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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 108/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TORTORELLI RAFFAELE e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ENRICO PALASCIANO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BERTAZZI NICOLA Controparte_1 C.F._2 (CF ) e dell'Avv. VOLPICELLA FEDERICO C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 12 Marzo 2025, alle ore 12,44 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Simona Petrelli. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: gli Avv.ti Raffele Tortorellli ed Enrico Palasciano Per parte appellata: l'Avv. Federico Volpicella, anche in sostituzione dell'Avv. Nicola Bertazzi.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 12
N. R.G. 108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TORTORELLI RAFFAELE e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ENRICO PALASCIANO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BERTAZZI NICOLA Controparte_1 C.F._2 (CF ) e dell'Avv. VOLPICELLA FEDERICO C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3448/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2022
CONCLUSIONI
In data 12.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata;
nel merito, rigettare la domanda principale 1), 2) e 3) del sig. in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. condannare il sig. al pagamento in favore dell'odierno Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 12 appellante della somma di € 350.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in premessa ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria si chiede disporre nuova consulenza tecnica come dedotta nel giudizio di primo grado ed in particolare accertata la congruità della stima di ai fine dell'asta del 28 maggio 2018 CP_3 determini la perdita di valore del dipinto per cui è causa risultato invenduto e dei costi sostenuti”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge: IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dall'Appellante nell'atto di citazione in appello;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 2) respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'Appellante; per l'effetto: 3) confermare la sentenza di primo grado n. 3448/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Giovanna Colzi, in data 09 dicembre 2022; IN VIA ISTRUTTORIA: 4) rigettare la richiesta di consulenza tecnica avanzata da controparte;
IN OGNI CASO: 5) condannare l'Appellante al pagamento delle competenze di lite, compensi professionali e spese, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario, che matureranno a favore dell'Appellato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
3448/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2022, che aveva così disposto:
“ACCERTA il grave inadempimento del convenuto all'obbligazione di pagamento Parte_1 del prezzo di cui al contratto di vendita stipulato fra le parti il 14 marzo 2015; - DICHIARA conseguentemente la risoluzione del suddetto contratto di compravendita ex art. 1455 c.c.; -
CONDANNA il convenuto a riconsegnare immediatamente all'attore Parte_1 CP_1
il bene oggetto di compravendita “dipinto pittura su 4 rotoli verticali raffigurante l'isola
[...] della montagna incantata del pittore cinese YU YA;
- RESPINGE la domanda risarcitoria dell'attore; - RESPINGE le domande riconvenzionali del convenuto;
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 545,00. - PONE a carico definitivo del convenuto le spese di CTU e di CTP dell'attore”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, , Controparte_1 Parte_1 esponendo: di essere proprietario del “dipinto pittura su 4 rotoli verticali raffigurante l'isola della montagna incantata del pittore cinese YU Yao”; di avere, il 14.3.2015, consegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al il predetto Pt_1 dipinto, al prezzo di € 40.000,00 da pagarsi in cinque rate così articolate: la prima rata di € pagina 3 di 12 15.000,00 contestualmente alla consegna del dipinto;
la seconda rata di € 5.000,00 entro il 20 aprile 2015; la terza rata di € 5.000,00 entro il 20 maggio 2015; la quarta rata di € 5.000,00 entro il 20 giugno 2015 ed infine la quinta rata di € 10.000,00 entro il 15 luglio 2015, con l'impegno del convenuto a versare all'attore il 20% “sulla cifra di futura vendita del dipinto a terza persona”; di avere ricevuto in garanzia un assegno di € 25.000,00 “non incassabile perché intestato al convenuto” e un successivo assegno di € 5.000 rimasto impagato;
che, dopo avere scoperto che l'opera era stata messa in vendita da Christie's di Hong Kong, dove attualmente si trovava, aveva contattato la casa d'aste chiedendo di ritirare il lotto dall'asta in programma il 28 maggio 2018, cosa che poi era avvenuta.
Concludeva, quindi, chiedendo la risoluzione del contratto e la conseguente riconsegna del dipinto, oltre al risarcimento dei danni subiti.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , ammettendo l'esistenza Parte_1 del contratto ma negando il patto di riserva di proprietà, oltre che il suo inadempimento, dal momento che tutti i pagamenti erano avvenuti regolarmente, e per contanti, presso il ristorante di sua figlia;
precisava che le quietanze rilasciate dal erano custodite nel suo Per_1 CP_1 portafoglio che, però, era stato rubato il 27.4.2016, come da denuncia in atti;
rilevava che, peraltro, solo a distanza di tre anni dalla vendita, il aveva eccepito il mancato pagamento CP_1 del prezzo, il che costituiva elemento indicativo della inconsistenza delle sue pretese;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per la perdita di valore del dipinto a seguito dell' “invenduto” all'asta nonché per le spese di trasferimento in Cina, per i costi di magazzinaggio, per l'impossibilità di saldare la pregressa posizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, il tutto pari ad € 350.000,00.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di c.t.u. sul valore del dipinto, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il contratto intercorso tra le parti andava qualificato come una vera e propria compravendita
(senza patto di riservato dominio), come tale produttiva di effetti immediatamente traslativi;
(-) in proposito, il non aveva provato il pagamento del prezzo del dipinto, stante Pt_1
l'inattendibilità dei testi escussi;
(-) inoltre, era inverosimile che le quietanze di pagamento fossero nel portafoglio sottratto al dal momento che nella denuncia di furto questi non aveva fatto alcun riferimento a tale Pt_1 documento;
pagina 4 di 12 (-) d'altra parte, non vi era neppure prova che, all'atto della consegna del dipinto, il Pt_1 avesse corrisposto al l'importo di € 15.000,00; CP_1
(-) al riguardo, il fatto che l'opera fosse stata consegnata alla firma del contratto, come ammesso dall'attore in citazione, non consentiva di ritenere che fosse stato versato contestualmente anche il primo acconto di € 15.000,00;
(-) in realtà, le parti risultavano essere amici di lunga data e frequentatori abituali, sicché si poteva verosimilmente ritenere che il rapporto di fiducia fra di loro esistente avesse indotto il venditore a consegnare l'opera pur senza averne il corrispettivo pattuito, confidando semmai nella prossima vendita a terzi con il ricavo sperato del 20%;
(-) inoltre, proprio il rapporto di amicizia esistente tra le parti induceva a ritenere irrilevante il fatto che il si fosse attivato solo a distanza di tre anni dalla vendita per recuperare il CP_1 dipinto;
(-) pertanto, doveva dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna del alla restituzione del dipinto;
Pt_1
(-) doveva, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, in quanto non provata, così come le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) il tribunale aveva errato nel ritenere non provato il pagamento della somma di € 15.000,00 al momento della consegna del dipinto, omettendo di considerare che l'assegno dato dal a Pt_1 garanzia, pari ad € 25.000,00, corrispondeva proprio al residuo prezzo;
nello stesso contratto era, poi, specificato che l'importo dell'assegno a garanzia si sarebbe dovuto ridurre in ragione degli acconti versati, fino alla estinzione del debito;
pertanto, un'interpretazione del contratto in conformità alle regole ermeneutiche avrebbe dovuto condurre il tribunale a ritenere provato il pagamento dell'importo di € 15.000,00 al momento della sua stipula.
2) il tribunale aveva errato anche nel ritenere non provato il pagamento della residua somma di €
25.000,00; in particolare, aveva sbagliato nel ritenere inattendibile la teste , figlia Testimone_1 dell'appellante, e titolare del ristorante in cui lo stesso lavorava come cuoco, la quale aveva confermato il prestito di € 20.000,00 al padre proprio per l'acquisto del dipinto e di avere altresì assistito alla consegna del denaro al tali circostanze erano, peraltro, state confermate CP_1 anche dalla teste moglie del inoltre, anche il teste aveva riferito di aver Tes_2 Pt_1 Tes_3 visto il consegnare una busta al mentre il teste aveva dichiarato che, nel Pt_1 CP_1 Tes_4 luglio 2015, presso il ristorante, aveva consegnato all'appellante la somma di € 10.000,00, a titolo pagina 5 di 12 di prestito, in contanti sistemati in una busta che era stata consegnata al e di aver CP_1 sentito quest'ultimo dire “siamo a posto, siamo pari”; ancora, il teste aveva confermato la Tes_5 dazione della somma di € 2.500,00 dal al infine, il teste aveva riferito Pt_1 CP_1 Tes_6 di aver sentito il augurare al una buona vendita, proprio la sera prima dell'asta CP_1 Pt_1 che si sarebbe dovuta tenere ad Hong Kong.
3) il tribunale non aveva considerato che, nell'atto di integrazione della querela del 21.11.2018, il aveva denunciato anche lo smarrimento del foglio attestante i pagamenti eseguiti. Pt_1
In proposito, era del tutto fisiologico che, all'atto della presentazione della prima denuncia
(avvenuta il 27.4.2016), il non si ricordasse che tale foglio fosse custodito proprio nel Pt_1 portafoglio rubatogli, anche in ragione del fatto che, non avendo a quella data il mosso CP_1 alcuna rivendicazione in ordine alla vendita del dipinto, egli non lo riteneva un documento importante.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 16.3.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (RG 11964/2018), la causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1. – Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ.,
S.U., n. 13533/2001; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. 19039/2019 onde “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o
pagina 6 di 12 del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Principio che è stato correttamente applicato dal tribunale il quale, nell'accogliere la domanda di risoluzione del contratto di compravendita formulata dal ha evidenziato come il CP_1 Pt_1 non avesse fornito prova del pagamento del prezzo.
3.2. – Innanzi tutto, non vi è prova che la somma di € 15.000,00, in acconto sul prezzo complessivo di € 40.000,00, sia stata consegnata dal al momento della stipula del Pt_1 contratto, con contestuale consegna del dipinto.
In proposito, è significativo che il testo del contratto, pur prevedendo che la somma di €
15.000,00 sarebbe stata corrisposta “alla consegna del dipinto”, non rechi alcuna quietanza del pagamento del predetto importo né l'acquirente ha fornito prova del suo versamento.
Del resto, avendo le parti avvertito l'esigenza di formalizzare per iscritto l'operazione, non si riesce a comprendere il motivo per il quale l'acquirente, a fronte di un pagamento di elevato ammontare e con modalità non tracciabile, non abbia preteso il rilascio della quietanza, il che, quindi, induce a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale pagamento non sia avvenuto.
Senza pretermettere che appare scarsamente credibile che la dazione della predetta somma, considerata la sua entità, possa essere avvenuta in contanti, tanto più se si considera che, per il pagamento della rata di aprile, corrispondente al minore importo di € 5.000,00, il aveva Pt_1 rilasciato un assegno (risultato, poi, impagato).
3.3. – Inoltre, del tutto inappaganti si presentano le risultanze dell'espletata prova testimoniale.
3.3.1. – Difatti, completamente inattendibili si presentano le dichiarazioni di e Testimone_1
, rispettivamente figlia e moglie dell'appellante, non solo per lo stretto legame Controparte_4 personale esistente con quest'ultimo, ma anche perché contrastanti tra di loro.
Per quanto concerne la somma di € 5.000,00 che il avrebbe ricevuto in prestito verso la Pt_1 metà del mese di maggio 2015 dalla figlia, costei, in sede di esame testimoniale, ha dichiarato: “io ho una attività di ristorante e mio padre me li ha chiesti […] mi ha lasciato un biglietto per la contabilità facendo presente che me li avrebbe resi”.
La invece, riferendo sulla circostanza relativa alla presunta consegna, in data Tes_2
20.5.2015, di tale denaro al ha affermato: “ero presente quel giorno ADR mi trovavo al CP_1
pagina 7 di 12 ristorante nella stanza del ristorante quando glieli ha dati […] mio marito aveva preso questi soldi dalla cassa del ristorante, ho visto che li prendeva, proprio quel giorno alle ore 10 circa in prima mattinata”.
Quindi, mentre secondo la la somma di € 5.000,00 sarebbe stata da lei consegnata al Pt_1 padre (che le avrebbe lasciato poi “un biglietto” per la contabilità del ristorante), secondo la invece, sarebbe stata autonomamente prelevata dall'appellante dalle casse del Tes_2 ristorante e consegnata, contestualmente, al che ivi si trovava. CP_1
Peraltro, come riferito dalla medesima , l'opera consegnata al genitore era “un Testimone_1 dipinto di famiglia e mio padre mi riferì che gli sarebbe piaciuto riaverlo”, il che rende evidente l'interesse suo e della madre all'esito del giudizio ed inficia ulteriormente l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Ciò tanto più se si considera che il ristorante “La Bottega del Moro in Greve in Chianti” risulta essere, come dichiarato sempre da , a “conduzione familiare”, lavorandovi lei ed i Testimone_1 suoi genitori, e questo consente di ritenere esistente non solo un interesse di carattere affettivo ma anche economico alla conservazione del dipinto.
3.3.2. – Parimenti inattendibili si presentano le dichiarazioni di il quale, nel Testimone_7 rispondere sul cap. 4 della memoria istruttoria di parte convenuta (“DCV il giorno 30 giugno 2015, alle ore 10 circa, Vi trovavate presso il ristorante “La Bottega del Moro in Greve in Chianti” ed in tale occasione il Signor ha consegnato in Vostra presenza al Signor Parte_1 Controparte_1 la somma in contanti di Euro 5.000,00”), ha dichiarato: “è vero […] io ho visto che ha dato una busta in mano e dopo mi ha detto che dentro c'erano 5.000 € , non so da dove abbia preso questi soldi il […] ero lì a prenotare un pranzo”. Pt_1
Trattasi, evidentemente, di testimonianza de relato, con conseguente sua completa irrilevanza
(cfr. Cass. civ. n. 569/2015 onde “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Peraltro, la scena descritta dal teste appare essere alquanto surreale, non riuscendosi a comprendere il motivo per il quale l'appellante avrebbe dovuto mettere al corrente un occasionale avventore del ristorante (con cui non consta che egli avesse alcun rapporto di carattere personale e/o professionale) del contenuto della busta e, quindi, della consegna del denaro al CP_1
3.3.3 – Inattendibile è pure la testimonianza di , apparendo, anche in tal caso, Testimone_8 piuttosto singolare che egli abbia accettato di prestare la non indifferente somma di € 10.000,00
pagina 8 di 12 al dietro sua semplice richiesta, senza nemmeno farsi rilasciare una dichiarazione con cui Pt_1 questi si impegnava alla sua restituzione.
D'altra parte, pur avendo il teste riferito che tale somma gli sarebbe stata restituita “poco alla volta, tanti anni fa in 6,7 mesi me li ha ridati”, trattasi di affermazione che è rimasta completamente indimostrata, dal momento che l'appellante non ha fornito alcuna prova in proposito, prova che, invece, avrebbe potuto dare un minimo di consistenza alla sua versione dei fatti.
In ogni caso, del passaggio di denaro da e da a manca Parte_2 Testimone_8 Parte_1 qualsiasi riscontro di carattere documentale, e ciò rende le suddette dichiarazioni testimoniali, già intrinsecamente incoerenti, del tutto prive di riscontro estrinseco.
