TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11844/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11844/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2745/16, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/10/16, depositato il 26/10/16
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Marmo, con Parte_1 Parte_2
la quale sono elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 127, presso lo studio dell'avv. Matteo Baldi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
n persona del legale rappresentante _1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Curzio, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Eboli
(SA), alla via Desiderio n. 1, giusta procura in atti
OPPOSTA
E in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di RT [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi CP_3
e Paolo Glielmi, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in Eboli (SA), alla via G.
Matteotti n. 63, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio
TERZA INTERVENTRICE
E
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di RT [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi CP_4
e Paolo Glielmi, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in Eboli (SA), alla via G.
Matteotti n. 63, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio
TERZA INTERVENTRICE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/12/16, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2745 del 25-26/10/16, notificato il 31/10 ed il 14/11/16, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in solido con la CP_5
ed altri fideiubenti, il pagamento, in favore della
[...] _1
, della somma di € 137.587,75, oltre interessi moratori convenzionali dal 23/12/15 e spese
[...]
processuali, in ragione delle fideiussioni specifiche del 03/03/11 prestate in favore della stessa fino all'importo di € 240.000,00, in relazione al mutuo chirografario di € Controparte_5
200.000,00 concesso alla predetta società in data 04/03/11.
Gli opponenti disconoscevano le sottoscrizioni apposte sulle predette fideiussioni, assumendo la falsità delle stesse, come da consulenza tecnica di parte prodotta in atti, e concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/03/17, si costitutiva la _1
, la quale, assumendo l'infondatezza dell'opposizione, concludeva per il rigetto della
[...]
stessa e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione.
Con comparsa depositata il 07/08/19, si costituiva la quale procuratrice della RT
divenuta nelle more cessionaria del credito vantato dalla banca opposta. Controparte_3
Con comparsa depositata il 12/03/20, si costituiva nuovamente la quale RT
procuratrice della resasi a sua volta cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_4
Veniva disposta ed eseguita CTU grafologica.
Con ordinanza del 18/01/23 il giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità rispetto ai procedimenti incardinati dagli opponenti innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, per la declaratoria di nullità, per violazione della normativa antitrust, degli artt.
2, 7 e 9 contenuti nelle medesime fideiussioni oggetto del presente giudizio.
Con ricorso depositato il 03/06/24, e presentavano istanza di Parte_1 Parte_2
prosecuzione del giudizio, essendo state nelle more rigettate le loro domande di nullità contrattuale,
pagina 2 di 5 con le sentenze n. 8795/2023 e n. 8796/2023, depositate in data 28/09/23 dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di impresa, e passate in giudicato.
Si costituiva la quale procuratrice della la quale si riportava RT Controparte_4
ai precedenti atti difensivi.
Il giudizio restava sospeso per essendo ancora in corso la causa pregiudiziale. Parte_3
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 20/12/24 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione della terza interventrice, deve rilevarsi che la
[...]
in forza di contratto di cessione concluso in data 05/07/18 con la Banca Monte Pruno CP_3
Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino, acquistava “pro soluto”, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. n. 130/99 e dell'art. 58 d.lgs. n.
385/93 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”; della avvenuta cessione veniva data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 83 del 19/07/18.
Tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti della
[...]
(ndg 24-32892), con annessi privilegi, garanzie e accessori. CP_5
Successivamente la in forza di contratto di cessione concluso in data 03/12/19 Controparte_4 con acquistava “pro soluto”, sempre ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 l. n. 130/99 e Controparte_3 dell'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, e di tale cessione veniva data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 144 del
07/12/19: tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti della (ndg 1318_24-32892), con annessi privilegi, garanzie e accessori. Controparte_5
Nessuna contestazione è stata sollevata dagli opponenti in ordine alla sussistenza, in capo alla cessionaria della titolarità del credito oggetto di causa. Controparte_4
Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che la Banca di Credito Cooperativo Monte
Pruno di Roscigno e di Laurino, con scrittura privata stipulata il 04/03/2011, concedeva alla un finanziamento di € 200.000,00, a seguito di positivo accoglimento della Controparte_5
richiesta di finanziamento per le piccole e medie imprese assistito dalla garanzia prevista ai sensi della l. n. 662/96, art. 2, co. 100, lett. a). La suddetta operazione finanziaria era garantita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - MedioCredito Centrale spa.
