Articolo 982 del Codice civile
Articolo 947Articolo 983
Versione
19 aprile 1942
Art. 982.

(Possesso della cosa).

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente