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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3414/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Somministrazione” vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Sante Nardelli e Stefano Narducci, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in
Fasano (Br), alla via San Francesco da Paola n. 18, è elettivamente domiciliato
Opponente
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.I.: ), in persona del procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Libratti, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Perugia, alla Via Cesare Caporali, n. 19, è elettivamente domiciliata
Opposto
E CONTRO
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Libratti, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Perugia, alla Via Cesare Caporali, n. 19, è elettivamente domiciliata
Interventore volontario
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 07.07. 2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27.10.2022, notificato a mezzo PEC in pari data, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 845/2022, emesso dal Tribunale di Brindisi, in data 20.09.2022, all'esito del giudizio iscritto al n. 2731/2022 R.G.
L'opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto opposto con revoca dello stesso, vinte le spese di lite. In punto di fatto, l'attore deduceva di aver regolarmente provveduto al saldo delle somme richieste, tramite estratto conto, dalla società opposta, successivamente alla cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica per l'attività imprenditoriale da questi esercitata. Rappresentava che nel predetto estratto erano state stornate le fatture recanti i numeri 3027617265 del 06.05.2019 di importo pari ad euro
81.151,72 e 3027617306 del 06.05.2021 di importo pari ad euro 90.947,21, di cui la società opposta aveva, successivamente, richiesto il pagamento, per un totale di €
171.784,11. Nel carteggio tra le parti, invocava l'intervenuta Parte_1 prescrizione biennale dei crediti portati da entrambe le fatture, sulla scorta di quanto previsto dalla L. n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018). Controparte_1 riconosceva la prescrizione di una quota della fattura n. 3027617265, per € 6.363,58, negandola per la fattura n. 3027617306, perché afferente a consumi quantificati per prelievi fraudolenti. Nel giudizio di opposizione, reiterava l'eccezione Parte_1 di prescrizione biennale per entrambe le fatture, ai sensi dell'art. 1, co.4 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018); eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria nonché la violazione dell'art.
6.3. delle Condizioni Generali di Fornitura, per non aver la società addebitato la somma dovuta nella prima fattura utile successiva a quella recante errori di calcolo.
Con comparsa del 31.01.2023, si costituiva in giudizio la società che Controparte_1 chiedeva, in via principale e nel merito, accertarsi il credito vantato, sulla scorta delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, domandava la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 164.595,99, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia,
2 nei limiti dello scaglione di riferimento, oltre interessi come per legge, vinte, in ogni caso le spese di lite.
Con atto di intervento volontario del 07.05.2024, la società interveniva Controparte_2 ad adiuvandum nel giudizio, al fine di sostenere la posizione della Controparte_1 avendo essa acquistato - pro soluto - i crediti pecuniari che la aveva Controparte_1 già ceduto alla La cessionaria, dunque, si riportava Controparte_3 integralmente agli assunti difensivi della odierna opposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni da quest'ultima rassegnate.
La causa veniva istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate, e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito riportate.
L'eccezione di prescrizione biennale, così come sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento. L'art. 1 comma 4 della Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), successivamente abrogata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 4, recitava testualmente: 1.“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto
e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni
(…)”. Tuttavia, l'art. 1, comma 5 della predetta legge- abrogato dall'art. 1, comma 295 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - prevedeva che le prefate disposizioni non si applicassero “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”. La cosiddetta “causa cliente” consisteva, per l'appunto, nelle manomissioni del contatore o nell'allaccio abusivo al punto di fornitura. In siffatta ipotesi, la prescrizione restava fissata in cinque anni.
3 Tanto premesso, va detto che le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio sono state emesse nel maggio 2019 e fanno riferimento ai consumi quantificati dalla Società opposta, successivamente all'accertamento di sottrazione fraudolenta dell'energia elettrica, di talché, alla fattispecie in esame, non può applicarsi la prescrizione biennale, invocata dal
, quanto piuttosto il termine di prescrizione quinquennale. In siffatta ipotesi, Pt_1 possono, poi, applicarsi tanto il regime generale previsto dall'art. 2935 c.c., sia l'art. 2941
c.c. che, al n. 8 prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. Dalla corrispondenza in atti, emerge incontrovertibilmente che la Società opposta, successivamente alla verifica con la quale veniva accertata la derivazione abusiva per il prelievo di energia elettrica, effettuata il 15.10.2018, abbia correttamente stornato dalla fattura n. 3027617265 del 06 maggio 2019 di euro 81.151,72, l' importo di euro
6.363,581, come riconosciuto nella nota del 03.03.2020, per i consumi antecedenti al quinquennio, calcolato, a ritroso, dal momento della scoperta del prelievo. Si consideri, inoltre, che la ha prontamente interrotto la prescrizione, diffidando Controparte_1
l'attore con nota datata 26.06.2019, con la quale aveva, inizialmente richiesto l'importo di
€ 171.784,11, ridotto ad € 164.595,99, successivamente al riconoscimento della prescrizione delle mensilità antecedenti alla scoperta del prelievo fraudolento, per l'importo di € 6.363,581.
Infondata è, altresì, l'eccezione afferente all'infondatezza della pretesa creditoria, con riferimento alla quale contesta la mancanza di un verbale relativo a Parte_1 verifiche svolte in contraddittorio tra le parti e la mancanza di un accertamento giudiziale di una sua responsabilità in merito alla sottrazione di energia elettrica.
Al verbale di accertamento, infatti, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che, in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 7566/20). Per tali ragioni, deve ritenersi provato - fino a querela di falso - l'allaccio abusivo alla rete elettrica, atteso l'esito della suddetta verifica effettuata dai tecnici della E- Distribuzione, che hanno riscontrato “una derivazione abusiva collegata direttamente sul cavo di E- Distribuzione ad un metro prima del
4 contatore allo scopo di bypassare lo stesso contatore così da prelevare energia e potenza senza essere misurate”.
La società opposta ha, quindi, provato il prelievo fraudolento di energia elettrica, tramite il verbale di verifica del 15.10.2018; al contrario, l'attore, quale intestatario dell'utenza fino all'epoca dell'accertamento suddetto, ha fondato l'opposizione su eccezioni generiche, non supportate da riscontri probatori, atti a dimostrare la propria estraneità ai fatti. D'altronde, dal verbale di verifica si evince che il contatore era apposto all'interno di locali di pertinenza dell'utente e che lo stesso era protetto da uno sportello, visibile anche nelle fotografie allegate al verbale, di talchè, appare incontrovertibile che l'accesso al contatore fosse possibile al detentore del fondo, ossia al , al quale è imputabile, per lo meno, Pt_1 la mancata custodia dei beni volta ad impedire la sottrazione illecita di energia elettrica (sul punto, in senso conforme cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2022, n.15771, secondo cui
“In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”).
Da ultimo, va evidenziato che la documentazione allegata dall'opponente alle memorie ex art. 183 VI co. n. 3, oltre che inammissibile, in quanto tardiva, essendo atta a provare i fatti principali dell'opposizione, è assolutamente inidonea a dimostrare l'esclusione della responsabilità dell'attore, in ordine alla manomissione del contatore.
Infondata è, altresì, l'eccezione afferente alla violazione dell'art.
6.3. delle Condizioni
Generali del contratto, il quale fa riferimento ad errori di calcolo dei corrispettivi dovuti, con riserva di accredito o addebito degli importi nella prima fattura utile successiva. Le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio non sono state, infatti, emesse sulla scorta di errori di calcolo ma sulla base della ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, calcolati con decorrenza dal 05.04.2014 fino all'effettiva cessazione della fornitura, risalente al 03.10.2018.
5 In definitiva, i motivi di opposizione sono infondati per le ragioni sopra esposte;
pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conferma del provvedimento monitorio opposto.
A fronte dell'intervento della la società in qualità di cessionaria pro Controparte_2 soluto del credito già ceduto dalla alla e Controparte_1 Controparte_3 sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, va condannato alla Parte_1 refusione, in favore della e della2RPlus delle spese CP_4 Controparte_1 CP_2 del presente giudizio, quantificati sulla scorta dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, nello scaglione compreso tra gli € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro nonché nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
e della che si liquidano in complessivi € Controparte_1 Controparte_2
2.540,00 per compensi, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, C.P.A. e Iva come per legge.
