Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Concetta Zappalà Presidente dott. Fabio Conti Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. dell'otto aprile
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 885/2023 R.G. promossa da:
, nata il [...] ad [...], residente in [...]Parte_1
Filippo del Mela (ME), Via A. De Gasperi n. 52, c.f. C.F._1
elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), Via Vittorio Veneto n. 26, presso e nello studio legale dell'avv. Andrea Calderone che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
dell , , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Oliviero Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 22.03.2024 rep. 37875 racc.
7313 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Per_1 dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria 1 CP_1
appellato
e nei confronti di
Controparte_2
in persona del leg. rapp. p.t.,
[...]
appellato contumace
OGGETTO: trattamento fine servizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
” con sede in Santa Lucia del Mela dal 01.08.1998 al 05.05.2017 con
[...]
contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria C2, lamentava che, nonostante il tempo trascorso, non le era stata ancora corrisposto il Tfr/tfs da parte
CP_ dell' il quale aveva giustificato l'omessa liquidazione per non aver l'
[...]
trasmesso il modello 350/P; a sua volta, quest'ultimo Istituto, aveva dato CP_2 atto dell'impossibilità di procedere alla compilazione del modello 350/P “non conoscendo la situazione ai fini INADEL della Signora ”. Pt_1
CP_ L'istituto datoriale restava contumace mentre l' costituitosi in giudizio, ribadiva l'impossibilità di procedere alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto l' non aveva trasmesso la documentazione necessaria a tal fine, Controparte_2
deducendo, altresì, che nella posizione contributiva di controparte risultavano dei periodi contributivi discontinui dal 01/01/1998 al 30/06/2014.
Disposta ctu, con sentenza del 13 ottobre 2023 n.559/2023, il tribunale di Barcellona
P.G. in funzione di giudice del lavoro rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
CP_ Osservava il decidente che dalla documentazione agli atti - estratto contributivo e
CUD prodotti dalla ricorrente- era emersa un'omissione contributiva come accertato altresì dal nominato c.t.u. e che pertanto la domanda attorea, così come formulata, non
CP_ poteva trovare accoglimento: tanto nei confronti dell' difettando la regolarità contributiva costituente il presupposto per la liquidazione della prestazione avente
CP_ natura previdenziale, quanto nei confronti dell' , essendo l' Controparte_2
l'unico soggetto legittimato passivo all'erogazione della prestazione richiesta;
né d'altra parte la ricorrente aveva svolto nei confronti dell' alcun'altra Controparte_2
domanda, ad esempio di tipo risarcitorio da omissione o irregolarità contributiva.
Avverso detta pronunzia, con atto del 14 dicembre 2023, proponeva appallo la
CP_ soccombente cui resisteva l' mentre l' benché Controparte_2
regolarmente citato restava anche in questo grado contumace;
indi, disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note della sola parte appellante, all'indomani
Pag. 2 di 6 della scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c dell'8 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per vizio di extra-petizione CP_ assumendo che l' non avrebbe mai sollevato eccezioni relative all'an o al quantum debeatur rilevando solo l'impossibilità di procedere alla liquidazione in quanto “occorre necessariamente che l'amministrazione datrice di lavoro curi la trasmissione della delibera di assunzione e di cessazione dal servizio”.
Adduce sul punto di avere allegato in atti la delibera di assunzione e la lettera di dimissioni, pertanto l' avrebbe già i documenti sufficienti per procedere alla CP_1
liquidazione.
Ad ogni buon conto, evidenzia nel merito, che l'inerzia del datore di lavoro pubblico, che non versa correttamente i contributi previdenziali e che non cura gli adempimenti amministrativi successivi alle dimissioni, non può ripercuotersi negativamente sul lavoratore. Nessun nocumento subirebbe poi l' dal pagamento del TFS, anche in CP_1
presenza di una discontinuità nel versamento dei contributi, spettando ad esso Istituto curare il recupero dei contributi omessi in capo al datore di lavoro per mezzo della riscossione mediante ruolo.
Non a caso nessuna doglianza sarebbe stata mossa sul punto da parte dell'
[...]
. CP_3
Con il secondo motivo lamenta la violazione della disciplina applicabile nella fattispecie e segnatamente dell'art 22 comma 10 del D.L. n. 359 del 1987, norma mirante a garantire l'integrità del t.f.s., del seguente tenore “…spetta all'interessato o ai superstiti
l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati”. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la regolarità contributiva non può costituire il presupposto per la liquidazione della prestazione, diversamente si lederebbe il diritto del dipendente incolpevole a veder riconosciuto il proprio diritto. Invoca al riguardo l'art
31 della l n. 610/1952 secondo cui “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione”. Aggiunge ancora che la medesima legge n. 610 prevede, in caso
Pag. 3 di 6 di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale, l'obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza in misura calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n.
