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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1960/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1960/2023
Oggi 03/04/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. L. Lanzoni, in sost. dell'avv. PAGANI CARLO Pt_1
Per l'avv. DE BLAW CARLO GIUSEPPE CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 03/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1960/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pagani Carlo, domiciliata in Pt_1 P.IVA_1
Mantova, via della Conciliazione n. 15, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Blaw Carlo Giuseppe, CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Crema, via C. Urbino n. 54 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito, in via principale, anche riconvenzionale - per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi l'esistenza dei vizi contestati e dichiararsi la responsabilità di ex art. 1490 cod. civ;
- per CP_1
l'effetto, disporsi, ex art. 1492 cod. civ., la riduzione del prezzo della vendita del mezzo di cui alla fattura n. 980/F del 30 novembre 2021 e meglio descritta in Controparte_2 premessa, alla somma complessiva di € 60.000,00, oltre IVA, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante ricorso all'equità; nel merito, in via subordinata, anche riconvenzionale - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, comunque accertarsi e dichiararsi l'esistenza dei vizi contestati e dichiararsi la responsabilità di ex art. 1490 cod. civ;
- accertarsi e CP_1 dichiararsi la responsabilità di anche ex art. 1494 c. c. e, per l'effetto, CP_1
dichiararsi tenuta e condannarsi la stessa al risarcimento del danno, da quantificarsi in
Euro 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante ricorso all'equità. In ogni caso - dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o revocarsi il Decreto ingiuntivo n. 688/2023 del
25/08/2023 - Giudice Dott. Federica Meloni - emesso nel procedimento RG n. RG n.
1610/2023, allegato sub 1, qui opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché per ogni altra ragione di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi la legittimità della sospensione del pagamento del prezzo da parte di in dipendenza dell'inadempimento di Parte_1
controparte; - disporsi la compensazione tra importi dovuti all'esponente e quelli che risultassero eventualmente dovuti a sino a rispettiva concorrenza;
- CP_1 condannarsi al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”. CP_1
Per parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, anche per i motivi esposti e per le eccezioni formulate nel corso del processo, contrariis reiectis: - in via preliminare di merito in relazione alla domanda riconvenzionale di Pt_1
a) dichiarare l'avvenuta decadenza dell'opponente ex art. 1495 c.c. dal diritto alla garanzia nonché dal diritto al risarcimento ex art. 1494 c.c.; b) dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione esperita dall'opponente per gli asseriti vizi del bene compravenduto inclusa quella di risarcimento dei danni;
c) in subordine, nella non creduta ipotesi in cui i danni lamentati dall'opponente siano ritenuti sussistenti ed eziologicamente imputabili, in tutto o in parte, all'opposta, dichiarare ex art. 1227, 2 co. c.c. che nessuna riduzione del prezzo e/o nessun risarcimento del danno è dovuto da in quanto CP_1 Pt_1 avrebbe potuto evitare ogni accampato pregiudizio usando l'ordinaria diligenza. - In via principale e nel merito a) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto delle domande tutte di cui all''opposizione proposta da e, per l'effetto, rigettarla Pt_1
integralmente; b) accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato da CP_1
in via monitoria e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto, ovvero, c) in subordine, condannare l'opponente al pagamento in favore di delle somme di cui al d.i. CP_1
opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
d) il tutto oltre interessi moratori commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 688/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Cremona in favore di con il quale veniva ingiunto il CP_1 pagamento della somma capitale di euro 18.329,26, in ragione dell'omessa corresponsione del prezzo di riparazione di un sollevatore telescopico Merlo P37.12.
L'attrice deduceva:
- che ha espletato l'incarico rassegnatole con notevole negligenza e in ritardo CP_1
rispetto a quanto previsto in forza degli impegni assunti, in considerazione del fatto che in data 31.1.2023 si era impegnata a eseguire la riparazione entro trenta giorni”; CP_1
- che “il rapporto tra le odierne contendenti è risalente e si è concretato in molteplici atti negoziali. Ebbene, inter alia, si era resa acquirente da di un mezzo Pt_1 CP_1
telescopico, denominato AS e - di cui alla fattura n .980/F del 30 novembre CP_2
2021 - per l'importo di euro 90.000,00 (+ I.V.A.) e regolarmente pagato”;
- che “il mezzo era soggetto all'agevolazione fiscale del credito d'imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021 (l. 178/2020), così come asseverato con perizia tecnica giurata del 31 gennaio 2022 dal dott. iscritto all'ordine dei periti Industriali Persona_1
Laureati della provincia di Vercelli. Sulla base di tali presupposti, l'esponente si avvalse della citata agevolazione fiscale, utilizzando il credito di imposta per le dovute compensazioni. Segnatamente, il credito di imposta è pari al 50% dell'importo totale, e ammonta quindi a complessivi € 45.000 ed è già stato utilizzato nell'anno di imposta 2022 per € 15.000 mentre le due rate successive, di pari importo, sarebbero state compensate nei successivi due anni di imposta. Sennonché, come noto, l'incentivo all'investimento è fruibile solo in quanto il mezzo risulti dotato di adeguata strumentazione tecnica di connessione con il sistema informativo della società e ciò a pena del recupero delle imposte da parte delle autorità preposte, nonché di sanzioni amministrative e penali. Il
de quo ha tuttavia avuto nel tempo parecchi problemi tecnici, proprio al Controparte_2
sistema di controllo 4.0, al punto di rendersi addirittura non funzionante a far data dagli ultimi mesi del 2022…Per effetto dei descritti vizi l'esponente ha di fatto perduto un credito di imposta di € 30.000, che avrebbe utilizzato in compensazione con l'Erario nei prossimi due anni, essendone ormai venuti meno i requisiti. Si sta inoltre accingendo a rendere il credito utilizzato nell'anno passato (15.000). Il tutto al netto delle maggiorazioni dovute per la compensazione posta in essere. Deve quindi ritenersi dato pacifico che CP_1 abbia fornito all'odierna esponente un prodotto viziato, con rilevante danno per la stessa
Tale danno ammonta, allo stato a € 30.000, ossia la somma del credito fiscale di cui Pt_1
l'esponente non può valersi per le ragioni dette ed è peraltro destinato a incrementare per le prevedibile restituzione anche della parte di credito compensata, nonché delle sanzioni che saranno irrogate per effetto dell'utilizzo di parte del credito rivelatosi poi non fruibile”.
