Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2002, n. 26336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26336 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
263 3 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Ud. pubbl.
DE 2.3.2002
composta dai signori: вс
1. dott. Gianvittore Fabbri Presidente Sentenza
n. 202/2002 2. dott. AO Bardovagni Consigliere
3. dott. AN Silvestri Consigliere rel. 4. dott. Emilio Gironi Consigliere
5. dott. Angelo Vancheri Consigliere Reg. Gener.
n. 27955/01 +
5335102 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di ILo il 14.2.2000,
proposti da: 1) AN AL, nato il [...] a [...]; 2) TO OR, nato il
30.12.1960 a Treviso;
3) CA EN, nato il [...] a [...]; 4)
BR IO, nato il [...] a [...]; 5) CA NZ, nato l'[...]
a San Fele;
6) ZO ND, nato il [...] a [...]; 7) IC PA, nato il 4.10.1957 a Rosarno;
8) RI IO, nato il [...] ad [...]; 9) DE
AR CE, nato il [...] a [...]; 10) DI VI LA, nata il [...] a
ILo; 11) DI VI AN TO, nato il [...] a [...]; 12) DI th
6.11.1964 a Lentate sul Seveso;
14) DI IO IA AN, nato il [...] ad
Abbateggio; 15) DI ON EN, nato il [...] a [...]; 16) DI NA
RA, nato il [...] ad [...]; 17) RI IG, nato il [...] a [...]; 18)
NI RI, nato il [...] a [...]; 19) ZZ IM, nato il [...] a
Brindisi; 20) DO GI ON, nato il [...] a [...]; 21) FRANCESCO AO, nato il [...] a [...]; 22) AR RI
GA, nato il [...] a [...]; 23) AR RI, nato l'[...] a
Mazzarino; 24) RT SS, nato il [...] a [...]; 25) IL IL RE,
nato il [...] a [...]; 26) IS ED, nato l'[...] ad [...]; 27) LL
ET, nato il [...] ad [...]; 28) TO AO, nato il [...] a [...]; 29)
UC ES, nato il [...] a [...]; 30) AC RA, nato il
24.8.1939 a Gibellina;
31) EL RA, nato il [...] a [...]; 32)
EL RD, nato l'[...] a [...]; 33) ETRTRE
AR, nato il [...] a [...]; 34) IR AN, nato il [...] a [...];
35) SP TO, nata il [...] a [...]; 36) AV RI, nato il [...] a
AP; 37) NO MA, nata il [...] a [...]; 38) IR IO,
nato il [...] a [...]; 39) AN SS, nato il [...] a [...]; 40) BA
VA, nata il [...] a [...]; 41) EL IO, nato il
25.12.1967 a AP;
42) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ILO nei confronti di RI RA AO;
Letti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. AN Silvestri;
Sentite le conclusioni DE Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Carmine Di Zenzo,
il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio nei confronti di DO, AB e TA
2 limitatamente alla mancata applicazione DE rito abbreviato con conseguente riduzione DEla pena;
l'annullamento con rinvio nei confronti di TI e OL limitatamente alla mancata concessione
DEle attenuanti generiche;
l'annullamento con rinvio nei confronti di RI RI
limitatamente alla determinazione DEla pena;
l'annullamento con rinvio nei confronti di Di GI
NT AN per la rideterminazione DEla pena ex art. 78 c.p.; l'annullamento con rinvio nei confronti di AR limitatamente alla disposta confisca;
il rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati sopra indicati;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi, previa declaratoria di manifesta infondatezza
DEle questioni di costituzionalità prospettate;
Sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.ti V. Lo Giudice per CA, O. Fassari per RI, A. L.
BB per De TIno, R. Milia per Di AP, G. ZZ e L. CI per AN, V. UC
e C. IN per Di LI CC, D. NI per FO, A. AN per AN, CA,
DO, AB e TA. G. DI per IA e OL, G. RI per LA, RI
SC e RI RI, V. IN per RI, Di GI AN, Di GI NT
AN, Di GI PP, AR, AC, AI e Vurba, R. RA per IL, G. A. NZ e V.
CH per IO, G. IC per RI, F. SI per TI, G. TA per RA, M.
GH e G. P. LL per AR, A. IT per ET.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale scaturisce da tre distinti giudizi di primo grado definiti con le sentenze n. 26 DE 4.9.1997, n. 24 DE 13.10.1998 e n. 20 DE 29.9.1998 DEla Corte di Assise di
ILo aventi ad oggetto le vicende criminose riferibili al gruppo facente capo alla famiglia AI-
Di GI e al gruppo avversario, nel periodo compreso tra la fine degli anni '70 e i primi anni '90,
durante il quale è stata accertata l'esistenza di plurime associazioni per DEinquere, sia di stampo mafioso che finalizzate al narcotraffico, gravitanti attorno ai predetti gruppi, operanti in ILo e collegate con organizzazioni di stampo mafioso DEla 'ndrangheta calabrese: alle attività dei gruppi
3 Ю DEinquenziali sopra indicati sono stati attribuiti omicidi, importazione e commercio di sostanze stupefacenti, oltre ad una serie di altri reati.
Previa riunione dei tre processi, la Corte di Assise di Appello di ILo, con sentenza DE
14.2.2000, pronunciava sulle impugnazioni proposte da cinquanta imputati, condannati con le tre anzidette decisioni, DEle quali il giudice di secondo grado ha sostanzialmente condiviso l'impostazione nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento DEla responsabilità in ordine ai centocinquantasei capi di imputazione contestati: veniva assolto, ai sensi DEart. 530, comma 2,
c.p.p., il solo avv. AN SC AO dal DEitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico;
per venti appellanti venivano confermate le decisioni di primo grado e per gli altri, in riforma DEle stesse, veniva riconosciuta la riduzione per il rito abbreviato o la continuazione, interna od esterna, con altri reati, con conseguente determinazione DEle pene ritenute di giustizia, con l'applicazione DEla misura DEla libertà vigilata e con la condanna alle spese DE giudizio.
Nel limitare l'esposizione ai punti devoluti alla cognizione di questa Corte perché investiti da specifiche censure da parte dei ricorrenti indicati in epigrafe, va rilevato che nell'ampia motivazione
DEla sentenza di secondo grado venivano, anzitutto, esaminate le seguenti questioni pregiudiziali e preliminari, comuni alla posizione di numerosi imputati, molte DEle quali erano state già definite con ordinanze emesse in dibattimento:
a) inammissibilità degli appelli proposti, senza mandato specifico dagli imputati contumaci,
anche dopo la modifica DEart. 571, comma 3, c.p.p. ad opera DEart. 46 DEla 1. n. 479 DE 1999;
b) inconsistenza DEle eccezioni di difetto di giurisdizione o, comunque, di improcedibilità
DEazione penale sollevate dagli imputati AN EN, Di GI PP e Di GI IL
con riferimento alla prospettata mancata concessione DEestradizione dall'estero per taluni reati per i quali i ricorrenti erano stati condannati;
c) infondatezza DEle deduzioni difensive volte a denunciare l'illegittimità di tutti gli atti successivi alla riapertura DEle indagini per i due omicidi, avvenuta, senza l'autorizzazione DE giudice,
dopo l'archiviazione per essere ignoti gli autori dei reati;
d) la mancata trasmissione di taluni atti formati nelle indagini preliminari (principalmente, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia) non ha dato causa alla nullità DEudienza
preliminare ma, semplicemente, alla inutilizzabilità degli atti stessi, tanto più che gli imputati non
÷
hanno risentito alcun pregiudizio, stante l'avvenuto recupero DEla riduzione di pena per il rito abbreviato;
e) non sono configurabili nullità per violazione DE principio di immutabilità DE giudice nel dibattimento di primo grado a seguito DEla astensione DE presidente DEla Corte di Assise dott.
Serangeli e DEla di lui sostituzione con il dott. Castellano, né in relazione alla sostituzione DE giudice effettivo, dott.ssa Ponti, con altro magistrato che aveva partecipato unicamente alla decisione sull'istanza di rinvio presentata da un difensore;
f) non sussistono nullità per le asserite violazioni DEart. 17 c.p.p. in dipendenza dei provvedimenti con i quali, nel processo di appello, era stato disposto lo stralcio nei confronti di alcuni imputati, le cui posizioni erano state successivamente riunite nell'unico procedimento;
g) sono state disattese le eccezioni di nullità prospettate in riferimento all'art. 111 Cost., nel testo modificato con l. cost. 23.11.1999, n. 2, in quanto ai processi in corso sono applicabili, a norma
DEart. 2 DEla citata 1. cost., le disposizioni di cui al d.l. 7.1.2000, n. 2, fino all'entrata in vigore DEle
norme di attuazione LO stesso art. 111 Cost., senza, peraltro, che sia stato eliminato il principio ordinamentale "tempus regit actum";
h) l'accostamento DEla posizione DEimputato in procedimento connesso alla posizione DE
testimone non può giustificare l'applicazione DEla disposizione ex art. 195, comma 1 e 3, c.p.p., per la ragione che nella specie i dichiaranti hanno fatto riferimento per la conoscenza dei fatti a persone
S imputate nel presente processo, le quali hanno la facoltà di non rispondere e non sono tenute a rendere dichiarazioni pregiudizievoli;
i) è da considerare compatibile l'applicazione di entrambe le attenuanti speciali di cui all'art. 8
DE d.l. n. 152/91, convertito nella l. n. 203/91, e all'art. 74, comma 7, DE D.P.R. n. 309/90 quando ne ricorrano le condizioni nei confronti degli imputati di entrambi i DEitti associativi, mentre per gli imputati chiamati a rispondere di uno soltanto di detti reati è applicabile l'attenuante speciale relativa a quel reato, senza possibile di cumulo;
1) quanto al recupero DE rito abbreviato, la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. è applicabile agli imputati nei cui confronti la stessa era stata ritardata in attesa DEacquisizione DEle risultanze
DEle indagini preliminari non trasmesse, in un primo tempo, dal p.m. e agli imputati ai quali la riduzione di pena era stata negata per la mancata produzione di copie dei verbali DEle udienze preliminari nelle quali le istanze erano state presentate: il recupero DE rito abbreviato va escluso,
invece, riguardo alle istanze presentate in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 27 e 30 DEla 1.
n. 479/99, non essendo queste riconducibili nella categoria DEle norme sostanziali di favore, di immediata applicazione a norma DEart. 2, comma 3, c.p.; inoltre, in relazione all'operazione di quantificazione DEla pena, il criterio di calcolo non deve essere quello di applicare la riduzione dopo la determinazione DEla pena in concreto da infliggere, tenendo anche conto DEla disposizione di cui all'art. 78 c.p., ma quello di ridurre la pena prima DEapplicazione di quest'ultima norma, che, avendo la funzione di criterio finale di calcolo, è operante soltanto dopo la diminuzione per il giudizio abbreviato;
m) è applicabile la misura di sicurezza DEla libertà vigilata nel casi nei quali la statuizione sia stata omessa dal giudice di primo grado, in quanto essa può essere irrogata, per il suo carattere obbligatorio, anche dal giudice DEesecuzione, né è soggetta, in assenza DEimpugnazione DE p.m.,
al principio devolutivo ex art. 597, comma 3, c.p.p., semprechè sussista il requisito DEla pericolosità sociale attuale. te Dopo avere richiamato i criteri, elaborati dalla giurisprudenza, ai quali si sarebbe attenuta nella valutazione DEattendibilità DEle numerose chiamate in correità rese da imputati nello stesso processo o in procedimenti connessi e collegati, la Corte di secondo grado riteneva che nelle sentenze di primo grado giustamente fosse stata riconosciuta l'attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, sottolineando l'inconsistenza DEle obiezioni difensive e rilevando, in relazione alla posizione dei principali collaboratori, che:
quanto a Di GI MA, la circostanza che ella sia figlia e sorella dei capi DE gruppo
AI-Di GI, spiega perché sia stata testimone oculare o diretta di molti fatti e perché abbia potuto riferire in ordine ai rapporti tra i membri DEla famiglia, alle diverse attività criminose, ai rapporti con i clienti e con i fornitori di droga, ai contrasti con organizzazioni avversarie ed ai collegamenti con i gruppi malavitosi calabresi, tanto da DEineare un quadro particolareggiato dei traffici di droga e di armi, DEorganizzazione di tali attività attraverso la suddivisione DEle zone di competenza e il controllo DE territorio;
la riconosciuta spontaneità, ampiezza e completezza DEle
dichiarazioni DEla Di GI risultano giustificate dal fatto che ella è stata sempre in stretto contatto con la madre AI RI, responsabile, con il figlio IL, DEla gestione di tutte le attività DEla
famiglia, che ella ha accusato strettissimi congiunti e che, anche quando è incorsa in talune discrasie,
ha fornito, in sede di contestazioni, spiegazioni adeguate e convincenti;
- attendibili intrinsecamente sono state considerate anche le dichiarazioni di ME NZ GA
che ha ammesso le proprie responsabilità autoaccusandosi di gravi reati, descrivendo, con precisione e con ricchezza di dettagli, i rapporti di fornitura di ingentissimi quantitativi di hashish avuti in
Spagna con Di GI IL e i viaggi a ILo;
- TT ZI, cittadino elvetico, ha riconosciuto di avere fornito un'enorme quantità di armi ad organizzazioni criminali operanti in Lombardia, tra le quali quella facente capo a Di GI IL,
cui sono state trasferiti, negli anni 1989-1990, ben 25.000 armi: il TT ha reso una collaborazione th .
completa e precisa anche in altri procedimenti penali e la sua attendibilità non è scalfita da qualche discrepanza marginale né da passate rivalità col Di GI;
intrinsecamente attendibile è da considerare anche IS IO, divenuto il più vicino e diretto collaboratore di Di GI IL, con compiti di massima fiducia, quali la tenuta DEla contabilità
associativa, la gestione DEle armi DEorganizzazione e il riciclaggio DE denaro ricavato dalle attività
criminose: data la sua particolare posizione, il IS è stato in grado di riferire dettagliatamente in ordine alle attività DEla famiglia Di GI nel periodo 1989-1993 e dei rapporti, di alleanza o di conflitto, con gli altri gruppi criminali;
- ZO LU, membro DEla famiglia per avere sposato una DEle figlie di AI RI e preposto alle attività criminose di piazza Prealpi, è stato in grado di riferire, con precisione e con piena autonomia, in ordine a vari fatti criminosi, ai quali ha personalmente partecipato o che sono stati da lui direttamente conosciuti in relazione alla sua peculiare posizione nel gruppo dei Di GI;
- applicando i consueti criteri valutativi, sono state riconosciute intrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei restanti collaboranti FO OR, capo di un gruppo criminale avverso a quello
AI-Di GI;
di AN ER, autotrasportatore che ha eseguito alcuni viaggi per il trasferimento di droga per conto di Di GI IL;
di CO LV, esponente di alto livello DEla criminalità organizzata pugliese, che ha riferito, non solo di avere preso parte alla guerra tra consorterie DEla "ndrangheta" calabrese, ma anche di avere fornito eroina e cocaina a Di GI
NT tra la fine DE 1987 e l'inizio DE 1988 e di avere saputo DE trasferimento in Calabria di armi da parte dei Di GI;
di PI IN, esponente di un'associazione camorristica campana, che ha reso dichiarazioni riguardanti la posizione di IO RI;
di DO EZ, già carabiniere in servizio presso la stazione di Musocco, che ha ammesso di essere stato inserito nella struttura associativa dei Di GI con compiti di trasporto di stupefacenti e di denaro, nonché DEla custodia di armi;
di LL AN, che ha dichiarato di avere avuto rapporti con Di GI IL, nel
1976 e nel 1989, per traffici di armi e di stupefacenti destinati al mercato pugliese;
di Festa th J
EN, UL ON, RO AO, DO PE e RO NT, le cui dichiarazioni,
raccolte in altro procedimento, sono state considerate pienamente utilizzabili a norma DEart. 238,
comma 2-bis, c.p.p. con riferimento all'attività DE gruppo AI-Di GI;
di DO FR,
il quale ha riferito sulle attività DEassociazione finalizzata al narcotraffico, conosciute durante la sua appartenenza a detta organizzazione;
di AU AC DO, il cui apporto collaborativo ha riguardato soprattutto gli scontri tra contrapposti gruppi DEla "ndrangheta" e i rapporti tra questi ed i gruppi operanti in Lombardia;
di Lo CC EN, già condannato quale partecipe
DEassociazione AI-Di GI;
di NE RI, che ha parlato, con precisione e costanza,
DE commercio di droga DEassociazione facente capo a ET Armando;
dei fratelli
RI, SC e RI, che hanno reso dichiarazioni precise e coerenti sulla loro attività
criminosa e sui rapporti con i Di GI;
di GI AN, membro DEla "ndrangheta", che ha riferito DEla guerra di mafia in Calabria e DE ruolo svolto da Di GI IL;
di TO GI,
già appartenente alla polizia di Stato, che ha raccontato la sua attività criminosa, i contrasti tra associazioni operanti in ILo e i contatti avuti con Di GI IL per l'acquisto di armi;
di
UC LU, che ha operato nel traffico di stupefacenti con i Di GI e successivamente col
AN.
La Corte distrettuale procedeva, quindi, all'esame DEle imputazioni relative ai DEitti
associativi, osservando che le risultanze probatorie confermavano l'esistenza di due associazioni criminali, le quali -collegate con gruppi DEla "ndrangheta" in sanguinosa guerra intestina in Calabria
e vere e proprie articolazioni milanesi DEle stesse- avevano lungamente operato, con controlli di tipo militare sul territorio e con altre modalità tipicamente mafiose, nella zona nord di ILo,
segnatamente nella zona di Piazza Prealpi e in luoghi limitrofi, contendendosi il predominio nella zona e svolgendovi traffici illeciti, soprattutto nel settore DE narcotraffico e DEle armi: il primo sodalizio, costituitosi attorno a AI RI e al figlio Di GI IL, era collegato alla cosca calabrese AI-Imerti-ConLO (capo 1 DEla rubrica); il secondo sodalizio aveva a capo AN
9 the EN, FO OR e RI LA ed era alleato con le cosche calabresi De AN
TE (capo 81 DEla rubrica).
Dopo avere richiamato l'indirizzo giurisprudenziale favorevole alla possibilità di concorso tra il DEitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e quello di cui all'art. 74 DE D.P.R. n. 309/90, la Corte
territoriale rilevava, quanto all'associazione contestata al capo 1, che nella sentenza di primo grado era stato correttamente riconosciuto che l'organizzazione gravitante attorno alla famiglia AI-Di
GI presentava tutti i connotati DEla mafiosità tipicizzati dal citato art. 416-bis, quali il controllo pieno DE territorio ai fini DEla realizzazione DE traffico di ingentissime quantità di droga e DE
commercio di armi, la collusione con membri DEle forze di polizia, il compimento di azioni di tipo militare (omicidio NT ed evasione di Di GI IL dall'ospedale Fatebenefratelli di
ILo), l'assoggettamento all'intimidazione e le condizioni di omertà in cui erano venuti a trovarsi gli abitanti DEla zona di piazza Prealpi, gli strettissimi legami con le cosche calabresi alle quali Di
GI IL aveva ceduto quantitativi di armi, la spartizione DE territorio con l'organizzazione rivale (quella dei "compari") e i conflitti che l'avevano accompagnata. Alla stregua degli elementi probatori disponibili, nella sentenza impugnata era stata ritenuta provata l'appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo 1) di Di GI IL e DEla madre AI RI, con il ruolo di capi, di Di GI NT, Di GI PP, precisando che risultava giustificata l'applicazione DEle due aggravanti, costituite dall'esistenza di un'associazione armata e dall'avere finanziato le proprie attività economiche con il profitto degli illeciti.
I caratteri DEassociazione di stampo mafioso, aggravata dalle medesime circostanze,
venivano riconosciuti anche al sodalizio descritto al capo 81 DEla rubrica, qualificato come "realtà
mafiosa quantomeno di quartiere...., specchio parziale di una realtà complessiva ben più ampia ed articolata", collegato alle cosche calabresi De ANTE e composto da due gruppi (quello
DE AN e quello DE FO) dediti al narcotraffico in luoghi vicini a piazza Prealpi, con l'adozione di tecniche operative tipicamente mafiose, quali il controllo DE territorio, anche attraverso
10 un sistema di vedette, l'intimidazione diffusa, l'apporto alle cosche alleate con forniture di armi,
autovetture blindate, ospitalità e protezione per i complici in fuga, nonché la preparazione di azioni ostili contro esponenti DE gruppo avverso: ad avviso DEla Corte di merito, le risultanze processuali comprovavano la partecipazione a detto sodalizio DE AN, DE CA, DE FO, di DO
UL ON, dei fratelli RI e DE ET, confermando altresì l'esistenza DEle due aggravanti contestate.
Nell'esame DEle imputazioni riguardanti le associazioni finalizzate al narcotraffico, nella sentenza impugnata veniva specificato che le ampie, precise e complete dichiarazioni dei collaboranti avevano dimostrato che attorno ai AI-Di GI si erano formati, dalla fine degli anni '70 ai primi anni '90, quattro sodalizi distinti per i periodi di attività e per l'identità dei partecipanti (capi 2,
3, 50 e 140 DEla rubrica) e che una concorrente associazione era dedita al traffico di droga con a capo il ET (capo 76): entrambe le organizzazioni presentavano i caratteri strutturali DE DEitto
associativo ex artt. 75 DEla 1. n. 685/75 e 74 DE D.P.R. n. 309/90, indicati in uno stabile assetto organizzativo, nella diversificazione dei compiti e nella comune e consapevole convergenza DEle
condotte degli associati nel commercio di sostanze stupefacenti.
Venivano, poi, ricostruite le numerosissime operazioni relative all'importazione e al commercio di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo diverso (eroina, cocaina,
ectasy, hashish), posti in essere dai AI-Di GI e dal gruppo rivale, compresi i vari trasporti dall'estero di sostanze stupefacenti e la vicenda relativa alla motonave EM con il carico di circa sette tonnellate di hashish proveniente dal Marocco, prelevato per circa la metà nei pressi DEla costa calabrese da persone a bordo di un gommone e per il resto disperso in mare (capi 14 e 121). Erano,
inoltre, esaminate le varie imputazioni riguardanti l'importazione e il traffico di armi, nonché la detenzione e il porto illegali DEle stesse, e, infine, la vicenda relativa all'evasione di Di GI
IL dall'ospedale Fatebenefratelli di ILo. Per tutte queste imputazioni la Corte distrettuale riteneva provata la responsabilità degli imputati sulla base di un'analitica disamina DEle dichiarazioni
11 th dei collaboratori, considerate tra loro convergenti, convalidate dai risultati DEle indagini di polizia giudiziaria e sorrette da riscontri oggettivi reputati individualizzanti. In punto di responsabilità, la sentenza di primo grado veniva riformata unicamente nei confronti DEavv. AN SC
AO, di cui veniva pronunciata l'assoluzione ai sensi DEart. 530, comma 2, c.p.p., dal DEitto di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata dal ET (capo 76 DEla
rubrica), sul rilievo che le dichiarazioni DE collaborante NE, pur essendo risultate intrinsecamente attendibili e suffragate da riscontri oggettivi, non fornivano la prova sufficiente
DEinserimento DE AN nell'organizzazione criminale con il compito specifico di contribuire all'attività DEla stessa mediante lo svolgimento di sistematiche prestazioni, estranee all'attività legale e finalizzate alla salvaguardia DE sodalizio e DE suo capo, piuttosto che alla effettiva assistenza difensiva DEle persone dalle quali aveva ricevuto il mandato professionale.
