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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1148/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione Personale” e vertente TRA C.F. parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 12.01.88, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE ETTORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO ANTONINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO –
, residente nella città di Corigliano Rossano area urbana di Rossano alla Piazza CP_2 Adele Russo
- CONVENUTO contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 4.6.20, ha convenuto in giudizio il La Parte_1 Controparte_3 difesa del primo ha allegato che:
- in data 11.05.2018 in località Donnanna in quel di Rossano, il Sig. rimaneva Pt_1 vittima di un brutto sinistro stradale. Infatti, l'odierno attore si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Stilo targata DD257GN - di proprietà e condotta dalla Sig. ra
[...]
assicurata per la r.c.a. con la con numero di CP_2 Controparte_4 polizza 30/154378049 – a transitare su via Giuseppe Casciaro provenendo dal supermercato Simply sito sempre in località Donnanna e con direzione verso la propria abitazione sita in piazza Adele Russo di Rossano, quando, giunti all'incrocio con via L. D'Amico, l'autovettura con a bordo il veniva urtata dal veicolo Fiat 600 targato Pt_1
DK295YR di proprietà del Sig. e condotto da - Parte_2 Parte_3 assicurato presso la compagnia il quale proveniente da via L. Controparte_5 D'Amico, non osservando il segnale di precedenza, andava ad urtare il veicolo con a bordo il Sig. al lato passeggero;
Pt_1
- Il sinistro, pertanto, veniva cagionato per colpa esclusiva dell' , il quale, nel Pt_2 transitare sulla predetta via, non osservando il segnale di “Stop” quindi negando la precedenza all'autovettura del andava ad urtare contro la stessa, colpendola dal Pt_1 lato passeggero;
R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 2 di 11
- recatosi in pronto soccorso al veniva diagnosticato:” trauma al ginocchio dx Pt_1 lombalgia post trauma” con prognosi di giorni lavorativi pari a 10;
- in data 21.05.2018 il i recava nuovamente a visita presso l'a.s.p. regione Calabria Pt_1 azienda sanitaria di Corigliano che confermata la diagnosi diagnosticava ulteriori 25 giorni di riposo e cure;
- in data 30.05.2018 il si recava a visita presso il presidio ospedaliero di Rossano Pt_1 dove veniva eseguito "rm ginocchio destro senza contrasto";
- successivamente in data 10.06.2018 veniva eseguito ulteriore esame di "Rx colonna lombosacrale" presso il presidio ospedaliero di Rossano;
- successivamente il in data 11.06.2018 si recava a visita presso l'a.s.p. Regione Pt_1 Calabria unità di Corigliano dove confermata la diagnosi venivano concessi ulteriori 25 giorni di riposi e cure;
- in data 09.07.2018 il si recava a visita presso il Dr. che Pt_1 Persona_1 confermata la diagnosi prescriveva ulteriori 30 giorni;
- stante la gravità del fatto e le lesioni patite, il in data 23.07.2018 veniva Pt_1 ricoverato presso l'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna per testualmente: “lesione del legamento crociato anteriore, lesione del corno posteriore del menisco mediale, lesione del corno posteriore del menisco laterale del ginocchio destro e condropatia di II-III grado del piatto tibiale esterno e condropatia di I-II grado del condilo femorale interno. E' stato eseguito intervento di artoscopia con bonifica meniscale ed intervento di ricostruzione biologica con tendini gracile e semitendinoso del LCA in data 23.07.2018. Il decorso post operatorio è stato regolare e le ferite chirurgiche sono in ordine. Attualmente il paziente indossa un tutore articolato di ginocchio 0-20° ben tollerato, con dimissione ospedaliera effettuata in data 26.07. 2018 e accurata prescrizione di terapia da effettuare a domicilio;
- in data 10.08.2018 il i recava a visita presso lo studio del Dr. che Pt_1 Persona_1 concedeva a questi ulteriori 20 giorni di prognosi e cure;
- in data 21.08.2018 il veniva sottoposto a visita ortopedica, per poi risultare Pt_1 clinicamente guarito in data 10.10.2018 con postumi da valutarsi in sede di visita medico-legale;
- nell'immediatezza del sinistro, le parti coinvolte sottoscrivevano apposito modello di constatazione amichevole di incidente, in cui il Sig. si assumeva tutta la Pt_2 responsabilità nella causazione del sinistro, segnando il punto n. 17 del predetto modello secondo cui testualmente: “non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso” quindi dichiarando al punto 14: “Ho Torto”;
- il danno biologico e morale derivato alla persona del sig. in considerazione delle Pt_1 più aggiornate tabelle del Tribunale di Milano viene ad essere quantificato in complessivi € 24.151,72;
- con missiva del 20.03.2019 l 'odierno attore per il tramite del sottoscritto difensore sottoscriveva formale lettera di risarcimento del danno e contestuale messa in mora alle compagnie assicuratrici;
- in sede extragiudiziale, la compagnia di assicurazione nominava un proprio perito di parte affinchè questi effettuasse adeguata visita medico legale di parte sulla persona del nde poter addivenire ad una definizione bonaria della controversia;
purtuttavia, a Pt_1 causa dello stato di detenzione del Manzi, il consulente nominato necessitava di adeguata autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Area Speciale Sud della
[...] alla quale prontamente questa difesa inviava ben due fax affinchè vi CP_3 provvedesse sottolineandone l'urgenza, ad oggi però senza esito alcuno;
Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accogliere la domanda di parte attrice e per l 'effetto condannare parte convenuta, per le causali di cui in premessa, al risarcimento dei danni tutti patiti e sopra meglio descritti dal R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 3 di 11
pari ad €. 24.151,72 ovvero negli importi diversi maggiori o minori ritenuti di Pt_1 giustizia sempre nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dall'occorso al soddisfo;
b. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.20, si è costituita parte convenuta La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Parte attrice, ha convenuto nel presente giudizio solo la deducente CP_6
e la OR , ma non il (presunto) responsabile del danno.
