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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr.ssa Maria Cristina Pugliese, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1965/2020,
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Fanelli
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. ) in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._2 rappresentante legale p.r. della (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
Controparte_3
-CONVENUTI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1
di Matera che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio, carraio e di qualsiasi atra servitù e/o diritto reale gravate sul suolo di sua proprietà sito in Scanzano Jonico a favore degli odierni convenuti;
ordinare a questi la cessazione di qualunque turbativa al pacifico godimento della proprietà; condannarli al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia oltre al pagamento delle spese legali.
Con proprio atto si costituiva il sig. in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della il quale contestava ed impugnava l'atto di citazione in quanto CP_2
l'area di proprietà dell'attore è area pubblica per destinazione, quindi, soggetta a servitù di passaggio a favore dei convenuti;
in via riconvenzionale chiedeva di accertare il diritto dei convenuti di accedere e transitare con i propri mezzi sull'area di proprietà dell'attore con vittoria di spese.
1 Venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI co.
c.p.c., assunte le prove orali, la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 21.10.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVAZIONE
La domanda non è fondata.
La parte attrice, con il presente giudizio, ha chiesto che venisse dichiarata l'inesistenza della servitù (carraio e di altro tipo) esercitata sul proprio terreno a vantaggio delle parti convenute.
L'azione si qualifica come actio negatoria servitutis.
L'azione negatoria tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore e, dunque, non solo all'accertamento della inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino. L'interesse ad agire in negatoria servitutis sorge quando venga posta in essere dal terzo
(come nel caso di specie) un'attività implicante l'esercizio del passaggio pedonale e carraio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce.
La parte che agisce con l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando, come nel caso in esame, abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere da controparte. E' sufficiente la prova di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
L'attore ha assolto all'onere probatorio, incombente su di lui, in quanto ha fornito la prova della proprietà del fondo, depositando atto di compravendita dell'11.11.2016 con cui ha acquistato dall' e da il predetto suolo, che Persona_1 Persona_2 precedentemente con l'atto di compravendita del 7.7.2016 lo avevano acquistato dal CP_4
(Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione).
[...]
Si tratta di area di sedime sulla quale insisteva area di servizio per distributore carburante, in fatti
Contr l' ttualmente conserva il diritto di superfice.
Al convenuto incombe la prova del titolo costitutivo del preteso e contestato diritto sulla cosa altrui.
La parte convenuta, al fine di impedire l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis esercitata dall'attore, ha eccepito innanzi tutto che detta area è un'area pubblica in quanto è un tutt'uno con la SS 106 e collegata con la via Leopardi. Quindi, è aperta e adiacente al tronco di strada nazionale e collegata alle zone urbane. Nel tempo, inoltre, ha esercitato il passaggio sia pedonale
2 che carraio per accedere ai propri locali e quindi ha eccepito il diritto acquisto per usucapione.
Si osserva, infatti, che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile CP_6
con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (Cass.Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624).
L'imposizione di un vincolo di uso pubblico sulle strade private permette alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada, ma non altera il diritto di proprietà della medesima, che rimane privata. (Cass.Civ., 19 maggio 2011, n. 11028).
Alla luce di quelle che sono le risultanze istruttorie emerse, sussistono tutti i requisiti per riconoscere la sussistenza di una servitù di uso pubblico a carico di tale strada.
Caratteristiche indispensabili della servitù di uso pubblico sono: a) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile
(Cons. Stato, 9 luglio 2015, n. 3446) e comunque per un periodo prolungato nel tempo.
a) Il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae.
Risulta, infatti, che è proprietario esclusivo di una porzione Controparte_1 dell'edificio nonché, di un locale commerciale (bar-ristorante) gestito dalla posto al CP_7
piano terra, censito nel N.C.E.U. Fg. 59, mappale 95, sub 16, 17, 18, 19 e situato a confine con l'area, ove insisteva il distributore di benzina, oggi di proprietà dell'attore.
Inoltre, nel maggio 1996 il padre gli donava l'esercizio dell'attività Parte_1
commerciale, bar-ristorante-rosticceria (All. n.32 memoria di replica) gestita proprio nei locali prospicienti sull'area in questione. Il donatario nel 1997 costituiva la prima CP_8
nella forma della poi trasformata in S.r.l. (All.n.34 e 35 memoria istruttoria), di cui è CP_9 legale rappresentante. L'attività commerciale è proseguita senza soluzione di continuità fino al
3 31 dicembre 2020.
Il convenuto sostiene che tutti i locali dell'edificio, come il locale bar-ristorante, hanno sempre avuto ingressi, pedonale o veicolare, dal piazzale antistante e sono stati utilizzati da chiunque dovesse accedere ai locali interni: proprietari, inquilini, gestori delle attività commerciali e dipendenti, fornitori, avventori, ogni altro visitatore.