3.3.4 – Il teste , nel confermare il cap. 9 della memoria istruttoria di parte Testimone_9 convenuta (“DCV che il giorno 27 maggio 2018, all'ora di cena, Vi trovavate presso il ristorante
“La Bottega del Moro in Greve in Chianti” ed in tale occasione avete assistito ad una conversazione fra i Signori ed presente nel locale con alcuni suoi familiari, in Parte_1 Controparte_1 relazione ad una vendita all'asta ad Honk Kong prevista per il giorno successivo di un dipinto di proprietà del Signor In questa occasione il Sig. si è congedato salutando Pt_1 Controparte_1 amichevolmente e augurando al Sig. una buona vendita”), ha precisato “Il Parte_1 Pt_1 ha una voce molto potente, il locale non è molto grande […] io mi trovavo fuori nel dehor a mangiare ADR ero in compagnia. Anche loro erano fuori”.
Anche in tal caso si fa fatica a non definire surreale la scena descritta dal teste, in quanto pur non essendo questi commensale del duo né seduto, per quel consta, ad una distanza Parte_3 ravvicinata agli stessi, sarebbe stato ugualmente in grado di ascoltare per bene il contenuto della loro conversazione grazie proprio al tono stentoreo del quasi che questi avesse intenzione Pt_1 di informare tutti i presenti, verosimilmente in quel frangente interessati ad altro, della vendita all'asta che si sarebbe tenuta l'indomani ad Hong Kong.
Del resto, è davvero arduo credere che, a distanza di tempo, il teste sia stato in grado di riferire non solo il contenuto di una conversazione appresa per caso ma anche i soggetti tra i quali questa sarebbe intercorsa.
3.3.5. – Il teste ha, poi, confermato di avere prestato al la somma di € Tes_10 CP_5
2.500,00 (in luogo di quella di € 5.000,00 indicata nel cap. 1 della memoria istruttoria di parte convenuta), ed ha dichiarato che, in seguito, questa gli sarebbe stata restituita.
Ora, a prescindere dalla circostanza che anche qui non vi è prova della restituzione di tale somma, non risulta dimostrato che il presunto prestito sia stato, poi, impiegato dal per l'acquisto Pt_1 del dipinto cinese.
pagina 9 di 12 In proposito, non ci si può esimere dal rilevare la contraddittorietà e lacunosità della linea difensiva del che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha Pt_1 prima affermato che sarebbe stata solo sua figlia a mettergli a disposizione il denaro da versare all'attore “grazie agli incassi dell'attività di ristorazione” (pag. 4), così che egli avrebbe consegnato al presso il ristorante “La Bottega del Morto”, le seguenti somme: i) € 5.000,00 in data CP_1
20.5.2015; ii) € 5.000,00 in data 30.6.2015; iii) € 10.000,00 in data 20.7.2015.
Solo nel capitolare la prova testimoniale nella memoria istruttoria, il ha introdotto due Pt_1 nuove circostanze costituite: i) dal prestito di € 5.000,00 da parte di (corrisposto a Tes_10 metà maggio 2015); ii) dal prestito di € 10.000,00 da parte di (corrisposto a luglio Testimone_8
2015), producendo pure le loro “dichiarazioni testimoniali” assunte stragiudizialmente (cfr. doc.
24,25).
Ora, anche a voler ritenere ammissibile tale ampliamento del thema probandum, pur in difetto di qualsiasi parte argomentativa, ed anche a voler recepire acriticamente le risultanze della prova testimoniale, risulterebbe che il avrebbe beneficiato di un prestito complessivo di € Pt_1
32.500,00 (di cui € 20.000 da parte di , € 10.000 da parte di , € Testimone_1 Testimone_8
2.500,00 da parte di ), somma che sarebbe comunque insufficiente al pagamento Tes_10 del prezzo del dipinto (€ 40.000,00), anche in ragione del fatto che l'assegno di € 5.000,00, portato all'incasso dal in data 7.4.2015, era risultato impagato. CP_1
In proposito, giova considerare che mentre l'appellato ha prodotto copia del suo estratto conto che riporta il mancato pagamento di un assegno di € 5.000,00, il si è limitato a produrre Pt_1 copia di un titolo, del medesimo importo, che risulta oggetto di protesto nei confronti della ditta individuale della figlia e, quindi, non sembra avere alcuna attinenza con i fatti per cui è Per_1 causa.
Tali incongruenze rendono ancora più evidente l'infondatezza degli assunti dell'appellante e, stante la mancanza di qualsiasi riscontro di carattere documentale, non consentono di ritenere provato alcun pagamento.
3.4. – Parimenti indimostrata è rimasta l'affermazione dell'appellante secondo cui il documento contenente l'attestazione dei pagamenti eseguiti a favore del si sarebbe trovato CP_1 all'interno del portafoglio che gli sarebbe stato rubato in data 27.4.2016, come da denuncia presentata presso il Commissariato P.S. di Oltrarno.