Il TAN convenuto era pari al 4,36500%, ossia tre punti in più del saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice mensile, rilevata nel mese solare precedente pagina 3 di 5 quello di stipula delle quotazioni giornaliere dell'Euribor, pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24
Ore”. La somma finanziata era rimborsabile mediante 120 rate posticipate con scadenza mensile, dell'importo di € 2.059,78 ciascuna.
L'importo dovuto, in linea capitale alla data del 04/12/14, era pari ad € 133.731,72, oltre gli interessi al tasso annuo del 2,854%, maggiorato di due punti ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo.
In data 23/12/15 la somma predetta veniva appostata a sofferenza per l'importo di € 137.587,75, corrispondente a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi moratori convenzionali nella predetta misura (di cui al ricorso monitorio) per il periodo successivo fino al soddisfo.
Con l'unico motivo di opposizione e hanno dedotto la falsità delle Parte_1 Parte_2
firme, apparentemente a loro nome, apposte sugli atti di fideiussione specifica del 03/03/2011, disconoscendo tali sottoscrizioni e deducendo di non aver mai prestato garanzia a favore della
Controparte_5
L'opposizione è infondata, in quanto dalla CTU grafologica espletata dalla dott.ssa , Persona_1
avverso le cui conclusioni gli opponenti non hanno sollevato alcuna specifica contestazione, è emerso che: “CON ELEVATISSIMA PROBABILITA' LE SOTTOSCRIZIONI A NOME DI
PIETRO MARMO (X-X)…FIGURANTI SULLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE DATATE
03.03.2011, SONO DA RITENERSI AUTOGRAFE, OSSIA RICONDUCIBILI AGLI
APPARENTI SOTTOSCRITTORI. CON BUONA PROBABILITA' ANCHE LE FIRME Z-Z,
APPARENTEMENTE VERGATE DA SULLA FIDEIUSSIONE SPECIFICA Parte_2
DEL 03.03.2011, SONO AUTOGRAFE, PERTANTO RIFERIBILI A ”. Parte_2
Attesa l'autenticità delle firme apposte sulle predette fideiussioni, l'opposizione non può che essere rigettata.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte opponente unitamente alla nota conclusiva del
04/12/24, risulta che, a seguito dell'inadempimento della la Controparte_5 [...]
, in data 14/11/17 (e, dunque, anteriormente alle cessioni del credito _1 in favore delle terze interventrici), ha escusso la garanzia, nella misura di € 110.576,37, fornita dalla tanto che per la restituzione della Controparte_6
predetta somma è stata emessa, su ruolo formato dalla stessa
[...]
la cartella di pagamento n. 10020180021720589002, il cui Controparte_6
pagamento è stato sollecitato, in data 24/10/24, nei confronti di Parte_3
Ne consegue che, dovendo la predetta somma già incassata dalla parte opposta essere sottratta all'importo del decreto ingiuntivo, quest'ultimo va revocato nei confronti degli opponenti CP_5
pagina 4 di 5 e i quali vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della Pt_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice della della differenza tra i predetti importi, pari CP_2 Controparte_4 ad € 27.011,38, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del
04/03/11, dal 23/12/15 al soddisfo, e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Le spese giudiziali, comprese quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo, seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 per il presente giudizio di opposizione (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in relazione all'importo del decreto ingiuntivo), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 11844/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, preso atto del pagamento eseguito nelle more del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo n. 2745/16, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/10/16, depositato il 26/10/16, e condanna e in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della quale procuratrice della della somma di € RT Controparte_4
27.011,38, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del
04/03/11 di cui in motivazione, dal 23/12/15 al soddisfo, e comunque nei limiti di cui alla l.
n. 108/96;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice della delle spese giudiziali, che si CP_2 Controparte_4 liquidano in € 450,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 9.187,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11844/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2745/16, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/10/16, depositato il 26/10/16
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Marmo, con Parte_1 Parte_2
la quale sono elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 127, presso lo studio dell'avv. Matteo Baldi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
n persona del legale rappresentante _1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Curzio, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Eboli
(SA), alla via Desiderio n. 1, giusta procura in atti
OPPOSTA
E in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di RT [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi CP_3
e Paolo Glielmi, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in Eboli (SA), alla via G.
