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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 con l'ausilio dell'OCC dott.ssa . Persona_1
Rilevato che, con ricorso depositato il 19.02.2025, e Parte_1 Pt_2 [...]
hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 com di Pt_2
a di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
considerato che
, ai sensi dell'art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
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considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura. Al riguardo, l'esposizione debitoria dei ricorrenti si ricollegherebbe in parte all'attuale situazione lavorativa dei ricorrenti, entrambi liberi professionisti svolgenti la professione di architetto, in parte al passato svolgimento dell'attività professionale di architetto in forma societaria e, precisamente, tramite la società Pro.ge.din, società in nome collettivo che veniva costituita dai coniugi in data 2006 e cessata in data 19.01.2024 con cancellazione dal Registro delle Imprese. Nell'assetto societario, entrambi i ricorrenti hanno rivestito il ruolo di soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali;
tale società, dall'esame dei bilanci depositati agli atti, non risulta soggetta alle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCII per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
- la proposta di liquidazione: i coniugi ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura la somma di euro 350.00,00 quale prezzo derivante dalla vendita dei due immobili siti a Genova di proprietà del sig. ; la somma di euro 180.00,00 quale prezzo derivante dalla Pt_1 ven i due immobili siti a Oristano di proprietà della sig.ra Pt_2 la somma di euro 1.500,00 mensile quale eccedenza della c. incomprimibile per 36 mensilità – euro 1.000,00 euro 500,00 - Pt_1 Pt_2
e, pertanto, un totale di euro 584.000,00;
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- il sig. e la sig.ra convivono con la propria figlia Pt_1 Pt_2 Per_2 nata i 0.2003, att studentessa universitaria a To economicamente autosufficiente;
- la famiglia risulta titolare di beni immobili. In particolare, il sig. Pt_1 risulta titolare degli immobili siti in Genova ed identificati al NCT al Foglio 53, Part. 273, Sub. 3, cat. A/2 ed al Foglio 53, Part. 273, Sub. 10 cat. C/2, valore presunto euro 350.000,00 (doc. 28); la sig.ra Pt_2 risulta titolare degli immobili siti in Oristano ed identificati al Foglio 13, Part. 290 Sub. 73 Cat A/2 ed al Foglio 13, Part. 290 Sub. 149 Cat C/2, valore presunto euro 180.000,00 (doc. 29). Su tutti tali immobili risultano iscritte ipoteche di I grado da parte di e, in CP_1 riferimento ai beni immobili di proprietà del sig. , teca Pt_1 giudiziale di II° in favore di CP_1
- la famiglia risulta risiedere nell'immobile di proprietà del sig. sito in Pt_1
Genova, Via Padre Semeria n. 7/2;
- il Sig. non risulta essere titolare di beni mobili registrati;
la sig.ra Pt_1 risulta essere titolare di un'autovettura Smart, targata Pt_2
L ed immatricolata nel 2008, di basso valore economico ed indispensabile per effettuare spostamenti afferenti la propria attività lavorativa;
- il sig. risulta titolare della carta conto n. Pt_1 CP_1 di euro 4,29; titolare di nte NumeroDiPatente_1
47003010 che al 31.12.2024 riporta un saldo negativo di euro 4.828,86; titolare di poste pay che al 31.12.2024 porta un saldo positivo di euro 15,93. Inoltre, i coniugi sono cointestati di un conto corrente presso con saldo negativo al 31.12.2024 di euro CP_1
6.000,00.
Da ultimo, va fatto presente che risulta ancora aperto presso CP_1
c/c n. 40582570, intestato alla società Pro.ge.din con saldo negativo al 31.12.2022 di euro 68.330,67. La società è inoltre debitrice anche per un mutuo chirografario verso n. 8537415, assistito da garanzia del CP_1
Fondo Pubblico di Garan Credito Centrale - posizione M.C. 1531494 – c.d. Finanziamento Covid, per cui la ha incardinato CP_1 decreto ingiuntivo n. 831/24 emesso dal Trib enova ed ha iscritto ipoteca giudiziale di 2° sugli immobili di proprietà dei ricorrenti;
- il sig. e la sig.ra risultano svolgere, dopo lo scioglimento Pt_1 Pt_2 della società, attività lavorativa di architetto, con il primo ad occuparsi
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dell'attività di consulenza e progettazione e la seconda, in via quasi esclusiva, delle attestazioni di prestazioni energetiche per edifici.