La Corte confermava la pronuncia di primo grado con cui era stata affermata la responsabilità
di Di GI IL, di AI RI, di ZO LU e di AR ZI (quest'ultimo condannato anche per detenzione e porto illegali di armi) in ordine all'omicidio di NT PE,
ucciso il 7.3.1991 in piazza Prealpi mentre era in procinto di rientrare in casa unitamente alla moglie.
Disposta l'archiviazione in data 26.8.1992 per essere rimasti ignoti gli autori DE reato, la riapertura
DEle indagini era avvenuta dopo le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, che avevano reso possibile la ricostruzione DE fatto e l'individuazione dei responsabili. Il collaborante IS,
autoaccusatosi di avere preso parte all'esecuzione DEomicidio DENT, dichiarava che il crimine era stato deciso da Di GI IL e da AI RI, i due capi DEla famiglia;
che il primo aveva affidato l'incarico di esecutore materiale a AR ZI, siciliano appartenente al "clan"
DEla "stidda", e che a quest'ultimo la vittima era stata indicata dallo ZO. Il IS aveva precisato che la causale DEomicidio era costituita dal fatto che NT PE commerciava droga nella piazza controllata dai AI-Di GI, non ottemperando agli inviti ad allontanarsene, e che il fratello DEla vittima non aveva mantenuto la promessa di rendere deposizione favorevole a Di
12 . ..
GI IL nel processo di revisione di una sentenza di condanna per omicidio, scatenando l'ira
LO stesso Di GI. Il IS aveva, poi, precisato tutti i particolari relativi alla DEiberazione e alla preparazione DEomicidio, al reperimento DEautovettura e DEle armi che doveva essere usate e alle modalità operative DEuccisione, aggiungendo che, per incarico DE Di GI, egli stesso aveva prelevato quattro pistole, tra le quali il AR aveva scelto due Sig Sauer cal. 9 parabellum, e che aveva trasportato il killer con un'autovettura Peugeot 205 1900 nera sul luogo DEagguato, aveva atteso con la vettura in una strada adiacente a piazza Prealpi e, dopo la consumazione DE DEitto,
aveva accompagnato l'esecutore DEomicidio a casa DEla AI, ove il AR aveva riferito che una DEle pistole si era inceppata. La Corte esaminava, quindi, le dichiarazioni DE collaborante
ZO, anch'egli autoaccusatosi di concorso nell'omicidio DENT, e rilevava che le propalazioni dei due collaboranti avevano consentito la ricostruzione completa DEla vicenda, in parte intersecandosi e in parte confermandosi reciprocamente per l'uniformità dei numerosi particolari narrati, onde la loro attendibilità non poteva essere posta in dubbio per la sola circostanza che essi avevano indicato il momento DEla consegna DEle armi in ore diverse. Disattesi i rilievi critici mossi dalle difese degli imputati nei confronti DEattendibilità dei collaboranti, la Corte riteneva che elementi significativi di conferma DEle chiamate in correità fatte dal IS e dallo ZO potessero inequivocamente trarsi dalle dichiarazioni DEla collaborante Di GI MA e DE teste OU
AK, al quale lo stesso AR aveva confidato precisi particolari sul crimine commesso in danno DENT, nonchè da una serie di ulteriori riscontri oggettivi, individuati nei risultati DEle
indagini di polizia giudiziaria compiute nell'immediatezza DEomicidio, negli esiti DEautopsia e
DEla consulenza balistica (quest'ultima aveva confermato l'uso di proiettili cal. 9 parabellum), nelle vicende relative al processo di revisione DEla condanna subita da Di GI IL, nel quale aveva deposto il fratello DEla vittima, e nell'occupazione da parte DENT DEla Piazza Prealpi, da sempre monopolio dei AI-Di GI, per il commercio di droga, di cui, peraltro, l'ucciso si riforniva dall'organizzazione rivale a quella dei Di GI.
13 Veniva anche confermata la dichiarazione di responsabilità di IO RI e di RI
DO in ordine all'omicidio di CI PP (capo 119 come modificato ed integrato dal capo 148),
ucciso con colpi di arma da fuoco in data 11.7.1991 in ILo, all'altezza DEincrocio tra piazza
Prealpi e via Grigna, e in ordine alla detenzione e al porto illegali di armi (capi 120 e 149,
quest'ultimo contestato al solo Sapio). Dalle prime indagini era emerso che il CI, pregiudicato calabrese, era stato colpito da diversi colpi di pistola mentre si trovava sulla sua auto unitamente a
RU LV, che, rimasto ferito ad una gamba, aveva mantenuto un atteggiamento estremamente reticente. Dopo l'emissione di decreto di archiviazione contro ignoti, le indagini erano state riaperte a seguito DEle dichiarazioni di Di GI MA, la quale aveva riferito che il
IO e l'RI avevano deciso di sopprimere il CI perché ritenuto responsabile di due attentati al bar DERI, e si erano, quindi rivolti alla AI, capo DEla famiglia che da sempre controllava piazza Prealpi: dichiarava che, alla fine, avevano ottenuto il consenso all'omicidio, per la cui esecuzione, su ordine di Di GI IL, era stata assicurata la fornitura di una motocicletta e di un conducente, designato in un primo tempo nel OD;
che, dopo il fatto,
aveva appreso che la moto era stata guidata dall'RI e che i colpi di pistola contro il CI
erano stati esplosi personalmente dal IO. Circostanze analoghe erano state riferite da ZO LU,
con la discordanza sull'identità DE conducente DEla moto, indicatogli dalla suocera nel OD, e da
IS IO: quest'ultimo aveva dichiarato che aveva appreso dallo stesso IO DEintenzione di uccidere il CI "perché creava molti problemi"; che, in un colloquio telefonico avuto con Di
GI IL, gli era stato detto di mettersi a disposizione DE IO, il quale aveva chiesto una moto e una persona che la guidasse bene e aveva precisato che il suo amico "DO DEla piazza" aveva già provveduto a fargli conoscere la vittima designata;
che il OD, incaricato di guidare la motocicletta, dopo varie titubanze si era detto non disponibile a partecipare all'esecuzione
DEomicidio; che, nel pomeriggio DE giorno DE DEitto, era stato convocato telefonicamente dal
IO, cui aveva consegnato biancheria pulita;
che il IO gli aveva narrato le modalità DE crimine,
14 per la cui esecuzione era stata usata una moto rubata ad una persona all'altezza di un semaforo;
che il
IO aveva trascorso la notte in casa DE IS;
che il OD era stato percosso selvaggiamente per il fatto di avere rifiutato di condurre la moto. La Corte riteneva che le dichiarazioni DEla Di GI
e LO ZO fossero intrinsecamente attendibili, al di là DEla divergenza esistente nell'indicazione
DEla identità DE conducente DEla moto;
che la precisione DEle dichiarazioni DE IS, aventi ad oggetto le modalità di esecuzione DE crimine apprese dallo stesso IO, ne confermassero inequivocamente l'attendibilità; che, inoltre, le risultanze probatorie forivano precisi ed apprezzabili elementi di riscontro, identificabili negli strettissimi rapporti e nella comunanza di interessi tra il
IO e l'RI nel commercio DEla droga, infondatamente negati dal secondo, nelle forniture di droga e di armi fatte dal Di GI al IO, nell'attribuzione al CI di condotte idonee a provocare reazioni violente, nel fallimento DEalibi DE IO che non poteva fare escludere la sua presenza a ILo nel giorno DEomicidio.
Veniva confermata anche la condanna di Di IO CC NO, già poliziotto in servizio presso il Commissariato Musocco di ILo, per i DEitti di associazione a DEinquere finalizzata al narcotraffico (capo 2) e di corruzione per atti non qualificabili come contrari ai doveri di ufficio (capo
152), sul presupposto che dalle dichiarazioni di Di GI MA e di ZO LU, da ritenere intrinsecamente attendibili e convergenti, risultava dimostrato che il Di IO -unitamente al collega
TO Tammaro, in servizio nello stesso Commissariato di polizia- forniva sistematicamente informazioni all'associazione AI-Di GI, col preavvertire DEesistenza di perquisizioni e di intercettazioni, col disbrigo di pratiche varie, come quelle relative al rilascio di passaporti, col dare notizie su convocazioni DEautorità giudiziaria: quale compenso DE continuativo contributo a favore
DEassociazione il Di IO riceveva una somma mensile il cui importo è stato indicato dallo ZO in lire 2.500.000- A giudizio DEla Corte, le condotte poste in essere dal Di IO integrano il pieno concorso nell'associazione finalizzata al narcotraffico, rappresentando un consapevole contributo all'operatività DEorganizzazione e alla realizzazione DE programma criminoso, sicchè, dovendosi
15 considerare infondate, in fatto e in diritto, le plurime contestazioni difensive sull'attendibilità dei collaboranti e sulla configurabilità DE DEitto associativo, doveva escludersi che i fatti potessero qualificarsi come favoreggiamento personale o come corruzione continuata.
Infine, la Corte passava in rassegna la posizione dei singoli imputati e, sulla base DEle
argomentazioni precedentemente esposte, decideva, per ciascuno di essi, le questioni sollevate in ordine alla responsabilità, alla continuazione, alle aggravanti contestate, alle attenuanti, speciali e generiche, all'applicazione DEla diminuzione per il rito abbreviato, alla determinazione DEla pena e all'applicazione DEle misure di sicurezza.
Contro la sentenza DEla Corte di Assise di Appello proponevano ricorso per cassazione i quarantatre imputati indicati in epigrafe ed il Procuratore Generale di ILo nei confronti DE solo avvocato AN.
Premesso che per molti ricorrenti sono state presentate più impugnazioni, sia personalmente dagli imputati che dai loro difensori, si ritene opportuno per comodità di esposizione- illustrare i motivi di ricorso raggruppati per l'identità DEle questioni trattate e per comunanza DEle posizioni dei vari ricorrenti.
Una prima questione attiene alla dedotta violazione DEart. 416 c.p.p. in dipendenza DEla
circostanza che, nel presentare la richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero aveva trasmesso alla cancelleria DE G.U.P. il proprio fascicolo non contenente tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, mancando, in particolare, i verbali DEle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (v. ricorsi DE IO, DE AB, DE ME, DE DO, DE IL e degli imputati rappresentati dall'avv. IN). Gli effetti DEla mancata trasmissione DEintera documentazione unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio non potevano essere limitati -come aveva fatto la Corte
di secondo grado- alla inutilizzabilità dei relativi atti, ma avevano determinato la nullità DEudienza
preliminare, riflettendosi su tutto il successivo sviluppo DE rapporto processuale, dato che l'omessa
"discovery" integrale aveva gravemente pregiudicato l'esercizio DE diritto di difesa con l'impedire di th procedere alle contestazioni DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e col sacrificio DE diritto alla prova degli imputati.
Numerosi ricorrenti hanno denunciato la violazione DEart. 525 c.p.p. in relazione ai mutamenti DEla composizione DEla Corte di Assise di ILo conseguenti alla sostituzione DE
presidente Serangeli, astenutosi, senza la rinnovazione degli atti compiuti prima DE subentro DE
presidente Castellano, alla sostituzione DEla dott.ssa Ponti, che, benchè impedita per un periodo superiore a dieci giorni, era tornata a fare parte DE collegio giudicante, nonché alla sostituzione di due giudici popolari (ricorsi IO, AB, IL, DO, De TIno, RA, nonché gli imputati rappresentati dall'avv. IN).
I ricorrenti RI, CA, Di GI PP, AI RI, IA hanno lamentato la violazione DEart. 649 c.p.p. per l'inosservanza DE divieto DE "bis in idem", essendo già intervenute,
in altri procedimenti, sentenze irrevocabili per fatti identici a quelli dedotti in alcuni capi di imputazione DE presente processo.
Nel ricorso proposto dall'avv. IN nell'interesse di RB LE è stata denunciata la violazione DEart. 571, comma 3, c.p.p., sul rilievo è stata dichiarata l'inammissibilità DEappello
presentato dal difensore di ufficio DEimputata contumace, privo di mandato specifico, senza tenere conto che la RB era assistita da un difensore di fiducia e che, comunque, l'arresto di quest'ultimo non aveva fatto venire meno la validità DEelezione di domicilio.
I ricorrenti IO ed RI hanno lamentato la violazione DEart. 414 c.p.p. per la ragione che, dopo l'archiviazione DEla notizia di reato relativa all'omicidio DE CI, erano state riaperte le indagini senza l'autorizzazione DE GIP, onde tutti gli elementi di prova successivamente acquisiti sono colpiti dalla sanzione DEinutilizzabilità.
In vari ricorsi è stata dedotta la violazione degli artt. 191, 195 e 210 c.p.p., con la conseguente inutilizzabilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati di reati connessi o collegati,
alle cui propalazioni "de relato" non era seguito l'esame DEle persone dalle quali i dichiaranti
17 EL
avevano conosciuto i fatti riferiti: l'osservanza DEla disposizione ex art. 195 è imposta dalla 1.
1.3.2001, n. 63, la cui normativa deve trovare applicazione in tutti i procedimenti in corso, tanto più
che, trattandosi di una regola di giudizio prescritta a pena di inutilizzabilità, essa è operante anche nel giudizio di legittimità (v. ricorsi AN, AB, DO, oltre che i ricorsi proposti dall'avv.
IN).
Nei ricorsi di RI, RA e in quelli degli imputati rappresentati dall'avv. IN è
stata denunciata la violazione DEart. 64 c.p.p., a norma DE quale sono inutilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori IS e ZO, coimputati e imputati di reati connessi, il cui esame non era stato preceduto dall'avvertimento che essi avevano la facoltà di non rispondere.
Taluni ricorrenti hanno dedotto nullità derivanti dalla circostanza che in alcune udienze è stato nominato un unico difensore di ufficio per imputati in situazione di incompatibilità (RA, IL)
e nel ricorso DE Di AP è stata denunciata la nullità DE giudizio di appello in conseguenza DEla
nullità DEla notificazione DE decreto di citazione a giudizio.
AN e DO hanno prospettato la nullità derivante dal fatto che la loro posizione era stata stralciata dal processo principale per poi riconfluire in questo, mediante provvedimenti di riunione, dopo l'espletamento di prove utilizzate a loro carico.
Sono state sollevate anche questioni relative all'improcedibilità DEazione penale in dipendenza DEla mancanza dei provvedimenti di estradizione per taluni reati: a) per Di GI
PP è stata lamentata l'inosservanza DE principio di specialità, in relazione all'art. 44 DE trattato di estradizione tra l'Italia e il Marocco, sul rilievo che l'estradizione è intervenuta soltanto riguardo ai reati oggetto DEordinanza coercitiva DE 3.5.1994 e non anche per quelli indicati nell'ordinanza DE
31.3.1993; b) per il AN è stato dedotto che l'esercizio DEazione penale non era possibile con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p. perché non punito nell'ordinamento LO Stato
Slovacco; c) secondo Di GI IL, in violazione DEart. 14 DEla Convenzione europea e DE th 18 principio di specialità, il procedimento penale sarebbe stato instaurato anche per reati per i quali non era stata concessa l'estradizione, come quelli di cui all'ordinanza coercitiva DE 3.5.1994-
E' stata contestata in alcuni ricorsi l'utilizzabilità di atti assunti mediante rogatoria internazionale, anche alla luce DEla recente 1. 5.10.2001, n. 367, nonchè DEacquisizione dei tabulati telefonici senza autorizzazione DEautorità giudiziaria e dei verbali di dichiarazioni assunte in altri procedimenti a norma DEart. 238 c.p.p., senza la presenza dei difensori degli imputati: tali censure sono accompagnate dalla sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione.
Il solo ricorrente ME ha eccepito il difetto di competenza per materia deducendo che non sussisteva alcun rapporto di connessione tra i reati attribuitigli e gli omicidi che rendevano operante la competenza DEla corte di assise.
Le doglianze di tutti i ricorrenti hanno investito il tema relativo alla correttezza logica e giuridica DE metodo di valutazione degli elementi di prova, la cui interpretazione è stata posta a fondamento DEla ricostruzione dei molteplici fatti dedotti nel processo e DEattribuzione degli stessi agli imputati: i molteplici rilievi critici mossi contro la sentenza impugnata attengono, soprattutto,
all'inosservanza dei criteri valutativi imposti dall'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. nell'apprezzamento
DEle numerose chiamate in correità e in reità. In proposito, i ricorrenti hanno precisato che la violazione dei precetti sanciti in tema di valutazione DEle chiamate dipendono dal fatto che la Corte
territoriale ha palesemente disatteso i principi elaborati dalla giurisprudenza DEla Cassazione in ordine alla verifica DEla credibilità e DEla intrinseca attendibilità dei dichiaranti, prestando acritica acquiescenza alle conclusioni accolte dalle Corti di primo grado, senza un serio ed approfondito esame DEle specifiche ed articolate censure formulate dagli accusati nei motivi di appello. In
particolare, i ricorrenti hanno dedotto che nella sentenza impugnata è stata compiuta una palese e grave forzatura DE significato DEle numerose dichiarazioni accusatorie dei collaboranti e che,
incorrendo in evidenti incongruenze e contraddittorietà logica, è stata semplicemente postulata -senza
19 un effettivo vaglio critico- l'esistenza dei requisiti DEla precisione, DE disinteresse, DEla coerenza,
DEla costanza DEle dichiarazioni medesime, senza tenere conto, o dando spiegazioni DE tutto inconsistenti, DEle numerose e profonde divergenze nella ricostruzione dei fatti, nell'indicazione degli autori e nell'individuazione DEle causali, con un uso distorto DE principio di frazionabilità DEle
chiamate. Inoltre, i ricorrenti hanno denunciato vizi logici e giuridici DEla motivazione nell'operazione di controllo dei riscontri estrinseci DEle chiamate, che la Corte di secondo grado ha ritenuto sussistenti nonostante che le dichiarazioni dei collaboranti, per la loro intrinseca inattendibilità e per la divergenza DEle notizie riferite, non fossero affatto connotate dal requisito
DEla convergenza e non fossero confermate da riscontri individualizzanti, da riscontri, cioè, che fossero inequivocamente conducenti nel collegare gli episodi criminosi narrati alle persone dei singoli imputati. Tali censure sono state dedotte in tutti i ricorsi al fine di confutare l'esistenza di una solida base giustificativa DEle dichiarazioni di responsabilità di tutti gli imputati, segnatamente di quelle riguardanti l'omicidio di NT PE (Di GI IL, di AI RI, di ZO LU e di
AR ZI) e di CI PP (RI DO e IO RI), le cui condanne -secondo le doglianze dei ricorrenti- erano state pronunciate sulla base di chiamate, sovente "de relato", alle quali era stato apoditticamente attribuito il crisma DEattendibilità intrinseca ed estriseca attraverso una motivazione meramente apparente, lacunosa nell'esame DEle critiche formulate dalle difese e, in conclusione, non sottoposte, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, ad un vaglio confortato da argomentazioni rigorose, coerenti e coordinate sul piano logico.
Nei ricorsi degli imputati condannati per il DEitto associativo previsto dall'art. 416-bis sono stati denunciati i vizi di erronea applicazione DEla legge penale e di illogicità manifesta DEla
motivazione nella parte DEla sentenza con cui è stato ritenuto che le risultanze probatorie rendano configurabili le associazioni di stampo mafioso contestate al capo 1 e al capo 81: i ricorrenti hanno sostenuto, in contrario, che da nessuno degli elementi di prova utilizzati dalle Corti di merito può
ricavarsi l'esistenza dei connotati oggettivi e soggettivi che contraddistinguono tale specifica ipotesi di
20 reato associativo, con particolare riferimento alla presenza DE metodo mafioso e all'immanenza DEla
forza intimidatrice che promana dal rapporto associativo e DEla conseguente condizione di assoggettamento DE territorio e DEle persone comprese nella sfera di influenza DEassociazione, non potendo certamente individuarsi tali peculiari caratteri in quella che è stata descritta come una realtà
DEinquenziale di quartiere, caratterizzata esclusivamente dal commercio di droga, e in base ai collegamenti tenuti da alcuni individui con cosche mafiose calabresi. E' stata anche contestata l'applicazione DEle aggravanti relative alla qualificazione di associazioni armate (art. 416-bis, comma
4, c.p.) e DE finanziamento DEle attività con il provento di DEitti e sono state sottoposte a rilievi critici le linee DE ragionamento probatorio sviluppato per dimostrare l'appartenenza dei singoli imputati alle due organizzazioni. Identiche censure sono state rivolte dai ricorrenti contro le valutazioni DEle chiamate di correo e, in generale, dei restanti dati probatori per confutare l'adeguatezza logica e giuridica DEla motivazione con cui è stata ritenuta provata l'appartenenza dei ricorrenti alle diverse associazioni finalizzate al commercio di sostanze stupefacenti e la loro partecipazione ai numerosi episodi criminosi relativi all'importazione e allo smercio DEle stesse sostanze. In particolare, nel ricorso DE Di IO CC è stata censurata la valutazione DEle
dichiarazioni accusatorie dei collaboranti (segnatamente, quelle di Di GI MA e di ZO
LU) concernenti le asserite attività da lui svolte, quale poliziotto in servizio presso il
Commissariato Musocco, a favore DEassociazione finalizzata al narcotraffico facente capo al gruppo
AI-Di GI ed è stata altresi denunciata l'erronea sussunzione DEle condotte attribuitegli nella fattispecie criminosa di cui all'art. 74 DE D.P.R. n. 309/90.
In tutti i ricorsi risultano formulate doglianze riguardanti la mancata concessione DEle
circostanze attenuanti generiche, l'esito DE giudizio di comparazione nei casi in cui esse sono state riconosciute e la determinazione DEentità DEla pena e degli aumenti per la continuazione, sul presupposto che le relative statuizioni sono scaturiste da motivazione palesemente carente sul piano
21 logico, perché basata su formule di stile, senza una effettiva ed organica correlazione con i criteri dettati dall'art. 133 c.p.-
I motivi di ricorso investono anche i punti DEla sentenza impugnata relativi alla diminuzione per il rito abbreviato sotto i seguenti profili: a) è stato illegittimamente negato l'accesso al rito abbreviato e alla relativa riduzione di pena, anche alla luce DEla normativa posta dalla 1. 16.12.1999,
n. 479 (ricorsi DO, Di GI IL, ZO, Di GI PP, AI RI); b) la Corte
di secondo grado, dopo avere riconosciuto il diritto al "recupero" DE giudizio abbreviato, non ha provveduto alla effettiva applicazione DEla riduzione di pena, di cui aveva ritenuto esistenti i presupposti (ricorsi AB e TA); c). è errato il calcolo DEla pena conseguente alla diminuente ex art. 442 c.p.p., in quanto la riduzione è stata operata non sulla pena finale effettivamente da irrogare ma prima DEle norme sul cumulo stabilite dall'art. 78 c.p. (ricorso DEavv.
IN).
In due ricorsi è stata lamentata l'omessa applicazione DEla disciplina DE reato continuato,
interna (IS ON) ed esterna (De TIno FE).