Matteotti n. 63, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio
TERZA INTERVENTRICE
E
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di RT [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi CP_4
e Paolo Glielmi, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in Eboli (SA), alla via G.
Matteotti n. 63, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio
TERZA INTERVENTRICE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/12/16, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2745 del 25-26/10/16, notificato il 31/10 ed il 14/11/16, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in solido con la CP_5
ed altri fideiubenti, il pagamento, in favore della
[...] _1
, della somma di € 137.587,75, oltre interessi moratori convenzionali dal 23/12/15 e spese
[...]
processuali, in ragione delle fideiussioni specifiche del 03/03/11 prestate in favore della stessa fino all'importo di € 240.000,00, in relazione al mutuo chirografario di € Controparte_5
200.000,00 concesso alla predetta società in data 04/03/11.
Gli opponenti disconoscevano le sottoscrizioni apposte sulle predette fideiussioni, assumendo la falsità delle stesse, come da consulenza tecnica di parte prodotta in atti, e concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/03/17, si costitutiva la _1
, la quale, assumendo l'infondatezza dell'opposizione, concludeva per il rigetto della
[...]
stessa e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione.
Con comparsa depositata il 07/08/19, si costituiva la quale procuratrice della RT
divenuta nelle more cessionaria del credito vantato dalla banca opposta. Controparte_3
Con comparsa depositata il 12/03/20, si costituiva nuovamente la quale RT
procuratrice della resasi a sua volta cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_4
Veniva disposta ed eseguita CTU grafologica.
Con ordinanza del 18/01/23 il giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità rispetto ai procedimenti incardinati dagli opponenti innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, per la declaratoria di nullità, per violazione della normativa antitrust, degli artt.
2, 7 e 9 contenuti nelle medesime fideiussioni oggetto del presente giudizio.
Con ricorso depositato il 03/06/24, e presentavano istanza di Parte_1 Parte_2
prosecuzione del giudizio, essendo state nelle more rigettate le loro domande di nullità contrattuale,
pagina 2 di 5 con le sentenze n. 8795/2023 e n. 8796/2023, depositate in data 28/09/23 dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di impresa, e passate in giudicato.
Si costituiva la quale procuratrice della la quale si riportava RT Controparte_4
ai precedenti atti difensivi.
Il giudizio restava sospeso per essendo ancora in corso la causa pregiudiziale. Parte_3
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 20/12/24 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione della terza interventrice, deve rilevarsi che la
[...]
in forza di contratto di cessione concluso in data 05/07/18 con la Banca Monte Pruno CP_3
Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino, acquistava “pro soluto”, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. n. 130/99 e dell'art. 58 d.lgs. n.
385/93 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”; della avvenuta cessione veniva data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 83 del 19/07/18.
Tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti della
[...]
(ndg 24-32892), con annessi privilegi, garanzie e accessori. CP_5
Successivamente la in forza di contratto di cessione concluso in data 03/12/19 Controparte_4 con acquistava “pro soluto”, sempre ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 l. n. 130/99 e Controparte_3 dell'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, e di tale cessione veniva data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 144 del
07/12/19: tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti della (ndg 1318_24-32892), con annessi privilegi, garanzie e accessori. Controparte_5
Nessuna contestazione è stata sollevata dagli opponenti in ordine alla sussistenza, in capo alla cessionaria della titolarità del credito oggetto di causa. Controparte_4
Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che la Banca di Credito Cooperativo Monte
Pruno di Roscigno e di Laurino, con scrittura privata stipulata il 04/03/2011, concedeva alla un finanziamento di € 200.000,00, a seguito di positivo accoglimento della Controparte_5
richiesta di finanziamento per le piccole e medie imprese assistito dalla garanzia prevista ai sensi della l. n. 662/96, art. 2, co. 100, lett. a). La suddetta operazione finanziaria era garantita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - MedioCredito Centrale spa.
