Sentenza 26 febbraio 2007
Massime • 1
Le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare sono ricomprese nella nozione di "sentenze di proscioglimento", utilizzata dalla legge n. 46 del 2006 di novella del codice di rito per sancirne l'inappellabilità, ed in particolare dalla relativa disciplina transitoria, nella parte in cui ha disposto che l'appello contro le sentenze di proscioglimento, già proposto al momento della entrata in vigore della legge, deve essere dichiarato inammissibile. (La Corte ha osservato che, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, deve ritenersi che sia stata accolta una nozione ampia dell'espressione "sentenze di proscioglimento").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2007, n. 21310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21310 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/02/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 465
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 42142/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA QU, n. a Foggia il 17.11.1953;
2) NN AN, n. a Cersosimo il 5.8.1953;
avverso la ordinanza in data 30 maggio 2006 della Corte di appello di Bari nonché avverso la sentenza in data 12 febbraio 2003 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Foggia;
Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l'appello proposto, tra gli altri, da IA QU e NN AN avverso la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati di falso e abuso di ufficio ai medesimi ascritti (commessi in Foggia fino al 31 gennaio 1995), emessa in data 12 febbraio 2003 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Foggia, rilevando che sussistevano "i presupposti di applicabilità della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10". Ricorrono per cassazione il AN e lo AN, a mezzo del difensore, avv. Curtotti Michele, che deduce:
1. Erronea applicazione della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. L'appello era stato proposto nel novembre 2004, e quindi ben prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006. In base al principio tempus regit actum, il regime delle impugnazioni deve intendersi retto dalla legge vigente al momento in cui l'atto di impugnazione è stato presentato.
Nessuna deroga a tale principio è contenuta nella disciplina transitoria di cui all'art. 10 della citata legge, dato che nel comma 2 di questo articolo si fa riferimento solo alle sentenze di "proscioglimento".
2. Nella ipotesi di non accoglimento del precedente motivo, i ricorrenti propongono contestualmente ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia del 12 febbraio 2003, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione in punto di valutazione degli elementi probatori, posto che il G.u.p. da un lato ha affermato che il principale elemento di accusa a carico dei ricorrenti era costituito dalle dichiarazioni dello Stramaglia dall'altro non ha esaminato logicamente e giuridicamente l'obiezione degli imputati, di cui pure ha dato atto, secondo cui lo Stramaglia aveva reso tali dichiarazioni solo per rancore nei loro confronti.
2.2. inosservanza dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per le ragioni sopra esposte.
Conclusivamente, i ricorrenti sollecitano l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del proposto appello, con rinvio per il relativo giudizio alla Corte di appello di Bari o, in subordine, l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal G.u.p. di Foggia, con rinvio a tale giudice per nuovo esame.
DIRITTO
1. Come rilevano correttamente i ricorrenti, con la disciplina transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10 si introduce una deroga al principio tempus regit actum, alla stregua del quale il regime delle impugnazioni dovrebbe essere di regola desunto dalla legge vigente al momento in cui l'atto di impugnazione è stato presentato.
Si stabilisce infatti nel comma 2 che l'appello "proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile". Dato che nel caso in esame l'appello era stato proposto ben prima della L. n. 46, e che esso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello, si tratta di vedere se il riferimento fatto in questo art. 10, comma 2 alle sentenze di "proscioglimento" possa intendersi comprensivo delle sentenze di non luogo procedere emesse a norma dell'art. 425 c.p.p.. Al quesito deve essere data risposta affermativa.
Le sentenze liberatorie emesse all'esito della udienza preliminare vengono terminologicamente definite di "non luogo a procedere". Le sentenze di "proscioglimento" (che si distinguono in sentenze di "non doversi procedere" e in sentenze di "assoluzione") sono invece propriamente quelle dibattimentali, come si ricava dalla intitolazione della Sezione 1^ del Capo 2^ del Titolo 3^ del Libro 7^ del codice di rito;
anche se vanno annoverate sentenze, qualificate dal codice di "proscioglimento" o "di non doversi procedere", che non sono emesse nel dibattimento, come nei casi di cui all'art. 444, comma 2, o all'art. 459, comma 3, o all'art. 469.