Infine, nei ricorsi di AR EN, di AI RI e di Di GI NT sono state dedotte l'erronea applicazione DEla legge penale e la manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla confisca di beni disposta senza che sia stata dimostrata la sussistenza dei presupposti giustificativi.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di ILo proponeva ricorso contro il solo
AN denunciando la manifesta illogicità DEla motivazione e la violazione dei criteri di valutazione DEle prove enunciati dall'art. 192 c.p.p. per il fatto che, a fronte di indizi inequivoci, il giudice di secondo grado aveva proceduto ad un apprezzamento frazionato DE quadro probatorio, la cui concludenza era stata svalutata con argomentazioni incoerenti e contraddittorie. Contro la stessa sentenza ricorreva il AN lamentando che erroneamente era stata ritenuta esistente una situazione di insufficienza probatorio a norma DEart. 530, comma 2, c.p.p. All'udienza DE 25.1.2002 questa Corte ha disposto lo stralcio DEle posizioni relative al
MI e allo ZO con restituzione degli atti alla Corte di Assise di Appello di ILo al fine di provvedere alla notificazione DEavviso di deposito DEla sentenza all'avv. FR Gaito e allo ZO
personalmente. Veniva altresì disposto lo stralcio DEla posizione DE AR per omesso avviso
DEudienza di trattazione DE ricorso ad uno dei due difensori di fiducia e veniva fissata nuova udienza per il giorno 1.3.2002, in cui era ordinata la riunione al processo principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'indagine vertente sulle numerosissime questioni pregiudiziali sollevate dalle difese dei
-
ricorrenti deve muovere dalla verifica DEla consistenza DEle eccezioni di rito comuni a più imputati,
riservando la valutazione di quelle relative a singole, specifiche, posizioni al momento in cui sarà
preso in esame ciascun ricorso.
E' stata, anzitutto, denunciata la violazione degli artt. 416 c.p.p. e 130, comma 1, disp. att. in conseguenza DEla trasmissione alla cancelleria DE G.U.P., unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, DE fascicolo DE pubblico ministero mancante di una parte DEla documentazione relativa alle indagini espletate, non essendo stati trasmessi, in particolare, i verbali DEle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (v. ricorsi DE IO, DE AB, DE ME, DE DO, DE IL
e degli imputati rappresentati dall'avv. IN): il mancato invio DEintera documentazione concernente le indagini preliminari, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato la nullità
DEudienza preliminare e, di riflesso, avrebbe inficiato tutto il successivo sviluppo DE rapporto processuale.
Le censure non hanno fondamento.
Deve premettersi che è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale
DEart. 416, comma 2, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., sul presupposto che esso non preveda l'obbligo per il p.m. di trasmettere al g.i.p. l'intero fascicolo, per la ragione che la norma deve essere interpretata nel senso che il p.m. non ha un potere di scelta, ma ha l'obbligo di
23 trasmettere al g.i.p. l'intera documentazione raccolta nel corso DEle indagini (Corte cost., 5 aprile
1991, n. 145). La giurisprudenza di questa Corte, nell'uniformarsi al principio DEla necessità DEla
piena "discovery" nel momento DEinstaurazione DE processo, con la conseguente esclusione DEla
facoltà DE p.m. di selezionare discrezionalmente gli atti DEle indagini preliminari da trasmettere al g.u.p., ha costantemente precisato che l'inosservanza DEobbligo sancito dall'art. 416 dà origine unicamente alla sanzione DEinutilizzabilità degli atti non trasmessi e che, viceversa, dal mancato deposito di taluni atti non può derivare la nullità DEudienza preliminare, in considerazione DE
principio di tassatività DEle nullità (art. 177 c.p.p.) e DEassenza di una disposizione di legge che commini una simile conseguenza per detta violazione DEla legge processuale, non riconducibile neppure nella categoria DEle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. riguardanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza DEimputato (Cass., Sez. I, 25 giugno 1999, Gusinu ed altri;
Cass., Sez. I, 26 febbraio 1999, Montanti;
Cass., Sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni;
Cass., Sez.
VI, 4 giugno 1993, Carnazza).
Il Collegio ritiene di dovere ribadire tale linea interpretativa, rilevando, da un canto, che le pur diffusissime deduzioni difensive non apportano argomenti tali da giustificare un mutamento
DEuniforme indirizzo ermeneutico e, dall'altro, che nella sentenza impugnata e nell'ordinanza dibattimentale DE 2.7.1999 la Corte di secondo grado ha motivatamente escluso che la mancata trasmissione di alcuni atti abbia dato causa ad un'apprezzabile limitazione DEattività difensiva degli imputati, precisando che detti atti sono stati considerati inutilizzabili a fini accusatori ed utilizzabili a fini difensivi, tant'è che a favore degli imputati è stato ammesso il recupero>> DE rito abbreviato,
con l'applicazione DEla diminuzione di pena ex art. 442 c.p.p., per l'apposita ragione DEla non completezza degli atti nel momento in cui era stata presentata la relativa richiesta. Ne segue che le prospettate violazioni degli artt. 416 c.p.p. e 130 disp att. devono essere comunque, disattese, non essendo stato allegato dagli interessati alcun preciso elemento da cui possa inferirsi che lo specifico contenuto probatorio dei singoli atti non trasmessi avrebbe potuto arrecare un contributo favorevole
24 alla difesa degli imputati, onde, neppure sotto tale profilo, è configurabile l'eccepita nullità. A questo riguardo, mancano, altresi, di pregio le doglianze di quei difensori che hanno lamentato che l'omessa trasmissione dei verbali di interrogatorio DE IS ha impedito di procedere alle contestazioni durante l'esame dibattimentale di tale collaborante. Invero, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nessuna violazione DE principio DE contraddittorio e nessuna lesione dei diritti
DEla difesa si configura nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'istruzione dibattimentale in
mancanza DE deposito, da parte DE pubblico ministero, DEla documentazione relativa alle indagini espletate nei confronti dei presunti concorrenti nel reato ascritto all'imputato, quando tali atti non siano stati utilizzati nel dibattimento, neppure per le contestazioni, in quanto, per assicurare la garanzia DE contraddittorio e' necessario che sia comune a tutte le parti la
conoscenza degli atti sui quali deve formarsi il convincimento DE giudice, mentre non rilevano le pregresse conoscenze diversamente acquisite da ciascuna di esse (Cass., Sez. V, 21
gennaio 1998, Cusani).
Infine, devono dichiararsi manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 416 c.p.p. e 130 disp. att. dedotte, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., con riguardo all'omessa sanzione DEla nullità per le violazioni di dette disposizioni, giacchè le considerazioni precedentemente esposte conducono ad attribuire alla disciplina una portata che non collide col principio di parità DEle parti, con l'osservanza DEla regola DE contraddittorio e con l'esercizio DE
diritto di difesa, onde sono palesemente ingiustificati i dubbi di incostituzionalità formulati in ordine alle scelte DE legislatore, che, nell'esercizio DEla discrezionalità ad esso riservata, ha fatto derivare dalla violazione di una norma processuale la sanzione DEinutilizzabilità, anziché quella DEla nullità.
- Con una serie di ricorsi è stata denunciata la violazione DEart. 525 c.p.p. in relazione 2.
ai mutamenti DEla composizione DEla Corte di Assise di ILo-Sezione Prima, dai quali sarebbe derivata la nullità DE processo di primo grado: in particolare, la lesione DE principio
DEimmutabilità DE giudice sarebbe stata determinata dalla sostituzione DE presidente Serangeli,
25 the astenutosi, senza la rinnovazione degli atti compiuti prima DE subentro DE presidente Castellano,
dalla sostituzione DEla dott.ssa Ponti, che, benchè impedita per un periodo superiore a dieci giorni,
era tornata a fare parte DE collegio giudicante, nonché dalla sostituzione di due giudici popolari
(ricorsi IO, AB, IL, DO, De TIno, RA, nonché degli imputati rappresentati dall'avv. IN).
Le censure non possono essere condivise. Infatti, se è vero che il principio di immutabilità DE
giudice costituisce uno dei cardini DE processo penale e che il cambiamento DEla persona DE giudice monocratico o DEla composizione DE giudice collegiale rende necessaria di regola, a pena di nullità
assoluta, l'integrale rinnovazione DE dibattimento (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999, Iannasso ed altro), è non di meno certo che lo stesso art. 525 prevede, al secondo comma, che alla DEiberazione
DEla sentenza possono partecipare i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti e che i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati, escludendo, in questa specifica ipotesi, che possa risultare vulnerata la regola DEimmutabilità DE giudice. La
disciplina deve essere letta in stretta ed essenziale correlazione con la normativa che regola la composizione e il funzionamento DEle corti di assise, in particolare con gli artt. 26 e 27 DEla 1.
10.4.1951, n. 287, e 10 DE d.lgs. 28.7.1989, n. 273, dal cui coordinamento emerge inequivocamente che i giudici togati e i giudici popolari supplenti possono acquisire la qualità di giudici "aggiunti"
DEla corte d'assise e, in tale veste, assistono al dibattimento e integrano il collegio giudicante nel caso in cui sorgano necessità di sostituzioni per impedimento dei giudici effettivi. La ragione giustificativa
DEla disciplina risiede nell'esigenza di assicurare la funzionalità DEle corti per i dibattimenti “di durata particolarmente lunga" (v. art. 10, comma 1, DE d. lgs. n. 273/89) e di evitare, appunto, che la sostituzione DE giudice impedito determini un nuovo inizio DE dibattimento, con inevitabile dispendio di attività processuale proprio nei processi di maggiore complessità. In dottrina è stato osservato che la qualifica di giudici "aggiunti" spetta ai giudici supplenti che, in soprannumero,
abbiano assistito all'intero dibattimento e nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la
26 loro presenza in camera di consiglio nelle fase precedenti alla chiusura DE dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione DEla decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, all'occorrenza, i giudici effettivi assenti ed impediti, con piena e partecipata consapevolezza DEoggetto DE giudizio (Cass., Sez. I, 13 luglio 1999, Ricci):
ditalchè soltanto la chiusura DE dibattimento segna l'invalicabile limite al di là DE quale è inibita la presenza partecipata dei giudici aggiunti, i quali, quindi, non possono più integrare il collegio giudicante, in sostituzione dei giudici effettivi impediti, a partire dal momento in cui ha inizio la camera di consiglio per la DEiberazione DEla sentenza (Cass., Sez. VI, 4 febbraio 1998, Ripa). La
coerenza e il rigore logico DEla disciplina in esame traspare dalla previsione DE secondo comma,
ultima parte, DEart. 525 c.p.p., a norma DE quale "se alla DEiberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati": la disposizione rappresenta una inequivoca riprova DE fatto che la sostituzione dei giudici effettivi con gli "aggiunti" non determina l'automatica invalidità e l'inefficacia di tutte le attività dibattimentali già compiute, essendo soltanto possibile la rinnovazione di singoli atti a seguito di una differente valutazione DE collegio che, nella mutata composizione, ritenga di disporne espressamente la revoca.
Nel caso in esame i verbali di udienza attestano che al dibattimento svoltosi dinanzi alla Prima
Sezione DEla Corte di Assise di ILo, presieduta dal dott. Serangeli, sono stati presenti il dott.
Castellano in qualità di presidente aggiunto e gli altri giudici aggiunti. Alla luce DE quadro normativo sopra DEineato deve, dunque, riconoscersi che, una volta intervenuta l'autorizzazione all'astensione
DE dott. Serangeli, il processo è regolarmente proseguito dinanzi al collegio integrato dal dott.
Castellano, il quale da presidente aggiunto ha assunto le funzioni di presidente effettivo. Deve
trarsene la conseguenza che, poiché non è stata dichiarata, a norma DEart. 42, comma 2, c.p.p., la perdita di efficacia di alcun atto processuale nel provvedimento di accoglimento DEla dichiarazione di astensione e nessun atto è stato oggetto di revoca espressa ai sensi DEart. 525, comma 2, c.p.p., esattamente è stata esclusa la necessità DEinizio "ex novo" DE dibattimento per l'asserita violazione
DE principio di immutabilità DE giudice.
Le medesime considerazioni rendono evidente l'inconsistenza DEeccezione di nullità riferita alla sostituzione di due giudici popolari effettivi con due giudici "aggiunti".
La regolarità DEla composizione DEla corte di assise è stata contestata, altresì, sotto il profilo che l'impedimento DE giudice "a latere", dott. Ponti, essendosi protratto per più di dieci giorni,
avrebbe fatto perdere definitivamente a detto magistrato la qualità di componente DEla corte di assise.
In proposito la Corte di secondo grado ha giustamente ritenuto che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, DE d.lgs. n. 273 DE 1989 ha carattere ordinatorio e non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza, essendo ispirato ad esigenze inerenti alla sollecita trattazione DE
processo: e la correttezza di tali rilievi risulta evidente quando si considera che come è stato perspicuamente segnalato nell'ordinanza DE 2.7.1999- la sostituzione definitiva DE giudice effettivo
Ponti avrebbe comportato, in un maxi-processo che si protraeva da oltre due anni, un ritardo senz'altro maggiore di quello dovuto all'impedimento di detto magistrato. 3. I ricorrenti condannati per gli omicidi DENT e DE CI hanno dedotto l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dopo l'originaria archiviazione DEle notizie di reato senza che il p.m. fosse stato autorizzato dal g.i.p. alla riapertura DEle indagini.
Le doglianze non hanno consistenza. Invero, la giurisprudenza di legittimità, dopo qualche iniziale incertezza, ha stabilito, con indirizzo univoco, che il tenore letterale DEart. 414, comma primo c.p.p., che prevede il decreto motivato DE giudice per la riapertura DEle indagini "dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti", e la collocazione
DEla fattispecie DEla pronuncia di tale provvedimento nell'ipotesi in cui sia ignoto l'autore DE
reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il p.m. debba richiedere il decreto di riapertura DEle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perche' ignoto l'autore DE reato,
essendo cio' confermato dalla distinta "ratio legis" nelle due diverse ipotesi: ed infatti, mentre nel primo caso l'archiviazione e' basata sull'infondatezza DEla "notitia criminis" riferibile ad una persona, e' pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimita' DEla richiesta al pari di quanto compete al giudice per le indagini
-
preliminari in caso di richiesta di giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento e'
destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta autorizzazione -, nel secondo
caso, invece, il decreto di archiviazione e' diretto a congelare l'attivita' di indagine per motivi DE
tutto contingenti ed e' volto a legittimare tale "blocco" solamente "rebus sic stantibus", senza alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attivita',preclusione ricollegabili all'obbligatorieta' DEazione penale (Cass., Sez. VI, 19 marzo 1998, Di Piazza;
Cass., direttamente
Sez. V, 15 aprile 1999, Ambrosi;
Cass., Sez. I, 6 novembre 1997, Ligato;
Cass., Sez. II, 13 febbraio
1997, Marino). Ne segue che per la riapertura DEle indagini dopo il decreto di archiviazione contro ignoti non era richiesta l'autorizzazione DE g.i.p. e che senza alcun fondamento è stata prospettata l'inutilizzabilità di tutti i successivi atti di indagine.
-4. Varie eccezioni di rito sono state dedotte muovendo dalla premessa DEla immediata applicabilità DEle norme sul "giusto processo" e DEle disposizioni introdotte dalla 1. 1.3.2001, n. 63,
con particolare riferimento agli artt. 64, 191, 195, 210, con la precisazione che la nuova disciplina ad avviso dei ricorrenti- dovrebbe trovare applicazione in tutti i procedimenti in corso e che,
trattandosi di regole di giudizio prescritte a pena di inutilizzabilità, essa sarebbe operante anche nel giudizio di legittimità (v. ricorsi AN, AB, DO, IO, oltre ai ricorsi proposti dall'avv.
IN).
Anche tali censure mancano di pregio. Premesso che la 1. n. 63 DE 2001 è entrata in vigore dopo il giudizio di secondo grado, conclusosi con sentenza pronunciata il 14.2.2000, deve sottolinearsi che l'art. 26, comma 5, DEla predetta legge dispone che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini DEle decisioni si applicano nel giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione DEla prova al momento DEle decisioni stesse". Pertanto, atteso che la norma di diritto transitorio esplicitamente esclude che nel giudizio dinanzi alla Corte regolatrice possano applicarsi le nuove disposizioni regolanti la formazione e la valutazione DEle prove, non è producente il riferimento alle sentenze DEle Sezioni
Unite di questa Corte in data 25.2.1998, ric. Gerina, e 13.7.1998, ric. Citaristi, che hanno ammesso la diretta ed immediata applicazione nel giudizio di legittimità DEle innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o di inutilizzabilità DEla prova, per l'evidente ragione che quelle decisioni riguardavano situazioni processuali regolate dalla l. 7.8.1997, n. 267, in cui non era stata stabilita alcuna disciplina intertemporale riferita al giudizio di cassazione. Al contrario, nel caso in esame l'art. 26, comma 5,
DEla 1. n. 63 DE 2001 stabilisce espressamente, norme transitorie per il giudizio di cassazione, che impediscono l'applicazione DEla nuova disciplina e impongono al giudice di legittimità di ritenere utilizzabili le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini DEle
decisioni, secondo le disposizioni vigenti in materia di valutazione DEla prova al momento DEle
decisioni stesse (cfr. Cass., Sez. I, 16 ottobre 2001, Calafato ed altro). La correttezza DEla soluzione interpretativa risulta palese quando si considera che il citato art. 26, comma 5, riproduce, nella sostanza, la disciplina posta dall'art. 1, comma 4, DE d.l. 7.1.2000, n. 2, convertito nella l. 25.2.2000,
n. 35, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione DEart. 2 DEla 1. cost. n. 2 DE 1999 in materia di applicazione DE principi sul "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., a norma DE quale, nei procedimenti penali in corso alla data DEla sua entrata in vigore, alle dichiarazioni acquisite al fascicolo DE dibattimento e già valutate ai fini DEle decisioni di primo e di secondo grado "si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione DEla prova al momento DEle decisioni stesse>"(Cass., Sez. I, 5 dicembre 2000, Conti ed altri).
Inoltre, risultano manifestamente infondate le eccezioni formulate dai ricorrenti per denunciare l'incostituzionalità DEla normativa transitoria in materia di formazione e di valutazione th DEle prove, dettata dal d.l. n. 2 DE 2000 e dall'art. 26 DEla 1. n. 63 DE 2001.
30 Invero, la Corte costituzionale ha già disatteso le eccezioni di incostituzionalità sollevate con riguardo alle disposizioni transitorie poste dal d.l. n. 2 DE 2000, convertito nella 1. n. 35 DE 2000,
rilevando che l'art. 2 DEla 1. cost. n. 2 DE 1999, che ha introdotto il nuovo testo DEart. 111 DEla
Costituzione, col demandare alla legge ordinaria il compito di regolare l'applicazione dei principi sul giusto processo ai procedimenti penali in corso, "si è fatto puntualmente carico di assegnare al legislatore ordinario non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico alle nuove previsioni costituzionali, ma anche quello di stabilire una specifica disciplina intertemporale, atta a modulare l'applicazione di quei principi nei processi in corso di celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un ponte>> normativo destinato a mitigare una drastica applicazione DEla regola tempus regit actum" (Corte cost., 6 dicembre 2001, n. 381).
Le medesime argomentazioni sono state sostanzialmente utilizzate nella giurisprudenza di questa Corte per dichiarare la manifesta infondatezza DEle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 26 DEla 1. n. 63 DE 2001, nella parte in cui detta una normativa transitoria che consente la definizione dei giudizi pendenti sulla base DEle norme previgenti, per la precisa ragione che le disposizioni intertemporali trovano idonea base giustificativa nell'esigenza, costituzionalmente rilevante, DEla funzionalità DEamministrazione DEla giustizia mediante la conservazione DEle attività già compiute secondo la legge processuale precedente (Cass.,
Sez. I, 2 luglio 2001, Galanti).
In conclusione, devono essere disattese tutte le deduzioni difensive a mezzo DEle quali è stata invocata l'applicazione nel giudizio di legittimità DEle disposizioni DEla 1. n. 63 DE 2001, entrate in vigore dopo la definizione DE giudizio di secondo grado.
5. Ulteriori censure attinenti all'inutilizzabilità DEle dichiarazioni dei collaboranti sono state dedotte in riferimento all'asserita violazione DEart. 238, comma 2-bis, inserito dall'art. 3 DEla 1.
7.8.1997, n. 267, entrata in vigore prima che fosse concluso il processo di primo grado, nel quale i
31 collaboratori di giustizia erano stati sentiti senza la partecipazione dei difensori degli imputati chiamati in correità o in reità.
Le doglianze non possono essere condivise per le seguenti ragioni. E' vero che la sentenza di primo grado era inficiata dal vizio denunciato dai ricorrenti per il fatto che la corte d'assise aveva acquisito ed utilizzato per la decisione verbali di prove assunte in procedimenti separati, e successivamente riuniti, senza che all'assunzione avessero partecipato i difensori degli imputati contro i quali le dichiarazioni erano state fatte. Tuttavia, la Corte di secondo grado, nel riconoscere la prospettata violazione DEart. 238, comma 2-bis, c.p.p., ha eliminato la causa di inutilizzabilità
procedendo alla rinnovazione DE dibattimento, a seguito DEla quale è stato eseguito il nuovo esame dei collaboratori di giustizia con la partecipazione dei difensori degli accusati (v. le varie ordinanze emesse all'udienza dibattimentale DE 2.7.1999): ond'è che mancano di fondamento i motivi di ricorso in esame.
- Con i motivi aggiunti, l'avv. IN, nell'interesse degli imputati da lui assistiti, ha 6.
denunciato l'inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatorie internazionali richieste alla
Svizzera, perché, non essendo corredati né dal certificato di autenticità né da quello di conformità,
non sarebbero stati formati con le modalità prescritte dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata con 1. 23.2.1961, n. 215, ditalchè gli atti stessi risulterebbero inutilizzabili a norma DEart. 18, comma 2, DEla 1. 5.10.2001, n. 367, secondo cui quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado DE giudizio l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore DEla stessa l. n. 367 DE 2001, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo tra l'Italia e la Svizzera, concluso a Roma il 10.9.1998.
E' noto che subito dopo l'entrata in vigore DEla legge da ultimo indicata si è sviluppato un intenso dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla effettiva portata DEle
nuove disposizioni e ai riflessi sulla validità e sull'utilizzabilità degli atti assunti mediante rogatoria
32 dall'estero DEla carenza di una qualsiasi DEle condizioni formali indicate nella predetta Convenzione
europea.
La questione, sulla quale non constano precedenti di questa Corte, nel caso in esame non può
essere oggetto di disamina, in quanto l'eccezione, pur essendo stata tempestivamente avanzata, risulta assolutamente generica, risolvendosi nella totalizzante ed indiscriminata deduzione
DEinutilizzabilità di "tutti gli atti acquisiti per rogatoria dalla Svizzera poiché non corredati né
dal certificato di autenticità né da quello di autenticità", senza ulteriori specificazioni. In proposito deve porsi in risalto che se è vero che nella verifica degli "errores in procedendo" la Corte di
Cassazione è dotata DE potere di accertare e di valutare direttamente il fatto processuale dal quale deriva il vizio prefigurato dall'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., è altrettanto vero che l'esercizio di un simile potere presuppone, in ogni caso, che le censure siano assistite dal requisito DEla specificità,
sicuramente assente nell'ipotesi in cui venga dedotta, puramente e semplicemente, la violazione di norme processuali, senza alcuna indicazione né degli atti nulli o inutilizzabili nè dei fatti sui quali hanno avuto rilevanza probatoria nè degli imputati le cui posizioni sono state definite mediante l'impiego degli atti asseritamente inutilizzabili. Non può considerarsi esente dalla mancanza DE
requisito DEla specificità neppure la deduzione difensiva relativa alle rogatorie spagnole, aventi ad oggetto gli interrogatori di GA (i cui verbali risultano, peraltro, muniti DEle formalità
indispensabili ad assicurarne l'autenticità), non essendo stati precisati quali siano i fatti, quali siano le dichiarazioni e quali gli imputati sulla cui responsabilità hanno avuto incidenza i risultati probatori
DEesame DE GA.
- Non hanno pregio le eccezioni di rito con le quali è stata allegata la nullità dei vari 7.
provvedimenti di separazione e di riunione dei procedimenti, intervenuti nei processi di primo grado e d'appello senza che fossero sentite le parti, atteso che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la mancata audizione DEle parti non dà origine ad alcuna nullità, perchè non espressamente sancita dalla legge (Cass., Sez. I, 30 aprile 1996, Turkuresy), e che le relative
33 ordinanze, di contenuto meramente ordinatorio, non sono impugnabili per inosservanza degli artt. 17,
18 e 19 c.p.p., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Cass., Sez. VI, 27 gennaio
1998, OL, Cass., Sez. I, 11 aprile 1994, Salvati).
8. La ricostruzione DEle innumerevoli vicende criminose, oggetto DE presente processo, è
stata compiuta dalle Corti di merito principalmente sulla base DEle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, le cui chiamate in reità e in correità rappresentano sovente le fondamentali fonti probatorie utilizzate per accertare la fondatezza dei capi di imputazione e la responsabilità degli accusati.
Premesso che le censure formulate dalla maggior parte dei ricorrenti sono incentrate sulla denuncia DEla violazione DE metodo di valutazione probatoria prescritto dall'art. 192, comma 3,
c.p.p., nonchè DEla carenza e manifesta illogicità nell'apprezzamento DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, deve rilevarsi che tutti i rilievi critici sono privi di consistenza, in quanto nella struttura logica e giuridica DEla motivazione DEla sentenza impugnata non sono riscontrabili le incongruenze, le antinomie e i vizi sulla base dei quali è stato chiesto l'annullamento DEla decisione,
né sono presenti deviazioni dai parametri valutativi indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa
Corte nell'interpretazione DEla normativa in tema di valore probatorio DEle chiamate in reità e in correità.
Invero, l'impianto argomentativo DEla sentenza risulta pienamente rispondente ai principi elaborati da questa Corte, che, sviluppando precise linee giurisprudenziali seguite già nel vigore DE
codice DE 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Rabito), ha precisato che il vigente art. 192,
comma 3° stabilisce una limitazione DEla libertà di convincimento DE giudice vietando l'attribuzione
DE valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse dei chiamanti (Cass., Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). In particolare, sono state analiticamente
34 indicate le operazioni logiche indispensabili per la verifica DEattendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che "il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema DEla credibilità DE
dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima DEla sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche DEle dichiarazioni DE chiamante alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli DEla precisione, DEla coerenza, DEla costanza, DEla
spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni" (Cass., Sez. Un., 21 ottobre
1992, Marino). Orbene, considerato che non è richiesto che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza per la ragione che, se cosi fosse, basterebbe da sola a dimostrare la responsabilità indipendentemente dalla chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e nella qualità e non suscettibili di aprioristica tipizzazione, che ne DEimiti il campo di applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala ed altri;
Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990,
Belli). In tale ottica, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da elementi di prova rappresentativa ma anche da elementi di prova logica (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995,
Costantino) e che verifica intrinseca e verifica estrinseca rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può ben bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere in ogni caso sussistenti,
allo stesso modo in cui il grado minore di intrinseca attendibilità DEle accuse postula il concorso di riscontri esterni di più accentuato spessore (Cass., Sez. I, 4 novembre 1996, Clemente). Inoltre, è
stato stabilito che i riscontri possono essere costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, di cui sia stata controllata l'intrinseca attendibilità, siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato le altre (mutual corroboration o convergenza DE molteplice: Cass., Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass., Sez. VI,
35 18 febbraio 1994, Goddi ed altri). Infine, si è ritenuto che il riscontro esterno deve assumere valore di conferma non solo DE fatto oggettivo dedotto nell'imputazione ma deve essere anche individualizzante, nel senso che deve suffragare l'accusa secondo cui l'incolpato è l'effettivo autore DE
fatto narrato (Cass., Sez. II, 22 marzo 1996, Arena e altri;
Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, P.M. in proc. Alleruzzo e altri). E proprio in riferimento alla tematica DEle plurime chiamate e DEla
necessità DEla loro individualizzazione è stato chiarito che il riscontro può consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione e specifiche: la convergenza DE molteplice dev'essere cioè individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona DEincolpato sia le imputazioni a lui attribuite (Cass., Sez. I, 18 dicembre
2000, Orofino ed altri).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella motivazione DEla sentenza impugnata, è stata data esatta applicazione ai principi testè enunciati mediante l'analitica ed esauriente verifica DEintrinseca
attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboranti, etero ed autoaccusatorie, accertandone, con argomentazioni dotate di sufficiente plausibilità logica, la genuinità, la spontaneità, la costanza, la
precisione, il disinteresse e sviluppando un discorso giustificativo contraddistinto dalla coordinazione logica dei passaggi argomentativi DEla motivazione e dall'esame, punto per punto, DEle molteplici contestazioni difensive, cui è stata data risposta adeguata sul piano logico, che, come tale, resta incensurabile nel giudizio di legittimità.
La correttezza, la coerenza e la completezza DEanalisi critica DEle dichiarazioni dei collaboranti emergono dal fatto che nella motivazione DEla sentenza impugnata non è stato attribuito alle chiamate un indiscriminato valore probatorio, ma sono state distinte, per le singole propalazioni,
le parti da ritenere attendibili e quelle, invece, non credibili, sicchè va riconosciuto che è stato applicato il principio di "frazionabilita", in virtù DE quale l'attendibilita' DEla dichiarazione
36 accusatoria, anche se denegata per una parte DE racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale DE riscontro, cosi' come, per altro verso, la credibilita' ammessa per una parte DEaccusa non puo' significare attendibilita' per l'intera narrazione in modo automatico (Cass., Sez. I, 20 gennaio 2000, P.G. in proc. Ferrara ed altri). E,
sempre con riguardo al principio di frazionabilità DEla chiamata in correità, si è aggiunto che, quando essa contenga più accuse in confronto di una o più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati e per ciascuno degli episodi sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, dato che l'affidabilità DEle dichiarazioni DE chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi DE fatto criminoso e soggettive limitatamente ad uno dei chiamati o ad uno degli episodi,
non può estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato o di un altro episodio sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti (Cass., Sez. I, 18 dicembre 2000, Orofino ed altri).
L'esattezza DE metodo valutativo DEle dichiarazioni dei collaboranti è altresì confermata dalla circostanza che le dichiarazioni "de relato" sono state apprezzate con il particolare grado di rigore richiesto dalla loro natura indiretta e che nella valutazione DEle molteplici chiamate vertenti sui medesimi fatti il principio DEla convergenza DE molteplice non è stato applicato in modo astratto e meccanico, ma è stato convalidato dall'attento e scrupoloso controllo DEla reale autonomia e convergenza DEle dichiarazioni accusatorie provenienti dalle distinte fonti, tenendo conto DEle
peculiari connotazioni probatorie DEle situazioni esaminate e DEla compatibilità DEle varie chiamate all'interno DEintero quadro probatorio acquisito.
Deve, dunque, riconoscersi che l'impostazione e lo sviluppo critico DEla valutazione DEle
plurime chiamate è DE tutto aderente alle posizioni consolidate DEla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni
37 s accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore DEla
concordanza; c) per la loro specificita', nel senso che la convergenza DEle molteplici chiamate deve sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona DEincolpato sia le essere imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non puo' pretendersi una completa sovrapponibilita'
degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale
DEla loro concordanza sul nucleo centrale e significativo DEla questione fattuale da decidere
(Cass., Sez. V, 15 giugno 2000, Madonia ed altri;
Cass., Sez. II, 17 dicembre 1999, Calascibetta ed altri).
Alla luce DEle precedenti considerazioni -e salvo quanto verrà ulteriormente precisato in occasione DEla disamina di singole vicende criminose- devono considerarsi esatti i criteri di giudizio seguiti dalla Corte di secondo grado nella valutazione DEle chiamate in correità e in reità fatte dai numerosi collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca è stata scrupolosamente verificata,
accertando, posizione per posizione, l'esistenza DEle specifiche condizioni richieste per l'attribuzione
DEaffidabilità probatoria. E l'esattezza, la puntualità argomentativa e l'organicità logica DE metodo di valutazione DEle chiamate devono essere argomentatamente riconosciute non solo alla parte DEla
motivazione nella quale sono state ampiamente esposte -a modo di premessa generale- le linee seguite nell'esame DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti ed è stata analiticamente apprezzata l'intrinseca attendibilità di ciascuno di essi (v. pag. 37-87 DEla sentenza impugnata), ma anche a quelle parti DEla sentenza nelle quali le chiamate stesse sono state impiegate per ricostruire le specifiche vicende criminose DEle quali gli imputati sono stati protagonisti.
9. - Gli imputati condannati per il DEitto di cui all'art. 416-bis c.p. hanno contestato, con numerose censure, la ricostruzione dei caratteri strutturali e DEambito di operatività DEle accertate associazioni criminose, negando che sia rispondente al peculiare contenuto DEla predetta norma
38 incriminatrice il giudizio che ha portato le Corti di merito a ritenere configurabile il particolare moLO associativo di stampo mafioso in riferimento ai contrapposti gruppi criminali ai quali deve essere fatta risalire la lunga serie di DEitti che formano oggetto DE presente processo.
In primo luogo, va riconosciuto che l'indagine è stata condotta nella sentenza impugnata sulla base di una puntuale ed ineccepibile analisi dei connotati distintivi DEla fattispecie DEineata dal citato art. 416-bis, essendo stato posto in risalto che questa è identificata dagli elementi DEla forza intimidatrice promanente dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà
che ne derivano. Così decidendo, la Corte di merito si è uniformata alle linee tracciate dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in cui è stato chiarito che la principale ed imprescindibile caratteristica DEle organizzazioni DEinquenziali in esame è costituita dall'impiego
DE metodo mafioso, ossia dall'uso DEla forza intimidatrice originata dallo stesso vincolo associativo e dall'attuazione di una situazione di assoggettamento e di omertà che da essa si sprigiona verso l'esterno, rendendo possibile il controllo DEle attività che si svolgono nel territorio in cui opera l'associazione (Cass., Sez. I, 11 dicembre 2000, Fanara;
Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone ed altri;
Cass., Sez. V, 19 dicembre 1997, P.G. in proc. Magnelli ed altri;
Cass., Sez. I, 10 dicembre
1997, Rasovic). E a quest'ultimo riguardo, mette conto di osservare, per replicare ai rilievi critici di alcuni ricorrenti, che non è decisivo il riferimento a moDEli elaborati con riguardo a particolari ambienti geografici, culturali e socio-antropologici e alla più importanti manifestazioni DE fenomeno mafioso (quali "cosa nostra", la "camorra" e la "ndrangheta"), dato che un'associazione criminale può
essere correttamente ricondotta nella categoria tipicizzata dall'art. 416-bis anche se, come nel caso in esame, il controllo sia limitato ad un ambito territoriale ristretto e ben DEimitato, sempre che,
ovviamente, siano riconoscibili nelle reali e concrete modalità DE suo operare i caratteri peculiari DE
metodo mafioso.
16 Ciò posto, non hanno pregio le censure mosse contro l'operazione di valutazione degli elementi probatori che ha condotto a qualificare le due organizzazioni criminose descritte nei capi 1
e 81 DEla rubrica nell'area DE DEitto associativo di cui all'art. 416-bis.
Per quanto riguarda il gruppo facente capo alla famiglia AI-Di GI, la Corte
distrettuale ha posto in netta evidenza i risultati probatori, tratti dalle numerose chiamate (molte provenienti da persone che avevano fatto parte DEassociazione, talune anche in posizioni di vertice)
e ha ricostruito la storia criminale di detta famiglia, protrattasi per circa due decenni in una zona di
ILo, rilevando che l'attribuzione DE carattere mafioso alla struttura organizzativa trova piena giustificazione nel penetrante controllo DEle attività che si svolgevano su una porzione determinata
DE territorio, nella collusione con taluni funzionari ed agenti DE commissariato di polizia,
nell'imponenza dei traffici di sostanze stupefacenti e di armi, in riunioni ai massimi livelli, nella tutela dei latitanti, nei contrasti, anche sanguinosi, con le organizzazioni criminali rivali, nei collegamenti con gruppi DEla "ndrangheta" calabrese, nell'esecuzione di azioni di tipo militare, quali l'uccisione
DENT e l'evasione di Di GI IL dall'Ospedale Fatebenefratelli di ILo. In
particolare, con argomentazioni DE tutto aderenti alle abbondanti risultanze probatorie disponibili,
nella sentenza impugnata è stato anche segnalato che l'immanenza DE controllo DE territorio da parte
DEassociazione dei Di GI si è tradotta nell'assoggettamento progressivo degli abitanti DEla
zona, univocamente rivelato dal fatto che, dopo un primo periodo, costoro hanno desistito dal denunciare le illecite attività legate al traffico di stupefacenti, realizzato apertamente in piazza
Prealpi, e che fu attuata una situazione di paura e di omertà, che spiega l'assenza di testimoni disposti a riferire sui gravissimi episodi criminosi compiuti nella zona, anche di giorno e alla presenza di persone, nella totale sicurezza che nessun avrebbe osato intervenire o denunciare i fatti alle autorità di polizia.
Pertanto, in ordine alla pronuncia riguardante il carattere mafioso DEassociazione AI-
Di GI la motivazione, oltre che ineccepibile in punto di diritto, resta incensurabile in punto di fatto, in quanto per la sua congruenza argomentativa e per l'organica coordinazione dei passaggi logici supera il sindacato demandato al Giudice di legittimità, il cui ambito è circoscritto ai vizi logici risultanti dal testo DE provvedimento impugnato, senza possibilità che l'apprezzamento DE
Supremo Collegio si sovrapponga a quello DE giudice di merito (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995,
Clarke) e che si opponga alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, verificandosi, in quest'ultima ipotesi, una inevitabile invasione DEarea DEle valutazioni riservate a quel giudice (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di
SC).
L'aderguatezza logica e giuridica DEla motivazione va riconosciuta anche rispetto al ritenuto carattere mafioso DEassociazione di cui all'imputazione al capo 81, le cui effettuali connotazioni, sul piano operativo, sono state accertate in base alle univoche chiamate in correità e in reità, riconosciute intrinsecamente attendibili per la loro autonomia, precisione e puntuale convergenza, provenienti da collaboratori già appartenenti al medesimo sodalizio con responsabilità dirigenziali, oltre che al gruppo criminale rivale. E l'esattezza DEoperazione di classificazione nell'orbita DEla norma incriminatrice ex art. 416-bis c.p. risulta avvalorata, in termini palesi e non equivoci, dai collegamenti con cosche mafiose operanti in Calabria (quelle dei De ANTE), dall'adozione di tecniche operative tipicamente mafiose, quali il controllo DE territorio, anche mediante un sistema di vedette, e l'intimidazione diffusa, esercitata persino nei confronti degli appartenenti ai gruppi avversari, dai contatti tra le contrapposte associazioni nella commissione di omicidi, dalla fornitura alle cosche alleate di armi (soprattutto kalashnikov) e di aiuti di altro genere (auto blindate,
protezione ed ospitalità per complici in fuga), dalle azioni ostili e dai preparativi di attentati
contro
Di
GI IL, capo DEorganizzazione avversaria. Ne segue, conclusivamente, che, essendo stati posti in luce i caratteri fisionomici DEassociazione di stampo mafioso, neppure sul punto in esame la motivazione DEla sentenza impugnata merita censure.
41 La motivazione resiste al vaglio DE sindacato di legittimità anche nei punti nei quali è stata giustificata l'applicazione DEle circostanze aggravanti riferite alla qualità di associazione mafiosa armata (art. 416-bis, comma 4, c.p.) ed al finanziamento DEle proprie attività con il profitto dei DEitti
(art. 416-bis, comma 6, c.p.), essendo stato dato conto, con argomentazioni di adeguata plausibilità
logica, che dalle risultanze probatorie emerge che entrambe le associazioni avevano la disponibilità di ingenti quantitativi di armi ed erano fornite di imponenti risorse economiche a mezzo DEle quali erano in grado di autofinanziarsi.
- Le associazioni finalizzate al narcotraffico, facenti capo a AI RI e ai Di 10.
GI, formano oggetto dei capi di imputazione 2, 3, 50 e 140, con la precisazione che la differenziazione tra tali DEitti associativi risulta tracciata in riferimento ai distinti periodi di operatività DEorganizzazione criminale e ai soggetti coinvolti nella struttura organizzativa, nonché
DE diverso tipo di sostanza stupefacente commerciata. L'altra struttura associativa, gravitante attorno al ET, è compiutamente descritta nel capo di imputazione 76.
La quantità e la precisione DEle dichiarazioni dei collaboranti, il cui racconto è stato giustamente reputato attendibile sia sul piano intrinseco che su quello estrinseco perché proveniente da persone inserite nelle associazioni, anche con ruoli di vertice, è stato ritenuto convalidato e riscontrato da elementi esterni alle chiamate particolarmente probanti, indicati nella scoperta di nascondigli di droga ed armi, nei trasporti, anche dall'estero e con imbarcazioni, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, negli arresti di vari appartenenti all'associazione, nei risultati di intercettazioni telefoniche, nell'esistenza di strutture organizzative stabili finalizzate alla realizzazione
DE programma associativo, nella distribuzione di compiti ben definiti e nella gerarchia che legava i componenti DE gruppo in relazione ai ruoli ricoperti nelle attività di approvvigionamento e di distribuzione DEla droga.
Alla luce di tali dati fattuali, accertati dalla Corte di secondo grado sulla base di un'accurata ed approfondita analisi critica condotta su tutti gli elementi probatori, in puntuale sintonia con le regole
42 DEla logica e con i criteri valutativi enunciati nell'art. 192 c.p.p., non può essere messo in dubbio che nella sentenza impugnata è stata giustamente affermata la configurabilità LO schema di DEitto
associativo DEineato dall'art. 74 DE D.P.R. n. 309 DE 1990.
In particolare, deve sottolinearsi che, in modo compiutamente argomentato, le circostanze di fatto sopra indicate sono state ritenute riconducibili nella fattispecie di cui al citato art. 74, che è
contraddistinta, strutturalmente e funzionalmente, dall'affectio societatis, vale a dire da un accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa DEla consapevolezza di ciascun associato di far parte DE sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale, ditalchè, tale essendo la caratteristica DE DEitto, ne discende la secondarieta' degli elementi organizzativi che si pongono a substrato DE sodalizio, elementi la cui sussistenza e' richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo puo' dirsi seriamente contratto, nel senso cioe' che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il DEitto DE
requisito DE offensivita': tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, e'
sufficiente un'organizzazione minima perche' il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti
organizzativi non e' diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi DE reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o piu' persone diretto a commettere piu' DEitti, accordo in cui il reato associativo di per se' si concreta (Cass., Sez. VI, 25
settembre 1998, Villani;
Cass., Sez. I, 21 ottobre 1999, Calzolaio;
Cass., Sez. I, 7 agosto 1996,
Timpani).
Mette conto anche di rilevare che, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte chiarito che il reato di associazione per DEinquere di stampo mafioso concorre con il DEitto di associazione per DEinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata e alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi, per la ragione che le due fattispecie criminose tutelano beni giuridici diversi e sono differenziate da condotte diverse, onde mancano le condizioni per l'operatività DE
43 principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.: la prima, infatti, tutela l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo DEla pericolosita' sociale DEesistenza di organizzazioni svolgenti attivita', lecite e illecite, con modalita' intimidatrici derivanti dalla natura DEla associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omerta' idonei al raggiungimento di scopi ingiusti;
la seconda è
posta, invece, a difesa DEla salute individuale e collettiva contro l'aggressione DEla droga e DEla
sua diffusione, onde e' sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perche' risultino configurabili entrambi i reati, benchè
non sia necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra (Cass.,
Sez. V, 29 novembre 1999, Aparo;
Cass., Sez. II, 22 marzo 1996, Arena).
Anche su quest'ultimo punto le cadenze argomentative DEla motivazione DEla sentenza danno pienamente conto DE ritenuto concorso dei due reati associativi nei confronti di taluni appartenenti al gruppo AI-Di GI e al gruppo ET, in riferimento all'accertamento di specifiche condotte collocabili all'interno DEuna e DEaltra fattispecie: ond'è che, non essendo configurabile un rapporto di specialità o di assorbimento tra le due figure criminose, neppure sotto tale particolare profilo, sono condivisibili le censure mosse contro la decisione impugnata.
-11. Di GI IL, AI RI, ZO LU e AR ZI sono stati riconosciuti responsabili di concorso nell'omicidio di NT PE, consumato in piazza Prealpi
il 7.3.1991, come specificato al capo di imputazione 118, e il solo AR dei DEitti relativi alle armi di cui al capo 136.
Gli imputati hanno contestato, nei loro ricorsi, la ricostruzione DEepisodio DEittuoso
compiuto dalle Corti di merito a mezzo di un apparato motivazionale pienamente omogeneo nei criteri di interpretazione degli elementi di prova e DE tutto conforme nelle conclusioni. Il Di GI,
la AI ed il AR (la posizione LO ZO è stata stralciata con provvedimento adottato all'udienza DE 25.1.2002) hanno posto in discussione, diffusamente e per più aspetti, la congruenza logica e giuridica DEla motivazione, denunciando la violazione dei parametri valutativi enunciati
44 nell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., l'attribuzione di attendibilità intrinseca ed estrinseca alle chiamate in correità e in reità, il giudizio che ha condotto a riconoscere la convergenza DEle stesse e il loro reciproco riscontro.
Nel richiamare le argomentazioni svolte nel § 8 a proposito DE corretto apprezzamento DEle
dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, compiuto nella sentenza impugnata, deve sottolinearsi che la Corte di secondo grado ha considerato intrinsecamente attendibili, con puntuale analisi critica, la chiamata proveniente da IS IO, il quale ha riferito su fatti cui ha personalmente partecipato per incarico di Di GI IL. Si tratta di una fondamentale fonte di conoscenza diretta DEintera
vicenda, per il fatto che il IS ha partecipato alle attività preparatorie DEomicidio e, sia pure a distanza, alla consumazione DE crimine, tant'è che egli consegnò al AR le due pistole in casa
DEla AI, accompagnò con la propria auto l'esecutore materiale nei pressi DE luogo
DEomicidio, lo attese e, quindi, lo riaccompagnò in casa DEla AI, ove ascoltò dal "killer" quali erano state le modalità DEesecuzione DENT.
Non meritano parimenti censure le argomentazioni che rappresentano la base giustificativa DE
giudizio di attendibilità intrinseca DEle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie LO ZO, genero
DEla AI, il quale ha riferito, per conoscenza diretta, sulle attività preparatorie DEomicidio,
ammettendo altresì di avere indicato al AR la persona che doveva essere uccisa.
La Corte di secondo grado ha, quindi, rilevato che le accuse DE IS e LO ZO, già di per sé convergenti ed indipendenti l'una dall'altra, sono pienamente idonee a costituire saldamente la base per l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine all'omicidio DENT, in quanto trovano inequivoca conferma in una serie di riscontri accuratamente identificati nella sentenza impugnata nelle dichiarazioni di Di GI MA (p. 328), nei risultati obiettivi DEle indagini di polizia giudizia eseguite all'epoca DEomicidio, nell'esito DEla consulenza disposta dal pubblico ministero, nel tipo e nel calibro dei proiettili (p. 332), nella causale che ha spinto Di GI IL a
45 -
DEiberare l'omicidio DENT (p. 332), nelle dichiarazioni di AK OU, amico e confidente
DE AR, il quale gli confidò di essere l'autore DEuccisione DENT (p. 338).