- viene riportato pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 54.274,00 per l'anno 2022, euro 68.908,00 per l'anno 2023 ed euro 61.200,00 per l'anno 2024; in base a tali dati, viene dedotta dall'OCC la possibilità che i coniugi, dalla loro attività professionale, possano ricavare un reddito medio mensile, al netto da imposte, pari a circa euro 4.873,00 sulla cui base poter individuare la somma da mettere a disposizione della procedura, individuata in euro 1.500,00 mensili – euro 1.000,00 euro 500,00 - per 36 mensilità; Pt_1 Pt_2
- per quanto riguarda la situazione debitoria, occorre tripartire la sussistenza dei debiti evidenziati dall'OCC nella propria relazione;
A) risultano sussistere debiti comuni ad entrambi i coniugi, derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in seno alla sciolta società Pro.ge.din. e dalla stipula di mutui ipotecari per l'acquisto degli immobili di cui i predetti sono titolari.
Nello specifico e dati contabili versati agli atti, risultano debiti comuni per un totale di euro 730.530,13 così suddivisi:
- euro 277.180,58 quale debito erariale della società Pro.ge.din – benchè nel prospetto allegato agli atti (doc. 38) risulti un debito totale pari ad euro 307.897,43 -;
- euro 88.784,00 quale debito nei confronti di per CP_1 finanziamento MCC, sostegno alle imprese, ca 19;
- euro 10.530,00 quale debito nei confronti del dott.
Persona_3
- rtelle CCIIAA non rottamate;
- euro 259.519,84 quale residuo del mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto dell'immobile adibito CP_1
a civile abitazione sito in Genova;
- euro 75.113,74 quale residuo del mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto dell'immobile adibito a civile CP_1 abita in Oristano, stipulato dalla sig.ra e Pt_2 con il sig. terzo datore di ipoteca;
Pt_1
- euro 3.38 ei confronti del Comune di Genova a titolo di mancato pagamento er gli anni 2020 – 2024; Per_4
- euro 6.006,31 quale egativo del conto corrente accesso presso CP_1
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- euro 9.844,99 quale residuo del prestito personale n. 7882081 erogato da stipulato dal sig. e con CP_1 Pt_1 la sig.ra quale garante;
Pt_2
B) i debiti personali del sig. sono invece pari ad euro Pt_1
190.368,35 così suddivisi - si escludono euro 161,56 nei confronti della Regione Liguria in quanto risulta essere il medesimo importo indicato nei debiti personali della sig.ra a titolo di mancato pagamento bollo auto. Pt_2
Se il nucleo familiare ha d dotazione solamente una Smart intestata alla sig.ra il relativo debito va inserito nei debiti personali di Pt_2 quest'ultima -:
- euro 128.075,53 quale debito erariale nei confronti di ADER;
- euro 17.126,92 quale debito erariale rottamato nei confronti di ADER;
- euro 9.224,20 quale debito erariale a titolo di mancato pagamento Irpef per gli anni 2021-2022-2023;
- euro 15.764,45 quale debito nei confronti di NA;
- euro 1.919,93 nei confronti di per il prodotto Pt_3 finanziario n. 32161105663;
- euro 10.270,26 nei confronti di per il prodotto Pt_3 finanziario n. 27098665;
- euro 3.159,00 nei confronti del dott. Persona_3
- euro 4.828,06 nei confronti di BPER Banca;
C) i debiti personali della sig.ra sono invece pari ad euro Pt_2
182.024,19 così suddivisi:
- euro 14.617,70 quale debito erariale rottamato nei confronti di ADER;
- euro 127.236,25 quale debito erariale non rottamato nei confronti di ADER – benchè nel prospetto allegato agli atti (doc. 36) risulti un debito totale pari ad euro 136.302,67 -;
- euro 14.598,56 quale debito erariale a titolo di mancato pagamento Irpef per gli anni 2021-2022-2023;
- euro 161,56 nei confronti della Regione Liguria per mancato bollo auto;
- euro 24.006,12 quale debito nei confronti di NA;
- euro 1.404,00 nei confronti del dott. Persona_3
- l'esposizione debitoria totale, reale ed effettiva – e non quella contabile, derivante dalla sommatoria delle distinte masse passive – derivante dalla 5
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sommatoria dei debiti comuni e dei debiti personali di entrambi i ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 1.102.922,67.
