Articolo 1617 del Codice civile
Articolo 1616Articolo 1618
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19 aprile 1942
Art. 1617.

(Obblighi del locatore).

Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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