[...] CP_2 Ne deriva che il contraddittorio non è integro;
- Allo stato degli atti allegati al processo, non è dimostrato nessuno degli assunti di controparte e ciò sia in relazione all'accadimento dello stesso fatto storico (sinistro stradale), che alla presenza, all'interno del veicolo Fiat Stilo, dell'odierno attore, quale trasportato, né tanto meno esiste prova della riconducibilità delle lesioni lamentate da controparte, alla dinamica dell'incidente così come descritta con l'atto di citazione;
- In primo luogo, deve evidenziarsi l'impossibilità di identificare il luogo del sinistro;
- Controparte afferma che la Fiat Stilo proveniva da via Casciaro, quando entrava in collisione col veicolo Fiat 600, il cui conducente non avrebbe rispettato la segnaletica posta su via L. D'Amico, che prescriveva l'obbligo di dare la precedenza;
- Purtroppo, non è stata individuata in alcun modo tale intersezione stradale (all. 1), circostanza di indubbio rilievo, perché necessaria per comprendere appieno la dinamica del sinistro e la bontà delle argomentazioni avversarie;
- Il superiore rilievo assume poi maggiore importanza a seguito delle diverse anomalie riscontrate, già in fase stragiudiziale. Le risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo Fiat Stilo della OR hanno sconfessato le ragioni di CP_2 controparte. La scatola nera montata sulla Fiat Stilo, il giorno 11.5.2018, nell'ora indicata nel CAI (12:15 circa), non ha registrato alcun urto (all. 2).
- Eppure, il veicolo su cui l'attore ha affermato di viaggiare avrebbe riportato danni (all. 3), con la conseguenza che, se effettivamente si fosse verificato un impatto, questo sarebbe stato di certo registrato dal dispositivo, che era perfettamente funzionante;
- L'art. 145-bis nel Codice delle Assicurazioni, riguardante il valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, prevede espressamente che:
“Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.”;
- Una ulteriore anomalia è costituita dal fatto che l'odierno attore è in rapporto di conoscenza/amicizia con il conducente della Fiat 600, signor presunto Parte_3 danneggiante (all. 4). La circostanza è oggettivamente anomala e dovrebbe essere rilevante al fine di stabilire la genuinità dei fatti di causa e non riconoscere eventuali risarcimenti illegittimi;
- Tanto si assume perché dall'estratto del casellario degli infortuni , è emerso che il CP_7 signor in data 24 febbraio 2015, in occasione di un sinistro stradale, ha patito le Pt_1 seguenti lesioni: “LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE GINOCCHIO DESTRO TRAUMA ” con una invalidità del 9% (all. 5); Controparte_8
- È di tutta evidenza la perfetta sovrapposizione di quelle lesioni, rispetto a quelle oggi lamentate. Può quindi dedursi che le lesioni in realtà sono derivate da un altro e diverso fatto, rispetto a quello qui denunciato. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 4 di 11
A ciò si aggiunge un precedente sinistro del 26.05.2010, in cui il signor è stato Pt_1 risarcito per la distrazione del rachide cervicale (all. 6);
- Si evidenzia, ancora, con specifico riferimento alle lesioni, che i sanitari del Pronto soccorso rilevarono esclusivamente un “trauma al ginocchio destro e lombalgia post traumatica”. Vennero assegnati solo 10 giorni di prognosi, riposo e ghiaccio. Il referto relativo alla radiografia eseguita al ginocchio e la visita ortopedica (all. 7), eseguite il medesimo giorno del presunto occorso, escludevano che in atto vi fossero lesioni di tipo traumatico. In particolare, nel referto radiografico si legge: “Non lesioni di tipo traumatico in atto”, mentre a seguito della visita ortopedica non si presentava alcuna problematica, anzi si evidenziava la mancanza di “versamento in atto”. Pertanto, i medici diagnosticarono un semplice trauma al ginocchio destro, e ciò anche in seguito agli esami radiologici effettuati, che non evidenziavano alcuna lesione;
- Alla luce di quanto sin qui esposto, si contesta l'esistenza di nesso eziologico tra le lesioni lamentate dall'odierno istante e l'incidente per cui è causa. La domanda non potrà poi essere supportata dal CAI sottoscritto, nella fattispecie, dal conducente, non proprietario, del veicolo presunto investitore. La giurisprudenza di merito e di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che “L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni – si spiega nell'ordinanza, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass.
6-3 n. 3875 del 19/02/2014).” (ordinanza della Corte di Cassazione, III Sez. civile, n. 4010 del 20 febbraio 2018). Con tale sentenza viene confermato che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all'assicuratore, ma liberamente apprezzata dal giudice. Peraltro, il modello è incompleto, non riportando nemmeno il grafico dell'incidente stradale presunto.
- Senza recesso dalle superiori eccezioni ed argomentazioni, si evidenzia altresì che controparte ha convenuto in giudizio la ai sensi dell'art. 141 C.d.A., Controparte_1 quale Compagnia che garantiva, al tempo dell'occorso, il veicolo Fiat Stilo, su cui l'attore ha asserito di viaggiare quale trasportato. In particolare, si afferma che la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro è da attribuire al signor Pt_3
che non avrebbe rispettato la segnaletica di STOP posta su via D'Amico.
[...] D'altro lato nessuna colpa viene attribuita alla OR . CP_2 L'art. 141 C.d.A., però, non prevede l'onere dell'assicuratore del vettore di risarcire i trasportati, pure nel caso in cui il proprio assicurato non sia responsabile. Infatti, l'art. 141 C.d.A. non configura un caso di responsabilità oggettiva a carico del vettore su cui viaggiava il soggetto trasportato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, infatti, ha così statuito: “Chi sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell'altro veicolo ovvero l'assicuratore di quest'ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato” (Cass. civ. Sez. III, R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 5 di 11
13/02/2019, n. 4147). Ed ancora si legge nella citata sentenza: “In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore versoil trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto.”
- Senza recesso dalle eccezioni ed argomentazioni tutte formulate in punto di an debeatur, si contesta anche il quantum della pretesa risarcitoria perché eccessiva ed infondata.
- Controparte chiede, il risarcimento del danno non patrimoniale, determinandolo in complessivi € 24.151,72 così composto: 9% di IP, 90 gg. di ITA, 10 gg. di ITP al 70%, 15 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25% oltre al danno morale. Oltre ad essere infondata, la richiesta è esagerata e priva di supporto probatorio, non potendosi attribuire alcuna valenza alla consulenza di parte, che si contesta integralmente. Si contesta, pertanto, sia la determinazione del danno biologico permanente, che dei giorni di inabilità (assoluta e relativa). Infondata è altresì la richiesta di risarcimento del danno morale, non dovuto nella fattispecie, in mancanza di specifica allegazione probatoria. Certamente tale ultima voce di danno non sarà liquidabile nella percentuale del 33% indicata da parte attrice. Ciò posto, ha concluso chiedendo a questo Tribunale: Controparte_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Non si è costituita nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del CP_2 presente giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo dell'interrogatorio formale di nonché attraverso l'escussione CP_2 dell'unico teste indicato dalla parte attrice e la c.t.u. del dott. Per_2 All'udienza del giorno 24.06.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 6 di 11
contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. La domanda proposta dalla parte attrice è infondata e non può essere accolta. 3.1.Ad avviso del Tribunale, la dinamica del sinistro, per come prospettata dalla parte attrice, all'esito dell'esame delle risultanze probatorie in atti, risulta sfornita di adeguato supporto probatorio, non risultando provati né la collisione tra la Fiat Stilo – di proprietà e condotta da
[...] sulla quale era trasportato il – e la Fiat 600 – di proprietà di e CP_2 Pt_1 Parte_2 condotta da - né il nesso di causalità tra la circolazione – nella sua accezione più Parte_3 ampia, comprensiva di qualunque movimento dell'intera massa del veicolo ovvero di una parte di esso - e il danno subito dal presunto passeggero. Prova del nesso di causalità materiale che, secondo pacifica giurisprudenza, grava in capo all'attore – danneggiato e si traduce nella prova di una condotta del conducente contraria alle norme, generiche o specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativa del danno posto a fondamento della domanda (come del resto evoca il “prodotto” del primo comma dell'art. 2054 c.c.). È noto, infatti, che colui che agisce per il risarcimento del danno da circolazione, potendo avvalersi, per quanto riguarda la responsabilità del conducente, delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c. non è esonerato dall'onere di provare in giudizio il fatto nella sua concreta dimensione storica spaziale e temporale, l'evento lesivo e, soprattutto, il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno subito e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente. Il diritto al risarcimento dei danni ha, infatti, natura c.d. eterodeterminata (Cass. Civ. n.17408 del 2012), dovendo qualificarsi come “diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, un diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato”. Per l'effetto, grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova del fatto storico della circolazione - e, per quanto riguarda il passeggero, di essersi trovato a bordo del veicolo quale trasportato -, dell'evento di danno, nonché dell'imputabilità in primo luogo oggettiva (sotto il profilo del nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni) e poi soggettiva, tale da ingenerare la convinzione che l'incidente si è sviluppato secondo la dinamica descritta in atti. Del resto, la dinamica del sinistro, secondo pacifica giurisprudenza, qualifica la causa petendi del diritto azionato, incidendo sui fatti costitutivi dello stesso, nonché sull'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (cfr. Cass. Civ. n. 10128 del 2003, nonché Cass. Civ. n. 7540 del 2009). Pertanto, la verifica giudiziale deve essere indirizzata a raggiungere la convincente dimostrazione che l'incidente si sia sviluppato secondo la dinamica descritta dalla parte danneggiata. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 7 di 11
Essa, inoltre, non solo rappresenta un elemento costitutivo della pretesa azionata, ma, da un lato, consente di vagliare il reale accadimento del sinistro nella sua concreta dimensione storico - fattuale e, dall'altro, offre lo strumento indispensabile per esaminare la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per il veicolo coinvolto, e l'evento dannoso verificatosi. Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di responsabilità extracontrattuale) Ebbene, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, relativo ai fatti costitutivi del diritto azionato come sopra declinati, non fornendo una prova sufficiente né circa l'effettivo verificarsi del sinistro come descritto nell'atto introduttivo, né in ordine alla dinamica dello stesso per come dedotta in atti. E non vi è, tantomeno, prova del nesso causale, sotto il profilo della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dolosa o colposa del conducente. 3.2. Si premette che, ove opera il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., esso si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova e tale da rendere il giudice pienamente libero di scegliere, tra i molteplici elementi di prova, quelli ritenuti più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio libero convincimento, scartando quelli ritenuti meno concludenti e sicuri (cfr. Cass. Civ. n. 14540 del 2013; Cass. Civ. n. 19124 del 2011). Il giudice è, quindi, libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione “prudente apprezzamento” adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo, sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese. La motivazione, inoltre, deve dar conto di tutte le risultanze istruttorie, ma sotto un profilo complessivo e globale, considerate in una visione unitaria che non lasci spazio ad una disamina distinta e separata delle medesime (Cass. Civ. n. 2943 del 2013). Il giudice, del resto, non è tenuto a prendere in considerazione ed analiticamente confutare tutte le deduzioni istruttorie di segno contrario alle tesi fattuali accolte (Cass. Civ. 2212 del 2012; Cass. Civ. n. 5586 del 2011), essendo sufficiente che egli indichi gli elementi su cui si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, risultino incompatibili con la statuizione adottata (Cass. Civ. n. 25509 del 2014; Cass. Civ. n. 11258 del 2013; con specifico riguardo ad una pluralità di contrastanti deposizioni testimoniali Cass. Civ. n. 2008 del 1996). 3.3. Alla luce dei principi sopra esposti, l'unico teste di parte attrice escusso, , è Tes_1 del tutto inattendibile, ad avviso del Tribunale. Il teste, sotto il profilo oggettivo, riferisce di aver assistito al sinistro, descrivendo anche la dinamica dello stesso. E, tuttavia, sollecitata in ordine al colore della Fiat Seicento che avrebbe attinto la Fiat Stilo lato passeggero, la stessa ha risposto in maniera precisa, riferendo di un colore bordeaux. Ma dalle foto in atti è pacifico che la Fiat 600 fosse di colore grigio, proprio come la
. Né, attesa la distanza cromatica, la dichiarazione del teste può ritenersi equivoca. Pt_4 Sotto il profilo soggettivo, poi, la teste è sorella di moglie dell'odierno CP_2 attore. Peraltro, nel modulo CID sottoscritto da e da ella non CP_2 Parte_2 compare tra le persone indicate come potenziali testimoni;
anzi, la casella è del tutto priva di qualsiasi indicazione. La deposizione resa dal teste di parte attrice, dunque, non è idonea a provare i fatti costitutivi del diritto azionato. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 8 di 11