Il TAN convenuto era pari al 4,36500%, ossia tre punti in più del saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice mensile, rilevata nel mese solare precedente pagina 3 di 5 quello di stipula delle quotazioni giornaliere dell'Euribor, pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24
Ore”. La somma finanziata era rimborsabile mediante 120 rate posticipate con scadenza mensile, dell'importo di € 2.059,78 ciascuna.
L'importo dovuto, in linea capitale alla data del 04/12/14, era pari ad € 133.731,72, oltre gli interessi al tasso annuo del 2,854%, maggiorato di due punti ai sensi dell'art. 3 del contratto di mutuo.
In data 23/12/15 la somma predetta veniva appostata a sofferenza per l'importo di € 137.587,75, corrispondente a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi moratori convenzionali nella predetta misura (di cui al ricorso monitorio) per il periodo successivo fino al soddisfo.
Con l'unico motivo di opposizione e hanno dedotto la falsità delle Parte_1 Parte_2
firme, apparentemente a loro nome, apposte sugli atti di fideiussione specifica del 03/03/2011, disconoscendo tali sottoscrizioni e deducendo di non aver mai prestato garanzia a favore della
Controparte_5
L'opposizione è infondata, in quanto dalla CTU grafologica espletata dalla dott.ssa , Persona_1
avverso le cui conclusioni gli opponenti non hanno sollevato alcuna specifica contestazione, è emerso che: “CON ELEVATISSIMA PROBABILITA' LE SOTTOSCRIZIONI A NOME DI
PIETRO MARMO (X-X)…FIGURANTI SULLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE DATATE
03.03.2011, SONO DA RITENERSI AUTOGRAFE, OSSIA RICONDUCIBILI AGLI
APPARENTI SOTTOSCRITTORI. CON BUONA PROBABILITA' ANCHE LE FIRME Z-Z,
APPARENTEMENTE VERGATE DA SULLA FIDEIUSSIONE SPECIFICA Parte_2
DEL 03.03.2011, SONO AUTOGRAFE, PERTANTO RIFERIBILI A ”. Parte_2
Attesa l'autenticità delle firme apposte sulle predette fideiussioni, l'opposizione non può che essere rigettata.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte opponente unitamente alla nota conclusiva del
04/12/24, risulta che, a seguito dell'inadempimento della la Controparte_5 [...]
, in data 14/11/17 (e, dunque, anteriormente alle cessioni del credito _1 in favore delle terze interventrici), ha escusso la garanzia, nella misura di € 110.576,37, fornita dalla tanto che per la restituzione della Controparte_6
predetta somma è stata emessa, su ruolo formato dalla stessa
[...]
la cartella di pagamento n. 10020180021720589002, il cui Controparte_6
pagamento è stato sollecitato, in data 24/10/24, nei confronti di Parte_3
Ne consegue che, dovendo la predetta somma già incassata dalla parte opposta essere sottratta all'importo del decreto ingiuntivo, quest'ultimo va revocato nei confronti degli opponenti CP_5
pagina 4 di 5 e i quali vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della Pt_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice della della differenza tra i predetti importi, pari CP_2 Controparte_4 ad € 27.011,38, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del
04/03/11, dal 23/12/15 al soddisfo, e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Le spese giudiziali, comprese quelle già liquidate nel decreto ingiuntivo, seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 per il presente giudizio di opposizione (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in relazione all'importo del decreto ingiuntivo), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 11844/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, preso atto del pagamento eseguito nelle more del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo n. 2745/16, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/10/16, depositato il 26/10/16, e condanna e in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della quale procuratrice della della somma di € RT Controparte_4
27.011,38, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del
04/03/11 di cui in motivazione, dal 23/12/15 al soddisfo, e comunque nei limiti di cui alla l.
n. 108/96;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice della delle spese giudiziali, che si CP_2 Controparte_4 liquidano in € 450,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 9.187,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5