Al riguardo, si segnalano che divergenze di importi comparando le somme riportate nella relazione dell'OCC e nei documenti ad essa allegati che, tuttavia, ben possono derivare dalla diversa collocazione documentale degli stessi;
discrasie che comunque non mutano il quadro di sovraindebitamento acclarato dei ricorrenti e che, in sede di predisposizione di stato passivo, ben potranno essere individuati con certezza. Ad esempio, NA comunica un debito di euro 103.271,70, nei confronti dell'Arch. (doc. 41) a fronte di un credito indicato in Pt_2 relazione dell'OCC 24.006,14. Tale divergenza può essere spiegata dal fatto che parte del primo importo risulta contenuto nella tabella riepilogativa dei debiti tributari comunicata da ADER (doc. 36) ricadendo, quindi, all'interno dell'importo indicato nella relazione OCC relativo alla voce dei debiti tributari non rottamati e che altra parte di importo risulta ammesso a rottamazione (doc. 39) e, quindi, rientra nell'importo indicato nella relazione OCC relativo alla voce dei debiti tributati rottamati. Ne consegue che l'importo di euro 24.006,14 risulta essere quello non affidato all'ente della riscossione, non rottamato, non prescritto, non estinto e, quindi, come riferibile direttamente ad NA non essendovi stato ancora l'affidamento all'ente della riscossione. Di tali circostanze, come detto, ben potrà (e dovrà) essere data contezza nella predisposizione del progetto di stato passivo, ove ben potranno individuarsi con certezza le voci debitorie riferibili ad ogni ente specifico;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 3.379,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili prospettiche dei ricorrenti, individuate in euro 4.872,58 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 1.500,00 canone di locazione presunto;
- euro 200,00 spese di amministrazione presunte;
- euro 250,00 spese per utenze presunte;
- euro 50,00 tari presunta;
- euro 150,00 per tasse universitarie figlia;
- euro 125,00 per spese mediche;
- euro 663,00 per spese alimentari;
- euro 141,00 per vestiario;
- euro 200,00 per trasporti;
- euro 50,00 salute e benessere;
- euro 50,00 varie ed imprevedibili;
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considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico
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dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa ; Persona_1 ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
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- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI.
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Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 con l'ausilio dell'OCC dott.ssa . Persona_1
Rilevato che, con ricorso depositato il 19.02.2025, e Parte_1 Pt_2 [...]
hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 com di Pt_2
a di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
considerato che
, ai sensi dell'art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
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considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura. Al riguardo, l'esposizione debitoria dei ricorrenti si ricollegherebbe in parte all'attuale situazione lavorativa dei ricorrenti, entrambi liberi professionisti svolgenti la professione di architetto, in parte al passato svolgimento dell'attività professionale di architetto in forma societaria e, precisamente, tramite la società Pro.ge.din, società in nome collettivo che veniva costituita dai coniugi in data 2006 e cessata in data 19.01.2024 con cancellazione dal Registro delle Imprese. Nell'assetto societario, entrambi i ricorrenti hanno rivestito il ruolo di soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali;
tale società, dall'esame dei bilanci depositati agli atti, non risulta soggetta alle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCII per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
- la proposta di liquidazione: i coniugi ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura la somma di euro 350.00,00 quale prezzo derivante dalla vendita dei due immobili siti a Genova di proprietà del sig. ; la somma di euro 180.00,00 quale prezzo derivante dalla Pt_1 ven i due immobili siti a Oristano di proprietà della sig.ra Pt_2 la somma di euro 1.500,00 mensile quale eccedenza della c. incomprimibile per 36 mensilità – euro 1.000,00 euro 500,00 - Pt_1 Pt_2
e, pertanto, un totale di euro 584.000,00;
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- il sig. e la sig.ra convivono con la propria figlia Pt_1 Pt_2 Per_2 nata i 0.2003, att studentessa universitaria a To economicamente autosufficiente;
- la famiglia risulta titolare di beni immobili. In particolare, il sig. Pt_1 risulta titolare degli immobili siti in Genova ed identificati al NCT al Foglio 53, Part. 273, Sub. 3, cat. A/2 ed al Foglio 53, Part. 273, Sub. 10 cat. C/2, valore presunto euro 350.000,00 (doc. 28); la sig.ra Pt_2 risulta titolare degli immobili siti in Oristano ed identificati al Foglio 13, Part. 290 Sub. 73 Cat A/2 ed al Foglio 13, Part. 290 Sub. 149 Cat C/2, valore presunto euro 180.000,00 (doc. 29). Su tutti tali immobili risultano iscritte ipoteche di I grado da parte di e, in CP_1 riferimento ai beni immobili di proprietà del sig. , teca Pt_1 giudiziale di II° in favore di CP_1
- la famiglia risulta risiedere nell'immobile di proprietà del sig. sito in Pt_1
Genova, Via Padre Semeria n. 7/2;
- il Sig. non risulta essere titolare di beni mobili registrati;
la sig.ra Pt_1 risulta essere titolare di un'autovettura Smart, targata Pt_2
L ed immatricolata nel 2008, di basso valore economico ed indispensabile per effettuare spostamenti afferenti la propria attività lavorativa;
- il sig. risulta titolare della carta conto n. Pt_1 CP_1 di euro 4,29; titolare di nte NumeroDiPatente_1
47003010 che al 31.12.2024 riporta un saldo negativo di euro 4.828,86; titolare di poste pay che al 31.12.2024 porta un saldo positivo di euro 15,93. Inoltre, i coniugi sono cointestati di un conto corrente presso con saldo negativo al 31.12.2024 di euro CP_1
6.000,00.
