ CANCELLIERECT Arnaldo Casand E N 6 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / A - R 6 I T 2 B R S . I . R A L . G L P T E . A D R U . B L B I A E A D R D T A I T I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M