Brindisi, lì 07.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3414/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Somministrazione” vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Sante Nardelli e Stefano Narducci, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in
Fasano (Br), alla via San Francesco da Paola n. 18, è elettivamente domiciliato
Opponente
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.I.: ), in persona del procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Libratti, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Perugia, alla Via Cesare Caporali, n. 19, è elettivamente domiciliata
Opposto
E CONTRO
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Libratti, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Perugia, alla Via Cesare Caporali, n. 19, è elettivamente domiciliata
Interventore volontario
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 07.07. 2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27.10.2022, notificato a mezzo PEC in pari data, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 845/2022, emesso dal Tribunale di Brindisi, in data 20.09.2022, all'esito del giudizio iscritto al n. 2731/2022 R.G.
L'opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto opposto con revoca dello stesso, vinte le spese di lite. In punto di fatto, l'attore deduceva di aver regolarmente provveduto al saldo delle somme richieste, tramite estratto conto, dalla società opposta, successivamente alla cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica per l'attività imprenditoriale da questi esercitata. Rappresentava che nel predetto estratto erano state stornate le fatture recanti i numeri 3027617265 del 06.05.2019 di importo pari ad euro
81.151,72 e 3027617306 del 06.05.2021 di importo pari ad euro 90.947,21, di cui la società opposta aveva, successivamente, richiesto il pagamento, per un totale di €
171.784,11. Nel carteggio tra le parti, invocava l'intervenuta Parte_1 prescrizione biennale dei crediti portati da entrambe le fatture, sulla scorta di quanto previsto dalla L. n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018). Controparte_1 riconosceva la prescrizione di una quota della fattura n. 3027617265, per € 6.363,58, negandola per la fattura n. 3027617306, perché afferente a consumi quantificati per prelievi fraudolenti. Nel giudizio di opposizione, reiterava l'eccezione Parte_1 di prescrizione biennale per entrambe le fatture, ai sensi dell'art. 1, co.4 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018); eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria nonché la violazione dell'art.
6.3. delle Condizioni Generali di Fornitura, per non aver la società addebitato la somma dovuta nella prima fattura utile successiva a quella recante errori di calcolo.
Con comparsa del 31.01.2023, si costituiva in giudizio la società che Controparte_1 chiedeva, in via principale e nel merito, accertarsi il credito vantato, sulla scorta delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, domandava la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 164.595,99, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia,
2 nei limiti dello scaglione di riferimento, oltre interessi come per legge, vinte, in ogni caso le spese di lite.
Con atto di intervento volontario del 07.05.2024, la società interveniva Controparte_2 ad adiuvandum nel giudizio, al fine di sostenere la posizione della Controparte_1 avendo essa acquistato - pro soluto - i crediti pecuniari che la aveva Controparte_1 già ceduto alla La cessionaria, dunque, si riportava Controparte_3 integralmente agli assunti difensivi della odierna opposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni da quest'ultima rassegnate.
La causa veniva istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate, e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito riportate.
L'eccezione di prescrizione biennale, così come sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento. L'art. 1 comma 4 della Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), successivamente abrogata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 4, recitava testualmente: 1.“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto
e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni
(…)”. Tuttavia, l'art. 1, comma 5 della predetta legge- abrogato dall'art. 1, comma 295 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - prevedeva che le prefate disposizioni non si applicassero “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”. La cosiddetta “causa cliente” consisteva, per l'appunto, nelle manomissioni del contatore o nell'allaccio abusivo al punto di fornitura. In siffatta ipotesi, la prescrizione restava fissata in cinque anni.
3 Tanto premesso, va detto che le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio sono state emesse nel maggio 2019 e fanno riferimento ai consumi quantificati dalla Società opposta, successivamente all'accertamento di sottrazione fraudolenta dell'energia elettrica, di talché, alla fattispecie in esame, non può applicarsi la prescrizione biennale, invocata dal
, quanto piuttosto il termine di prescrizione quinquennale. In siffatta ipotesi, Pt_1 possono, poi, applicarsi tanto il regime generale previsto dall'art. 2935 c.c., sia l'art. 2941
c.c. che, al n. 8 prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. Dalla corrispondenza in atti, emerge incontrovertibilmente che la Società opposta, successivamente alla verifica con la quale veniva accertata la derivazione abusiva per il prelievo di energia elettrica, effettuata il 15.10.2018, abbia correttamente stornato dalla fattura n. 3027617265 del 06 maggio 2019 di euro 81.151,72, l' importo di euro
6.363,581, come riconosciuto nella nota del 03.03.2020, per i consumi antecedenti al quinquennio, calcolato, a ritroso, dal momento della scoperta del prelievo. Si consideri, inoltre, che la ha prontamente interrotto la prescrizione, diffidando Controparte_1
l'attore con nota datata 26.06.2019, con la quale aveva, inizialmente richiesto l'importo di
€ 171.784,11, ridotto ad € 164.595,99, successivamente al riconoscimento della prescrizione delle mensilità antecedenti alla scoperta del prelievo fraudolento, per l'importo di € 6.363,581.
Infondata è, altresì, l'eccezione afferente all'infondatezza della pretesa creditoria, con riferimento alla quale contesta la mancanza di un verbale relativo a Parte_1 verifiche svolte in contraddittorio tra le parti e la mancanza di un accertamento giudiziale di una sua responsabilità in merito alla sottrazione di energia elettrica.
Al verbale di accertamento, infatti, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che, in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 7566/20). Per tali ragioni, deve ritenersi provato - fino a querela di falso - l'allaccio abusivo alla rete elettrica, atteso l'esito della suddetta verifica effettuata dai tecnici della E- Distribuzione, che hanno riscontrato “una derivazione abusiva collegata direttamente sul cavo di E- Distribuzione ad un metro prima del
4 contatore allo scopo di bypassare lo stesso contatore così da prelevare energia e potenza senza essere misurate”.
La società opposta ha, quindi, provato il prelievo fraudolento di energia elettrica, tramite il verbale di verifica del 15.10.2018; al contrario, l'attore, quale intestatario dell'utenza fino all'epoca dell'accertamento suddetto, ha fondato l'opposizione su eccezioni generiche, non supportate da riscontri probatori, atti a dimostrare la propria estraneità ai fatti. D'altronde, dal verbale di verifica si evince che il contatore era apposto all'interno di locali di pertinenza dell'utente e che lo stesso era protetto da uno sportello, visibile anche nelle fotografie allegate al verbale, di talchè, appare incontrovertibile che l'accesso al contatore fosse possibile al detentore del fondo, ossia al , al quale è imputabile, per lo meno, Pt_1 la mancata custodia dei beni volta ad impedire la sottrazione illecita di energia elettrica (sul punto, in senso conforme cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2022, n.15771, secondo cui
“In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”).
Da ultimo, va evidenziato che la documentazione allegata dall'opponente alle memorie ex art. 183 VI co. n. 3, oltre che inammissibile, in quanto tardiva, essendo atta a provare i fatti principali dell'opposizione, è assolutamente inidonea a dimostrare l'esclusione della responsabilità dell'attore, in ordine alla manomissione del contatore.
Infondata è, altresì, l'eccezione afferente alla violazione dell'art.
6.3. delle Condizioni
Generali del contratto, il quale fa riferimento ad errori di calcolo dei corrispettivi dovuti, con riserva di accredito o addebito degli importi nella prima fattura utile successiva. Le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio non sono state, infatti, emesse sulla scorta di errori di calcolo ma sulla base della ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, calcolati con decorrenza dal 05.04.2014 fino all'effettiva cessazione della fornitura, risalente al 03.10.2018.
5 In definitiva, i motivi di opposizione sono infondati per le ragioni sopra esposte;
pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conferma del provvedimento monitorio opposto.
A fronte dell'intervento della la società in qualità di cessionaria pro Controparte_2 soluto del credito già ceduto dalla alla e Controparte_1 Controparte_3 sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, va condannato alla Parte_1 refusione, in favore della e della2RPlus delle spese CP_4 Controparte_1 CP_2 del presente giudizio, quantificati sulla scorta dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, nello scaglione compreso tra gli € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro nonché nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 845/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
e della che si liquidano in complessivi € Controparte_1 Controparte_2
2.540,00 per compensi, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, C.P.A. e Iva come per legge.
Brindisi, lì 07.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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