Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5099
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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La donazione della nuda proprietà di un fondo a colui che già ne gode a titolo personale per precedente contratto tra le medesime parti non estingue per mutuo consenso questa ultimo, non sussistendo incompatibilità' ne' logica, ne' giuridica, tra un contratto di affitto di un fondo agrario e la donazione della nuda proprietà' di esso da parte del medesimo autore allo stesso avente causa in quanto solo colui che si è riservato l' usufrutto su di un bene può concederlo in godimento, mentre il nudo proprietario non ha diritto a goderne ne' a titolo reale ne' a titolo personale. Pertanto il predetto titolare di un diritto di godimento personale può pretendere la consegna di tale fondo finché dura il contratto di affitto, senza incorrere in nessuna prescrizione, essendo espressione del suo diritto al pacifico godimento del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5099
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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