Deve porsi in risalto, peraltro, che le censure formulate con i ricorsi per cassazione riproducono, nella sostanza, quelle mosse contro la sentenza di primo grado e che la Corte di secondo grado ha esaminato, una per una, le contestazioni degli imputati in merito alle discordanze esistenti nei racconti dei collaboranti relativamente alle modalità e alla causale DEomicidio, fornendo risposte munite di plausibilità logica, ditalchè dette censure si traducono sovente in una differente interpretazione dei dati probatori, che, col tendere a sovrapporsi a quella compiuta dalla Corte di merito, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
In conclusione, i motivi di ricorso attinenti all'omicidio DENT devono essere disattesi perché destituiti di giuridico fondamento.
-> Sono privi di pregio anche i ricorsi DERI e DE IO nelle parti che investono 12.
la dichiarazione di responsabilità per l'omicidio CI, consumato all'angolo di piazza Prealpi in data 11.7.1991, formante oggetto DEimputazione al capo 119, come modificata ed integrata al capo
148, dato che l'impianto, la struttura e lo sviluppo DEla motivazione DEimpugnata sentenza reggono alle critiche dei ricorrenti perché imperniate su una completa ed analitica disamina DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estriseca è scaturita da un giudizio condotto con l'applicazione di un metodo valutativo conforme al moLO prefigurato dall'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p., secondo le precise regole enunciate nel precedente § 8, che vengono qui richiamate.
Le dichiarazioni di Di GI MA, LO ZO e DE IS sono pienamente convergenti nell'indicare la causale DEomicidio DE CI nella condotta tenuta da quest'ultimo,
che, non conformandosi alle regole malavitose, costituiva un fattore di turbativa nell'attività di smercio DEla droga in piazza Prealpi, essendo arrivato al punto di eseguire attentati al bar gestito dall'RI. Se è vero che la Di GI e lo ZO riferiscono notizie apprese, per lo più, dalla
46 AI, rispettivamente madre e suocera dei due collaboranti, è, tuttavia, importante la notazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la loro posizione all'interno DE gruppo familiare che controllava il traffico di stupefacenti in piazza Prealpi rende particolarmente affidabili le informazioni ricevute dalla AI, che in quel momento, stante la latitanza in Spagna DE figlio IL,
rappresentava indubbiamente la responsabile DE gruppo organizzato predominante su piazza Prealpi
e, per tale ragione, doveva dare il benestare a chiunque avesse avuto l'intenzione di compiere un
DEitto così rilevante, come-l'omicidio DE CI, nel territorio controllato dai Di GI-AI.
D'altro canto la Corte di secondo grado ha posto in evidenza che i collaboranti Di GI MA
e ZO hanno riferito anche su fatti a loro diretta conoscenza: la donna ha raccontato di avere visto il
OD con i segni DE "pestaggio" e di avere saputo dallo stesso di essere stato selvaggiamente picchiato per essersi rifiutato di "guidare la moto per Aristide", ossia per non essersi messo alla guida
DE motoveicolo usato dal IO per uccidere il CI, aggiungendo che, qualche giorno dopo l'omicidio, aveva trovato in casa DEla madre l'RI e il IO, il quale, ai rilievi DEla AI,
aveva dichiarato che il CI aveva creato una situazione tale da giustificare l'omocidio ("aveva rotto le palle veramente!"); lo ZO, da parte sua, ha dichiarato di avere trovato in casa DEla suocera l'RI e il IO, che come riferitogli dalla stessa AI- chiedevano il permesso di uccidere il CI, ritenuto responsabile degli attentati dinamitardi ai danni DEesercizio commerciale
DERI.
Nella sentenza impugnata è stato ritenuto che le convergenti dichiarazioni di Di GI
MA e LO ZO si saldino perfettamente con quelle DE collaboratore IS, il quale ha riferito fatti ai quali ha partecipato e, quindi, di sua diretta conoscenza: l'ordine di Di GI IL
di mettersi a disposizione DE IO;
gli incontri con quest'ultimo, che gli aveva detto di volere uccidere il CI (detto "compare PP") perché creava problemi e di avere conosciuto la vittima su indicazione DERI;
il reperimento DEla moto DE IC e la scelta DE OD come conducente DE mezzo;
il rifiuto DE OD di essere coinvolto nell'esecuzione DEomicidio come
47 the conducente DEla moto che doveva trasportare il "killer" e il violento pestaggio impartitogli per tale rifiuto;
l'incontro col IO dopo l'omicidio, il racconto LO stesso sulle modalità DEuccisione DE
CI, e l'ospitalità concessagli nella sua abitazione.
Ciò posto, va rilevato che non sono riscontrabili fratture ed antinomie logiche nelle linee argomentative DE ragionamento seguito dalla Corte di secondo grado per avvalorare la valutazione di intriseca attendibilità DEle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, per dare convincente spiegazione dei contrasti esistenti tra le dichiarazioni medesime (come, ad esempio, quello sulla diversa identità DE conducente DEla moto) e per dimostrare la convergenza DEle stesse sui punti decisivi DE tema di indagine relativo all'individuazione dei responsabili DEassassinio DE CI. E
la motivazione risulta munita di adeguata congruenza non solo rispetto alla posizione DE IO, il cui alibi è stato giudicato fallito con adeguata e razionale disamina DEle risultanze probatorie, ma anche per l'RI (nei termini specificati nella imputazione integrativa al capo 148), nei cui confronti l'apporto causale che giustifica la responsabilità concorsuale è stato correttamente individuato in molteplici concorrenti elementi, identificati nella riferibilità DE movente, nell'avere accompagnato il
IO in casa DEla AI per chiedere l'autorizzazione a compiere l'omicidio in una zona controllata dal gruppo facente capo alla donna, nell'avere indicato al IO la persona che doveva essere uccisa, nei rapporti relativi ai traffici di droga tra i due complici aventi come punto di riferimento il bar DERI. Infine, va segnalato che la Corte distrettuale ha motivatamente disatteso l'alibi DE IO ed ha dato adeguatamente conto DEle ragioni per le quali sono state respinte le istanze di rinnovazione DEistruzione dibattimentale, aventi ad oggetto mezzi istruttori reputati nella sentenza impugnata, a norma DEart. 603 c.p.p., non necessari ai fini DEla decisione,
nell'esercizio DE potere discrezionale riservato dalla legge processuale al giudice di secondo grado. 13. Occorre ora esaminare le posizioni dei singoli ricorrenti sottoponendo al vaglio di
-
legittimità le censure formulate nei rispettivi ricorsi. the 48 A) AN AL, condannato all'ergastolo per omicidio, per violazioni DEla legge sulle armi e commercio di sostanze stupefacenti: le questioni di rito sono state precedentemente ritenute infondate nei § 3 e 4 e i motivi di ricorso riguardanti la responsabilità per l'omicidio DE
CI sono stati disattesi nel § 12.
Restano da esaminare le censure riguardanti le imputazioni concernenti gli acquisti e le cessioni di sostanze stupefacenti, rispetto alle quali deve porsi in risalto, da un canto, che la motivazione DEla sentenza impugnata risulta munita di congruenza logica e giuridica nella valutazione DEle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e, dall'altro, che i motivi risultano sprovvisti DEla necessaria specificità sia in ordine alla critica DEle ragioni DEla
decisione sia in riferimento alla invocata continuazione fra i diversi DEitti.
B) TO OR: è stato condannato ad otto anni e sei mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di droga (capo 2) e per detenzione di cocaina (capo 94), unificati per continuazione interna ed esterna.
E' infondata l'unica censura con cui sono state dedotte mancanza e manifesta illogicità DEla
motivazione, atteso che la Corte distrettuale ha operato un'adeguata analisi DEle precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie DE Lo CC, reputate sorrette da significativi riscontri oggettivi, di natura individualizzante, inferendone l'esistenza di un rapporto di stabile collaborazione e di inserimento nella struttura associativa capeggiata dal Di GI e sottolineando che la configurabilità DE DEitto associativo non trova ostacolo nel riconoscimento DE ruolo, limitato anche cronologicamente, di mero esecutore di ordini altrui e di depositario di quantitativi, anche ingenti, di droga.
C) CA EN: è stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione per i
DEitti continuati di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 2), di associazione mafiosa (capo
81) e di traffico di stupefacenti (capo 83).
I primi quattro motivi di ricorso risultano infondati per le ragioni già esposte nei § 1, 2 e 4.
49 Col quarto motivo è stata denunciata la violazione DEart. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli art. 17, 491, comma 2, e 178 lett. a) e c) c.p.p., sul rilievo che il processo a carico DE AN,
dopo essere stato separato per il mancato perfezionamento DEla procedura di estradizione, era stato successivamente riunito al processo principale: con la duplice conseguenza che il nuovo dibattimento avrebbe dovuto svolgersi dinanzi ad una Corte composta da una diversa giuria popolare e che non avrebbero potuto utilizzarsi il verbale DEle prove acquisite nel dibattimento svoltosi senza la presenza
DE difensore DEimputato.
Nessuno dei due profili DEla censura può essere condiviso. Invero, per quanto riguarda la mancata sostituzione DEla giuria popolare, deve porsi in risalto che, con ordinanza DE 2.7.1999, la
Corte distrettuale ha correttamente escluso l'irregolare composizione DEla componente laica DEla
Corte di assise, per la ragione che il processo di primo grado, dopo un lungo rinvio, è proseguito davanti agli stessi giudici popolari che lo avevano iniziato, come previsto dall'art. 7, comma 1, DEla 1.
n. 287 DE 1951, osservando altresì che non è conferente la distinzione tra rinvio o sospensione DE
dibattimento, in quanto il quinto comma DEart. 487 c.p.p. prevede entrambe le possibilità, alle quali riconnette l'effetto DEla conservazione DEla validità degli atti compiuti in precedenza. Quanto
all'acquisizione dei verbali di prova DE dibattimento proseguito senza la presenza DE AN, nella medesima ordinanza DE 2.7.1999 è stata riconosciuta l'inutilizzabilità degli atti ed è stata conseguentemente disposta la rinnovazione DEistruzione dibattimentale, ditalchè come illustrato al precedente § 5- non è ravvisabile l'inutilizzabilità DE materiale sulla cui base la Corte di secondo grado ha pronunciato sulle imputazioni ascritte all'imputato, né una simile conseguenza può farsi derivare dall'asserita violazione DE principio DE doppio grado DE giudizio di merito, che, oltre a non essere coperto da garanzia costituzionale, è escluso dalle norme sul processo di appello che attribuiscono al giudice di secondo grado di provvedere direttamente all'assunzione di prove nulle o inutilizzabili. th
50 Manca di fondamento anche il quinto motivo DE ricorso con cui è stata prospettata l'improcedibilità in ordine al DEitto associativo ex art. 416-bis c.p. perché lo Stato slovacco, dal quale il AN è stato estradato, non punirebbe l'associazione di stampo mafioso. Le ragioni indicate nella più volte citata ordinanza DE 2.7.1999 corrispondono ad una corretta lettura DE principio DEla doppia incriminabilità in materia di estradizione, ai cui fini non è richiesta l'esatta corrispondenza tra lo schema astratto DEineato nella norma incriminatrice dei due ordinamenti, essendo sufficiente, invece,
che il medesimo fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, anche se il "nomen iuris"
risulti diverso e diverso sia il trattamento sanzionatorio, e che il fatto di reato sia previsto tra quelli per i quali può essere concessa l'estradizione.
L'assenza di vizi logici e giuridici DEla motivazione DEla sentenza impugnata è stata già
dimostrata a mezzo DEle argomentazioni svolte nei § 9 e 10, nei quali è stata posta in luce l'esistenza dei caratteri fisionomici tipici DEle associazioni di stampo mafioso e finalizzate al narcotraffico nelle organizzazioni criminose di cui ai capi 2 e 81. Inoltre, sulla base DEle risultanze probatorie la Corte di secondo grado ha compiutamente ricostruito la "storia criminale" DE AN, sin dal suo arrivo a
ILo, e ha ritenuto provato il suo inserimento nelle associazioni indicate nei capi 2 e 81 (in quest'ultima con il rango di dirigente) alla luce dei risultati DEla disamina DEle dichiarazioni dei collaboranti, reputate -con motivazione immune da vizi logici e giuridici- intrinsecamente attendibili e puntualmente convergenti, oltre che sorrette dai dati ricavati dalla deposizione di numerosi testi (v.
p. 424 DEla sentenza impugnata).
Con riguardo all'ultimo motivo di ricorso, va rilevato che risulta congruamente motivato il diniego DEle attenuanti generiche, che è stato giustificato con l'elevata capacità a DEinquere
manifestata dall'imputato per un lunghissimo periodo di tempo.
D) BR IO: è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e di lire
70.000.000 di multa per il traffico di sostanze stupefacenti di cui ai capi 87, come modificato al capo
154, e 96.
51 Sono infondati i primi due motivi di ricorso diretti contro la valutazione DEle chiamate di correo sulle quali è basata la pronuncia di responsabilità, in quanto, relativamente alla prima imputazione riguardante il deposito di droga in piazza Zavattari, nell'abitazione DE AB e di Di
GI MA, nella sentenza impugnata è stata posta in evidenza la specifica convergenza DEle
dichiarazioni accusatorie DEla Di GI, LO ZO, DE Lo CC e DE FO in ordine all'attività DE RI nel commercio di sostanze stupefacenti, inferendone puntualmente il riscontro reciproco tra le differenti chiamate (p. 266 ss.). Dalle dichiarazioni dei primi tre collaboratori, unite a quelle di DR AR è stata esattamente tratta la prova DEla responsabilità per il reato di cui al capo 96, riguardante il traffico di hashish, confermato dalle testimonianze DE NE e DE RU (p.
428 ss.).
Manca di pregio il terzo motivo, dato che nella sentenza impugnata è stata disattesa l'eccezione di giudicato rilevando, con congruente motivazione, che il fatto di cui al capo 87 è
specificato cronologicamente e topograficamente in termini tali da non potersi considerarsi identico al fatto che è stato oggetto DEla sentenza n. 4237/1988 DEla Quarta Sezione Penale DEla Corte di
Appello di ILo.
Infine, è da rigettare l'ultimo motivo, contenente la doglianza relativa alla mancata concessione DEle attenuanti generiche ed all'entità DEaumento di pena per la continuazione, atteso che le relative statuizioni trovano adeguata giustificazione nel richiamo dei precedenti penali,
specifici e gravi, DE RI.
E) CA NZ: è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per i reati, uniti dal vincolo DEla continuazione, di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 3), di trasporto di hashish (capo 7) e di importazione DEla medesima sostanza (capo 27).
Le censure formulate contro la valutazione degli elementi di prova che ha condotto a ritenere dimostrata la responsabilità DEimputato per i reati ascrittigli risultano destituite di giuridico fondamento per le seguenti ragioni: a) per l'attività di trasporto di ingenti quantitativi di hashish, nel
52 periodo compreso tra il marzo e il giugno 1992, sono state analizzate le dichiarazioni accusatorie
DEAN, DE DO, DE DO e DE Lo CC, ritenute convergenti nel configurare un completo quadro probatorio a carico DE AR, indicato tra le persone che gravitavano attorno a
Di GI NT (p. 167 ss. DEla sentenza impugnata); b) un compatto complesso probatorio univocamente convergente è stato DEineato nella sentenza impugnata relativamente all'imputazione sub 27, concernente il trasporto e l'importazione dal 1987/88 di carichi di hashish non inferiori ad una tonnellata per ogni trasporto in concorso con IO LU, sulla base DEle chiamate in reità e in correità, reciprocamente riscontrantesi, di Di GI MA, LO ZO, DE Lo CC e DE
IS, nonché DE sequestro di ricetrasmittenti DEle accuse provenienti dal NZ GA,
uno dei più grossi fornitori di droga importata dai Di GI dalla Spagna, DEle ammissioni fatte dal correo IO (p. 237 ss.); c) per quanto riguarda il DEitto associativo di cui al capo 3, la Corte di secondo grado ha desunto dalle medesime fonti di prova, giudicate attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente, che la condotta partecipativa DE AR si è tradotta in un consapevole e concreto contributo alla vita e all'attività DEassociazione criminosa, consistita nella collaborazione al trasporto di droga, nella messa a disposizione di un box per il ricovero DEle sostanze importate, nel procurare sostanza da taglio e nell'agevolazione DEla fase LO smercio per conto di Di GI
NT (p. 431 ss.).
L'operazione di determinazione DEentità DEla pena e la mancata attribuzione DEla
prevalenza alle circostanze attenuanti generiche sono suffragate da adeguata motivazione, imperniata sulla protrazione DEle condotte illecite e sulla gravità DEle stesse inserite in un contesto di criminalità organizzata.
Deve essere disatteso l'ultimo motivo di ricorso rivolto contro il provvedimento di confisca
DEimmobile di via Belgioioso, in quanto nella sentenza impugnata sono state esposte, con esauriente motivazione, le ragioni che hanno indotto la Corte distrettuale a ritenere che l'immobile, di cui l'imputato è divenuto titolare proprio in concomitanza con il suo coinvolgimento nel narcotraffico, sia
53 stato acquistato con somme di denaro costituenti il provento dei reati e che, per contro, i mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione (audizione di tutti i traenti degli assegni risultanti dalle ricevute di versamento depositate) risultino di incerta concludenza probatoria.
F) ZO ND: è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e di lire
70.000.000 di multa per il commercio di sostanze stupefacenti di cui ai capi 23 e 87, come modificato al capo 154.
La seconda imputazione è stata già esaminata a proposito DEla posizione DE RI, il cui ricorso riproduce sostanzialmente quello DE CA: e, come per il RI, sono stati posti in luce dalla Corte di secondo grado gli elementi di prova convergenti univocamente in ordine alla responsabilità DE CA per il reato di cui al capo 87-154 (p. 266 ss.) e per il reato di cui al capo 23
(p. 214 ss.), desunte dalle uniformi ed autonome dichiarazioni accusatorie dei collaboratori. Le
medesime ragioni già esposte nell'esame DEla posizione DE RI rivelano l'inconsistenza DEle
censure mosse contro i punti relativi al rigetto DEeccezione di giudicato e DEla richiesta DEle
attenuanti generiche.
G) IC PA: è stato condannato alla pena di diciasette anni di reclusione per il
DEitto associativo di cui al capo 140 e per il traffico di droga di cui al capo 34, uniti dal vincolo DEla
continuazione.
I primi tre motivi di ricorso attengono a questioni processuali già esaminate e disattese.
Manca di pregio il quarto motivo con cui è stata denunciata la violazione DEart. 97, comma 1
e 4, c.p.p., sul rilievo che, nell'udienza preliminare, fu nominato all'imputato un difensore di ufficio benchè fosse presente il difensore di fiducia, il quale si trovò, quindi, nell'impossibilità di concludere e di richiedere i riti alternativi. In proposito nella sentenza impugnata è stato esattamente richiamato l'indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui titolare DEufficio di difesa resta sempre il soggetto originariamente nominato, il quale, venuta meno la situazione che ha dato causa alla sua eventuale sostituzione, può riprendere, immediatamente ed automaticamente, a svolgere il suo ruolo e
54 può ricominciare ad esercitare tutte le sue funzioni, senza ulteriori adempimenti (Cass., Sez. I, 5
giugno 1998, Cosenza;
Cass., Sez. II, 6 giugno 1997, Gambarotta): con la conseguenza che il difensore di fiducia presente all'udienza ben avrebbe potuto esercitare i poteri inerenti al suo ufficio e che la relativa inerzia non può dare origine ad alcuna nullità.
Col quinto motivo di gravame sono state denunciate le lacune logiche e la violazione dei criteri di valutazione DEle chiamate di correo in base alle quali è stata considerata raggiunta la prova dei reati per i quali è stata pronunciata condanna. Anche tali doglianze sono infondate. In ordine all'imputazione sub 34 nella sentenza impugnata sono state ampiamente esaminate le dichiarazioni accusatorie di Di GI MA, LO ZO, DE IS, DE TO, DE LL e DE TT,
ricavandone un quadro probatorio di assoluta univocità, arricchito dalle argomentazioni, di assoluta plausibilità logica, con cui sono state puntualmente confutate le obiezioni sollevate dalla difesa
DEimputato(p. 246 ss.): e l'interpretazione dei medesimi elementi probatori è stata compiuta dalla
Corte di secondo grado in termini di affidabile congruenza logica, secondo i canoni stabiliti dall'art. 192, comma 3, c.p.p., tanto da fornire adeguata base giustificativa al convincimento relativo alla partecipazione DE CA all'associazione dei Di GI, alla stregua DE comprovato contesto di stabili e protratte relazioni criminali con detto gruppo per la fornitura di ingenti quantitativi di droga,
taluni destinati anche al mercato pugliese.
Non può trovare accoglimento neppure l'ultimo motivo di ricorso, atteso che è stato dato conto
DE diniego DEle attenuanti generiche e DEla determinazione DE trattamento sanzionatorio facendo richiamo ai precedenti penali DE CA ed alla gravità dei reati protratti nel tempo.
H) RI IO: è stato condannato a sette anni di reclusione per il DEitto
associativo contestato al capo 3.
Premesso che le prospettate violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, dedotte anche da numerosi altri ricorrenti, devono considerarsi infondate alla luce
DEle argomentazioni precedentemente svolte, deve porsi in risalto che la Corte di secondo grado ha
55 th coerentemente valutato le dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori che hanno riferito sulle attività DE RI, traendone la prova di specifici datti fattuali in base ai quali si è formato il convincimento DEinserimento DEimputato all'interno DE gruppo criminale facente capo a Di
GI IL, operante anche in Spagna. Al riguardo, nella sentenza impugnata è stato rilevato che il RI si è prestato ad intestare a proprio nome utenze telefoniche sistematicamente usate dai membri DEassociazione per i contatti relativi ai loro traffici illeciti;
che egli ha preso a noleggio natanti e furgoni utilizzati per il trasporto di hashish;
che i suoi familiari hanno ricevuto aiuti dal gruppo Di GI allorchè fu arrestato;
che si rivolse al IS, contabile DEorganizzazione, per ottenere da Di GI IL la somma di quindici milioni di lire per l'attività che aveva svolto (p.
443 ss.). L'opinione accolta nella sentenza impugnata non merita censure in quanto è il risultato
DEinterpretazione di precisi elementi probatori compiuta con prudente apprezzamento e sorretta da uno sviluppo argomentativo conforme alle regole DEla logica, ditalchè la riconosciuta appartenenza
DE RI all'associazione criminale supera indenne il sindacato di questa Corte.
La richiesta di applicazione DEle attenuanti generiche è stata disattesa con adeguata motivazione.
I) DE AR CE: è stato condannato alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione per l'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 3, per spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 7, per la procurata evasione di Di GI IL, nonché per violazioni
DEle leggi sulle armi e rapina.
E' stata già esaminata l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso riguardanti le dedotte nullità per violazione degli artt. 416 c.p.p. e 130 disp. att. e DEart. 525 c.p.p.-
Per quanto riguarda la prova relativa alla condanna per il DEitto associativo, la Corte di merito non si è limitata a valorizzare il rapporto di parentela, ma ha preso in esame vicende concrete considerate tra le più importanti operazioni tra quelle compiute dal gruppo Di GI, inferendone
565 6 2
T
che la partecipazione DE De TIno è univocamente sintomatica DE suo inserimento
nell'associazione.
Il diniego DEle attenuanti generiche e l'entità DEla pena sono state adeguatamente motivate con riferimento all'elevato spessore criminale DEimputato ed il rigetto DEistanza di continuazione esterna con i reati per i quali era già stato condannato dalla Corte di Appello di ILo trova giustificazione nella ritenuta insussistenza DEidentità DE disegno criminoso, tratta dalla distanza temporale dei reati e dalla riferibilità degli stessi a differenti contesti associativi, onde non è
censurabile l'opinione che ha portato ad escludere che i vari reati fossero stati, tutti, previamente concepiti e DEiberati, almeno nelle linee generali.
J) DI VI LA: è stata condannata alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione per il DEitto associativo di cui al capo 3 e per il traffico di droga contestato al capo 32.
L'infondatezza DEle eccezioni di ordine processuale emerge dalle considerazioni in precedenza svolte nell'esame DEle questioni di rito sollevate da tutti gli imputati difesi dall'avv.
IN.
Sulla base DEle concordi dichiarazioni dei collaboratori (Di GI MA, sorella
DEimputata, IS e ZO), nonché dei risultati DEle intercettazioni telefoniche, la Corte di secondo grado ha ritenuto accertate le seguenti circostanze di fatto: invio di denaro in Spagna per l'acquisto di hashish nell'interesse DEassociazione, messa a disposizione di un box e di un'autovettura in occasione DE ricovero di un veicolo carico di droga e di un'utenza telefonica utilizzata dalla
"famiglia" per i traffici illeciti, sostituzione DEla madre AI RI durante i periodi nei quali quest'ultima veniva arrestata. Alla stregua di tali precisi ed inequivoci elementi probatori la struttura logica e giuridica DEla motivazione supera il vaglio DE sindacato di legittimità, risultando di ineccepibile correttezza il convincimento relativo alla configurabilità di un concreto contributo causale consapevolmente apportato dall'imputata a sostegno DE rapporto associativo: ed in proposito la Corte ha esattamente osservato che non è conferente l'opinione DE IS sulla non appartenenza di
57 th L
Di GI AN all'associazione criminale, dato che, una volta accertati gli elementi fattuali indicativi DEinserimento DEimputata nell'associazione, l'unica questione decisiva deve essere individuata nella corrispondenza DEla situazione concreta alla fattispecie tipica prefigurata dalla norma incriminatrice secondo criteri normativamente fissati.
E' adeguata anche la motivazione vertente sulla responsabilità DEimputata per il traffico di droga di cui al capo 32, in ordine al quale la Corte di merito ha coerentemente valutato le dichiarazioni DEla stessa imputata e dei collaboratori, inferendone, con sufficiente conseguenzialità
logica, la partecipazione ai traffici facenti capo al convivente Dogali.
K) DI VI AN: è stato condannato alla pena di ventisei anni e due mesi di reclusione per i DEitti, uniti per continuazione, di associazione sia di stampo mafioso che finalizzata al narcotraffico e di commercio di sostanze stupefacenti, oggetto di vari capi di imputazione.
Attengono a questioni processuali già esaminate i primi quattro motivi di ricorso e i motivi relativi ad asserite violazioni di norme processuali, in riferimento al novellato art. 111 Cost., alla sopravvenienza DEla 1. n. 63 DE 2001 e all'inutilizzabilità DEle rogatorie a norma DEla 1. n. 367 DE
2001: dette questioni devono considerarsi infondate per le ragioni precedentemente esposte.
Non può essere accolto neppure il settimo motivo, comune ai ricorrenti che, come Di GI
NT, sono assistiti dall'avv. IN: con tale censura -sollevata, a quanto consta, per la prima volta nel giudizio di legittimità è stata dedotta la violazione DEart. 238, comma 2-bis, c.p.p., nel testo modificato dalla 1. n. 267 DE 1997, entrata in vigore prima che, con la lettura DE dispositivo,
fosse concluso il giudizio di primo grado. L'inconsistenza DEla doglianza risulta palese quando si considera che essa è priva DEindispensabile requisito DEla specificità, in quanto non è stato precisato se i verbali DEle dichiarazioni rese dai collaboratori in altri procedimenti siano stati acquisiti dalla Corte di primo grado senza il consenso degli accusati e, in caso affermativo, se le parti abbiano richiesto il nuovo esame dei dichiaranti, a norma DEla disposizione transitoria di cui all'art. 6,
comma 2, DEla citata 1. n. 267/97.
58 Quanto alle censure mosse contro la valutazione DEle risultanze probatorie, i cui risultati sono stati posti a base DE verdetto di condanna per i reati ascritti, deve preliminarmente sottolinearsi che la sentenza impugnata si è puntualmente uniformata all'indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la sentenza d'appello non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado quando entrambe si sviluppino secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, onde la motivazione DEla prima si salda con quella DEla seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri, e, da ultimo, Cass., Sez. I, 21
marzo 1997, Greco ed altri;
Cass., Sez. I, 4 aprile 1997, Proietti ed altri).
Ciò posto, anche alla luce di quanto precisato in tema di valutazione DEle chiamate in reità e in correità (v. § 8), va rilevato che la Corte di secondo grado ha correttamente applicato i criteri stabiliti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., sottoponendo a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, la cui intrinseca attendibilità e la cui convergenza sui nuclei essenziali dei singoli racconti è stata puntualmente accertata con argomentazioni di ineccepibile congruenza logica, mediante le quali la Corte territoriale si è fatta carico di confutare le numerose obiezioni difensive ed ha provveduto a ricostruire le numerose vicende criminose che hanno visto Di GI
NT come uno dei principali protagonisti. Pertanto, deve riconoscersi che lo sviluppo argomentativo DEla motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce DE quale appare giustificata la ritenuta dimostrazione DEla riferibilità a Di GI NT dei fatti che formano oggetto dei vari capi di imputazione. Ne segue che la motivazione DEla sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica DE rispetto
DEle regole DEla logica e DEla conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento DEle
prove, senza poter attingere l'intrinseca consistenza DEle valutazioni riservate al giudice di merito.
59 M ON
La valutazione compiuta dalla Corte di secondo grado non merita censure non soltanto con riguardo all'interpretazione DEle prove, ma anche sotto il profilo DEla qualificazione giuridica dei fatti accertati. Per quanto riguarda, in particolare, il DEitto associativo ex art. 416-bis c.p., devono essere richiamate le considerazioni svolte nel § 9 in riferimento all'esistenza nel caso di specie degli elementi DEla forza intimidatrice promanente dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà, nonché le notazioni relative al concorso dei DEitti associativi di stampo mafioso e relativi al commercio di droga (v. § 10), con la precisazione che la Corte di secondo grado ha dato convincente risposta alle contestazioni difensive, osservando che i contrasti tra Di GI
NT e il fratello IL, capo DEorganizzazione, non escludono la configurabilità DEla
fattispecie associativa, dato che l'eventuale conflittualità interna al sodalizio criminale e i particolari,
divergenti, interessi dei componenti non valgono a spezzare il vincolo associativo in assenza di una irreversibile rottura DE legame DEittuoso (p. 107-108 e 458).
Infine, va rilevato che è DE tutto generico l'unico motivo contenuto nel ricorso DEavv. Rosica
vertente sul rigetto di una richiesta di applicazione DEla continuazione, mai avanzata, e che resta preclusa la doglianza riguardante la disposta confisca, atteso che tale punto, oggetto di specifica statuizione DEla sentenza di primo grado, non risulta investito da motivo di appello.
Il diniego DEle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato.
L) DI VI EM: condannato con la sentenza di primo grado all'ergastolo con isolamento diurno per un anno per l'omicidio NT, per i reati associativi, per il traffico di droga e di armi, ha ottenuto la riduzione DEla pena a trenta anni di reclusione in dipendenza DEla mancata estradizione relativamente all'omicidio.
E' fondato il primo motivo di ricorso con cui è stata denunciata l'inosservanza degli artt. 50,
comma 3, c.p.p. e 14 DEla Convenzione europea di estradizione, ratificata con l. 30.1.1963, n. 300.
Invero, accertato che nella stessa sentenza di appello è dato atto che non risulta concessa dal
Portogallo l'estradizione in Italia per l'imputazione DEomicidio DENT (p. 466), deve
606 0 sottolinearsi che la Corte di secondo grado ha ritenuto che la mancanza di estradizione rilevi unicamente sulla eseguibilità DEla pena DEergastolo (p. 467). Così statuendo, la Corte si è, però,
discostata dall'indirizzo giurisprudenziale, avallato da una recente pronuncia DEle Sezioni Unite di questa Corte, per cui nei procedimenti di estradizione dall'estero per l'Italia in cui trovi applicazione la
Convenzione europea, ratificata e resa esecutiva con 1. n. 300 DE 1963, il principio di specialità
previsto dall'art. 14 DEla Convenzione comporta che l'azione penale nei confronti DEla persona estradata è, in Italia, improcedibile ove riguardi un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è
stata concessa (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2001, Ferrarese ed altri). Alla stregua di tale principio, al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, risulta evidente l'"error in procedendo" che inficia la sentenza impugnata, con la quale è stato illegittimamente stabilito che la mancanza di estradizione per l'omicidio DENT non impediva l'esercizio DEla giurisdizione, ma rendeva semplicimente non eseguibile la pena DEergastolo inflitta per tale imputazione.
E' infondato, invece, il motivo di ricorso con cui Di GI IL ha dedotto che l'estradizione è stata concessa per il DEitto associativo di cui al capo 3 e non per quello di cui al capo
2. La tesi DE ricorrente è palesemente smentita dalle puntuali notazioni contenute nella sentenza impugnata, in cui è stato argomentatamente ritenuto che i provvedimenti di estradizione, emessi dalle autorità portoghesi, hanno avuto ad oggetto i reati di associazione a DEinquere e di traffico di stupefacenti di cui alle ordinanze di custodia cautelare in data 31.3.1993, poi confluiti in vari capi di imputazione, compreso il capo 2.
M) DI VI PO: è stato applicato un aumento di pena di dodici anni di reclusione per i DEitti associativi e per il traffico di droga, uniti per continuazione ai reati già
giudicati dalla Corte di Appello di Firenze.
La maggior parte DEle questioni processuali dedotte nel ricorso DEavv. IN sono state già
esaminate e devono intendersi disattese alla luce DEle argomentazioni precedentemente sviluppate.
61 Non merita pregio l'eccezione di improcedibilità DEazione penale a causa DEla mancata estradizione di Di GI PP dal Marocco per i reati contestatigli. L'infondatezza DEle
deduzioni DE ricorrente è resa palese dalle specifiche e precise considerazioni contenute nella sentenza impugnata in cui è stato chiarito, sulla base di un'accurata e coerente disamina DEla
documentazione, che i provvedimenti di estradizione adottati dalle autorità marocchine riguardano tutti i reati attribuiti all'imputato, sia quelli contestati con l'ordinanza custodiale DE 3.5.1994 sia quelli contestati con l'ordinanza custodiale DE 31.3.1993, con la precisazione che la conclusione è
avvalorata dal fatto che dai predetti provvedimenti non emergono limitazioni apposte alla concessione
DEestradizione e che la normativa convenzionale vigente impone la necessità di motivare la pronuncia di rigetto totale o parziale DEla domanda di estradizione.
E' insussistente la prospettata violazione DE principio DE "ne bis in idem", in quanto nella sentenza impugnata è stato accertato, quanto ai DEitti associativi, che le attività illecite oggetto DEla
sentenza DEla Corte di Appello di Firenze sono riconducibili in ambiti soggettivi DE tutto diversi e,
quanto ai reati-fine, che i particolari traffici di droga e di armi giudicati con la predetta decisione sono estranei alle imputazioni DEle quali Di GI PP è stato chiamato a rispondere nel presente processo. Ne segue che non è pertinente il richiamo all'art. 649 c.p.p., la cui applicazione presuppone l'identità DE fatto, ossia la completa coincidenza DEla condotta, DEevento, DE nesso causale (Cass., Sez. I, 18 dicembre 1992, Malorgio).
Col 15° motivo DE ricorso DEavv. IN sono stati denunciati difetto e contraddittorietà
DEla motivazione, in riferimento all'art. 192 c.p.p., per l'errata interpretazione logica e giuridica degli elementi di prova posti a fondamento DEla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati contestati.
Le censure sono infondate. Invero, richiamato quanto esposto al § 8 a proposito dei criteri stabiliti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., è da rilevare che la Corte di secondo grado ha compiuto una esauriente analisi critica DEle dichiarazioni accusatorie dei numerosi collaboratori di giustizia che hanno parlato DEle attività criminali di Di GI PP, ponendone in luce la intrinseca th attendibilità alla stregua dei criteri DEla precisione, DE disinteresse, DEla spontaneità, ed osservando,
con considerazioni munite di plausibilità e di congruenza logica, che le propalazioni dei collaboranti sono tra loro autonome e convergenti e, pertanto, si riscontrano reciprocamente, sichè formiscono un idoneo supporto individualizzante alla ricostruzione DEle varie vicende criminose e all'attribuzione
DEle stesse all'imputato. Pertanto, a fronte di un apparato argomentativo organico e coerente, devono essere disattese le molteplici contestazioni sollevate dalla difesa DE ricorrente, che, peraltro, si risolvono sovente in una diversa interpretazione DEle risultanze probatorie, attingendo il merito DEla
valutazione eseguita dalla Corte di secondo grado, che, per la sua congruenza logica e giuridica, non è
sindacabile nel giudizio di legittimità, tanto più che la motivazione DEla sentenza impugnata è
contraddistinta dal carattere DEla completezza, essendo stata fornita adeguata risposta alle obiezioni difensive formulate nei motivi di appello. Inoltre, in relazione al DEitto associativo ex art. 416-bis c.p., devono essere richiamate -al pari di quanto è stato fatto nell'esame DE ricorso di Di GI
NT- le considerazioni svolte nel § 9 in riferimento sia all'esistenza nel caso di specie degli elementi DEla forza intimidatrice promanente dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà sia al concorso dei DEitti associativi di stampo mafioso e relativi al commercio di droga (v. § 10), precisando che la Corte di secondo grado ha dato convincente risposta alle contestazioni difensive, con il richiamare le dichiarazioni DE coimputato Di GI IL,
capo DEorganizzazione, oltre che dei collaboratori di giustizia, a dimostrazione DEappartenenza di
Di GI PP all'associazione di stampo mafioso, la cui configurabilità non è ostacolata dalla conflittualità interna al sodalizio criminale, per la ragione che i contrasti col fratello IL non impedivano il persistente comune attivarsi nella lucrosa gestione degli illeciti affari (p. 108 e 474-
475).
Il diniego DEle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato.
63 N) DI IO IA AN: è stato condannato a tredici anni di reclusione perché ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 2) e di corruzione (capo 152), uniti per continuazione.
I distinti ricorsi proposti dai due difensori DEimputato investono principalmente la correttezza logica e giuridica DEla motivazione DEla sentenza impugnata, essendo state denunciate la violazione DEart. 192 c.p.p. nell'apprezzamento degli elementi probatori e l'esattezza DEla
qualificazione giuridica dei fatti accertati come partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata dai Di GI.
Le censure non possono essere condivise. Invero, la Corte di secondo grado ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori Di GI MA e ZO, verificandone -con ampia ed adeguata motivazione munita di congruenza logica- l'attendibilità intrinseca, l'autonomia e la convergenza sui nuclei fondamentali DEle propalazioni, la cui affidabilità è rafforzata dalla particolare posizione che gli stessi collaboranti avevano all'interno DEorganizzazione criminosa: ditalchè, stante l'ineccepibile congruenza logica DEla valutazione degli elementi di prova e la rispondenza DE metodo valutativo ai criteri enunciati dall'art. 192, comma 3, c.p.p., resistono al sindacato di questa Corte i risultati probatori in base ai quali è stato ritenuto dimostrato che il Di IO, poliziotto in servizio presso il
Commissariato Musocco di ILo, ha per anni fornito informazioni ai Di GI, avvertendoli preventivamente -in concorso con il suo collega TO Tammaro, reo confesso e patteggiante, in servizio presso lo stesso ufficio- DEla imminenza di perquisizioni, DEesistenza di controlli e di intercettazioni telefoniche, con la precisazione che l'imputato svolgeva nell'interesse dei Di GI
pratiche amministrative per il rilascio dei passaporti e riceveva un compenso mensile, oltre a regali di vario genere. La completezza DEla struttura argomentativa DEla motivazione appare evidente quando si considera che la Corte distrettuale ha preso in esame tutte le innumerevoli obiezioni dedotte dalla difesa DE Di IO per contestare le valutazioni di attendibilità e di convergenza DEle dichiarazioni di
Di GI MA e LO ZO e che le singole contestazioni sono state confutate, punto per punto, con argomentazioni dotate di adeguata plausibilità logica e, dunque, non censurabili nel giudizio di legittimità.
Mancano di pregio anche i rilievi critici mossi contro la sentenza per denunciare l'asserito
"error in iudicando" nell'operazione di qualificazione giudica DE fatto all'interno DEla fattispecie associativa. Invero, premesso che la partecipazione ad un'associazione finalizzata al commercio di droga è connotata dalla consapevole volontà di apportare un apprezzabile contributo alla realizzazione
DE comune programma DEittuoso relativo al narcotraffico, non merita critica l'opinione accolta dalle
Corti di merito, a giudizio DEle quali la condotta sistematicamente posta in essere dal Di IO, per vari anni, è qualificata dai coefficienti obiettivi e soggettivi propri DEla partecipazione all'associazione criminosa, con la precisazione che l'aiuto fornito dall'imputato non riguardava singoli associati, ma l'intera compagine organizzativa, rafforzandone l'operatività e la sopravvivenza.
E' congrua la motivazione relativa al diniego DEle attenuanti generiche e alla determinazione
DE trattamento sanzionatorio, risultando giustificate tali statuizioni dal riferimento all'estrema gravità
degli illeciti e dall'elevata capacità criminale manifestata da un soggetto che, per anni, è venuto meno al dovere di rispettare la legge e di farla rispettare dagli altri.
O) DI ON EN: è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e di lire 40.000.000 di multa per il commercio di cocaina di cui al capo 92.
Nella sentenza impugnata il reato di spaccio attribuito all'imputato è stato ritenuto provato sulla base DEle dichiarazioni di DR AR, reputate attendibili e confermate dal contenuto
DEle conversazioni telefoniche intercettate. Ne segue l'infondatezza DEle censure contenute nel ricorso, tendenti, per lo più, a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi di prova da parte
DE Giudice di legittimità.
P) DI NA RA: agente di polizia penitenziaria, è stato condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione per il DEitto associativo di cui al capo 2 e per procurata evasione (capo 72). Deve essere disattesa l'eccezione di nullità DE giudizio di secondo grado, dedotta in relazione all'illegittima notificazione DE decreto di citazione a giudizio, per la ragione che dalla documentazione in atti risulta che l'atto è stato notificato al Di AP dall'assistente U.N.E.P., in
Alghero il 13.3.1999, mediante consegna di copia a AZ NT suocero convivente che ne cura la consegna>>, onde non possono condividersi le allegazioni difensive formulate con riferimento ad una differente relata di notifica, fotocopiata nel corpo DE ricorso senza garanzia di autenticità.
Peraltro, mette conto osservare che la tesi DE ricorrente, oltre ad essere smentita dal documento acquisito agli atti DE processo, deve considerarsi comunque infondata per le ragioni indicate nella sentenza impugnata (p. 482), in cui è stato ricordato la natura di atto pubblico DEla relata di notifica,
che fa stato fino a querela di falso.
E' infondato il motivo con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., in quanto la Corte di merito ha tenuto presenti tutti gli elementi di giudizio disponibili, privilegiando,
con valutazione insindacabile, la estrema gravità dei fatti (il Di AP, agente di polizia penitenziaria, era inserito nell'associazione finalizzata al narcotraffico e ha reso possibile l'evasione di
Di GI IL) e l'elevata capacità criminale DEimputato.
Q) RI IG: è stato condannato ad undici anni di reclusione per il DEitto
associativo di cui al capo 50 e per lo spaccio di eroina di cui al capo 53.
Non ha fondamento il primo motivo di ricorso a mezzo DE quale è stato prospettato il vizio di motivazione carente, contraddittoria e illogica in relazione alla ritenuta partecipazione al DEitto
associativo. Invero, sulla base DEle convergenti dichiarazioni accusatorie DE DO e di RI
RI e DEle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (v. p. 412-415), la Corte di secondo grado ha ritenuto che l'esercizio continuativo DEattività di spaccio per circa tre mesi costituisca una condotta di partecipazione al sodalizio, connotata, sul piano obiettivo, dall'apporto di un apprezzabile contributo alla vita DEassociazione con la consapevolezza DEinserimento nella struttura organizzativa. La motivazione resiste al sindacato DE Giudice di legittimità per la sua
66 congruenza logica e giuridica al pari di quella vertente sul punto relativo all'esclusione DEattenuante
di cui all'art. 73, comma 5, DE D.P.R. n. 309/90, giustificata con la considerazione che non può
reputarsi di "lieve entità" una condotta prolungata di spaccio svolta per conto di una pericolosa associazione criminale.
R) NI RI: è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il DEitto associativo previsto dall'art. 416-bis c.p. e e per il reato di cui all'art. 74 DEla
I. n. 865/75 (capi 81 e 154).
Merita accoglimento il primo motivo di ricorso rivolto contro la statuizione con cui la Corte
territoriale, dopo avere affermato la possibilità di concorso DEle attenuanti premiali previste dagli artt. 8 DE d.l. n. 152/91 e 73, comma 7, DE D.P.R. n. 309/90, ha escluso che il FO possa beneficiare di quest'ultima attenuante perché non prevista dalla I. n. 685/75. Così statuendo, però, la
Corte ha violato il principio DE "favor rei" enunciato dal terzo comma DEart. 2 c.p., secondo cui se la legge DE tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile>>:
ed, infatti, la differente disciplina DE trattamento sanzionatorio DE fatto criminoso, conseguente alla successiva previsione di un'attenuante ad effetto speciale, avrebbe reso necessario l'accertamento
DEla disciplina più favorevole a norma DE citato art. 2, comma 3, c.p.- La conclusione ha valore
assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso, vertente sull'asserita disparità di trattamento con riguardo alla posizione di RI RI.
Dalle precedenti considerazioni consegue che deve pronunciarsi l'annullamento DEla sentenza impugnata nei confronti DE FO, con la precisazione che la Corte di rinvio dovrà seguire il criterio DEla valutazione globale e non frazionata DE contenuto DEle diverse discipline, al fine di stabilire quale sia la legge penale più favorevole ai sensi DEart. 2, comma 3, c.p. (cfr. Cass., Sez. I,
67 S) ZZ IM: è stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione per i reati, uniti per continuazione, di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 2), di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 3) e di violenza privata (capo 138).
