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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1206/2024 R.G., avente ad oggetto: Esecuzione in
forma specifica di obbligo di contrarre,
[...]
nato a [...] il [...], ivi residente, in via Aldo Parte_1
Moro, n. 307 (c.f. , , nata a [...] il 17 C.F._1 Parte_2
novembre 1966, ivi residente, in via Dino Campana, n. 12 (c.f.
), e , nato a [...] l'11dicembre 1968, ivi C.F._2 Parte_3
residente, in contrada Nunziata (c.f. ), anche quali eredi di C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Daniele Scollo. Persona_1 - Appellanti -
Contro
, nata a [...] il [...], ivi residente, in via Controparte_1
Canepari, n. 6 (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian C.F._4
Immovilli.
- Appellata -
_________________________
Nell'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1203/2024 del 9 luglio 2024 (resa nel procedimento n. 2274/2021
R.G.), il Tribunale di Ragusa così statuiva:
a) disponeva il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., da , Persona_1
e , in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_2
, del seguente immobile: villino sito in Santa Croce Camerina Controparte_1
(RG), alla Contrada Pescazze, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di
Santa Croce Camerina, composto da - un appartamento al piano terra, foglio
31, particella 127, sub. 3, cat. A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani, sup. tot. 194 mq, rendita cat. Euro 735,95; - un appartamento al primo piano, foglio 31,
particella 127, sub. 4, zona censuaria 1, cat. A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani,
sup. tot. 115 mq, rendita cat. Euro 735,95, ivi incluso il giardino pertinenziale;
b) subordinava il trasferimento al pagamento, da parte di ai Controparte_1
convenuti, della somma di euro 100.000,00 entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della stessa sentenza;
c) rigettava la domanda di risarcimento danni dell'attrice;
d) rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti;
e) condannava i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquidava in euro 545,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2024, Parte_1
e anche quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1
proponevano appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con successivo atto depositato il 14 novembre 2024, il difensore degli appellanti dichiarava di rinunciare al prosieguo della causa di appello.
Si costituiva in giudizio , che dichiarava di accettare la detta Controparte_1
rinuncia. Nell'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va rilevato che la rinuncia (menzionata in narrativa e accettata dalla controparte)
degli appellanti al prosieguo del giudizio di appello integra una (pienamente ammissibile) rinuncia all'impugnazione, con conseguenti estinzione del relativo procedimento e passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza di primo grado
(Cass. n. 25311/2022; Cass. n. 4499/1996).
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione.
In conformità alla richiesta dell'appellata accettante, va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1206/2024 R.G.,
dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello. Così deciso in Catania il 6 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1206/2024 R.G., avente ad oggetto: Esecuzione in
forma specifica di obbligo di contrarre,
[...]
nato a [...] il [...], ivi residente, in via Aldo Parte_1
Moro, n. 307 (c.f. , , nata a [...] il 17 C.F._1 Parte_2
novembre 1966, ivi residente, in via Dino Campana, n. 12 (c.f.
), e , nato a [...] l'11dicembre 1968, ivi C.F._2 Parte_3
residente, in contrada Nunziata (c.f. ), anche quali eredi di C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Daniele Scollo. Persona_1 - Appellanti -
Contro
, nata a [...] il [...], ivi residente, in via Controparte_1
Canepari, n. 6 (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian C.F._4
Immovilli.
- Appellata -
_________________________
Nell'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1203/2024 del 9 luglio 2024 (resa nel procedimento n. 2274/2021
R.G.), il Tribunale di Ragusa così statuiva:
a) disponeva il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., da , Persona_1
e , in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_2
, del seguente immobile: villino sito in Santa Croce Camerina Controparte_1
(RG), alla Contrada Pescazze, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di
Santa Croce Camerina, composto da - un appartamento al piano terra, foglio
31, particella 127, sub. 3, cat. A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani, sup. tot. 194 mq, rendita cat. Euro 735,95; - un appartamento al primo piano, foglio 31,
particella 127, sub. 4, zona censuaria 1, cat. A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani,
sup. tot. 115 mq, rendita cat. Euro 735,95, ivi incluso il giardino pertinenziale;
b) subordinava il trasferimento al pagamento, da parte di ai Controparte_1
convenuti, della somma di euro 100.000,00 entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della stessa sentenza;
c) rigettava la domanda di risarcimento danni dell'attrice;
d) rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti;
e) condannava i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquidava in euro 545,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2024, Parte_1
e anche quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1
proponevano appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con successivo atto depositato il 14 novembre 2024, il difensore degli appellanti dichiarava di rinunciare al prosieguo della causa di appello.
Si costituiva in giudizio , che dichiarava di accettare la detta Controparte_1
rinuncia. Nell'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va rilevato che la rinuncia (menzionata in narrativa e accettata dalla controparte)
degli appellanti al prosieguo del giudizio di appello integra una (pienamente ammissibile) rinuncia all'impugnazione, con conseguenti estinzione del relativo procedimento e passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza di primo grado
(Cass. n. 25311/2022; Cass. n. 4499/1996).
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione.
In conformità alla richiesta dell'appellata accettante, va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1206/2024 R.G.,
dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello. Così deciso in Catania il 6 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro