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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Cristina Giusti, ha emesso all'udienza cartolare del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa RGL n. 3338/2023 promossa da
, assistito dall'avvocato GRAZIANO DANIELE e con lui elett. dom.to Parte_1
ricorrente
Contro
assistito ai Controparte_1 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal proprio funzionario dott. Vincenzo Romano
convenuto
Oggetto: anzianità di servizio e ricostruzione carriera per riconoscimento periodo preruolo e differenze retributive
Con ricorso depositato in data 25/05/2023 il ricorrente – docente di ruolo del convenuto CP_1 dal 1 settembre 2014 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di docente di scuola secondaria di II° grado, in scienze motorie e sportive- si rivolgeva al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 5226 del 20 giugno 2018, adottato nei confronti del ricorrente dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Degni” di Torre del Greco (NA), in persona del Dirigente Scolastico p.t., e del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 2562 del 28 marzo 2017 adottato nei confronti del ricorrente dall'
[...]
in persona del Dirigente p.t., nella parte in Controparte_2 cui erroneamente non veniva utilmente valutato e riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente, in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado – classe di concorso ex A036 (Ed. Fisica nella Scuola Media) nell'anno scolastico
1991/1992 nonchè nella parte in cui illegittimamente si riduceva di 4 mesi l'anzianità professionale maturata dal ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, chiedeva la condanna dell'amministrazione alla ricollocazione del ricorrente nella posizione stipendiale ad egli spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali già maturati alla data attuale, da quantificarsi in sede amministrativa/scolastica ed ai sensi della normativa contrattuale vigente ratione temporis in materia, e con rettifica della scadenza dell'attuale fascia stipendiale di competenza (28-34), da fissarsi al 31 agosto 2027 anziché al 31 dicembre 2028. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, che, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione contrale a favore delle istituzioni scolastiche, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando la mancanza del titolo di specializzazione sul sostegno, titolo conseguito solo successivamente, ossia nel giugno del 1992. Eccepiva inoltre la mancata quantificazione della somma dovuta e la prescrizione dal 2017. Con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, depositate le note di trattazione da parte della sola ricorrente, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
1 Cont In via preliminare va rigettata l'eccezione del i difetto di legittimazione passiva. Secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi CP_4 che non risultano possedere autonoma capacità giuridica e processuale. (da ultimo Cassazione civile , sez. lav. , 09/11/2021 , n. 32938 “In tema di contenzioso del personale scolastico, l
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di Controparte_2 soggettività appartenente al , non può Controparte_5 essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell' art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, CP_1 nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva.”)
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta per le ragioni che sono state di recente esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16174/2019 e dalla sentenza n. 16420/2019, che questo giudice condivide e alle quali si riporta, hanno stabilito il seguente principio di diritto:
“Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.". Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni ivi contenute, vanno evidenziati i suddetti passaggi della citata sentenza.
“L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo come condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perché consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza.”
Nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni in ricorso, l'applicazione delle norme citate ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore del ricorrente. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'anno 1991-1992 prestato con servizio non di ruolo su posto di sostegno e la decurtazione di mesi 4 di anzianità.
La domanda è fondata. Infatti, al momento del passaggio in ruolo del ricorrente, al 01/09/2014, la sua anzianità effettiva era di 21 anni 0 mesi e 0 giorni, ma nel decreto di ricostruzione di carriera
è stata riconosciuta soltanto per anni 20, mesi 8, giorni 0, così ritardando di 4 mesi l'inserimento del ricorrente nella fascia stipendiale successiva. Non veniva inoltre valutato l'anno di servizio preruolo. Il periodo non computato dall'amministrazione (1 anno e 4 mesi), va invece valutato ai fini giuridici ed economici, ed il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anno lavorato preruolo e alla relativa anzianità, nonché alla ricollocazione stipendiale e ad ottenere il passaggio alla successiva fascia stipendiale “da 35” con 1 anno e 4 mesi di anticipo rispetto a quanto ad oggi previsto e, cioè, già a partire dal 1° settembre 2027 (scadenza da riportare in cedolino 31 agosto 2027 anziché 31 dicembre 2028). Cont Il ha eccepito la prescrizione quinquennale, dal 2017, ma essa non decorre in relazione al riconoscimento dell'anzianità di servizio essendo un diritto imprescrittibile. Il diritto al
2 riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera non è suscettibile di autonoma prescrizione, giacché questa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nell'anzianità (cfr. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass.
n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022). In relazione alle differenze economiche la prescrizione quinquennale, invece, si applica, ed essa decorre in corso di rapporto (Cass. S.U. 36197/2023). Il ricorrente ha chiesto una condanna generica al pagamento delle somme arretrate. Sarebbero quindi da considerarsi prescritte le somme maturate nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del primo decreto di ricostruzione della carriera, momento in cui è sorto il diritto, avvenuta il 14 giugno 2018. Atteso che l'immissione in ruolo è datata 01/09/2014, non vi sono somme anteriori al quinquennio da ritenere prescritte. L'eccezione va quindi rigettata. Pertanto, per quanto finora evidenziato, a far data dal 01/09/2014, data di conferma in ruolo, al ricorrente va riconosciuta l'anzianità di servizio di anni 21, e gli vanno riconosciute le differenze retributive della corretta fascia stipendiale.
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
Ogni altra eccezione o domanda disattesa, il giudice accerta il diritto del ricorrente al computo del servizio preruolo prestato Parte_1 nell'anno scolastico 1991/1992, ai fini giuridici ed economici;
accerta il diritto del ricorrente , alla data della conferma in ruolo del 1 Parte_1 settembre 2014, alla ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento integrale del servizio preruolo prestato, con riconoscimento di anni 21 di anzianità ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il convenuto alla conseguente ricollocazione stipendiale spettante ed al CP_1 pagamento delle differenze stipendiali maturate, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.500 oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione.
Torre Annunziata udienza cartolare del 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Cristina Giusti, ha emesso all'udienza cartolare del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa RGL n. 3338/2023 promossa da
, assistito dall'avvocato GRAZIANO DANIELE e con lui elett. dom.to Parte_1
ricorrente
Contro
assistito ai Controparte_1 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal proprio funzionario dott. Vincenzo Romano
convenuto
Oggetto: anzianità di servizio e ricostruzione carriera per riconoscimento periodo preruolo e differenze retributive
Con ricorso depositato in data 25/05/2023 il ricorrente – docente di ruolo del convenuto CP_1 dal 1 settembre 2014 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di docente di scuola secondaria di II° grado, in scienze motorie e sportive- si rivolgeva al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 5226 del 20 giugno 2018, adottato nei confronti del ricorrente dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Degni” di Torre del Greco (NA), in persona del Dirigente Scolastico p.t., e del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 2562 del 28 marzo 2017 adottato nei confronti del ricorrente dall'
[...]
in persona del Dirigente p.t., nella parte in Controparte_2 cui erroneamente non veniva utilmente valutato e riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente, in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado – classe di concorso ex A036 (Ed. Fisica nella Scuola Media) nell'anno scolastico
1991/1992 nonchè nella parte in cui illegittimamente si riduceva di 4 mesi l'anzianità professionale maturata dal ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, chiedeva la condanna dell'amministrazione alla ricollocazione del ricorrente nella posizione stipendiale ad egli spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali già maturati alla data attuale, da quantificarsi in sede amministrativa/scolastica ed ai sensi della normativa contrattuale vigente ratione temporis in materia, e con rettifica della scadenza dell'attuale fascia stipendiale di competenza (28-34), da fissarsi al 31 agosto 2027 anziché al 31 dicembre 2028. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, che, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione contrale a favore delle istituzioni scolastiche, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando la mancanza del titolo di specializzazione sul sostegno, titolo conseguito solo successivamente, ossia nel giugno del 1992. Eccepiva inoltre la mancata quantificazione della somma dovuta e la prescrizione dal 2017. Con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, depositate le note di trattazione da parte della sola ricorrente, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
1 Cont In via preliminare va rigettata l'eccezione del i difetto di legittimazione passiva. Secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi CP_4 che non risultano possedere autonoma capacità giuridica e processuale. (da ultimo Cassazione civile , sez. lav. , 09/11/2021 , n. 32938 “In tema di contenzioso del personale scolastico, l
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di Controparte_2 soggettività appartenente al , non può Controparte_5 essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell' art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, CP_1 nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva.”)
