Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/09/2008, n. 46159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46159 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 16/09/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1606
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 043462/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Messina;
nei confronti di:
1) OL IC N. IL 27/11/1988;
avverso ORDINANZA del 20/08/2007 TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto, con rinvio al Tribunale di Messina. OSSERVA
-1- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina propone ricorso avverso l'ordinanza, in data 20 agosto 2007, con la quale il giudice monocratico presso lo stesso tribunale, in sede di giudizio direttissimo, non ha convalidato l'arresto di RI IC, imputato del delitto di furto del motociclo "Aprilia" targato AD 09179, di proprietà di UR RI.
La mancata convalida dell'arresto è stata determinata, secondo quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla ritenuta non ricorrenza, nel caso di specie, del presupposto della flagranza del reato, in ragione del fatto che l'arresto era stato eseguito successivamente alla denuncia di furto da parte del UR ed a seguito delle ricerche eseguite dai militari intervenuti. Era avvenuto che, poco prima della mezzanotte del 19 agosto 2007, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena erano stati avvicinati da UR RI che aveva denunciato il furto della propria moto, appena consumato. Avute la descrizione del motociclo e l'indicazione del numero di targa dello stesso, i militari poco dopo avevano avvistato due moto, una delle quali corrispondeva, anche nel numero di targa, alla descrizione del veicolo poco prima rubato al UR. Postisi all'inseguimento del motociclo, il cui conducente si era dato alla fuga alla loro vista, i militari erano riusciti poco dopo a raggiungere e ad identificare il giovane che era stato arrestato. -2- Il ricorso è fondato.
Il giudicante, invero, non ha tenuto conto del fatto che l'art. 382 c.p.p., sotto la rubrica "stato di flagranza", disciplina, oltre che la flagranza in senso stretto, che è la condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato, anche la "quasi flagranza" che è caratterizzata, subito dopo il fatto, dall'inseguimento del reo ovvero dalla sorpresa dello stesso "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima". Nè lo stesso giudicante ha tenuto conto del fatto che il concetto di "quasi flagranza implica, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non necessariamente la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma solo (nella seconda delle due ipotesi descritte dalla norma richiamata) l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi senza soluzione di continuità dei diversi eventi, rappresentati dalla condotta del reo e dall'intervento della polizia giudiziaria. Mentre nulla vieta, ai fini della configurabilità della "quasi flagranza", che la sorpresa con le cose o le tracce del reato sia casuale, piuttosto che conseguente all'attività investigativa dispiegata, occorrendo solo l'immediata e diretta percezione delle stesse cose e tracce da parte della polizia giudiziaria, e del loro collegamento inequivoco con l'indiziato. Orbene, il giudice messinese ha escluso la presenza, nel caso di specie, delle condizioni previste nella richiamata disposizione di legge, che legittimano la polizia giudiziaria ad eseguire l'arresto dell'indiziato di un fatto delittuoso, sul rilievo, per vero condivisibile, che non ricorressero, nel caso di specie, i presupposti della flagranza, avendo tuttavia del tutto omesso di considerare l'ipotesi della quasi flagranza, che appare, viceversa, chiaramente ricorrere nel caso di specie, e che pure legittima l'arresto. Invero, l'imputato, grazie alla precisa descrizione del motociclo fornita dal UR ed alla esatta indicazione del numero di targa, è stato, poco dopo il furto, sorpreso dai militari, immediatamente postisi alla sua ricerca, a bordo del motociclo appena rubato. Di guisa che deve certamente intendersi realizzato il presupposto della "quasi flagranza" che, come già premesso, si realizza non solo quando l'autore del reato è, senza soluzione di continuità, inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altra persona, ma anche quando egli, poco dopo la consumazione del reato, venga "sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"; come avvenuto nel caso in esame.
L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto, con rinvio al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008