Dalla documentazione in atti emerge che sull'area in questione è “distribuita tra area di servizio
e congruo numero di stalli di sosta per parcheggi delimitati da percorsi pedonali”. Tanto risulta nel parere favorevole rilasciato nel 1983 dal Comune di Scanzano Jonico per l'ampliamento dell'albergo, ristorante e bar il rilascio. Infatti, il sig. originario Parte_1 proprietario dell'intero edificio, aveva realizzato in esso l'albergo “DUE PALME” che intendeva ampliare. Inoltre, il Comune di Scanzano Jonico motivava il rilascio dell'autorizzazione per favorire per lo sviluppo turistico ed economico (All. n. 1983-0514 memoria istruttoria).
Dalla prova testimoniale, poi, è emerso che tutti gli avventori dell'attività commerciali, e gli occupanti degli appartamenti dell'edificio hanno utilizzato ed utilizzano l'area per accedere ai locali.
“L'edificio ha sempre avuto ingressi pedonali e veicolari dal piazzale Testimone_1
antistante e utilizzati da chiunque anche per la sosta dei veicoli;
il piazzale veniva quindi utilizzato da chiunque senza costrizioni o divieti;
conosco bene la zona e i ricordi sono più chiari perché dal 2008 in poi la frequentavo molto spesso per motivi di lavoro. Conoscevo la zona perché ci sono andato anche in passato e l'ho sempre vista come era nel 2008 in poi”.
“dal 1999, come da ricordi, il locale del si affacciava Controparte_10 Parte_1 al piazzale dove c'era la pompa di benzina. Era un piazzale aperto su quella che oggi è via
Nazionale e prima SS106; posso dire che è vera perché il piazzale era praticabile da chiunque perché c'era l'asfalto a raso rispetto alle strade”.
: “Il piazzale antistante è sempre stato utilizzato da chiunque per accedere CP_11 all'edificio, quindi ai condominii e locali. Io stesso parcheggiavo difronte soprattutto in un periodo in cui mio fratello aveva lì lo studio di avvocato dal 1980 in poi;
L'utilizzo del piazzale per pedoni e veicoli era consentito grazie al fatto che lo stesso era asfaltato;
Nessun impedimento od ostacolo è mai stato opposto alla circolazione su detto piazzale”.
Dalle succitate testimonianze, della cui attendibilità non è dato dubitare, emerge, invero, chiaramente l'utilizzo della strada di cui è causa da parte di un nutrito numero di persone.
Gli elementi acquisiti consentono di affermare un uso pedonale e carraio dell'area per l'accesso
4 all'edificio, parcheggio dei veicoli.
b) La concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via.
Altro elemento caratterizzante l'uso pubblico dell'area in questione è l'imbocco con la strada comunale di Via Leopardi e la SS 106.
E' dimostrato dalle foto satellitari allegate (All. n.4), che l'area in questione si presenta come copro unico di collegamento tra la SS 106 NI (oggi area urbana di quartiere, sovrastante il tratto di galleria con la SS106)) e la via Leopardi, senza differenze di asfaltatura, con veicoli parcheggiati e veicoli in transito. Nel punto di immissione con via Leopardi insiste un segnale stradale di obbligo di dare precedenza.
Ne consegue, che proprio la posizione logistica l'albergo, che si affacciava sulla strada statale, consente un facile accesso da parte per la clientela.
Il locale ristorante, inoltre, ha l'accesso principale, con ampia scalinata, proprio sull'area di sedime di cui si discute. L'ingresso di natura secondaria, di piccole dimensioni è, invece, nella via posteriore, di via Leopardi. (vd. planimetria All. 5).
c) protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
Dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla documentazione prodotta, sopra richiamata (in particolare nota del 1983 del Comune di Scanzano J. All. All. n. 1983-0514), emerge che il passaggio è stato esercitato sulla strada di cui è causa per un tempo sufficiente all'acquisto per usucapione.
La strada, per il massiccio utilizzo protrattosi per un elevato numero di anni, si presenta quale collegamento privilegiato quale accesso dalla Strada Statale.
Analizzando requisiti richiesti per la configurabilità di un uso pubblico e dall'esito dell'espletata istruttoria, può ritenersi ampiamente raggiunta la prova dell'utilizzo della strada.
Per tutti i motivi su esposti, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto, in particolare, della natura e del valore della causa, della difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché del pregio dell'opera prestata.
p.q.m.
1. rigetta la domanda in quanto infondata;
5 2. dichiara che i convenuti, nelle loro qualità in atti, hanno diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carraio sull'area identificata in catasto fabbricati fg. 59 parc. 95 sub. 1 in Scanzano
Jonico;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali sostenute che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Matera, 11.04.2025
Il Giudice Monocratico
G.o.t. dr. M. Cristina Pugliese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr.ssa Maria Cristina Pugliese, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1965/2020,
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Fanelli
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. ) in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._2 rappresentante legale p.r. della (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
Controparte_3
-CONVENUTI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1
di Matera che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio, carraio e di qualsiasi atra servitù e/o diritto reale gravate sul suolo di sua proprietà sito in Scanzano Jonico a favore degli odierni convenuti;
ordinare a questi la cessazione di qualunque turbativa al pacifico godimento della proprietà; condannarli al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia oltre al pagamento delle spese legali.
Con proprio atto si costituiva il sig. in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della il quale contestava ed impugnava l'atto di citazione in quanto CP_2
l'area di proprietà dell'attore è area pubblica per destinazione, quindi, soggetta a servitù di passaggio a favore dei convenuti;
in via riconvenzionale chiedeva di accertare il diritto dei convenuti di accedere e transitare con i propri mezzi sull'area di proprietà dell'attore con vittoria di spese.
1 Venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI co.
c.p.c., assunte le prove orali, la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 21.10.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVAZIONE
La domanda non è fondata.
La parte attrice, con il presente giudizio, ha chiesto che venisse dichiarata l'inesistenza della servitù (carraio e di altro tipo) esercitata sul proprio terreno a vantaggio delle parti convenute.
L'azione si qualifica come actio negatoria servitutis.
L'azione negatoria tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore e, dunque, non solo all'accertamento della inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino. L'interesse ad agire in negatoria servitutis sorge quando venga posta in essere dal terzo
(come nel caso di specie) un'attività implicante l'esercizio del passaggio pedonale e carraio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce.
La parte che agisce con l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando, come nel caso in esame, abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere da controparte. E' sufficiente la prova di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
L'attore ha assolto all'onere probatorio, incombente su di lui, in quanto ha fornito la prova della proprietà del fondo, depositando atto di compravendita dell'11.11.2016 con cui ha acquistato dall' e da il predetto suolo, che Persona_1 Persona_2 precedentemente con l'atto di compravendita del 7.7.2016 lo avevano acquistato dal CP_4
(Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione).
[...]
Si tratta di area di sedime sulla quale insisteva area di servizio per distributore carburante, in fatti
Contr l' ttualmente conserva il diritto di superfice.
Al convenuto incombe la prova del titolo costitutivo del preteso e contestato diritto sulla cosa altrui.
La parte convenuta, al fine di impedire l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis esercitata dall'attore, ha eccepito innanzi tutto che detta area è un'area pubblica in quanto è un tutt'uno con la SS 106 e collegata con la via Leopardi. Quindi, è aperta e adiacente al tronco di strada nazionale e collegata alle zone urbane. Nel tempo, inoltre, ha esercitato il passaggio sia pedonale
2 che carraio per accedere ai propri locali e quindi ha eccepito il diritto acquisto per usucapione.
Si osserva, infatti, che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile CP_6
con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (Cass.Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624).
L'imposizione di un vincolo di uso pubblico sulle strade private permette alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada, ma non altera il diritto di proprietà della medesima, che rimane privata. (Cass.Civ., 19 maggio 2011, n. 11028).
Alla luce di quelle che sono le risultanze istruttorie emerse, sussistono tutti i requisiti per riconoscere la sussistenza di una servitù di uso pubblico a carico di tale strada.
Caratteristiche indispensabili della servitù di uso pubblico sono: a) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile
(Cons. Stato, 9 luglio 2015, n. 3446) e comunque per un periodo prolungato nel tempo.
a) Il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae.
Risulta, infatti, che è proprietario esclusivo di una porzione Controparte_1 dell'edificio nonché, di un locale commerciale (bar-ristorante) gestito dalla posto al CP_7
piano terra, censito nel N.C.E.U. Fg. 59, mappale 95, sub 16, 17, 18, 19 e situato a confine con l'area, ove insisteva il distributore di benzina, oggi di proprietà dell'attore.
Inoltre, nel maggio 1996 il padre gli donava l'esercizio dell'attività Parte_1
commerciale, bar-ristorante-rosticceria (All. n.32 memoria di replica) gestita proprio nei locali prospicienti sull'area in questione. Il donatario nel 1997 costituiva la prima CP_8
nella forma della poi trasformata in S.r.l. (All.n.34 e 35 memoria istruttoria), di cui è CP_9 legale rappresentante. L'attività commerciale è proseguita senza soluzione di continuità fino al
3 31 dicembre 2020.
Il convenuto sostiene che tutti i locali dell'edificio, come il locale bar-ristorante, hanno sempre avuto ingressi, pedonale o veicolare, dal piazzale antistante e sono stati utilizzati da chiunque dovesse accedere ai locali interni: proprietari, inquilini, gestori delle attività commerciali e dipendenti, fornitori, avventori, ogni altro visitatore.