Trattasi, peraltro, di circostanza che appare anche scarsamente credibile, laddove si consideri che la querela risulta integrata solo in data 21.11.2018 e, quindi, a distanza di quasi due anni dal presunto fatto (e dopo la notifica dell'atto di citazione da parte del . CP_1
pagina 10 di 12 In ogni caso, trattandosi di dichiarazioni provenienti dal medesimo è evidente che alle Pt_1 stesse non può essere attribuito alcun valore probatorio.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001-
520.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 5.880,00
Fase decisionale (valore minimo) € 3.649,00
Compenso tabellare: € 16.470,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria e si applica il valore minimo per quella decisionale, in quanto articolatasi nella sola discussione orale.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3448/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
16.470,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 12.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 11 di 12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 108/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TORTORELLI RAFFAELE e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ENRICO PALASCIANO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BERTAZZI NICOLA Controparte_1 C.F._2 (CF ) e dell'Avv. VOLPICELLA FEDERICO C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 12 Marzo 2025, alle ore 12,44 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Simona Petrelli. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: gli Avv.ti Raffele Tortorellli ed Enrico Palasciano Per parte appellata: l'Avv. Federico Volpicella, anche in sostituzione dell'Avv. Nicola Bertazzi.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TORTORELLI RAFFAELE e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ENRICO PALASCIANO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BERTAZZI NICOLA Controparte_1 C.F._2 (CF ) e dell'Avv. VOLPICELLA FEDERICO C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3448/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2022
CONCLUSIONI
In data 12.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata;
nel merito, rigettare la domanda principale 1), 2) e 3) del sig. in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. condannare il sig. al pagamento in favore dell'odierno Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 12 appellante della somma di € 350.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in premessa ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria si chiede disporre nuova consulenza tecnica come dedotta nel giudizio di primo grado ed in particolare accertata la congruità della stima di ai fine dell'asta del 28 maggio 2018 CP_3 determini la perdita di valore del dipinto per cui è causa risultato invenduto e dei costi sostenuti”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge: IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dall'Appellante nell'atto di citazione in appello;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 2) respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'Appellante; per l'effetto: 3) confermare la sentenza di primo grado n. 3448/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Giovanna Colzi, in data 09 dicembre 2022; IN VIA ISTRUTTORIA: 4) rigettare la richiesta di consulenza tecnica avanzata da controparte;
IN OGNI CASO: 5) condannare l'Appellante al pagamento delle competenze di lite, compensi professionali e spese, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario, che matureranno a favore dell'Appellato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
3448/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2022, che aveva così disposto:
“ACCERTA il grave inadempimento del convenuto all'obbligazione di pagamento Parte_1 del prezzo di cui al contratto di vendita stipulato fra le parti il 14 marzo 2015; - DICHIARA conseguentemente la risoluzione del suddetto contratto di compravendita ex art. 1455 c.c.; -
CONDANNA il convenuto a riconsegnare immediatamente all'attore Parte_1 CP_1
il bene oggetto di compravendita “dipinto pittura su 4 rotoli verticali raffigurante l'isola
[...] della montagna incantata del pittore cinese YU YA;
- RESPINGE la domanda risarcitoria dell'attore; - RESPINGE le domande riconvenzionali del convenuto;
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 545,00. - PONE a carico definitivo del convenuto le spese di CTU e di CTP dell'attore”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, , Controparte_1 Parte_1 esponendo: di essere proprietario del “dipinto pittura su 4 rotoli verticali raffigurante l'isola della montagna incantata del pittore cinese YU Yao”; di avere, il 14.3.2015, consegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al il predetto Pt_1 dipinto, al prezzo di € 40.000,00 da pagarsi in cinque rate così articolate: la prima rata di € pagina 3 di 12 15.000,00 contestualmente alla consegna del dipinto;
la seconda rata di € 5.000,00 entro il 20 aprile 2015; la terza rata di € 5.000,00 entro il 20 maggio 2015; la quarta rata di € 5.000,00 entro il 20 giugno 2015 ed infine la quinta rata di € 10.000,00 entro il 15 luglio 2015, con l'impegno del convenuto a versare all'attore il 20% “sulla cifra di futura vendita del dipinto a terza persona”; di avere ricevuto in garanzia un assegno di € 25.000,00 “non incassabile perché intestato al convenuto” e un successivo assegno di € 5.000 rimasto impagato;
che, dopo avere scoperto che l'opera era stata messa in vendita da Christie's di Hong Kong, dove attualmente si trovava, aveva contattato la casa d'aste chiedendo di ritirare il lotto dall'asta in programma il 28 maggio 2018, cosa che poi era avvenuta.