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta per le ragioni che sono state di recente esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16174/2019 e dalla sentenza n. 16420/2019, che questo giudice condivide e alle quali si riporta, hanno stabilito il seguente principio di diritto:
“Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.". Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni ivi contenute, vanno evidenziati i suddetti passaggi della citata sentenza.
“L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo come condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perché consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza.”
Nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni in ricorso, l'applicazione delle norme citate ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore del ricorrente. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'anno 1991-1992 prestato con servizio non di ruolo su posto di sostegno e la decurtazione di mesi 4 di anzianità.
La domanda è fondata. Infatti, al momento del passaggio in ruolo del ricorrente, al 01/09/2014, la sua anzianità effettiva era di 21 anni 0 mesi e 0 giorni, ma nel decreto di ricostruzione di carriera
è stata riconosciuta soltanto per anni 20, mesi 8, giorni 0, così ritardando di 4 mesi l'inserimento del ricorrente nella fascia stipendiale successiva. Non veniva inoltre valutato l'anno di servizio preruolo. Il periodo non computato dall'amministrazione (1 anno e 4 mesi), va invece valutato ai fini giuridici ed economici, ed il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anno lavorato preruolo e alla relativa anzianità, nonché alla ricollocazione stipendiale e ad ottenere il passaggio alla successiva fascia stipendiale “da 35” con 1 anno e 4 mesi di anticipo rispetto a quanto ad oggi previsto e, cioè, già a partire dal 1° settembre 2027 (scadenza da riportare in cedolino 31 agosto 2027 anziché 31 dicembre 2028). Cont Il ha eccepito la prescrizione quinquennale, dal 2017, ma essa non decorre in relazione al riconoscimento dell'anzianità di servizio essendo un diritto imprescrittibile. Il diritto al
2 riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera non è suscettibile di autonoma prescrizione, giacché questa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nell'anzianità (cfr. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass.
n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022). In relazione alle differenze economiche la prescrizione quinquennale, invece, si applica, ed essa decorre in corso di rapporto (Cass. S.U. 36197/2023). Il ricorrente ha chiesto una condanna generica al pagamento delle somme arretrate. Sarebbero quindi da considerarsi prescritte le somme maturate nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del primo decreto di ricostruzione della carriera, momento in cui è sorto il diritto, avvenuta il 14 giugno 2018. Atteso che l'immissione in ruolo è datata 01/09/2014, non vi sono somme anteriori al quinquennio da ritenere prescritte. L'eccezione va quindi rigettata. Pertanto, per quanto finora evidenziato, a far data dal 01/09/2014, data di conferma in ruolo, al ricorrente va riconosciuta l'anzianità di servizio di anni 21, e gli vanno riconosciute le differenze retributive della corretta fascia stipendiale.
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
Ogni altra eccezione o domanda disattesa, il giudice accerta il diritto del ricorrente al computo del servizio preruolo prestato Parte_1 nell'anno scolastico 1991/1992, ai fini giuridici ed economici;
accerta il diritto del ricorrente , alla data della conferma in ruolo del 1 Parte_1 settembre 2014, alla ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento integrale del servizio preruolo prestato, con riconoscimento di anni 21 di anzianità ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il convenuto alla conseguente ricollocazione stipendiale spettante ed al CP_1 pagamento delle differenze stipendiali maturate, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.500 oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione.
Torre Annunziata udienza cartolare del 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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