Sotto il profilo oggettivo, peraltro, la ricostruzione non è riscontrata da alcun altro elemento istruttorio. Invero, il c.i.d. depositato in atti è privo della riproduzione grafica e della rappresentazione dinamica dell'incidente e, come tale, non offre alcun elemento per desumere la successione dei fattori che hanno condotto al presunto evento lesivo (v. Cass. Civ. n. 13019 del 2006, secondo cui affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato). Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza che la avrebbe ricevuto, in via CP_2 stragiudiziale, somme dalla compagnia assicurativa a titolo transattivo. Invero, è pacifico l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art.148 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, non accettata dal danneggiato ed il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio - per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro - dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore” (v. Cass. Civ. n. 24205 del 2015). Depongono, poi, in senso totalmente contrario alla rappresentazione della dinamica del sinistro offerta dalla parte attrice sia le risultanze della c.d. scatola nera, applicata sul veicolo della
, che non ha rilevato alcun urto nell'arco temporale indicato;
sia, soprattutto, le fotografie dei CP_2 veicoli in atti (v. le foto allegate alla c.t.p. della parte convenuta costituita), dalla quale si evince agevolmente la incompatibilità dei danni riportati dalle auto rispetto alla descrizione dinamica offerta dal Invero, dal momento che la Fiat 600 presenta danni esclusivamente all'altezza Pt_1 dell'indicatore direzionale e non riporta alcun altro segno, è evidente che tale deformazione è incompatibile con quella subita dalla , la quale, invece, presenta segni di danni lungo il Parte_5 parafango posteriore e le portiere, con particolare riferimento alla portiera posteriore. Peraltro, neppure l'altezza dei punti di contatto delle auto coincide, alla luce delle caratteristiche dei veicoli. 3.4. Prive di rilievo, altresì, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte di
Fermo restando che le predette dichiarazioni avrebbero efficacia esclusivamente nei CP_2 confronti della stessa, quale conducente e proprietaria del veicolo e non già nei confronti della compagnia assicurativa convenuta (v. Cass. Civ. n. 10687 del 2023), non può che evidenziarsi, tuttavia, la totale irrilevanza dell'interrogatorio formale, in quanto vertente su fatti radicalmente incompatibili con tutte le risultanze istruttorie del giudizio, tale da determinare la convinzione che lo stesso si è tradotto, anche alla luce del conflitto di interessi sotteso ai rapporti familiari suevocati, come uno mezzo strumentale ed espediente di indole puramente dilatoria ai fini della definizione del giudizio alla luce della istruttoria espletata (v. Cass. Civ. n. 24370 del 2006) Peraltro, le dichiarazioni rese non sono idonee a provocare la confessione in quanto non consentono di desumere in maniera univoca la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta colposa del conducente e l'evento dannoso asseritamente verificatosi. Pertanto, la parte danneggiata – che ne era onerata – non ha provato la descritta dinamica del sinistro e, soprattutto, il nesso causale tra l'evento dannoso dalla stessa e la condotta colposa del conducente, né la sua causale riconducibilità alla circolazione del veicolo. 3.5. D'altro canto, invece, l'assicurazione convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dalla parte attrice a sostegno della propria domanda risarcitoria. Inoltre, si aggiunga che la mancata costituzione in giudizio del convenuto CP_2 proprietario e conducente del veicolo sul quale era trasportato , non può valere Parte_1 come mancata contestazione dei fatti allegati da parte attrice, che resta onerata della relativa prova, R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 9 di 11
integrando la contumacia un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria o comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte. La contumacia del convenuto, infatti, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. Civ. 24885 del 2014). 3.6. Né, infine, residua spazio per l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la presunzione di colpa prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra condotta umana ed evento dannoso, ovvero tra le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento. Deve, pertanto, escludersi l'operare della presunzione ove non sussista alcun nesso eziologico con il comportamento del conducente (cfr. Cass. Civ. n. 3958 del 1994 e Cass. Civ. n. 1122 del 1968). La presunzione di legge presuppone l'esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione o le particolari modalità della circolazione accertate e l'evento (così Cass. Civ. n. 15818 del 2011); pertanto, parte attrice non può pretendere di giovarsi della presunzione di cui all'art. 2054, commi 1 e 3, c.c., non avendo assolto all'onere probatorio sull'effettività e dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso causale con i danni lamentati (v. Cass. Civ. Ord. n. 22165 del 2021, nonché Cass. Civ. n. 10609 del 2001, secondo cui il danneggiato non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. per la prova su di lui incombente della esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze lamentate). Tale interpretazione consente di collocare la predetta norma nel solco dei generali principi che regolano l'illecito aquiliano, in relazione al quale si impone la necessità di accertare, prima ancora del nesso di causalità giuridica, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti, infatti, è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata. Una diversa interpretazione, che esonererebbe dalla prova del nesso causale tra condotta lesiva ed evento dannoso, si tradurrebbe nella previsione di una responsabilità non già per colpa presunta o di carattere oggettivo, ma per fatto altrui, estraneo al sistema della responsabilità extracontrattuale. 3.7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, le domande proposte dalla parte attrice sono infondate e devono essere rigettate. 3.8. Tali rilievi assorbono qualsiasi considerazione in ordine al nesso causale tra evento lesivo e danno conseguenza. Non può non rilevarsi, tuttavia, che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'assenza di qualsiasi nesso causale tra le lesioni asseritamente patite dal e l'evento Pt_1 lesivo in questione. Invero, riportando le conclusioni del dott. “tutto ciò premesso, i criteri medico- Per_2 legali di giudizio del nesso causale convergono senza ombra di dubbio, verso l'esclusione del nesso causale tra il riferito trauma del 11/05/2018 e la lesione del LCA e dei menischi al ginocchio destro, trattati chirurgicamente per via artroscopica il 23/07/2018 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. Difettano, infatti, tutti i seguenti criteri medico legali di giudizio in tema di nesso causale:
• Qualitativo: le risultanze della RMN del ginocchio destro depongono, secondo il principio giuridico del "più probabile che non", per una causa degenerativa.
• Quantitativo: assenza di registrazione dell'incidente da parte della scatola nera.
• il dinamismo di collisione documentato dai danni riportati sulle due autovetture CP_9 non è risulta idoneo a generare un trauma distorsivo del ginocchio capace di ledere il LCA e i menischi. Inoltre, la RMN del ginocchio destro esclude anche la genesi di un valido trauma contusivo: mancanza di un edema spongioso post-contusivo. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 10 di 11
• Continuità fenomenica: la presunta sofferenza acuta del ginocchio destro, come già spiegato in precedenza, non è supportata da elementi obiettivi in nessun certificato, e il riferito dolore distrettuale difetta di continuità nella certificazione medica prodotta in visione”. E, come chiaramente evincibile dall'analisi della consulenza depositata (e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale, che sottolinea una inesistente contraddizione del consulente) non residua neppure una sofferenza o invalidità temporanea “in assenza di una dato clinico obiettivo patologico e di un danno anatomico documentato ovvero documentabile”. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009).