Concludeva, quindi, chiedendo la risoluzione del contratto e la conseguente riconsegna del dipinto, oltre al risarcimento dei danni subiti.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , ammettendo l'esistenza Parte_1 del contratto ma negando il patto di riserva di proprietà, oltre che il suo inadempimento, dal momento che tutti i pagamenti erano avvenuti regolarmente, e per contanti, presso il ristorante di sua figlia;
precisava che le quietanze rilasciate dal erano custodite nel suo Per_1 CP_1 portafoglio che, però, era stato rubato il 27.4.2016, come da denuncia in atti;
rilevava che, peraltro, solo a distanza di tre anni dalla vendita, il aveva eccepito il mancato pagamento CP_1 del prezzo, il che costituiva elemento indicativo della inconsistenza delle sue pretese;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per la perdita di valore del dipinto a seguito dell' “invenduto” all'asta nonché per le spese di trasferimento in Cina, per i costi di magazzinaggio, per l'impossibilità di saldare la pregressa posizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, il tutto pari ad € 350.000,00.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di c.t.u. sul valore del dipinto, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il contratto intercorso tra le parti andava qualificato come una vera e propria compravendita
(senza patto di riservato dominio), come tale produttiva di effetti immediatamente traslativi;
(-) in proposito, il non aveva provato il pagamento del prezzo del dipinto, stante Pt_1
l'inattendibilità dei testi escussi;
(-) inoltre, era inverosimile che le quietanze di pagamento fossero nel portafoglio sottratto al dal momento che nella denuncia di furto questi non aveva fatto alcun riferimento a tale Pt_1 documento;
pagina 4 di 12 (-) d'altra parte, non vi era neppure prova che, all'atto della consegna del dipinto, il Pt_1 avesse corrisposto al l'importo di € 15.000,00; CP_1
(-) al riguardo, il fatto che l'opera fosse stata consegnata alla firma del contratto, come ammesso dall'attore in citazione, non consentiva di ritenere che fosse stato versato contestualmente anche il primo acconto di € 15.000,00;
(-) in realtà, le parti risultavano essere amici di lunga data e frequentatori abituali, sicché si poteva verosimilmente ritenere che il rapporto di fiducia fra di loro esistente avesse indotto il venditore a consegnare l'opera pur senza averne il corrispettivo pattuito, confidando semmai nella prossima vendita a terzi con il ricavo sperato del 20%;
(-) inoltre, proprio il rapporto di amicizia esistente tra le parti induceva a ritenere irrilevante il fatto che il si fosse attivato solo a distanza di tre anni dalla vendita per recuperare il CP_1 dipinto;
(-) pertanto, doveva dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna del alla restituzione del dipinto;
Pt_1
(-) doveva, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, in quanto non provata, così come le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) il tribunale aveva errato nel ritenere non provato il pagamento della somma di € 15.000,00 al momento della consegna del dipinto, omettendo di considerare che l'assegno dato dal a Pt_1 garanzia, pari ad € 25.000,00, corrispondeva proprio al residuo prezzo;
nello stesso contratto era, poi, specificato che l'importo dell'assegno a garanzia si sarebbe dovuto ridurre in ragione degli acconti versati, fino alla estinzione del debito;
pertanto, un'interpretazione del contratto in conformità alle regole ermeneutiche avrebbe dovuto condurre il tribunale a ritenere provato il pagamento dell'importo di € 15.000,00 al momento della sua stipula.
2) il tribunale aveva errato anche nel ritenere non provato il pagamento della residua somma di €
25.000,00; in particolare, aveva sbagliato nel ritenere inattendibile la teste , figlia Testimone_1 dell'appellante, e titolare del ristorante in cui lo stesso lavorava come cuoco, la quale aveva confermato il prestito di € 20.000,00 al padre proprio per l'acquisto del dipinto e di avere altresì assistito alla consegna del denaro al tali circostanze erano, peraltro, state confermate CP_1 anche dalla teste moglie del inoltre, anche il teste aveva riferito di aver Tes_2 Pt_1 Tes_3 visto il consegnare una busta al mentre il teste aveva dichiarato che, nel Pt_1 CP_1 Tes_4 luglio 2015, presso il ristorante, aveva consegnato all'appellante la somma di € 10.000,00, a titolo pagina 5 di 12 di prestito, in contanti sistemati in una busta che era stata consegnata al e di aver CP_1 sentito quest'ultimo dire “siamo a posto, siamo pari”; ancora, il teste aveva confermato la Tes_5 dazione della somma di € 2.500,00 dal al infine, il teste aveva riferito Pt_1 CP_1 Tes_6 di aver sentito il augurare al una buona vendita, proprio la sera prima dell'asta CP_1 Pt_1 che si sarebbe dovuta tenere ad Hong Kong.
3) il tribunale non aveva considerato che, nell'atto di integrazione della querela del 21.11.2018, il aveva denunciato anche lo smarrimento del foglio attestante i pagamenti eseguiti. Pt_1
In proposito, era del tutto fisiologico che, all'atto della presentazione della prima denuncia
(avvenuta il 27.4.2016), il non si ricordasse che tale foglio fosse custodito proprio nel Pt_1 portafoglio rubatogli, anche in ragione del fatto che, non avendo a quella data il mosso CP_1 alcuna rivendicazione in ordine alla vendita del dipinto, egli non lo riteneva un documento importante.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 16.3.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (RG 11964/2018), la causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1. – Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ.,
S.U., n. 13533/2001; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. 19039/2019 onde “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o
pagina 6 di 12 del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Principio che è stato correttamente applicato dal tribunale il quale, nell'accogliere la domanda di risoluzione del contratto di compravendita formulata dal ha evidenziato come il CP_1 Pt_1 non avesse fornito prova del pagamento del prezzo.
3.2. – Innanzi tutto, non vi è prova che la somma di € 15.000,00, in acconto sul prezzo complessivo di € 40.000,00, sia stata consegnata dal al momento della stipula del Pt_1 contratto, con contestuale consegna del dipinto.
In proposito, è significativo che il testo del contratto, pur prevedendo che la somma di €
15.000,00 sarebbe stata corrisposta “alla consegna del dipinto”, non rechi alcuna quietanza del pagamento del predetto importo né l'acquirente ha fornito prova del suo versamento.
Del resto, avendo le parti avvertito l'esigenza di formalizzare per iscritto l'operazione, non si riesce a comprendere il motivo per il quale l'acquirente, a fronte di un pagamento di elevato ammontare e con modalità non tracciabile, non abbia preteso il rilascio della quietanza, il che, quindi, induce a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale pagamento non sia avvenuto.