Dalla documentazione in atti emerge che sull'area in questione è “distribuita tra area di servizio
e congruo numero di stalli di sosta per parcheggi delimitati da percorsi pedonali”. Tanto risulta nel parere favorevole rilasciato nel 1983 dal Comune di Scanzano Jonico per l'ampliamento dell'albergo, ristorante e bar il rilascio. Infatti, il sig. originario Parte_1 proprietario dell'intero edificio, aveva realizzato in esso l'albergo “DUE PALME” che intendeva ampliare. Inoltre, il Comune di Scanzano Jonico motivava il rilascio dell'autorizzazione per favorire per lo sviluppo turistico ed economico (All. n. 1983-0514 memoria istruttoria).
Dalla prova testimoniale, poi, è emerso che tutti gli avventori dell'attività commerciali, e gli occupanti degli appartamenti dell'edificio hanno utilizzato ed utilizzano l'area per accedere ai locali.
“L'edificio ha sempre avuto ingressi pedonali e veicolari dal piazzale Testimone_1
antistante e utilizzati da chiunque anche per la sosta dei veicoli;
il piazzale veniva quindi utilizzato da chiunque senza costrizioni o divieti;
conosco bene la zona e i ricordi sono più chiari perché dal 2008 in poi la frequentavo molto spesso per motivi di lavoro. Conoscevo la zona perché ci sono andato anche in passato e l'ho sempre vista come era nel 2008 in poi”.
“dal 1999, come da ricordi, il locale del si affacciava Controparte_10 Parte_1 al piazzale dove c'era la pompa di benzina. Era un piazzale aperto su quella che oggi è via
Nazionale e prima SS106; posso dire che è vera perché il piazzale era praticabile da chiunque perché c'era l'asfalto a raso rispetto alle strade”.
: “Il piazzale antistante è sempre stato utilizzato da chiunque per accedere CP_11 all'edificio, quindi ai condominii e locali. Io stesso parcheggiavo difronte soprattutto in un periodo in cui mio fratello aveva lì lo studio di avvocato dal 1980 in poi;
L'utilizzo del piazzale per pedoni e veicoli era consentito grazie al fatto che lo stesso era asfaltato;
Nessun impedimento od ostacolo è mai stato opposto alla circolazione su detto piazzale”.
Dalle succitate testimonianze, della cui attendibilità non è dato dubitare, emerge, invero, chiaramente l'utilizzo della strada di cui è causa da parte di un nutrito numero di persone.
Gli elementi acquisiti consentono di affermare un uso pedonale e carraio dell'area per l'accesso
4 all'edificio, parcheggio dei veicoli.
b) La concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via.
Altro elemento caratterizzante l'uso pubblico dell'area in questione è l'imbocco con la strada comunale di Via Leopardi e la SS 106.
E' dimostrato dalle foto satellitari allegate (All. n.4), che l'area in questione si presenta come copro unico di collegamento tra la SS 106 NI (oggi area urbana di quartiere, sovrastante il tratto di galleria con la SS106)) e la via Leopardi, senza differenze di asfaltatura, con veicoli parcheggiati e veicoli in transito. Nel punto di immissione con via Leopardi insiste un segnale stradale di obbligo di dare precedenza.
Ne consegue, che proprio la posizione logistica l'albergo, che si affacciava sulla strada statale, consente un facile accesso da parte per la clientela.
Il locale ristorante, inoltre, ha l'accesso principale, con ampia scalinata, proprio sull'area di sedime di cui si discute. L'ingresso di natura secondaria, di piccole dimensioni è, invece, nella via posteriore, di via Leopardi. (vd. planimetria All. 5).
c) protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
Dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla documentazione prodotta, sopra richiamata (in particolare nota del 1983 del Comune di Scanzano J. All. All. n. 1983-0514), emerge che il passaggio è stato esercitato sulla strada di cui è causa per un tempo sufficiente all'acquisto per usucapione.
La strada, per il massiccio utilizzo protrattosi per un elevato numero di anni, si presenta quale collegamento privilegiato quale accesso dalla Strada Statale.
Analizzando requisiti richiesti per la configurabilità di un uso pubblico e dall'esito dell'espletata istruttoria, può ritenersi ampiamente raggiunta la prova dell'utilizzo della strada.
Per tutti i motivi su esposti, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto, in particolare, della natura e del valore della causa, della difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché del pregio dell'opera prestata.
p.q.m.
1. rigetta la domanda in quanto infondata;
5 2. dichiara che i convenuti, nelle loro qualità in atti, hanno diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carraio sull'area identificata in catasto fabbricati fg. 59 parc. 95 sub. 1 in Scanzano
Jonico;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali sostenute che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Matera, 11.04.2025
Il Giudice Monocratico
G.o.t. dr. M. Cristina Pugliese
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