Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1628.
(Durata minima dell'affitto).
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.
(Durata minima dell'affitto).
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.
Commentari • 12
- 1. Affitto di fondo rustico: cos’è e come funziona il contrattoAndrea Baldini · https://fiscomania.com/ · 22 agosto 2025 · 10.727676
Il contratto di affitto (art. 1628 ss c.c.) di un fondo rustico è un contratto con cui una parte, il locatore, concede all'altra, l'affittuario, il godimento di un fondo dietro pagamento di un corrispettivo. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/01/2025, n. 26Provvedimento: […] Ebbene, il caso tipico si riscontra effettivamente nei contratti di affitto di fondi rustici di cui all'art. 1628 c.c. e ss., visto che l'art. 20 comma 1 della legge n. 11/1971 recita: […]Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- contributo consortile·
- art. 20 legge regionale Campania n. 4/2003·
- art. 13 DPR 115/2002·
- prova contraria·
- responsabilità solidale·
- iscrizione registro utenze·
- legittimazione passiva·
- beneficium excussionis·
- art. 1628 c.c. e ss.