Senza pretermettere che appare scarsamente credibile che la dazione della predetta somma, considerata la sua entità, possa essere avvenuta in contanti, tanto più se si considera che, per il pagamento della rata di aprile, corrispondente al minore importo di € 5.000,00, il aveva Pt_1 rilasciato un assegno (risultato, poi, impagato).
3.3. – Inoltre, del tutto inappaganti si presentano le risultanze dell'espletata prova testimoniale.
3.3.1. – Difatti, completamente inattendibili si presentano le dichiarazioni di e Testimone_1
, rispettivamente figlia e moglie dell'appellante, non solo per lo stretto legame Controparte_4 personale esistente con quest'ultimo, ma anche perché contrastanti tra di loro.
Per quanto concerne la somma di € 5.000,00 che il avrebbe ricevuto in prestito verso la Pt_1 metà del mese di maggio 2015 dalla figlia, costei, in sede di esame testimoniale, ha dichiarato: “io ho una attività di ristorante e mio padre me li ha chiesti […] mi ha lasciato un biglietto per la contabilità facendo presente che me li avrebbe resi”.
La invece, riferendo sulla circostanza relativa alla presunta consegna, in data Tes_2
20.5.2015, di tale denaro al ha affermato: “ero presente quel giorno ADR mi trovavo al CP_1
pagina 7 di 12 ristorante nella stanza del ristorante quando glieli ha dati […] mio marito aveva preso questi soldi dalla cassa del ristorante, ho visto che li prendeva, proprio quel giorno alle ore 10 circa in prima mattinata”.
Quindi, mentre secondo la la somma di € 5.000,00 sarebbe stata da lei consegnata al Pt_1 padre (che le avrebbe lasciato poi “un biglietto” per la contabilità del ristorante), secondo la invece, sarebbe stata autonomamente prelevata dall'appellante dalle casse del Tes_2 ristorante e consegnata, contestualmente, al che ivi si trovava. CP_1
Peraltro, come riferito dalla medesima , l'opera consegnata al genitore era “un Testimone_1 dipinto di famiglia e mio padre mi riferì che gli sarebbe piaciuto riaverlo”, il che rende evidente l'interesse suo e della madre all'esito del giudizio ed inficia ulteriormente l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Ciò tanto più se si considera che il ristorante “La Bottega del Moro in Greve in Chianti” risulta essere, come dichiarato sempre da , a “conduzione familiare”, lavorandovi lei ed i Testimone_1 suoi genitori, e questo consente di ritenere esistente non solo un interesse di carattere affettivo ma anche economico alla conservazione del dipinto.
3.3.2. – Parimenti inattendibili si presentano le dichiarazioni di il quale, nel Testimone_7 rispondere sul cap. 4 della memoria istruttoria di parte convenuta (“DCV il giorno 30 giugno 2015, alle ore 10 circa, Vi trovavate presso il ristorante “La Bottega del Moro in Greve in Chianti” ed in tale occasione il Signor ha consegnato in Vostra presenza al Signor Parte_1 Controparte_1 la somma in contanti di Euro 5.000,00”), ha dichiarato: “è vero […] io ho visto che ha dato una busta in mano e dopo mi ha detto che dentro c'erano 5.000 € , non so da dove abbia preso questi soldi il […] ero lì a prenotare un pranzo”. Pt_1
Trattasi, evidentemente, di testimonianza de relato, con conseguente sua completa irrilevanza
(cfr. Cass. civ. n. 569/2015 onde “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Peraltro, la scena descritta dal teste appare essere alquanto surreale, non riuscendosi a comprendere il motivo per il quale l'appellante avrebbe dovuto mettere al corrente un occasionale avventore del ristorante (con cui non consta che egli avesse alcun rapporto di carattere personale e/o professionale) del contenuto della busta e, quindi, della consegna del denaro al CP_1
3.3.3 – Inattendibile è pure la testimonianza di , apparendo, anche in tal caso, Testimone_8 piuttosto singolare che egli abbia accettato di prestare la non indifferente somma di € 10.000,00
pagina 8 di 12 al dietro sua semplice richiesta, senza nemmeno farsi rilasciare una dichiarazione con cui Pt_1 questi si impegnava alla sua restituzione.
D'altra parte, pur avendo il teste riferito che tale somma gli sarebbe stata restituita “poco alla volta, tanti anni fa in 6,7 mesi me li ha ridati”, trattasi di affermazione che è rimasta completamente indimostrata, dal momento che l'appellante non ha fornito alcuna prova in proposito, prova che, invece, avrebbe potuto dare un minimo di consistenza alla sua versione dei fatti.
In ogni caso, del passaggio di denaro da e da a manca Parte_2 Testimone_8 Parte_1 qualsiasi riscontro di carattere documentale, e ciò rende le suddette dichiarazioni testimoniali, già intrinsecamente incoerenti, del tutto prive di riscontro estrinseco.