Alla stregua di quanto evidenziato chiedeva l'accoglimento delle domande Parte_1
sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza CP_1 delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che non ha contestato l'esatta riparazione Parte_1
del sollevatore telescopico Merlo P37.12 né la correttezza dell'importo preteso dalla convenuta in ragione di siffatta riparazione. Tali fatti non abbisognano di prova, perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della loro esistenza. L'unica doglianza avanzata dall'attrice in relazione alle prestazioni effettuate sul citato telescopio è infondata, in quanto non sussiste l'allegata tardiva riparazione del bene. Sul punto si osserva che il telescopio è stato restituito a
[...]
in data 22.5.2023 e che in data 9.5.2023 l'attrice ha inviato la seguente Pt_1
comunicazione alla convenuta: con la presente ribadiamo, in Parte_2
considerazione del chiarimento intervenuto tramite i rispettivi legali, l'ordinativo per la riparazione del Merlo telescopico, alle condizioni di cui al Vs. preventivo da noi accettato in data 31.1.2023. Revochiamo pertanto le ns. precedenti diffide e comunicazioni confermando la collaborativa prosecuzione del rapporto. Vi invitiamo quindi a procedere quanto prima all'ordine per il nuovo motore termico e rimaniamo intesi che provvederete a ultimare l'opera entro circa 10 giorni lavorativi dalla intervenuta consegna, su cui vorrete tenerci informati, del ricambio”. In estrema sintesi i contraenti hanno pattuito un nuovo termine di esecuzione della prestazione di riparazione e ha eseguito la CP_1
prestazione nel rispetto del nuovo termine concordato. In relazione al telescopico AS e US acquistato da l'azione di Parte_1 garanzia per i vizi della cosa venduta è prescritta. In primo luogo si ricorda che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 36052 del
22.11.2021). Conseguentemente l'intervenuta prescrizione dell'azione si estende a tutte le richieste formulate dall'attrice, giacché le stesse sono fondate sull'esistenza di alcuni difetti del bene acquistato.
L'azione è prescritta, poiché ha ricevuto il telescopico e Parte_1 CP_2 CP_2
in data 4.11.2021 (cfr. doc. n. 3 di parte attrice e doc. n. 7 di parte convenuta), non vi è alcuna specifica allegazione circa l'esistenza di un evento interruttivo collocato temporalmente prima del 5 novembre 2022 e, ai sensi dell'art. 1495 c.c., “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”. L'inesistenza di un evento interruttivo
è confermato dall'esame del documento n. 5 di parte convenuta. Infatti dall'esame del documento emerge che il bene venduto ha funzionato correttamente quantomeno fino alla data del 10.11.2022, sicché è irrealistico ipotizzare che l'attrice abbia effettuato una tempestiva denuncia dei difetti, in quanto la denuncia avrebbe dovuto riguardare una cosa regolarmente funzionante. La circostanza è ulteriormente confermata dall'analisi delle comunicazioni prodotte in giudizio. ha segnalato a il CP_3 Parte_1 CP_1
problema legato alla tardiva riparazione del telescopico Merlo P37.12 ma non ha mai tempestivamente evidenziato alcunché in relazione al telescopico AS e . CP_2
Considerato che il pregiudizio dell'attrice connesso ai vizi del telescopico e CP_2
era assai maggiore rispetto al danno da tardiva riparazione del telescopico Merlo CP_2
P37.12, è irragionevole ritenere che la parte abbia incaricato un professionista di denunciare per iscritto il pregiudizio di minore gravità e abbia denunciato oralmente il nocumento più significativo.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 03/04/2025
Il giudice
Daniele Moro