Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 giugno 2007 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2019 |
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- 1. Espulsione amministrativahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1176Provvedimento: N. 00680/2024 REG.RIC. Pubblicato il 22/12/2025 N. 01176 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00680/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 680 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Abdel Hamid Abdel Wahab, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale …Leggi di più...
- prova presenza in Italia·
- documentazione di data certa·
- falsità documentale·
- oscuramento dati personali·
- efficienza azione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- emersione lavoro irregolare·
- eccesso di potere·
- autoresponsabilità·
- art. 103 D.L. 34/2020
Versioni del testo
- Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per ((missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio)) non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso. - Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.