Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 16881/9906 398 /02 Reg. gen. n. Ud. 28. 1. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: infortunio Слои 18360 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Salvatore Senese 1. Dottor Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Pietro Cuoco Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA RI, domiciliata in Rc- ma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappre- sentata e difesa, per delega a margine del ricorso dall'av- vocato Michele Salvo;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Antonio Catania e Giuseppe 1 379 de Ferrà, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia del 13 maggio 1999, depositata il giorno 20 successivo, nu- mero 1328, r.g. 292/99; Udita la relazione svolta nell'udienza del 28 gennaio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Giuseppe De Ferrà; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: IA RI, dipendente della società Filature di Bri- gnasco, avendo subito lesioni personali a causa di un inci- dente stradale occorsole mentre, in bicicletta, stava rien- trando alla propria abitazione terminato il lavoro, convenne in giudizio, avanti il pretore di Brescia, l'Istituto Nazio- nale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, chiedendo che, previo il riconoscimento che l'infortunio ve- nisse qualificato come avvenuto in occasione di lavoro, l'ente venisse dichiarato tenuto ad assumerlo in carico e condannato al pagamento delle spese del giudizio. Il preto- re, disattesa la eccezione di inammissibilità della domanda formulata dal convenuto per assenza di interesse della at- trice a una pronuncia limitata alla qualificazione di un fatto senza alcuna precisazione in ordine al diritto fatto valere, rigettò la domanda. Con l'appello, la IA 2 chiese che, previo il riconoscimento della qualificazione dell'evento quale infortunio sul lavoro, l'ente venisse con- dannato a erogarle le prestazioni a lei spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965. Con impugnazione incidentale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ripropose l'eccezione di inammissibilità, che è stata accolta dal tri- bunale con la sentenza indicata in epigrafe, rilevandosi an- che la novità della richiesta di condanna al pagamento della rendita. Della decisione la IA chiede la cassazione con ricor- so sostenuto da un motivo. L'ente intimato resiste con con- troricorso. Motivi della decisione;
Con l'unico motivo - denunciando violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile e vizi della motivazione deduce che il tribunale è pervenuto a con- della sentenza - cludere nel senso della inammissibilità della domanda, come formulata con l'atto introduttivo del giudizio, omettendo di indagare sull'effettivo contenuto della stessa, evidentemen- te dovendo intendersi la richiesta di assunzione in carico dell'infortunio come implicita richiesta di condanna del convenuto all'adempimento delle conseguenti prestazioni, de- rivandone la assenza di novità di quella esplicitamente pro- posta con l'atto di appello. La censura è infondata. E invero, deve osservarsi che, con- trariamente a quanto prospettato dal ricorrente, il giudice 3 di merito ha sottoposto a indagine interpretativa il conte- nuto della domanda rivolta dalla IA all'Istituto Na- zionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro concludendo che la stessa si limitava in considerazione della assoluta incomprensibilità della richiesta di un ob- bligo di assunzione in carico del sinistro a quella di ac- - certamento giudiziale della natura professionale della ma- lattia senza che a questa avesse fatto seguito la domanda di condanna dell'ente alla erogazione di una qualsiasi presta- zione. Orbene, è principio, concordemente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che nelle azioni di mero accertamento, l'interesse ad agire, richiesto dall'articolo 100 del codice di procedura civile, è determinato da una contestazione (ne- cessariamente comprensiva del vanto) circa la esistenza di un diritto, dovendo quindi escludersi che oggetto della do- manda possa essere la sussistenza di una mera componente del diritto stesso. E ciò in quanto, essendo l'interesse ad agi- re un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, nelle azio- ni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da رية سا نت arre all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un di- un., 10 agosto 2000, n. 565) ritto (Cass, sez. Proprio nella specifica materia di domanda tendente alla 4 mera qualificazione di un fatto come infortunio in itinere proposta senza l'indicazione del diritto preteso e cioè del beneficio giuridico che l'interessato avrebbe potuto conse- guire per effetto dell'accertamento di tale fatto, questa Corte ha reiteratamente affermato che debbono ritenersi i- nammissibili azioni di mero accertamento, nelle quali l'ac- certamento stesso, anzichè avere un valore pregiudiziale co- me in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisca lo sco- ро del processo, dovendo invece esse avere come oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale conten- ziosa, soltanto i diritti e non anche taluni dei presupposti in fatto costitutivi del diritto stesso del quale non si renda possibile accertare la già intervenuta insorgenza (per tutte, Cass., 22 novembre 1999, n. 12937; Cass., 16 gennaio 1998, n. 336; Cass., sez. un., 29 novembre 1988, n. 6468). Sostiene peraltro la ricorrente che la domanda di "assumere in carico" l'evento, essendo rivolta nei confronti di un en- te previdenziale tenuto alla erogazione di prestazioni, al- tro significato non poteva esprimere se non l'intendimento di ottenere queste ultime. Ora anche a volere prescindere - dalla considerazione che l'interpretazione della domanda giudiziale è riservata in via esclusiva al giudice di merito e che il risultato di tale indagine è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della assenza ○ della illogicità della motivazione, il che è da escludersi nella specie occorre osservare che, in ogni caso, la do- - manda deve qualificarsi come inficiata da indeterminatezza 5 per non essere identificabile la prestazione che si preten- deva tra quelle elencate nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, per cia- scuna delle quali la disposizione normativa richiede la sus- sistenza di specifici requisiti la cui prova incombe sull'i- stante, esigendosi quindi che la attrice ottemperasse al precetto di specifica indicazione dettato dai numeri 3) e 5) dell'articolo 414 del codice di rito. Del ricorso si impone pertanto il rigetto. Non si deve prov- vedere sulla condanna alle spese del giudizio in applicazio- ne dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2002. Il consigliere estensore Il presidente jachute fry Pali Mili Gum. femelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 MQG 2002 oggi, IL CANCELLIERE More 106