Da ultimo, va fatto presente che risulta ancora aperto presso CP_1
c/c n. 40582570, intestato alla società Pro.ge.din con saldo negativo al 31.12.2022 di euro 68.330,67. La società è inoltre debitrice anche per un mutuo chirografario verso n. 8537415, assistito da garanzia del CP_1
Fondo Pubblico di Garan Credito Centrale - posizione M.C. 1531494 – c.d. Finanziamento Covid, per cui la ha incardinato CP_1 decreto ingiuntivo n. 831/24 emesso dal Trib enova ed ha iscritto ipoteca giudiziale di 2° sugli immobili di proprietà dei ricorrenti;
- il sig. e la sig.ra risultano svolgere, dopo lo scioglimento Pt_1 Pt_2 della società, attività lavorativa di architetto, con il primo ad occuparsi
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dell'attività di consulenza e progettazione e la seconda, in via quasi esclusiva, delle attestazioni di prestazioni energetiche per edifici.
- viene riportato pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 54.274,00 per l'anno 2022, euro 68.908,00 per l'anno 2023 ed euro 61.200,00 per l'anno 2024; in base a tali dati, viene dedotta dall'OCC la possibilità che i coniugi, dalla loro attività professionale, possano ricavare un reddito medio mensile, al netto da imposte, pari a circa euro 4.873,00 sulla cui base poter individuare la somma da mettere a disposizione della procedura, individuata in euro 1.500,00 mensili – euro 1.000,00 euro 500,00 - per 36 mensilità; Pt_1 Pt_2
- per quanto riguarda la situazione debitoria, occorre tripartire la sussistenza dei debiti evidenziati dall'OCC nella propria relazione;
A) risultano sussistere debiti comuni ad entrambi i coniugi, derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in seno alla sciolta società Pro.ge.din. e dalla stipula di mutui ipotecari per l'acquisto degli immobili di cui i predetti sono titolari.
Nello specifico e dati contabili versati agli atti, risultano debiti comuni per un totale di euro 730.530,13 così suddivisi:
- euro 277.180,58 quale debito erariale della società Pro.ge.din – benchè nel prospetto allegato agli atti (doc. 38) risulti un debito totale pari ad euro 307.897,43 -;
- euro 88.784,00 quale debito nei confronti di per CP_1 finanziamento MCC, sostegno alle imprese, ca 19;
- euro 10.530,00 quale debito nei confronti del dott.