4. Il regime delle spese Nulla sulle spese tra la parte attrice e la parte convenuta non costituita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
5. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 29.5.20. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, deducendo insussistenti responsabilità della compagnia assicurativa convenuta per un sinistro stradale, la cui dinamica non solo non è stata accertata, ma è smentita anche dalle risultanze della c.t.u. espletata. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 11 di 11
Sul punto, accanto alle considerazioni espresse, si rinvia alla parte motiva della presente pronuncia, con particolare riferimento al paragrafo 3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B. DA parte attrice al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta costituita in persona del l.r.p.t., delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. NULLA sulle spese tra la parte attrice e la parte convenuta contumace;
D. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza. E. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, sin dal momento della sua ammissione;
F. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta. Così deciso in data 6 dicembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1148/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione Personale” e vertente TRA C.F. parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 12.01.88, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE ETTORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO ANTONINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO –
, residente nella città di Corigliano Rossano area urbana di Rossano alla Piazza CP_2 Adele Russo
- CONVENUTO contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 4.6.20, ha convenuto in giudizio il La Parte_1 Controparte_3 difesa del primo ha allegato che:
- in data 11.05.2018 in località Donnanna in quel di Rossano, il Sig. rimaneva Pt_1 vittima di un brutto sinistro stradale. Infatti, l'odierno attore si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Stilo targata DD257GN - di proprietà e condotta dalla Sig. ra
[...]
assicurata per la r.c.a. con la con numero di CP_2 Controparte_4 polizza 30/154378049 – a transitare su via Giuseppe Casciaro provenendo dal supermercato Simply sito sempre in località Donnanna e con direzione verso la propria abitazione sita in piazza Adele Russo di Rossano, quando, giunti all'incrocio con via L. D'Amico, l'autovettura con a bordo il veniva urtata dal veicolo Fiat 600 targato Pt_1
DK295YR di proprietà del Sig. e condotto da - Parte_2 Parte_3 assicurato presso la compagnia il quale proveniente da via L. Controparte_5 D'Amico, non osservando il segnale di precedenza, andava ad urtare il veicolo con a bordo il Sig. al lato passeggero;
Pt_1
- Il sinistro, pertanto, veniva cagionato per colpa esclusiva dell' , il quale, nel Pt_2 transitare sulla predetta via, non osservando il segnale di “Stop” quindi negando la precedenza all'autovettura del andava ad urtare contro la stessa, colpendola dal Pt_1 lato passeggero;
R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 2 di 11
- recatosi in pronto soccorso al veniva diagnosticato:” trauma al ginocchio dx Pt_1 lombalgia post trauma” con prognosi di giorni lavorativi pari a 10;
- in data 21.05.2018 il i recava nuovamente a visita presso l'a.s.p. regione Calabria Pt_1 azienda sanitaria di Corigliano che confermata la diagnosi diagnosticava ulteriori 25 giorni di riposo e cure;
- in data 30.05.2018 il si recava a visita presso il presidio ospedaliero di Rossano Pt_1 dove veniva eseguito "rm ginocchio destro senza contrasto";
- successivamente in data 10.06.2018 veniva eseguito ulteriore esame di "Rx colonna lombosacrale" presso il presidio ospedaliero di Rossano;
- successivamente il in data 11.06.2018 si recava a visita presso l'a.s.p. Regione Pt_1 Calabria unità di Corigliano dove confermata la diagnosi venivano concessi ulteriori 25 giorni di riposi e cure;
- in data 09.07.2018 il si recava a visita presso il Dr. che Pt_1 Persona_1 confermata la diagnosi prescriveva ulteriori 30 giorni;
- stante la gravità del fatto e le lesioni patite, il in data 23.07.2018 veniva Pt_1 ricoverato presso l'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna per testualmente: “lesione del legamento crociato anteriore, lesione del corno posteriore del menisco mediale, lesione del corno posteriore del menisco laterale del ginocchio destro e condropatia di II-III grado del piatto tibiale esterno e condropatia di I-II grado del condilo femorale interno. E' stato eseguito intervento di artoscopia con bonifica meniscale ed intervento di ricostruzione biologica con tendini gracile e semitendinoso del LCA in data 23.07.2018. Il decorso post operatorio è stato regolare e le ferite chirurgiche sono in ordine. Attualmente il paziente indossa un tutore articolato di ginocchio 0-20° ben tollerato, con dimissione ospedaliera effettuata in data 26.07. 2018 e accurata prescrizione di terapia da effettuare a domicilio;
- in data 10.08.2018 il i recava a visita presso lo studio del Dr. che Pt_1 Persona_1 concedeva a questi ulteriori 20 giorni di prognosi e cure;
- in data 21.08.2018 il veniva sottoposto a visita ortopedica, per poi risultare Pt_1 clinicamente guarito in data 10.10.2018 con postumi da valutarsi in sede di visita medico-legale;
- nell'immediatezza del sinistro, le parti coinvolte sottoscrivevano apposito modello di constatazione amichevole di incidente, in cui il Sig. si assumeva tutta la Pt_2 responsabilità nella causazione del sinistro, segnando il punto n. 17 del predetto modello secondo cui testualmente: “non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso” quindi dichiarando al punto 14: “Ho Torto”;
- il danno biologico e morale derivato alla persona del sig. in considerazione delle Pt_1 più aggiornate tabelle del Tribunale di Milano viene ad essere quantificato in complessivi € 24.151,72;
- con missiva del 20.03.2019 l 'odierno attore per il tramite del sottoscritto difensore sottoscriveva formale lettera di risarcimento del danno e contestuale messa in mora alle compagnie assicuratrici;
- in sede extragiudiziale, la compagnia di assicurazione nominava un proprio perito di parte affinchè questi effettuasse adeguata visita medico legale di parte sulla persona del nde poter addivenire ad una definizione bonaria della controversia;
purtuttavia, a Pt_1 causa dello stato di detenzione del Manzi, il consulente nominato necessitava di adeguata autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Area Speciale Sud della
[...] alla quale prontamente questa difesa inviava ben due fax affinchè vi CP_3 provvedesse sottolineandone l'urgenza, ad oggi però senza esito alcuno;
Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accogliere la domanda di parte attrice e per l 'effetto condannare parte convenuta, per le causali di cui in premessa, al risarcimento dei danni tutti patiti e sopra meglio descritti dal R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 3 di 11
pari ad €. 24.151,72 ovvero negli importi diversi maggiori o minori ritenuti di Pt_1 giustizia sempre nei limiti di competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dall'occorso al soddisfo;
b. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.20, si è costituita parte convenuta La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Parte attrice, ha convenuto nel presente giudizio solo la deducente CP_6
e la OR , ma non il (presunto) responsabile del danno.
[...] CP_2 Ne deriva che il contraddittorio non è integro;
- Allo stato degli atti allegati al processo, non è dimostrato nessuno degli assunti di controparte e ciò sia in relazione all'accadimento dello stesso fatto storico (sinistro stradale), che alla presenza, all'interno del veicolo Fiat Stilo, dell'odierno attore, quale trasportato, né tanto meno esiste prova della riconducibilità delle lesioni lamentate da controparte, alla dinamica dell'incidente così come descritta con l'atto di citazione;
- In primo luogo, deve evidenziarsi l'impossibilità di identificare il luogo del sinistro;
- Controparte afferma che la Fiat Stilo proveniva da via Casciaro, quando entrava in collisione col veicolo Fiat 600, il cui conducente non avrebbe rispettato la segnaletica posta su via L. D'Amico, che prescriveva l'obbligo di dare la precedenza;
- Purtroppo, non è stata individuata in alcun modo tale intersezione stradale (all. 1), circostanza di indubbio rilievo, perché necessaria per comprendere appieno la dinamica del sinistro e la bontà delle argomentazioni avversarie;
- Il superiore rilievo assume poi maggiore importanza a seguito delle diverse anomalie riscontrate, già in fase stragiudiziale. Le risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo Fiat Stilo della OR hanno sconfessato le ragioni di CP_2 controparte. La scatola nera montata sulla Fiat Stilo, il giorno 11.5.2018, nell'ora indicata nel CAI (12:15 circa), non ha registrato alcun urto (all. 2).