3.3.4 – Il teste , nel confermare il cap. 9 della memoria istruttoria di parte Testimone_9 convenuta (“DCV che il giorno 27 maggio 2018, all'ora di cena, Vi trovavate presso il ristorante
“La Bottega del Moro in Greve in Chianti” ed in tale occasione avete assistito ad una conversazione fra i Signori ed presente nel locale con alcuni suoi familiari, in Parte_1 Controparte_1 relazione ad una vendita all'asta ad Honk Kong prevista per il giorno successivo di un dipinto di proprietà del Signor In questa occasione il Sig. si è congedato salutando Pt_1 Controparte_1 amichevolmente e augurando al Sig. una buona vendita”), ha precisato “Il Parte_1 Pt_1 ha una voce molto potente, il locale non è molto grande […] io mi trovavo fuori nel dehor a mangiare ADR ero in compagnia. Anche loro erano fuori”.
Anche in tal caso si fa fatica a non definire surreale la scena descritta dal teste, in quanto pur non essendo questi commensale del duo né seduto, per quel consta, ad una distanza Parte_3 ravvicinata agli stessi, sarebbe stato ugualmente in grado di ascoltare per bene il contenuto della loro conversazione grazie proprio al tono stentoreo del quasi che questi avesse intenzione Pt_1 di informare tutti i presenti, verosimilmente in quel frangente interessati ad altro, della vendita all'asta che si sarebbe tenuta l'indomani ad Hong Kong.
Del resto, è davvero arduo credere che, a distanza di tempo, il teste sia stato in grado di riferire non solo il contenuto di una conversazione appresa per caso ma anche i soggetti tra i quali questa sarebbe intercorsa.
3.3.5. – Il teste ha, poi, confermato di avere prestato al la somma di € Tes_10 CP_5
2.500,00 (in luogo di quella di € 5.000,00 indicata nel cap. 1 della memoria istruttoria di parte convenuta), ed ha dichiarato che, in seguito, questa gli sarebbe stata restituita.
Ora, a prescindere dalla circostanza che anche qui non vi è prova della restituzione di tale somma, non risulta dimostrato che il presunto prestito sia stato, poi, impiegato dal per l'acquisto Pt_1 del dipinto cinese.
pagina 9 di 12 In proposito, non ci si può esimere dal rilevare la contraddittorietà e lacunosità della linea difensiva del che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha Pt_1 prima affermato che sarebbe stata solo sua figlia a mettergli a disposizione il denaro da versare all'attore “grazie agli incassi dell'attività di ristorazione” (pag. 4), così che egli avrebbe consegnato al presso il ristorante “La Bottega del Morto”, le seguenti somme: i) € 5.000,00 in data CP_1
20.5.2015; ii) € 5.000,00 in data 30.6.2015; iii) € 10.000,00 in data 20.7.2015.
Solo nel capitolare la prova testimoniale nella memoria istruttoria, il ha introdotto due Pt_1 nuove circostanze costituite: i) dal prestito di € 5.000,00 da parte di (corrisposto a Tes_10 metà maggio 2015); ii) dal prestito di € 10.000,00 da parte di (corrisposto a luglio Testimone_8
2015), producendo pure le loro “dichiarazioni testimoniali” assunte stragiudizialmente (cfr. doc.
24,25).
Ora, anche a voler ritenere ammissibile tale ampliamento del thema probandum, pur in difetto di qualsiasi parte argomentativa, ed anche a voler recepire acriticamente le risultanze della prova testimoniale, risulterebbe che il avrebbe beneficiato di un prestito complessivo di € Pt_1
32.500,00 (di cui € 20.000 da parte di , € 10.000 da parte di , € Testimone_1 Testimone_8
2.500,00 da parte di ), somma che sarebbe comunque insufficiente al pagamento Tes_10 del prezzo del dipinto (€ 40.000,00), anche in ragione del fatto che l'assegno di € 5.000,00, portato all'incasso dal in data 7.4.2015, era risultato impagato. CP_1
In proposito, giova considerare che mentre l'appellato ha prodotto copia del suo estratto conto che riporta il mancato pagamento di un assegno di € 5.000,00, il si è limitato a produrre Pt_1 copia di un titolo, del medesimo importo, che risulta oggetto di protesto nei confronti della ditta individuale della figlia e, quindi, non sembra avere alcuna attinenza con i fatti per cui è Per_1 causa.
Tali incongruenze rendono ancora più evidente l'infondatezza degli assunti dell'appellante e, stante la mancanza di qualsiasi riscontro di carattere documentale, non consentono di ritenere provato alcun pagamento.
3.4. – Parimenti indimostrata è rimasta l'affermazione dell'appellante secondo cui il documento contenente l'attestazione dei pagamenti eseguiti a favore del si sarebbe trovato CP_1 all'interno del portafoglio che gli sarebbe stato rubato in data 27.4.2016, come da denuncia presentata presso il Commissariato P.S. di Oltrarno.
Trattasi, peraltro, di circostanza che appare anche scarsamente credibile, laddove si consideri che la querela risulta integrata solo in data 21.11.2018 e, quindi, a distanza di quasi due anni dal presunto fatto (e dopo la notifica dell'atto di citazione da parte del . CP_1
pagina 10 di 12 In ogni caso, trattandosi di dichiarazioni provenienti dal medesimo è evidente che alle Pt_1 stesse non può essere attribuito alcun valore probatorio.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001-
520.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 5.880,00
Fase decisionale (valore minimo) € 3.649,00
Compenso tabellare: € 16.470,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria e si applica il valore minimo per quella decisionale, in quanto articolatasi nella sola discussione orale.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3448/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
16.470,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 12.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 11 di 12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12