1338/1962. Nel caso di specie, non essendo dato sapere se l' abbia provveduto ad CP_1
interrompere i termini di prescrizione o se abbia proceduto alla riscossione coattiva degli stessi, in assenza di contestazione sull'an e sul quantum debeatur, si dovrebbe concludere per la tenutezza dell'Istituto previdenziale all'integrale versamento del
Trattamento di Fine Servizio – IPS.
Con ultima doglianza si duole che il primo giudice non abbia, comunque, proceduto alla liquidazione del tfs maturato in relazione ai contributi versati assegnando un quesito ad hoc al ctu già nominato.
Tali le critiche alla sentenza, nota innanzitutto il Collegio che non sussistono gli estremi
CP_ per la configurazione del denunciato vizio di extra-petizione posto che l' rappresentando in giudizio l'impossibilità di procedere alla liquidazione in difetto dei dati giuridici ed economici relativi alla posizione dell'iscritta e deducendo altresì la presenza nella posizione contributiva dalla di periodi lavorativi discontinui, ha, Pt_1 invero, contestato l'an della prestazione tant'è che ha concluso la memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso “ in quanto infondato in fatto ed in diritto” per cui non può ritenersi esulante dal thema disputandum l'accertamento giudiziale e sulla ricorrenza dei presupposti costitutivi del trattamento invocato.
Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo di doglianza.
L'originaria ricorrente ha prodotto in atti sia la delibera di assunzione che la lettera di dimissioni protocollata dall' in data 8 maggio 2017 sicché risulta Controparte_2
documentalmente il periodo lavorativo da ella prestato dal I agosto 1998 al 5 maggio
2017 con contratto a tempo indeterminato per l'istituto datoriale senza soluzione di continuità per cui, pur in assenza di regolare trasmissione del mod P 350 /P, l'istituto era in possesso dei dati per poter procedere all'erogazione di quanto richiesto. Vero è che nell'estratto contributivo emergono periodi di lavoro discontinui : nell'anno 2010 figurano undici mesi lavorativi da gennaio a novembre;
nell'anno 2011 sette mesi da aprile a dicembre e nel 2014 sei mesi da gennaio a giugno, ma ciò sta ad indicare, non già un'interruzione della prestazione lavorativa, bensì una parziale omissione
Pag. 4 di 6 contributiva come comprovano i modelli Cud a firma del datore di lavoro contenenti redditi da lavoro riguardanti l'intero periodo annuale nonché emblematicamente la dicitura apposta in calce al Cud 2015, relativo all'anno 2014, che riporta testualmente
“la dipendente ha lavorato tutto l'anno. Il presente certificato è stato emesso solo per i mesi eff.te retribuiti gennaio-giugno 2014”.
Assume pertanto valenza dirimente stabilire se il requisito della regolarità contributiva rappresenti o meno un elemento costitutivo del diritto all'indennità di fine servizio.
Al quesito va data risposta negativa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass n. 27427/2020) “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi”.
Nella specie non operano specifiche disposizioni derogative al principio generale tant'è che il giudice di legittimità con la sopra citata pronuncia ha cassato la sentenza di merito che, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina sull'assicurazione obbligatoria, aveva escluso la computabilità dei periodi svolti fuori ruolo dalla base di calcolo dell'indennità di premio servizio, prevista dalla l. n. 152 del 1968 in favore del personale degli enti locali e di natura previdenziale, sul presupposto che si fosse prescritto il diritto dell'ente alla percezione dei contributi.
CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore della della somma Pt_1
computata sulla scorta dei minimi rilevati dalla busta paga presente in atti, relativa al mese di 02/2017, ammontante, secondo i conteggi predisposti dal ctu e rimasti esenti da censure specifiche, ad euro 25.169,30 oltre accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
CP_ Alla soccombenza segue la condanna dell' in solido con l'istituo canonico
[...]
, considerato che quest'ultimo ente ha concorso con il proprio CP_2
Pag. 5 di 6 comportamento inerte all'instaurazione della presente controversia, al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di della somma di 25.169,30 euro oltre accessori Parte_1 nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Pone in solio a carico di entrambi gli appellati le psese di lite che liquida, quanto al primo grado, in euro 2697 e, quanto al presente grado, in euro 2906 oltre Iva, Cpa e rimborso sespe generali con distrazione ex art 93 c.p.c.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia Dott. C. Zappalà
Pag. 6 di 6