- Eppure, il veicolo su cui l'attore ha affermato di viaggiare avrebbe riportato danni (all. 3), con la conseguenza che, se effettivamente si fosse verificato un impatto, questo sarebbe stato di certo registrato dal dispositivo, che era perfettamente funzionante;
- L'art. 145-bis nel Codice delle Assicurazioni, riguardante il valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, prevede espressamente che:
“Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.”;
- Una ulteriore anomalia è costituita dal fatto che l'odierno attore è in rapporto di conoscenza/amicizia con il conducente della Fiat 600, signor presunto Parte_3 danneggiante (all. 4). La circostanza è oggettivamente anomala e dovrebbe essere rilevante al fine di stabilire la genuinità dei fatti di causa e non riconoscere eventuali risarcimenti illegittimi;
- Tanto si assume perché dall'estratto del casellario degli infortuni , è emerso che il CP_7 signor in data 24 febbraio 2015, in occasione di un sinistro stradale, ha patito le Pt_1 seguenti lesioni: “LUSSAZIONE-DISTORSIONE-DISTRAZIONE GINOCCHIO DESTRO TRAUMA ” con una invalidità del 9% (all. 5); Controparte_8
- È di tutta evidenza la perfetta sovrapposizione di quelle lesioni, rispetto a quelle oggi lamentate. Può quindi dedursi che le lesioni in realtà sono derivate da un altro e diverso fatto, rispetto a quello qui denunciato. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 4 di 11
A ciò si aggiunge un precedente sinistro del 26.05.2010, in cui il signor è stato Pt_1 risarcito per la distrazione del rachide cervicale (all. 6);
- Si evidenzia, ancora, con specifico riferimento alle lesioni, che i sanitari del Pronto soccorso rilevarono esclusivamente un “trauma al ginocchio destro e lombalgia post traumatica”. Vennero assegnati solo 10 giorni di prognosi, riposo e ghiaccio. Il referto relativo alla radiografia eseguita al ginocchio e la visita ortopedica (all. 7), eseguite il medesimo giorno del presunto occorso, escludevano che in atto vi fossero lesioni di tipo traumatico. In particolare, nel referto radiografico si legge: “Non lesioni di tipo traumatico in atto”, mentre a seguito della visita ortopedica non si presentava alcuna problematica, anzi si evidenziava la mancanza di “versamento in atto”. Pertanto, i medici diagnosticarono un semplice trauma al ginocchio destro, e ciò anche in seguito agli esami radiologici effettuati, che non evidenziavano alcuna lesione;
- Alla luce di quanto sin qui esposto, si contesta l'esistenza di nesso eziologico tra le lesioni lamentate dall'odierno istante e l'incidente per cui è causa. La domanda non potrà poi essere supportata dal CAI sottoscritto, nella fattispecie, dal conducente, non proprietario, del veicolo presunto investitore. La giurisprudenza di merito e di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che “L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni – si spiega nell'ordinanza, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass.
6-3 n. 3875 del 19/02/2014).” (ordinanza della Corte di Cassazione, III Sez. civile, n. 4010 del 20 febbraio 2018). Con tale sentenza viene confermato che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all'assicuratore, ma liberamente apprezzata dal giudice. Peraltro, il modello è incompleto, non riportando nemmeno il grafico dell'incidente stradale presunto.
- Senza recesso dalle superiori eccezioni ed argomentazioni, si evidenzia altresì che controparte ha convenuto in giudizio la ai sensi dell'art. 141 C.d.A., Controparte_1 quale Compagnia che garantiva, al tempo dell'occorso, il veicolo Fiat Stilo, su cui l'attore ha asserito di viaggiare quale trasportato. In particolare, si afferma che la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro è da attribuire al signor Pt_3
che non avrebbe rispettato la segnaletica di STOP posta su via D'Amico.
[...] D'altro lato nessuna colpa viene attribuita alla OR . CP_2 L'art. 141 C.d.A., però, non prevede l'onere dell'assicuratore del vettore di risarcire i trasportati, pure nel caso in cui il proprio assicurato non sia responsabile. Infatti, l'art. 141 C.d.A. non configura un caso di responsabilità oggettiva a carico del vettore su cui viaggiava il soggetto trasportato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, infatti, ha così statuito: “Chi sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell'altro veicolo ovvero l'assicuratore di quest'ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato” (Cass. civ. Sez. III, R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 5 di 11
13/02/2019, n. 4147). Ed ancora si legge nella citata sentenza: “In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore versoil trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto.”
- Senza recesso dalle eccezioni ed argomentazioni tutte formulate in punto di an debeatur, si contesta anche il quantum della pretesa risarcitoria perché eccessiva ed infondata.