Riguardo all'eccezione con cui è stata dedotta la violazione DEart. 487 c.p.p., con la conseguente nullità DEla dichiarazione di contumacia emessa senza che fosse sentito il difensore di fiducia, che aveva aderito allo sciopero degli avvocati, deve rilevarsi che la Corte di secondo grado,
dopo avere preso atto DEadesione DE difensore di fiducia all'astensione collettiva, ha disatteso l'istanza di rinvio DE dibattimento, in quanto non risultava provato che detto difensore avesse comunicato al proprio assistito l'intenzione di astenersi dall'udienza, e, dopo avere nominato un sostituto a norma DEart. 97 c.p.p., ha provveduto alla dichiarazione di contumacia DE LA (v.
ordinanza dibattimentale DE 14.5.1999). Orbene, considerato che l'imputato era assistito da un sostituto DE difensore di fiducia, che non si è opposto alla dichiarazione di contumacia, va riconosciuta l'esattezza giuridica DEla soluzione accolta dalla Corte di merito, che, con la dichiarazione di contumacia, non è incorsa in alcuna violazione di norma processuale.
Mancano di pregio anche le censure rivolte a denunciare l'illogicità DEla motivazione e
l'errata applicazione DE criterio valutativo di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., atteso che nella sentenza impugnata è stata posta adeguatamente in luce l'attendibilità intrinseca ed estriseca DEle
dichiarazioni accusatorie di Di GI MA e DE convivente DR, rafforzata dall'esistenza di riscontri esterni che convergono nell'attestare che l'imputato operava nell'orbita DE
gruppo facente capo a Di GI NT, in rapporto con lo stesso e con altri soggetti collegati a quest'ultimo.
T) DO GI ON: è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il DEitto associativo ex art. 416-bis c.p. di cui al capo 81.
L'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso è stata posta in luce con le argomentazioni precedentemente esposte, in particolare nei § 1, 2 e 4, facendo presente, in ordine alla violazione
68 DEart. 238 c.p.p., che la Corte di merito ha la disposto la rinnovazione DEistruzione dibattimentale per sentire, nel giudizio di appello, i collaboratori già esaminati allorchè era stato disposto lo stralcio
DEla posizione DE DO.
Manca di pregio il quinto motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione degli artt.
192, comma 3, c.p.p. e 416-bis c.p., atteso che il convincimento di entrambi le Corti di merito sull'appartenenza DE DO all'associazione di stampo mafioso costituisce il coerente risultato
DEla completa ed accurata disamina DEle dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboranti,
pienamente convergenti nel confermare l'inserimento DEimputato nel sodalizio criminoso di cui al capo 81 ed il collegamento con importanti esponenti DEla 'ndrangheta calabrese, alla quale risultava affiliato. Le censure DE ricorrente sono prive di pregio anche nella parte in cui è stata contestata la configurabilità DE DEitto associativo ex art. 416-bis c.p., valendo, per l'associazione contestata al capo 81 cui apparteneva il DO, le considerazioni svolte nel § 9. Deve essere disattesa anche la censura che investe l'applicazione DEaggravante DEavere finanziato attività economiche con i proventi DEattività illecita, in quanto, alla luce DEle conclusioni DEle due sentenze di merito che,
sul punto, si integrano, è stato ritenuto accertato, con esauriente motivazione, che la gestione DEla
società finanziaria "Grifin" costituiva un mezzo di riciclaggio dei capitali di illecita provenienza.
E' infondato l'ultimo motivo di ricorso riguardante l'illogicità manifesta DEla motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., atteso che la pronuncia relativa al diniego DEle attenuanti generiche e alla misura DEla pena trova congrua base giustificativa nei precedenti numerosi ed assai gravi, nonché nella pericolosità sociale DEimputato.
U) RI RA AO: condannato alla pena di dieci anni di reclusione per appartenenza ad associazione finalizzata al narcotraffico, nel giudizio di appello è stato assolto a norma DEart. 530, comma 2, c.p.p. e la sentenza di secondo grado è stata impugnata sia dall'imputato che dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di ILo.
Ich 69 Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità DE ricorso DE AN. Difatti, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, una volta che sia stata pronunciata, a seguito
DEabolizione DEla formula dubitativa, assoluzione ai sensi DEart. 530, comma secondo, c. p.
p., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse DEimputato al conseguimento di una piu' favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non puo' essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova DEla responsabilita' DEaccusato, e cioe' sia che sia stata acquisita la prova positiva DEla
sua innocenza, sia che la prova DEla sua responsabilita' si sia rivelata soltanto insufficiente: ed invero, l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli
pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche puo' essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perche' esplicative di una perplessita' sull'innocenza DEimputato, con la precisazione che l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione DEla parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non gia' di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1995, Fachini ed altri, e, più di recente, v.
Cass., Sez. III, 28 gennaio 1999, Fazio).
Alla declaratoria di inammissibilità DE ricorso DE AN deve seguire la condanna DE
ricorrente al pagamento DEle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa
DEle ammende.
Deve essere rigettato, perché destituito di giuridico fondamento, il ricorso proposto dal
Procuratore Generale di ILo contro la pronuncia assolutoria. A conclusione di un'attenta
valutazione DEle risultanze probatorie, condotta lungo un filo logico dotato di assoluta coerenza, la
Corte di secondo grado ha rilevato che gli esistenti elementi di accusa appaiono ambigui e contraddittori in ordine all'inserimento DEavv. AN nell'associazione criminosa facente capo al
0 th 7
70 ET, risultando insufficiente la prova di un consapevole contributo DE legale diretto a rafforzare la compagine associativa, mettendo al servizio di questa le proprie prestazioni difensive,
onde, con particolare riferimento al rapporto professionale tra l'avv. AN e il NE, non sussiste la certezza che il rapporto stesso fosse finalizzato "alla preservazione DE sodalizio e DE suo capo", anzichè alla effettiva assistenza ai singoli clienti, appartenenti all'associazione. Poiché la
pronuncia impugnata risulta sorretta da una organica e coordinata valutazione degli elementi probatori, interpretati secondo le regole DEla logica, devono considerarsi infondate le censure dedotte dal Procuratore Generale di ILo, che peraltro, essendo spesso dirette a proporre una diversa analisi valutativa DEle risultanze probatorie, fuoriescono dal tema di indagine proponibile al Giudice di legittimità.
V) AR GA: è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e di lire 50.000.000 di multa per il commercio di sostanze stupefacenti di cui al capo 37.
E' infondato l'unico motivo di ricorso contenente la doglianza di illogicità manifesta DEla
motivazione in ordine al diniego DEle attenuanti generiche e alla misura DEla pena, dato che la Corte
di secondo grado ha dato plausibile giustificazione alle proprie statuizioni rilevando che l'attività
criminosa ha avuto notevole durata ed ha riguardato ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e che non può assegnarsi rilevanza all'ammissione di responsabilità DEimputato intervenuta allorchè erano state acquisite gravi prove a suo carico.
La mancata concessione DEle attenuanti generiche è sorretta da adeguata motivazione.
W) MARGIOTTA MAURIZIO: è stato condannato alla pena DEergastolo con l'isolamento diurno per dodici mesi perché ritenuto responsabile DEomicidio NT, di traffico di droga, di detenzione e porto illegale di armi, nonché di concorso nell'evasione di Di GI IL.
Le numerose eccezioni riguardanti la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità
e di inutilizzabilità, identiche a quelle sollevate da tutti gli altri ricorrenti assistiti dall'avv. IN,
sono state già esaminate e disattese.
71 Le censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti investono il capo di sentenza relativo alla pronuncia di responsabilità per l'omicidio DENT e vertono sull'asserita illogicità DEla
motivazione nella ricostruzione DE crimine e nell'individuazione degli autori: nel precedente § 11 è
stata posta in evidenza l'inconsistenza di tali doglianze e sono state riconosciute la corretta applicazione dei criteri valutativi stabiliti nell'art. 192, comma 3, c.p.p. e la congruenza logica
DEinterpretazione DEle dichiarazioni dei collaboranti, convergenti nell'indicare il AR quale esecutore materiale DE crimine.
Il diniego DEle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
X) RT SS e LL ET: sono stati condannati alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno per concorso nell'importazione di hashish trasportato a mezzo DEla
motonave "EM" sulla quale era stato caricato in Marocco un quantitativo di sette tonnellate di hashish diretto in Calabria.
Entrambi i ricorrenti hanno denunciato la manifesta illogicità DEla motivazione e la violazione DEart. 192, comma 3, c.p.p., sul rilievo che la Corte di secondo grado si era limitata a recepire le conclusioni accolte nella sentenza di primo grado, senza tenere conto DEle contestazioni formulate con i motivi di appello e senza procedere ad un'autonoma valutazione DEintrinseca
attendibilità DEla chiamata in reità e dei riscontri individualizzanti.
Il ricorso è fondato. Deve premettersi che la condanna DE TI e DE OL trae fondamento dal convincimento che essi avessero la disponibilità di un telefono cellulare fittiziamente intestato alla Garetto e che tale apparecchio fosse stato utilizzato per tenere contatti con i cellulari in uso al De NU e al Lo PR in vista DEle operazioni di sbarco DEla sostanza stupefacente dalla motonave. Posto che la circostanza DEla disponibilità DE telefono cellulare da parte dei due imputati poggia unicamente sulle dichiarazioni di FR CE, imputato in procedimento connesso, deve porsi in risalto che la Corte di secondo grado non è riuscita a giustificare l'opinione relativa
72 all'esistenza di riscontri estrinseci individualizzanti, tali non potendosi considerare né l'amicizia tra il
Invero, nella giurisprudenza di questaTI e il OL né la loro conoscenza del Polifroni.
Corte è stato chiarito che la chiamata in reità, perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, di riscontri estrinseci, i quali devono avere carattere
"individualizzante", nel senso che non devono semplicemente consistere nell'oggettiva conferma DE
fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona
DE chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo DEattribuzione a quest'ultimo DE reato contestato (Cass., Sez. I, 7 novembre 2000, Cannella ed altri;
Cass., Sez. VI, 16 aprile 1998, Craxi ed altro).
Dai precedenti rilievi emerge la carenza logica e giuridica DEla motivazione DEla sentenza impugnata, che ha dato credito alle dichiarazioni DE FR senza indicare idonei riscontri esterni,
che, per il loro carattere individualizzante, avrebbero dovuto confermare che il collaboratore aveva ceduto l'uso DE cellulare al TI e al OL e che costoro lo avevano utilizzato per mettersi in contatto con il De NU e il Lo PR. Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio DEla
sentenza in ordine ai predetti capi.
Y) IL IL RE: è stato condannato alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 2) e per reati relativi alle armi (capi 95 e 153).
Per le ragioni già illustrate devono essere disattesi i motivi relativi alla violazione DEart. 416
per l'omessa trasmissione al GUP dei verbali DEle dichiarazioni dei collaboranti ed ai mutamenti
DEla composizione DE collegio giudicante nel collegio di primo grado.
Neppure le ulteriori eccezioni di rito sono fondate: a) non lo è certamente quella relativa alla nullità conseguente all'omessa traduzione all'udienza DE8.10.1999, correttamente disattesa in base alle argomentazioni svolte nell'ordinanza DE 17.12.1999; b) l'eventuale inadempimento DE dovere di
73
: astensione DE P.M. non determina alcuna nullità degli atti compiuti;
c) è generica e, comunque, non dimostrata la circostanza che uno dei giudici popolari non aveva compiuto trenta anni al momento
DEla nomina;
e) non sussiste nei confronti DE IL una situazione processuale caratterizzata dalla incompatibilità DEunico difensore di più imputati.
Ciò posto, non hanno pregio le censure mosse contro la motivazione DEla sentenza relativamente alla riconosciuta responsabilità in ordine ai DEitti ascritti al IL. Invero, sulla base
DEle dichiarazioni dei collaboratori, correttamente ritenute intrinsecamente attendibili e
puntualmente convergenti, la Corte di secondo grado ha considerato, con motivazione adeguata, che la fornitura di armi di assai elevata offensività al gruppo criminale AI-Di GI rappresentava un consapevole contributo rilevante alle attività DEassociazione e un apporto univocamente indicativo DEinserimento nell'associazione.
Deve essere disattesa la doglianza relativa alla mancata applicazione DEla diminuente di cui all'art. 89 c.p., contenuta nei motivi aggiunti, per la ragione che la censura introduce un tema di indagine non indicato con il ricorso, in cui non risulta dedotto il vizio parziale di mente a causa di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti.
Z) IS ED: è stato condannato alla pena di undici anni di reclusione e
101 milioni di multa per traffico di sostanze stupefacenti (capo102) e per detenzione e porto illegale di un'arma (capo 135).
Le questioni processuali sollevate col ricorso sono state già esaminate e dichiarate infondate,
onde sulle stesse è sufficiente richiamare le argomentazione precedentemente esposte.
Merita, invece, accoglimento il motivo di ricorso con cui sono state denunciate l'illogicità
manifesta DEla motivazione e la violazione DEla regola di giudizio stabilita dall'art. 192, comma 3,
c.p.p., in ordine alla valutazione degli elementi di accusa, dal momento che il tessuto argomentativo
DEla decisione presenta rilevanti carenze che ne pregiudicano la congruenza logica e giuridica.
74 Invero, la Corte di secondo grado ha acriticamente ripercorso l'itinerario motivazionale DEla
sentenza di primo grado, senza un esame serio ed approfondito dei rilievi critici dedotti con i motivi di appello e senza preoccuparsi di stabilire se quelli che sono stati considerati riscontri DEle
dichiarazioni accusatorie DE Lo CC avessero o meno carattere individualizzante.
Pertanto, gli accertati vizi logici e giuridici DEla motivazione giustificano l'annullamento con rinvio DEla sentenza per il capo relativo alla posizione DE RA.
A-1) TO AO: è stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione e di lire 91.000.000 di multa per commercio di sostanze stupefacenti e reati relativi alle armi.
I primi tre motivi di ricorso sollevano questione di rito già esaminate e disattese.
Non ha pregio il quarto motivo relativo all'asserita mancanza di decreto autorizzativo DE
pubblico ministero di acquisizione dei tabulati telefoni, in quanto la censura, oltre a non essere stata dedotta con i motivi di appello, è stata formulata in forma dubitativa, quasi come un'istanza volta a sollecitare un accertamento circa l'esistenza o non dei decreti autorizzativi, piuttosto che come specifica eccezione di un preciso vizio "in procedendo".
Non sono ravvisabili i vizi logici e giuridici DEla motivazione denunciati col quinto motivo di ricorso, in quanto la valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è stata correttamente eseguita mediante l'applicazione dei criteri di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. ed i convergenti risultati sono stati posti a raffronto con gli ulteriori elementi disponibili all'interno di un organico quadro interpretativo, alla cui stregua il racconto dei collaboratori e, in particolare, le affermazioni DE comandante DEla motonave hanno trovato inequivoco riscontro nei dati tratti dai tabulati telefonici, dai quali risultano comprovati i contatti con il TA, con il Lo PR ed il De
NU, e nella identificazione nell'imbarcazione appartenente all'imputato DE mezzo usato per il trasbordo DEla sostanza stupefacente dalla motonave.
Il motivo di ricorso riguardante le armi risulta privo di specificità e quello relativo alla dedotta violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. è infondato, essendo la decisione adeguatamente motivata.
75 B-1) UC ES: è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il DEitto associativo ex art. 416-bis c.p. di cui al capo 81.
Il primo motivo di ricorso riguarda l'esistenza degli elementi costitutivi DE DEitto di associazione mafiosa, quale risulta DEineato nel citato capo 81: il tema è stato già trattato nel § 9 e,
alla stregua DEle conclusioni ivi esposte, le censure devono considerarsi infondate.
Non hanno consistenza neppure le censure mosse contro la valutazione degli elementi probatori e l'asserita inosservanza dei criteri dettati dall'art. 192, comma 3, c.p.p., dato che la Corte di secondo grado ha correttamente tratto la prova DEinserimento DE CA nell'associazione di cui al capo 81 attribuendo intrinseca attendibilità alla chiamata di correo fatta dal FO, partecipe allo stesso sodalizio criminoso, ed indicando, quali riscontri, le convergenti dichiarazioni di IS, ZO e
Di GI MA e i collegamenti con la 'ndrangheta calabrese, nonché l'uso di un'autovettura blindata per i suoi spostamenti.
Infine, deve essere disatteso il motivo relativo alla mancata concessione DEle attenuanti generiche e alla determinazione DEla pena, risultando giustificate le statuizioni su tali punti con la particolare pericolosità sociale DEimputato rivelata dall'inserimento in gravi contesti di criminalità ·
organizzata e dall'ampia durata DEle attività criminose.
C-1) AC RA: è stato condannato alla pena di undici anni di reclusione e di lire
130.000.000 di multa per spaccio continuato di sostanze stupefacenti di cui al capo 98..
Le eccezioni di rito corrispondono a quelle già esaminate nella parte generale DEla
motivazione, allorchè è stata trattata la posizione degli altri ricorrenti assistiti dall'avv. IN.
Col diciannovesimo motivo DE ricorso di quest'ultimo difensore è stata prospettata la violazione DEart. 192 c.p.p. sulla premessa che le dichiarazioni accusatorie DE Lo CC
costituiscono l'unica fonte di prova a carico DE AC e sono DE tutto prive di riscontro.
La doglianza è infondata. Invero, nella sentenza impugnata è stato posto in luce che le precise e dettagliate dichiarazioni DE Lo CC, considerate intrinsecamente attendibili, trovano puntuale
76 conferma nelle affermazioni di Di GI MA, che ha parlato DEle consegne di droga al
"Franco di DRa", da identificare nell'imputato per il fatto che costui gestisce nella zona un night club.
D-1) EL RA: è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il DEitto associativo di cui al capo 81, con le attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 8 d.l. n. 152/91 prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non ha fondamento l'unica doglianza relativa all'entità DEla pena, in quanto nella sentenza impugnata la determinazione DE trattamento sanzionatorio è stata congruamente giustificata in riferimento alla gravità e alla protrazione nel tempo DEla condotta criminosa.
E-1) EL RD: è stato condannato alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e di lire 16.000.000 di multa per associazione di stampo mafioso (capo 81) e per spaccio continuato di sostanze stupefacenti (capo 82), con le attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 73,
comma 7, DE D.P.R. n. 309/90 prevalenti sulle contestate aggravanti.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Quanto alla prima censura, va sottolineato che la
Corte di secondo grado, muovendo da una pena di dodici anni di reclusione, ha diminuito la pena a sette anni a seguito DEapplicazione DEla predetta attenuante, tenendo conto sia DEimportanza DEla
scelta collaborativa sia DEla gravità e DEla durata DEla condotta criminale: ditalchè, sono inconsistenti i rilievi critici mossi contro una decisione congruamente motivata.
Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di ricorso che investe la statuizione con cui la
Corte di merito, una volta individuato il reato più grave in quello di cui al capo 82, rettamente ha sostituito all'attenuante ex art. 8 DE d.l. n. 151/91 quella prevista dall'art. 73, comma 7, DE D.P.R. n.
309/90, né risulta giustificata la doglianza relativa al divieto di "reformatio in peius" per la ragione che l'operazione compiuta con la sentenza impugnata si è tradotta nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.
77 F-1) ETRTRE AR: è stato condannato alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di associazione mafiosa (capo 81), di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 76) e spaccio aggravato di sostanze stupefacenti (capo 77).
Per quanto concerne le censure sollevate contro la ritenuta riconducibilità DE gruppo organizzativo di cui al capo 81 nel moLO associativo prefigurato dall'art. 416-bis c.p. devono essere richiamate le argomentazioni sviluppate nel § 9, sicchè le doglianze DE ricorrente devono considerarsi infondate.
Non sussistono neppure le discrepanze logiche e giuridiche prospettate al fine di contestare l'attribuzione DEla qualità di capo e di organizzatore DEassociazione costituita per il traffico di droga, DEineata nel quadro 76. Invero, la Corte di secondo grado ha giustificato il proprio convincimento ricostruendo, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, un organico ed univoco contesto probatorio costituito dalle plurime dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, sia interni che esterni all'associazione, tutti convergenti nell'indicazione DE ruolo primario svolto dal ET, nonché da altri apprezzabili elementi, identificati scrupolosamente nella sentenza impugnata (v. p. 573).
G-1) IR AN: è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione e di lire 90.000.000 di multa per il traffico di sostanze stupefacenti connesso con la vicenda della
motonave EM.
Sono infondate le censure dirette a contestare la congruenza DEle linee argomentative DEla
sentenza impugnata seguite nell'interpretazione degli elementi probatori che rappresentano la base giustificativa DEla pronuncia di condanna. Invero, la Corte di secondo grado ha rilevato che nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1993, in corrispondenza DEle operazioni di scarico DEla droga dalla motonave nei pressi DEle coste calabresi, il TA è stato chiamato ben sei volte dall'utenza cellulare dal AB, proprietario DEla natante utilizzato per il trasporto DEhashish, e altrettante volte ha chiamato quest'ultimo, oltre ad entrare in contatto telefonico tre volte col Lo PR. Se poi si 78 на considera che nella sentenza impugnata i dati tratti dai tabulati telefonici sono stati interpretati alla luce DEla circostanza che il TA era munito di patente natutica e di abilitazione alla navigazione
DEimbarcazione a motore targata GE/1266D, corrispondente proprio al natante DE AB, non può non riconoscersi che la condanna DEimputato è sorretta da un coerente apparato argomentativo che resiste alle critiche DE ricorrente.
Sono fondati gli ultimi due motivi di ricorso. Per quanto riguarda il diniego DEle attenuanti generiche e la misura DEla pena, la Corte ha disatteso il relativo motivo di appello facendo richiamando "l'innegabile gravità DE DEitto" e "la condotta processuale tenuta dalțimputato", senza precisare, peraltro, quale sia stata tale condotta. Una simile motivazione deve considerarsi carente ed apodittica e non è rispondente ad una equilibrata ed esauriente valutazione DEla personalità
DEimputato alla luce dei paradigmi valutativi enunciati dall'art. 133 c.p.- Merita parimenti accoglimento la doglianza concernente la riduzione di pena per il giudizio abbreviato, in quanto nella sentenza impugnata, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza DEle condizioni prescritte dall'art. 442 c.p.p., inspiegabilmente non è stata applicata alcuna diminuzione.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente ai punti sopra indicati, sicchè il giudice di rinvio dovrà stabilire quale pena infliggere al TA per il reato ascrittogli, per, poi,
stabilire se siano o non concedibili le circostanze attenuanti generiche ed infine, applicare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
H-1) SP TO: è stata condannata alla pena di tre anni di reclusione e di lire
6.000.000 di multa per spaccio continuato di droga.
Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati. Invero, premesso che la prova DEla
responsabilità DEimputata è stata tratta dalle dichiarazioni accusatorie di Di GI MA e
DE Lo CC, deve sottolinearsi che la Di GI ha affermato di non ricordare se l'acquisto di cocaina da Di GI NT sia avvenuto in una o più occasioni, onde le accuse DEaltro
collaboratore in merito a più ritiri ripetuti nel tempo trovano riscontro esterno limitatamente ad un
79 Ich unico acquisto di droga. Pertanto, tenuto anche presente che nella stessa sentenza impugnata sono espresse perplessità sulla pluralità di acquisti, deve pronunciarsi l'annullamento DEla decisione relativamente alla ritenuta continuazione, con rinvio per la determinazione DEla pena, atteso che nella sentenza di primo grado non è stato specificato l'aumento applicato per i reati satelliti.
I-1) AV RI: è stato condannato alla pena DEergastolo con isolamento diurno per la durata di otto mesi perché ritenuto responsabile DEomicidio DE CI (capo 119 come modificato col capo 148), di detenzione e porto illegali di armi (capi 120, 149) e di traffico di droga
(capi 30 e 151).