Persona_3
- rtelle CCIIAA non rottamate;
- euro 259.519,84 quale residuo del mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto dell'immobile adibito CP_1
a civile abitazione sito in Genova;
- euro 75.113,74 quale residuo del mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto dell'immobile adibito a civile CP_1 abita in Oristano, stipulato dalla sig.ra e Pt_2 con il sig. terzo datore di ipoteca;
Pt_1
- euro 3.38 ei confronti del Comune di Genova a titolo di mancato pagamento er gli anni 2020 – 2024; Per_4
- euro 6.006,31 quale egativo del conto corrente accesso presso CP_1
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- euro 9.844,99 quale residuo del prestito personale n. 7882081 erogato da stipulato dal sig. e con CP_1 Pt_1 la sig.ra quale garante;
Pt_2
B) i debiti personali del sig. sono invece pari ad euro Pt_1
190.368,35 così suddivisi - si escludono euro 161,56 nei confronti della Regione Liguria in quanto risulta essere il medesimo importo indicato nei debiti personali della sig.ra a titolo di mancato pagamento bollo auto. Pt_2
Se il nucleo familiare ha d dotazione solamente una Smart intestata alla sig.ra il relativo debito va inserito nei debiti personali di Pt_2 quest'ultima -:
- euro 128.075,53 quale debito erariale nei confronti di ADER;
- euro 17.126,92 quale debito erariale rottamato nei confronti di ADER;
- euro 9.224,20 quale debito erariale a titolo di mancato pagamento Irpef per gli anni 2021-2022-2023;
- euro 15.764,45 quale debito nei confronti di NA;
- euro 1.919,93 nei confronti di per il prodotto Pt_3 finanziario n. 32161105663;
- euro 10.270,26 nei confronti di per il prodotto Pt_3 finanziario n. 27098665;
- euro 3.159,00 nei confronti del dott. Persona_3
- euro 4.828,06 nei confronti di BPER Banca;
C) i debiti personali della sig.ra sono invece pari ad euro Pt_2
182.024,19 così suddivisi:
- euro 14.617,70 quale debito erariale rottamato nei confronti di ADER;
- euro 127.236,25 quale debito erariale non rottamato nei confronti di ADER – benchè nel prospetto allegato agli atti (doc. 36) risulti un debito totale pari ad euro 136.302,67 -;
- euro 14.598,56 quale debito erariale a titolo di mancato pagamento Irpef per gli anni 2021-2022-2023;
- euro 161,56 nei confronti della Regione Liguria per mancato bollo auto;
- euro 24.006,12 quale debito nei confronti di NA;
- euro 1.404,00 nei confronti del dott. Persona_3
- l'esposizione debitoria totale, reale ed effettiva – e non quella contabile, derivante dalla sommatoria delle distinte masse passive – derivante dalla 5
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sommatoria dei debiti comuni e dei debiti personali di entrambi i ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 1.102.922,67.
Al riguardo, si segnalano che divergenze di importi comparando le somme riportate nella relazione dell'OCC e nei documenti ad essa allegati che, tuttavia, ben possono derivare dalla diversa collocazione documentale degli stessi;
discrasie che comunque non mutano il quadro di sovraindebitamento acclarato dei ricorrenti e che, in sede di predisposizione di stato passivo, ben potranno essere individuati con certezza. Ad esempio, NA comunica un debito di euro 103.271,70, nei confronti dell'Arch. (doc. 41) a fronte di un credito indicato in Pt_2 relazione dell'OCC 24.006,14. Tale divergenza può essere spiegata dal fatto che parte del primo importo risulta contenuto nella tabella riepilogativa dei debiti tributari comunicata da ADER (doc. 36) ricadendo, quindi, all'interno dell'importo indicato nella relazione OCC relativo alla voce dei debiti tributari non rottamati e che altra parte di importo risulta ammesso a rottamazione (doc. 39) e, quindi, rientra nell'importo indicato nella relazione OCC relativo alla voce dei debiti tributati rottamati. Ne consegue che l'importo di euro 24.006,14 risulta essere quello non affidato all'ente della riscossione, non rottamato, non prescritto, non estinto e, quindi, come riferibile direttamente ad NA non essendovi stato ancora l'affidamento all'ente della riscossione. Di tali circostanze, come detto, ben potrà (e dovrà) essere data contezza nella predisposizione del progetto di stato passivo, ove ben potranno individuarsi con certezza le voci debitorie riferibili ad ogni ente specifico;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 3.379,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili prospettiche dei ricorrenti, individuate in euro 4.872,58 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 1.500,00 canone di locazione presunto;
- euro 200,00 spese di amministrazione presunte;
- euro 250,00 spese per utenze presunte;
- euro 50,00 tari presunta;
- euro 150,00 per tasse universitarie figlia;
- euro 125,00 per spese mediche;
- euro 663,00 per spese alimentari;
- euro 141,00 per vestiario;
- euro 200,00 per trasporti;
- euro 50,00 salute e benessere;
- euro 50,00 varie ed imprevedibili;
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considerato che l'eventuale congruità delle sopraelencate spese e l'individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico
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dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa ; Persona_1 ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
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- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI.
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Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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