Articolo 1628 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1628.

(Durata minima dell'affitto).

Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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