Devono rigettarsi, per tutte le ragioni precedentemente esposte, le eccezioni relative alla violazione DEart. 416 (§ 1), alla mancata autorizzazione alla riapertura DEle indagini dopo l'intervenuta archiviazione per l'omicidio DE CI (§ 3), alla prospettata nullità per il mutamento di composizione DE collegio giudicante nel processo di primo grado (§ 2): in tali contesti sono state dichiarate manifestamente infondate anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
IO e dai suoi difensori relativamente agli artt. 416 c.p.p. e 130 disp. att. e alla normativa transitoria in tema di attuazione DE principio DE giusto processo di cui al novellato art. 111 DEla Costituzione.
Infine, l'esame DEle censure, ampiamente sviluppate, riguardanti l'affermazione di responsabilità per l'omicidio DE CI è stato compiuto nel § 12 e si è concluso con il riconoscimento DEinfondatezza DE ricorso.
J-1) NO MA: è stata condannata alla pena DEergastolo con isolamento diurno per la durata di dodici mesi per il concorso nell'omicidio DENT, per i DEitti associativi di stampo mafioso e finalizzato al traffico di droga, nonché per commercio di sostanze stupefacenti.
Le eccezioni di rito sono state già esaminate e disattese in occasione DEesame DEle questioni processuali sollevate dagli altri ricorrenti difesi dall'avv. IN. th
80 Inoltre, osservato che la maggior parte DEle questioni attinenti al merito si riferiscono alla pronuncia di responsabilità DEla AI per l'omicidio DENT, va rilevato che il ricorso manca,
su tale punto, di fondamento per le ragioni in precedenza illustrate al § 11.
Sono state indicate, al precedente § 10, le ragioni che giustificano l'opinione accolta nella sentenza impugnata in ordine alla congiunta configurabilità nel caso di specie dei distinti DEitti di associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata al narcotraffico, come risulta altresì
adeguatamente motivata l'attribuzione all'imputata DEla qualità di capo dei due sodalizi.
La Corte di secondo grado ha dichiarato di non doversi procedere per il DEitto associativo di cui al capo 2 perché già giudicato con sentenza n. 1983/98 in data 2.6.1998 DEla Corte di Appello di
Firenze: è stata esclusa, invece, la violazione DE divieto DE "ne bis in idem" rispetto ai reati fine,
non essendo stata ravvisata l'identità dei fatti contestati alla AI nei due processi.
Il diniego DEle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento all'accertata pericolosità sociale DEimputata.
Nei motivi di appello non risulta impugnato il capo di sentenza relativo alla confisca dei beni disposta nella sentenza di primo grado nei confronti DEla AI, sicchè devono considerarsi precluse le censure formulate nel ricorso: la circostanza è di ostacolo anche all'esame di quanto dedotto, senza le necessarie specificazioni, nei motivi aggiunti relativamente all'asserita revoca DEla
confisca ex art. 12-sexies DEla 1. n. 191 DE 1992.
K-1) IR IO: è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e di lire
70.000.000 di multa per lo spaccio continuato di sostanze stupefacenti di cui al capo 15.
Deve essere disattesa la doglianza relativa alla valutazione DEle prove che ha condotto all'affermazione di responsabilità per gli episodi di spaccio, in quanto nella sentenza impugnata la pronuncia di colpevolezza trova piena base giustificativa nelle dichiarazioni accusatorie DE DO
e DEAN, convergenti tra loro, nonché nei risultati DEle indagini di polizia giudiziaria,
comprensive di fotografie riprese durante la consegna di droga (v. p. 203 ss.).
81 Non hanno pregio le censure mosse contro la determinazione DE trattamento sanzionatorio che nella sentenza è stato bilanciato in base al criterio DEla pericolosità sociale DEimputato.
L-1) AN SS: gli è stato applicato un aumento di pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di lire 20.000.000 di multa per lo spaccio di cui al capo 17 ritenuto unito per continuazione con il più grave reato giudicato con sentenza in data 18.10.1995 DEla Corte di Appello
di ILo.
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la Corte di secondo grado, con motivazione adeguata sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico, ha escluso l'esistenza DEle condizioni per l'applicazione DEart. 649 c.p.p., accertando la diversità dei fatti per cui è processo, commessi tra il marzo e il maggio 1991, rispetto a quelli già giudicati con la predetta sentenza, posti in essere "verso la fine DE 1991".
M-1) BA VA: condannata in contumacia nel giudizio di primo grado alla pena di sedici anni di reclusione per il DEitto associativo di cui al capo 3, l'appello proposto dal difensore è
stato dichiarato inammissibile per la mancanza DE mandato speciale previsto dall'art. 571, comma 3,
c.p.p.-
I rilievi critici formulati nel diciottesimo motivo DE ricorso proposto dall'avv. IN non hanno pregio e risultano infondati, per la ragione che l'avviso di deposito DEla sentenza di primo grado risulta notificato, ai sensi DEart. 548 c.p.p., in data 16.7.1998 alla RB, in stato di latitanza, e al difensore di fiducia originariamente nominato, nonché in data 17.7.1998 al difensore di ufficio,
avv. Antonia Augimeri.
Ciò posto, risulta corretta la declaratoria di inammissibilità DEappello proposto dal difensore
DEimputato contumace in assenza LO specifico mandato, che si pone quale condizione di ammissibilità DEimpugnazione, ancorchè, per la validità di tale mandato, non siano richieste le forme rigorose prescritte per la procura speciale (cfr. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Thomas).
Mette conto osservare che alla dichiarazione di inammissibilità non è di ostacolo il fatto che la
826 2 necessità LO specifico mandato è stata successivamente eliminata dall'art. 46 DEla 1. 16.12.1999, n.
479, per l'evidente ragione che, poiché tale testo legislativo non contiene norme transitorie sul punto,
l'appello proposto dal difensore DEla RB è soggetto al regime giuridico stabilito dalle originarie disposizioni DEart. 571, comma 3, c.p.p., vigente all'epoca in cui è stata proposta l'impugnazione, in sintonia col principio "tempus regit actum" che regola le questioni di diritto intertemporale relative all'applicazione DEle leggi processuali.
N-1) EL IO: è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il
DEitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 76) e per il traffico di eroina di cui al capo 77.
L'eccezione di incompetenza è stata correttamente respinta sulla base DEle argomentazioni svolte nell'ordinanza dibattimentale pronunciata all'udienza DE 2.7.1999, in cui è stata giustamente posta in luce la "vis attractiva" dipendente dal rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p. esistente tra la posizione DE ME e quella di altri imputati di reati attratti nella competenza DEla corte di assise.
L'inconsistenza DEeccezione di nullità DEudienza preliminare per l'omesso deposito dei verbali di interrogatorio DE IS è stata illustrata a mezzo DEle considerazioni contenute nel § 1.
Quanto alla mancata applicazione DEle attenuanti generiche nella misura massima, deve sottolinearsi che, indipendentemente dalle considerazioni riguardanti la condotta processuale DE
ME (v. p. 540), la decisione trova autonoma giustificazione nel richiamo dei vari precedenti penali,
quasi tutti specifici, DEimputato.
Manca di pregio anche il motivo di ricorso relativo all'omessa concessione DEla circostanza attenuante speciale di cui agli artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, DE D.P.R. n. 309/90, atteso che la
Corte di secondo grado ha accertato, con adeguata motivazione, che le ammissioni DEimputato, oltre ad essere state successivamente ritrattate, non sono state comunque tali da integrare compiutamente la collaborazione prevista dalle citate disposizioni.
83 Inoltre, nella sentenza impugnata sono state correttamente applicate le circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, DE D.P.R. n. 309/90: infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, la Corte di secondo grado ha accertato che alle attività associative in materia di droga hanno partecipato ben più di dieci persone, tenendo conto, oltre che dei soggetti coinvolti nel presente processo, di vari minori indicati dal NE e dallo stesso ME, e che le risultanze probatorie comprovano la disponibilità di armi da parte DEorganizzazione, detenute anche dal ricorrente.
Deve essere disatteso il sesto motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione DEart. 486, comma 5, c.p.p., perché all'udienza dibattimentale DE 14.5.1999 non risulta compiuta alcuna rilevante attività processuale che possa avere arrecato un apprezzabile pregiudizio DE diritto di difesa
DEimputato.
Nella sentenza impugnata è stato dato adeguato conto DEle ragioni che hanno indotto a non disporre la rinnovazione DEistruzione dibattimentale, mediante l'audizione di FO NT,
sicchè va riconosciuta l'infondatezza DE settimo motivo di ricorso.
Infine, deve essere disatteso l'ultimo motivo di ricorso riguardante l'erronea applicazione DEla
misura DEla libertà vigilata, applicata dalla Corte di primo grado e confermata dalla Corte di secondo grado, avendo formulato quest'ultima, con motivazione pienamente congruente, un argomentato giudizio sulla pericolosità sociale DEimputato. 14. Numerosi imputati hanno proposto censure contro la sentenza impugnata con riferimento ai punti relativi alla mancata concessione DEla riduzione di penȧ per il giudizio abbreviato.
Innanzi tutto, devono essere disattese, perché giuridicamente infondate, le doglianze vertenti sulla mancata applicazione DEla riduzione di pena per il giudizio abbreviato di cui alla l. n. 479/1999,
che ha ammesso il rito speciale anche per i reati puniti con la pena edittale DEergastolo, e alla 1. n.
144/2000 di conversione DE d.l. n. 82/2000.
84 Dopo qualche isolata oscillazione, la giurisprudenza di questa Corte ha assunto una posizione univoca sulla natura DEle disposizioni riguardanti la disciplina DE giudizio abbreviato, riconoscendo che esse hanno indubbiamente natura processuale in quanto fissano le condizioni, le modalità e i tempi per l'accesso al rito speciale, sicchè, pur essendo innegabile la produzione di effetti sostanziali riflettentisi sulla entità DE trattamento sanzionatorio, esse sono soggette al principio "tempus regit actum", che impedisce l'applicazione retroattiva DEeffetto premiale (cfr. Cass., Sez. I, 20 novembre
2000, Riso ed altro;
Cass., Sez. I, 5 giugno 2000, Hasani;
Cass., Sez. V, 14 giugno 2000, De Lucia ed altri). Ne discende che, poiché la 1. n. 479 DE 1999 non contiene una disciplina di diritto transitorio,
è da escludere che nel corso DE giudizio di secondo grado potesse applicarsi una normativa che, ai sensi DEart. 11 DEle preleggi, non dispone che per l'avvenire e non ha, dunque, effetto retroattivo
(Cass., Sez. I, 12 marzo 2002, Gori).
Inoltre, deve sottolinearsi che la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. non può trovare titolo neppure nella disciplina dettata dall'art.
4-ter DEla l. n. 144 DE 2000 di conversione DE d.l. n. 82 DE
2000. In particolare, deve negarsi l'applicazione DEla diminuente tanto in riferimento al comma 1
DEart.
4-ter, che dichiara applicabili le disposizioni di cui agli artt. 438 e seguenti ai processi nei quali, ancorchè sia scaduto il termine per la richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore DEla predetta legge di conversione, quanto alla luce DEle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 DE medesimo art.
4-ter, che, nell'ammettere la richiesta di definizione immediata DE giudizio anche nei processi per reati puniti con la pena
DEergastolo in corso alla data di entrata in vigore DEla citata l. n. 144 DE 2000, ha esplicitamente subordinato l'ammissibilità DEla richiesta "nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione DEistruzione ai sensi DEart. 603 DE codice di procedura penale, prima DEla
conclusione DEistruzione stessa". In proposito, deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale DEart.
4-ter DEla 1. n. 144 DE 2000, dovendosi osservare che è
priva di qualsiasi base il sospetto di incostituzionalità DEla predetta disciplina, in quanto questa -col
85 subordinare l'ammissibilità DE rito abbreviato al mancato inizio DEistruzione dibattimentale (art. 4-
ter, comma 1) ovvero, nei processi per reati puniti con la pena DEergastolo, alla non conclusione
DEistruzione dibattimentale nel giudizio di primo grado (art.
4-ter, comma 3, lett. a), nel giudizio di appello (art.
4-ter, comma 3, lett. b) e nel giudizio di rinvio (art.
4-ter, comma 3, lett. c)- stabilisce un regime DE tutto aderente alla natura e alla funzione DE giudizio abbreviato né dà origine ad irragionevoli disparità di trattamento, come è stato riconosciuto, DE resto, anche dalla Corte
Costituzionale (ord. 4 aprile 2001, n. 99).
Alla stregua DEle precedenti considerazioni devono essere disattese le censure di quei ricorrenti che, come la AI, hanno invocato l'applicazione DEla riduzione di pena sulla base
DEerrata premessa DEla natura sostanziale, e non processuale, DEle norme che hanno modificato la disciplina DE giudizio abbreviato, inferendone a torto l'efficacia retroattiva.
Esito negativo deve essere riservato al motivo di ricorso riguardante la posizione di Di GI
PP, per la quale la Corte di secondo grado ha giustificato il diniego DEla riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., puntualmente rilevando che manca la prova DEla richiesta di rito abbreviato presentata all'udienza preliminare e che, comunque, non risulta dimostrata l'indispensabile condizione DEla
possibilità di definizione DE processo allo stato degli atti
Merita, invece, accoglimento la doglianza formulata da Di GI IL, atteso che -una volta stabilito che non avrebbe dovuto esercitarsi l'azione penale per mancanza di estradizione in ordine all'imputazione relativa all'omicidio DENT, per la quale è prevista la pena edittale
DEergastolo- non sussiste alcun ostacolo all'applicazione DEla diminuente per il giudizio abbreviato,
tempestivamente richiesto, onde, non essendo controversa l'esistenza DEle altre condizioni prescritte per il rito speciale, deve pronunciarsi, sul punto, l'annullamento senza rinvio DEla sentenza impugnata, potendo questa Corte procedere direttamente a ridurre di un terzo la pena inflitta dalla
Corte di secondo grado.
8698 Devono essere accolti i motivi di ricorso DE AB e DE TA, per i quali nella sentenza impugnata, dopo l'esplicito riconoscimento DEla sussistenza DEle condizioni per la diminuente ex art. 442 c.p.p., non è stata, poi, inspiegabilmente operata la riduzione di un terzo DEla pena inflitta.
Pertanto, nei confronti DE AB deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio e deve direttamente applicarsi la diminuzione di un terzo DEla pena inflittagli. Invece, nei confronti DE
PI, per il quale è stato accolto anche il motivo riguardante il diniego DEle attenuanti generiche, è
necessario l'annullamento con rinvio, come già precedentemente indicato nell'esame DEla posizione di tale imputato (cfr. § 13.G-1).
Deve essere accolto anche il motivo di ricorso proposto dal DO, al quale nella sentenza impugnata la riduzione di pena per il rito abbreviato è stata negata per il fatto che egli non solo ha eccepito l'illegittimità DEle prove già acquisite al processo, ma ha addirittura preteso, ottenendola, la rinnovazione DE dibattimento>> (v. p. 501-502). Come ha esattamente osservato il Procuratore
Generale presso questa Corte che, nella discussione, ha concluso per l'accoglimento DE motivo di gravame in esame, l'eccezione di illegittimità DEle prove già acquisite al processo e la richiesta di rinnovazione DEistruzione dibattimentale non possono essere affatto valutate come implicita rinunzia alla riproposizione DEla richiesta DEla diminuente per il rito speciale, per l'ovvia ragione che, una volta escluso il giudizio abbreviato da parte DE giudice DEudienza preliminare e disposta la trattazione DE processo con le forme ordinarie, l'imputato ben poteva esercitare sia il diritto di difesa,
eccependo la nullità o l'inutilizzabilità DEle prove, sia il diritto alla prova mediante l'istanza di rinnovazione DEistruzione dibattimentale, senza, per questo, rinunciare alla diminuente ritualmente richiesta anche nei motivi di appello. Ne segue che, non essendo controversa l'esistenza DEla
condizione DEla definibilità DE processo allo stato degli atti, la sentenza impugnata deve essere, sul punto, annullata senza rinvio, potendo questa Corte provvedere direttamente alla riduzione di un terzo
DEla pena inflitta.
87 Sempre sul tema DE giudizio abbreviato, Di GI NT ha lamentato l'illegittimità DE
sistema di calcolo DEla riduzione ex art. 442 c.p.p. seguito dalla Corte di secondo grado, che, dopo avergli riconosciuto il diritto a detta riduzione, ha ritenuto di dovere effettuare la prevista riduzione di un terzo sulla complessiva pena spettante, di volta in volta, a ciascuno, nel rispetto DEle norme di natura sostanziale fissate dal codice penale e prima DEeffettuazione DE cumulo ex art. 78 c.p. -che,
indicando il non superabile "tetto" DEla punizione, va coerentemente utilizzato, quale criterio finale di ridimensionamento DEentità DEla pena da infliggere, nei soli casi il cui il "tetto" verrebbe superato, senza l'operatività di quel cumulo->>.
La censura è fondata, in quanto coglie un effettivo vizio di erronea applicazione DEla legge penale in cui è incorsa la decisione impugnata nel calcolo DEla pena in dipendenza DEla diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.- Al riguardo, nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che, poiche'
la determinazione DEla pena deve essere effettuata dal giudice nel rispetto DEle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, tra le quali vi e' la disposizione DEart. 78 diretta a temperare il principio DE cumulo materiale DEle pene, non puo' essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento DEla pena derivante dalla continuazione: ne consegue che la riduzione DEla pena in seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente
aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta DE rito ad opera DEimputato, logicamente e temporalmente deve essere eseguita dal giudice dopo la determinazione DEla pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto DEle norme sostanziali, ditalchè deve essere annullata la sentenza d'appello che, in contrasto con l'art. 78 c. p., abbia determinato la pena complessiva per effetto
DEla continuazione in trentatre anni ed abbia, poi, operato sull'ammontare cosi' calcolato l'obbligatoria riduzione di un terzo (Cass., Sez. I, 7 aprile 1994, Pusceddu). L'applicazione DE criterio ex art. 78 c.p. prima DEla diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. è stata confermata in una recente decisione di questa Corte, con cui è stato rilevato che il principio trova base giustificativa nella regola risultante dal consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riduzione
88 th per il rito abbreviato va operata per ultima, anche successivamente all'aumento per la continuazione,
dopo avere determinato la pena complessiva che dovrebbe essere irrogata, come è confermato dal fatto che lo stesso art. 78 c.p. è implicitamente richiamato sia dall'art. 533, comma 1, prima parte c.p.p. sia dall'art. 442, comma 2, ultima parte c.p.p., in cui è fatto riferimento alle norme sul concorso di reati (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2002, Panella ed altri). Ne segue che, applicato per primo l'art. 78
c.p. e determinata la pena complessiva in anni trenta di reclusione, la pena da infliggere a Di GI
NT risulta di venti anni per effetto DEla diminuente di un terzo spettante per il rito abbreviato.
Nei ricorsi DE Di IO CC e DE IL è stata denunciata la violazione DE 15.
-
divieto di "reformatio in pejus" di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p. per il fatto che la Corte di secondo grado ha ritenuto legittima l'applicazione DEla misura di sicurezza DEla libertà vigilata, benchè
questa non fosse stata applicata dal giudice di primo grado e non fosse stata proposta impugnazione sul punto da parte DE pubblico ministero.
La doglianza è fondata e merita accoglimento. Invero, l'art. 597, comma 3, c.p.p.,
nell'enunciare il divieto DEla "reformatio in pejus", dispone che quando appellante è il solo imputato, il giudice non può ..... applicare una misura di sicurezza nuova o più grave>>, disponendo,
dunque, in modo esplicito che, in mancanza di gravame DE pubblico ministero, al giudice di appello è
preclusa l'applicazione di una misura di sicurezza non inflitta dal giudice di primo grado: di talchè
deve considerarsi operante anche in tale materia il principio generale "tantum devolutum quantum appellatum", di cui costituisce puntuale esplicazione la regola di cui all'art. 597, comma 3.
L'inequivoca portata DEla disposizione è confermata dalla circostanza che l'art. 515, comma 3, DE
codice DE 1930 riferiva il predetto divieto solo all'applicazione DEle pene e alla revoca dei benefici, e non anche alle misure di sicurezza (Cass., Sez. I, 23 giugno 1986, Nucera), onde è indubbio il contenuto sicuramente innovativo DE vigente art. 597, comma 3, che ha portato a ritenere che il divieto per il giudice di appello di infliggere una misura di sicurezza nuova o più grave>> non possa essere esteso, a norma DEart. 245 DEle disposizioni transitorie, ai processi che proseguono con il vecchio rito (Cass., Sez. VI, 30 marzo 1990, Ben Mesaoud). Da tali rilievi emerge che non è
producente l'argomento utilizzato nella sentenza impugnata per eludere il divieto di "reformatio in pejus", atteso che la possibilità di successiva applicazione DEla misura di sicurezza DEla libertà
vigilata da parte DE magistrato di sorveglianza, a norma DE combinato disposto degli artt. 230, 205
c.p. e 679 c.p.p., non autorizza a ritenere configurabile una deroga alla regola fondamentale valevole per il giudizio di appello, trattandosi di discipline che operano su piani diversi.
Per le ragioni esposte, devono accogliersi i ricorsi DE Di IO CC e DE IL, nei cui confronti deve essere eliminata la misura DEla libertà vigilata. A norma DEart. 587, comma 2,
c.p.p., poiché i motivi di gravame accolti riguardano una violazione DEla legge processuale e non hanno carattere esclusivamente personale, l'eliminazione DEla libertà vigilata deve avvenire, per l'effetto estensivo DEimpugnazione, nei confronti di tutti i ricorrenti per i quali la misura di sicurezza
è stata applicata per la prima volta in grado di appello. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Penale
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione DEla libertà
vigilata nei confronti dei ricorrenti Di IO CC e IL e, per l'effetto estensivo, nei confronti altresì di AN, CA, De TIno, Di GI NT, Di GI IL, Di GI PP,
RI, LA, DO, RA, AB, AC e ET;
rigetta nel resto i ricorsi di Di
IO CC e IL.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di GI IL limitatamente all'omicidio di cui al capo 118 per improcedibilità DEazione penale per mancanza di estradizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DO, AB e Di GI
IL limitatamente alla omessa applicazione DEla diminuente ex art. 442 c.p.p., nonché nei confronti di Di GI NT AN, limitatamente al calcolo DEle diminuzioni ex artt. 78 c.p. e reclusione e lire 60.666.666 per AB e in anni venti di reclusione ciascuno per Di GI IL
e Di GI NT AN;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI, RA e OL, nonché nei confronti di FO limitatamente al diniego DEattenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R.
309/90, di IS limitatamente alla ritenuta continuazione e di TA limitatamente al diniego DEle
attenuanti generiche e DEla diminuente ex art. 442 c.p.p., e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
DEla Corte di Assise di Appello di ILo;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.
Rigetta il ricorso DE Procuratore Generale di ILo.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN e rigetta i ricorsi di RI, BO,
AN, RI, AR, CA, CA, RI, De TIno, Di GI AN, Di GI
PP, Di TE, Di AP, RI, LA, AR AN, AR ZI, CA, AC,
RI SC, RI RI, ET, IO, AI, TI, IA, RB e
ME; condanna tutti i predetti in solido al pagamento DEle spese processuali e il AN anche al versamento DEla somma di cinquecento euro alla cassa DEle ammende.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente for DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
10 LUG 2002
IL CANCELLIERE PI Di Meo
91 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 maggio 1998, Maccari ed altro;
Cass., Sez. VI, 22 dicembre 1997, Urso ed altri).
442 c.p.p., e determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione per DO, in anni otto di