La distinzione terminologica risponde a una differenza ontologica. La sentenza di non luogo a procedere rappresenta l'alternativa al rinvio a giudizio e si fonda sui materiali delle indagini;
mentre quella di proscioglimento (fatta eccezione dei casi "spuri" sopra menzionati) rappresenta l'alternativa alla condanna e si fonda sulle prove formatesi nel dibattimento, venendosi così a rimarcare la struttura cognitiva del merito del processo (v. sul punto Corte cost. sent. n. 381 del 1992). Ma, soprattutto, la distinzione rimanda a un diverso regime giuridico: la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella dibattimentale, non è una sentenza "irrevocabile" (v. artt.434 e ss. c.p.p.); e ciò, anche prescindendo dalla ipotesi di riapertura delle indagini, implica rilevanti conseguenze sul piano della sua efficacia (v. ad es. le articolate disposizioni in tema di giudicato di cui agli artt. 648, 654 c.p.p.; e quelle in tema di esecuzione di cui all'art. 669 c.p.p.). Tanto premesso, ciò che deve essere qui verificato è se il legislatore del 20006, con l'uso del termine "proscioglimento" abbia inteso riferirsi all'accezione più propria di esso ovvero, per comodità espressiva, abbia inteso comprendervi anche le sentenze più esattamente definibili con l'espressione "non luogo a procedere".
Ora, il termine "proscioglimento", proprio per la sua maggiore adattabilità verbale, viene correntemente usato nella prassi con riferimento a ogni tipo di sentenza liberatoria.
Ma, a prescindere da tale incidentale notazione, una accezione ampia del termine "proscioglimento" si ricava anche dal lessico normativo. Anzi, è proprio lo stesso art. 425 c.p.p., che tratta specificamente della sentenza "di non luogo a procedere", a riferirsi ad essa con il termine "proscioglimento" (v. il comma 4 di tale articolo). Se ne ha conferma nell'art. 131 bis disp. att. c.p.p., che (non diversamente da quanto previsto dall'art. 154 bis disp. att. c.p.p. per le sentenze dibattimentali) fa riferimento all'imputato "prosciolto" nell'udienza preliminare.
Vari testi normativi, poi, menzionano sentenze di "proscioglimento" nel senso ampio di sentenze liberatorie, a prescindere dalla fase processuale nella quale sono emesse (v. ad es. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 135 comma 3; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, comma 6).
infine, appare significativo che la stessa legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, pur presentando l'accennata distinzione terminologica (v. ad es. le direttive 2/5 2 e 2/55, che menzionano le sentenze "di non luogo a procedere" emesse all'esito dell'udienza preliminare), almeno in un caso usa il termine "proscioglimento" anche con riguardo alle sentenze pronunciate nell'udienza preliminare (direttiva 2/25). Gli argomenti ermeneutici più forti ai fini della risoluzione del riferito quesito interpretativo stanno peraltro nella L. n. 46 del 2006. Questa, nell'introdurre forti limitazioni all'appellabilità delle sentenze liberatorie sia dibattimentali (v. art. 1, che ha novellato l'art. 593 c.p.p.) sia di udienza preliminare (v. art. 4, che ha novellato l'art. 428 c.p.p.), reca l'intitolazione "Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento". Dato che il concreto contenuto della disciplina si indirizza alle sentenze emesse vuoi all'esito del dibattimento vuoi all'esito della udienza preliminare, non pare possa dubitarsi che il termine "proscioglimento" usato nella intitolazione comprenda entrambi detti generi di sentenze.
Deve dunque affermarsi, sulla base di normali criteri ermeneutici, che, con l'uso del termine "sentenza di proscioglimento" contenuto nel predetto art. 10, comma 2 il legislatore, coerentemente con la intitolazione del testo normativo, abbia inteso riferirsi a entrambe le accennate species di sentenze liberatorie, in aderenza alla ratio complessiva della scelta novellistica, non essendo dato rinvenire, anche sulla base dei lavori preparatori, una plausibile esigenza di differenziazione tra esse in punto di disciplina transitoria (contra, ma con argomenti che fanno leva solo sulla distinzione generale di nomenclatura tra le diverse tipologie di sentenze liberatorie e sul loro diverso regime giuridico, con richiamo alla sopra citata sentenza della Corte cost. n. 381 del 1992, Cass., sez. 5^, 13 febbraio 2007, Peluso).
2. I motivi di ricorso avverso la sentenza appaiono inammissibili, in guanto propongono profili relativi all'apprezzamento del significato e della portata delle risultanze probatorie adeguatamente e logicamente valutate dal G.u.p., non esaminabili in sede di legittimità.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007