- Controparte chiede, il risarcimento del danno non patrimoniale, determinandolo in complessivi € 24.151,72 così composto: 9% di IP, 90 gg. di ITA, 10 gg. di ITP al 70%, 15 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25% oltre al danno morale. Oltre ad essere infondata, la richiesta è esagerata e priva di supporto probatorio, non potendosi attribuire alcuna valenza alla consulenza di parte, che si contesta integralmente. Si contesta, pertanto, sia la determinazione del danno biologico permanente, che dei giorni di inabilità (assoluta e relativa). Infondata è altresì la richiesta di risarcimento del danno morale, non dovuto nella fattispecie, in mancanza di specifica allegazione probatoria. Certamente tale ultima voce di danno non sarà liquidabile nella percentuale del 33% indicata da parte attrice. Ciò posto, ha concluso chiedendo a questo Tribunale: Controparte_1
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Non si è costituita nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del CP_2 presente giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo dell'interrogatorio formale di nonché attraverso l'escussione CP_2 dell'unico teste indicato dalla parte attrice e la c.t.u. del dott. Per_2 All'udienza del giorno 24.06.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 6 di 11
contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. La domanda proposta dalla parte attrice è infondata e non può essere accolta. 3.1.Ad avviso del Tribunale, la dinamica del sinistro, per come prospettata dalla parte attrice, all'esito dell'esame delle risultanze probatorie in atti, risulta sfornita di adeguato supporto probatorio, non risultando provati né la collisione tra la Fiat Stilo – di proprietà e condotta da
[...] sulla quale era trasportato il – e la Fiat 600 – di proprietà di e CP_2 Pt_1 Parte_2 condotta da - né il nesso di causalità tra la circolazione – nella sua accezione più Parte_3 ampia, comprensiva di qualunque movimento dell'intera massa del veicolo ovvero di una parte di esso - e il danno subito dal presunto passeggero. Prova del nesso di causalità materiale che, secondo pacifica giurisprudenza, grava in capo all'attore – danneggiato e si traduce nella prova di una condotta del conducente contraria alle norme, generiche o specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativa del danno posto a fondamento della domanda (come del resto evoca il “prodotto” del primo comma dell'art. 2054 c.c.). È noto, infatti, che colui che agisce per il risarcimento del danno da circolazione, potendo avvalersi, per quanto riguarda la responsabilità del conducente, delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c. non è esonerato dall'onere di provare in giudizio il fatto nella sua concreta dimensione storica spaziale e temporale, l'evento lesivo e, soprattutto, il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno subito e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente. Il diritto al risarcimento dei danni ha, infatti, natura c.d. eterodeterminata (Cass. Civ. n.17408 del 2012), dovendo qualificarsi come “diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, un diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato”. Per l'effetto, grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova del fatto storico della circolazione - e, per quanto riguarda il passeggero, di essersi trovato a bordo del veicolo quale trasportato -, dell'evento di danno, nonché dell'imputabilità in primo luogo oggettiva (sotto il profilo del nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni) e poi soggettiva, tale da ingenerare la convinzione che l'incidente si è sviluppato secondo la dinamica descritta in atti. Del resto, la dinamica del sinistro, secondo pacifica giurisprudenza, qualifica la causa petendi del diritto azionato, incidendo sui fatti costitutivi dello stesso, nonché sull'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (cfr. Cass. Civ. n. 10128 del 2003, nonché Cass. Civ. n. 7540 del 2009). Pertanto, la verifica giudiziale deve essere indirizzata a raggiungere la convincente dimostrazione che l'incidente si sia sviluppato secondo la dinamica descritta dalla parte danneggiata. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 7 di 11
Essa, inoltre, non solo rappresenta un elemento costitutivo della pretesa azionata, ma, da un lato, consente di vagliare il reale accadimento del sinistro nella sua concreta dimensione storico - fattuale e, dall'altro, offre lo strumento indispensabile per esaminare la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per il veicolo coinvolto, e l'evento dannoso verificatosi. Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di responsabilità extracontrattuale) Ebbene, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, relativo ai fatti costitutivi del diritto azionato come sopra declinati, non fornendo una prova sufficiente né circa l'effettivo verificarsi del sinistro come descritto nell'atto introduttivo, né in ordine alla dinamica dello stesso per come dedotta in atti. E non vi è, tantomeno, prova del nesso causale, sotto il profilo della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dolosa o colposa del conducente. 3.2. Si premette che, ove opera il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., esso si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova e tale da rendere il giudice pienamente libero di scegliere, tra i molteplici elementi di prova, quelli ritenuti più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio libero convincimento, scartando quelli ritenuti meno concludenti e sicuri (cfr. Cass. Civ. n. 14540 del 2013; Cass. Civ. n. 19124 del 2011). Il giudice è, quindi, libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione “prudente apprezzamento” adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo, sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese. La motivazione, inoltre, deve dar conto di tutte le risultanze istruttorie, ma sotto un profilo complessivo e globale, considerate in una visione unitaria che non lasci spazio ad una disamina distinta e separata delle medesime (Cass. Civ. n. 2943 del 2013). Il giudice, del resto, non è tenuto a prendere in considerazione ed analiticamente confutare tutte le deduzioni istruttorie di segno contrario alle tesi fattuali accolte (Cass. Civ. 2212 del 2012; Cass. Civ. n. 5586 del 2011), essendo sufficiente che egli indichi gli elementi su cui si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, risultino incompatibili con la statuizione adottata (Cass. Civ. n. 25509 del 2014; Cass. Civ. n. 11258 del 2013; con specifico riguardo ad una pluralità di contrastanti deposizioni testimoniali Cass. Civ. n. 2008 del 1996). 3.3. Alla luce dei principi sopra esposti, l'unico teste di parte attrice escusso, , è Tes_1 del tutto inattendibile, ad avviso del Tribunale. Il teste, sotto il profilo oggettivo, riferisce di aver assistito al sinistro, descrivendo anche la dinamica dello stesso. E, tuttavia, sollecitata in ordine al colore della Fiat Seicento che avrebbe attinto la Fiat Stilo lato passeggero, la stessa ha risposto in maniera precisa, riferendo di un colore bordeaux. Ma dalle foto in atti è pacifico che la Fiat 600 fosse di colore grigio, proprio come la
. Né, attesa la distanza cromatica, la dichiarazione del teste può ritenersi equivoca. Pt_4 Sotto il profilo soggettivo, poi, la teste è sorella di moglie dell'odierno CP_2 attore. Peraltro, nel modulo CID sottoscritto da e da ella non CP_2 Parte_2 compare tra le persone indicate come potenziali testimoni;
anzi, la casella è del tutto priva di qualsiasi indicazione. La deposizione resa dal teste di parte attrice, dunque, non è idonea a provare i fatti costitutivi del diritto azionato. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 8 di 11
Sotto il profilo oggettivo, peraltro, la ricostruzione non è riscontrata da alcun altro elemento istruttorio. Invero, il c.i.d. depositato in atti è privo della riproduzione grafica e della rappresentazione dinamica dell'incidente e, come tale, non offre alcun elemento per desumere la successione dei fattori che hanno condotto al presunto evento lesivo (v. Cass. Civ. n. 13019 del 2006, secondo cui affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato). Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza che la avrebbe ricevuto, in via CP_2 stragiudiziale, somme dalla compagnia assicurativa a titolo transattivo. Invero, è pacifico l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art.148 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, non accettata dal danneggiato ed il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio - per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro - dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore” (v. Cass. Civ. n. 24205 del 2015). Depongono, poi, in senso totalmente contrario alla rappresentazione della dinamica del sinistro offerta dalla parte attrice sia le risultanze della c.d. scatola nera, applicata sul veicolo della
, che non ha rilevato alcun urto nell'arco temporale indicato;
sia, soprattutto, le fotografie dei CP_2 veicoli in atti (v. le foto allegate alla c.t.p. della parte convenuta costituita), dalla quale si evince agevolmente la incompatibilità dei danni riportati dalle auto rispetto alla descrizione dinamica offerta dal Invero, dal momento che la Fiat 600 presenta danni esclusivamente all'altezza Pt_1 dell'indicatore direzionale e non riporta alcun altro segno, è evidente che tale deformazione è incompatibile con quella subita dalla , la quale, invece, presenta segni di danni lungo il Parte_5 parafango posteriore e le portiere, con particolare riferimento alla portiera posteriore. Peraltro, neppure l'altezza dei punti di contatto delle auto coincide, alla luce delle caratteristiche dei veicoli. 3.4. Prive di rilievo, altresì, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte di
Fermo restando che le predette dichiarazioni avrebbero efficacia esclusivamente nei CP_2 confronti della stessa, quale conducente e proprietaria del veicolo e non già nei confronti della compagnia assicurativa convenuta (v. Cass. Civ. n. 10687 del 2023), non può che evidenziarsi, tuttavia, la totale irrilevanza dell'interrogatorio formale, in quanto vertente su fatti radicalmente incompatibili con tutte le risultanze istruttorie del giudizio, tale da determinare la convinzione che lo stesso si è tradotto, anche alla luce del conflitto di interessi sotteso ai rapporti familiari suevocati, come uno mezzo strumentale ed espediente di indole puramente dilatoria ai fini della definizione del giudizio alla luce della istruttoria espletata (v. Cass. Civ. n. 24370 del 2006) Peraltro, le dichiarazioni rese non sono idonee a provocare la confessione in quanto non consentono di desumere in maniera univoca la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta colposa del conducente e l'evento dannoso asseritamente verificatosi. Pertanto, la parte danneggiata – che ne era onerata – non ha provato la descritta dinamica del sinistro e, soprattutto, il nesso causale tra l'evento dannoso dalla stessa e la condotta colposa del conducente, né la sua causale riconducibilità alla circolazione del veicolo. 3.5. D'altro canto, invece, l'assicurazione convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dalla parte attrice a sostegno della propria domanda risarcitoria. Inoltre, si aggiunga che la mancata costituzione in giudizio del convenuto CP_2 proprietario e conducente del veicolo sul quale era trasportato , non può valere Parte_1 come mancata contestazione dei fatti allegati da parte attrice, che resta onerata della relativa prova, R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 9 di 11
integrando la contumacia un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria o comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte. La contumacia del convenuto, infatti, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. Civ. 24885 del 2014). 3.6. Né, infine, residua spazio per l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. Infatti, la presunzione di colpa prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra condotta umana ed evento dannoso, ovvero tra le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento. Deve, pertanto, escludersi l'operare della presunzione ove non sussista alcun nesso eziologico con il comportamento del conducente (cfr. Cass. Civ. n. 3958 del 1994 e Cass. Civ. n. 1122 del 1968). La presunzione di legge presuppone l'esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione o le particolari modalità della circolazione accertate e l'evento (così Cass. Civ. n. 15818 del 2011); pertanto, parte attrice non può pretendere di giovarsi della presunzione di cui all'art. 2054, commi 1 e 3, c.c., non avendo assolto all'onere probatorio sull'effettività e dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso causale con i danni lamentati (v. Cass. Civ. Ord. n. 22165 del 2021, nonché Cass. Civ. n. 10609 del 2001, secondo cui il danneggiato non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. per la prova su di lui incombente della esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze lamentate). Tale interpretazione consente di collocare la predetta norma nel solco dei generali principi che regolano l'illecito aquiliano, in relazione al quale si impone la necessità di accertare, prima ancora del nesso di causalità giuridica, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti, infatti, è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata. Una diversa interpretazione, che esonererebbe dalla prova del nesso causale tra condotta lesiva ed evento dannoso, si tradurrebbe nella previsione di una responsabilità non già per colpa presunta o di carattere oggettivo, ma per fatto altrui, estraneo al sistema della responsabilità extracontrattuale. 3.7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, le domande proposte dalla parte attrice sono infondate e devono essere rigettate. 3.8. Tali rilievi assorbono qualsiasi considerazione in ordine al nesso causale tra evento lesivo e danno conseguenza. Non può non rilevarsi, tuttavia, che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'assenza di qualsiasi nesso causale tra le lesioni asseritamente patite dal e l'evento Pt_1 lesivo in questione. Invero, riportando le conclusioni del dott. “tutto ciò premesso, i criteri medico- Per_2 legali di giudizio del nesso causale convergono senza ombra di dubbio, verso l'esclusione del nesso causale tra il riferito trauma del 11/05/2018 e la lesione del LCA e dei menischi al ginocchio destro, trattati chirurgicamente per via artroscopica il 23/07/2018 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. Difettano, infatti, tutti i seguenti criteri medico legali di giudizio in tema di nesso causale:
• Qualitativo: le risultanze della RMN del ginocchio destro depongono, secondo il principio giuridico del "più probabile che non", per una causa degenerativa.
• Quantitativo: assenza di registrazione dell'incidente da parte della scatola nera.
• il dinamismo di collisione documentato dai danni riportati sulle due autovetture CP_9 non è risulta idoneo a generare un trauma distorsivo del ginocchio capace di ledere il LCA e i menischi. Inoltre, la RMN del ginocchio destro esclude anche la genesi di un valido trauma contusivo: mancanza di un edema spongioso post-contusivo. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 10 di 11
• Continuità fenomenica: la presunta sofferenza acuta del ginocchio destro, come già spiegato in precedenza, non è supportata da elementi obiettivi in nessun certificato, e il riferito dolore distrettuale difetta di continuità nella certificazione medica prodotta in visione”. E, come chiaramente evincibile dall'analisi della consulenza depositata (e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale, che sottolinea una inesistente contraddizione del consulente) non residua neppure una sofferenza o invalidità temporanea “in assenza di una dato clinico obiettivo patologico e di un danno anatomico documentato ovvero documentabile”. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009).
4. Il regime delle spese Nulla sulle spese tra la parte attrice e la parte convenuta non costituita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
5. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 29.5.20. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, deducendo insussistenti responsabilità della compagnia assicurativa convenuta per un sinistro stradale, la cui dinamica non solo non è stata accertata, ma è smentita anche dalle risultanze della c.t.u. espletata. R.G. n. 1148 del 2020 - Pag. 11 di 11
Sul punto, accanto alle considerazioni espresse, si rinvia alla parte motiva della presente pronuncia, con particolare riferimento al paragrafo 3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B. DA parte attrice al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta costituita in persona del l.r.p.t., delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. NULLA sulle spese tra la parte attrice e la parte convenuta contumace;
D. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza. E. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, sin dal momento della sua ammissione;
F. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta. Così deciso in data 6 dicembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia