Articolo 27 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 26Articolo 28
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22 maggio 1951
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6 maggio 1952
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18 gennaio 1957
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15 febbraio 1978
Art. 27. (Giudici popolari supplenti).

Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e' possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.
Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.
((I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26))
Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1978
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