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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TI IA, LA
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3210/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 03/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IMPOSTA SOSTIT. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 112/2025 depositata il 3.04.2025, la Corte di Giustizia di primo grado di Pavia accoglieva in parte il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso l' intimazione di pagamento notificata il 2.07.2024 e relative cartelle quali atti presupposti, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle recanti crediti non tributari e rigettando per il resto il ricorso.
Propone appello la contribuente censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tre cartelle, rilevando che per le predette cartelle, non essendo in discussione la pretesa creditoria ma l'attività strettamente connessa alla riscossione, la giurisdizione spetta comunque al Giudice Tributario;
eccepisce inoltre la decadenza dalla riscossione per tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, in quanto le stesse sarebbero state notificate oltre il termine triennale previsto dell'art. 1 comma 5 bis del D.L. 106/2005, ritenendo applicabile, quindi, tale norma anche ai crediti previdenziali e a tutte le ulteriori cartelle.
L'appellante chiede di “dichiarare l'infondatezza pregiudiziale di parziale carenza di giurisdizione , come decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Pavia di I Grado di Pavia Sezione 1 nell'udienza del 25 marzo
2025 e depositata in segreteria in data 3 aprile 2025 ; - dichiarare comunque prescritto il potere dell'Agenzia delle entrate – Riscossione per poter esercitare le azioni conseguenti all'intimazione di pagamento notificata fino alla somma di euro 86.973,26; - disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. per evidente difetto di motivazione”.
Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo che l'atto di appello è stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito in primo grado;
l'infondatezza del motivo di appello relativo al dichiarato difetto di giurisdizione in relazione ai crediti previdenziali nonché l'inammissibilità di motivi nuovi, in quanto la violazione dell'art. 1 c. 5 bis dl 106/2005 non era stata eccepita nel corso del giudizio di primo grado in relazione alle cartelle diverse da quelle per cui l'eccezione era stata accolta. Deduce che la predetta decadenza non risulta giammai essersi verificata per tutte le ulteriori cartelle, in un contesto in cui alla notifica delle cartelle, come accertato anche in prime cure, ha fatto seguito la notifica di molteplici atti interruttivi della prescrizione, per cui la pretesa creditoria deve ritenersi cristallizzata e non più impugnabile per vizi che dovevano essere proposti in sede di opposizione alle stesse.
L'Ufficio solleva appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui, in relazione alle cartelle di pagamento n. 079.20170010933835.000 e n. 079.20190001565562.000, pur avendo accertato la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione, ha sancito la decadenza dell'agente della riscossione a richiedere le somme contenute nelle cartelle per non averle notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, anziché dichiarare l'inammissibilità delle predette eccezioni stante la mancata impugnazione delle cartelle stesse e dei successivi atti interruttivi.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non meritevole di accoglimento il motivo di appello relativo alla asserita infondatezza della pronuncia di difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non potendo il Giudice
Tributario conoscere le pretese/controversie relative a crediti non tributari (nel caso di specie previdenziali e per emissione di assegni a vuoti) anche se afferenti alla fase di riscossione.
Per il resto, ha valore decisionale assorbente il fatto che in riferimento a tutte le altre cartelle sono stati notificati alla contribuente plurime intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di fermo amministrativo;
in relazione a ciascuna cartella, infatti, i primi giudici indicano analiticamente gli atti interruttivi della prescrizione che sono stati notificati alla contribuente senza che la stessa abbia contestato tali circostanze nel corso di entrambi i gradi o impugnato il capo della sentenza relativo.
Consegue che ogni doglianza avverso tali atti presupposti è tardiva ed inammissibile in questa sede, essendo la pretesa creditoria cristallizzata per la mancata tempestiva impugnazione degli atti successivi regolarmente notificati alla parte appellante;
anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata poiché genericamente formulata, non avendo la contribuente dedotto e provato quando sarebbe maturato il termine di prescrizione in riferimento alla natura e tipologia di ciascun credito.
L'appello incidentale sollevato dall'Ufficio è dunque fondato, in quanto, come già documentato in primo grado, alla regolare notifica delle cartelle di seguito indicate (circostanza peraltro non contestata in primo grado) ha fatto seguito la notifica degli atti interruttivi della prescrizione allegati in atti e non contestati dalla controparte:
1) per la cartella di pagamento avente n. 079.201700110933835.000 notificata in data 31.07.2019, risultano essere stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
a) intimazione di pagamento n. 079.20229001768582.000, notificata in data 08.06.2022, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
b) intimazione di pagamento n. 079.20239001512617.000, notificata in data 26.06.2023, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
c) comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente n. 079.80202400000586.000 notificata in data 13.02.2024, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
2) per la cartella di pagamento 079.20190001565562.000 notificata in data 03.02.2020, come da relata in atti, risultano essere stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: a) intimazione di pagamento n. 079.20229001768582.000, notificata in data 08.06.2022, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
b) intimazione di pagamento n. 079.20239001512617.000, notificata in data 26.06.2023, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
c) comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente n. 079.80202400000586.000 notificata in data 13.02.2024, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3.
Nessuno dei predetti atti interruttivi risulta giammai essere stato impugnato, con definitività quindi della relativa pretesa creditoria;
la sentenza deve dunque essere riformata in parte qua e dichiarata la legittimità della pretesa erariale portata dall'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della tariffa professionale vigente.
P.Q.M.
rigetta l' appello della contribuente;
accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio; condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio che liquida in euro 2.500,00 per il primo grado ed in euro 3.000,00 per il secondo grado oltre accessori se dovuti.
Milano, 11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TI IA, LA
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3210/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 03/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IMPOSTA SOSTIT. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003942829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 112/2025 depositata il 3.04.2025, la Corte di Giustizia di primo grado di Pavia accoglieva in parte il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso l' intimazione di pagamento notificata il 2.07.2024 e relative cartelle quali atti presupposti, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle recanti crediti non tributari e rigettando per il resto il ricorso.
Propone appello la contribuente censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tre cartelle, rilevando che per le predette cartelle, non essendo in discussione la pretesa creditoria ma l'attività strettamente connessa alla riscossione, la giurisdizione spetta comunque al Giudice Tributario;
eccepisce inoltre la decadenza dalla riscossione per tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, in quanto le stesse sarebbero state notificate oltre il termine triennale previsto dell'art. 1 comma 5 bis del D.L. 106/2005, ritenendo applicabile, quindi, tale norma anche ai crediti previdenziali e a tutte le ulteriori cartelle.
L'appellante chiede di “dichiarare l'infondatezza pregiudiziale di parziale carenza di giurisdizione , come decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Pavia di I Grado di Pavia Sezione 1 nell'udienza del 25 marzo
2025 e depositata in segreteria in data 3 aprile 2025 ; - dichiarare comunque prescritto il potere dell'Agenzia delle entrate – Riscossione per poter esercitare le azioni conseguenti all'intimazione di pagamento notificata fino alla somma di euro 86.973,26; - disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. per evidente difetto di motivazione”.
Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo che l'atto di appello è stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito in primo grado;
l'infondatezza del motivo di appello relativo al dichiarato difetto di giurisdizione in relazione ai crediti previdenziali nonché l'inammissibilità di motivi nuovi, in quanto la violazione dell'art. 1 c. 5 bis dl 106/2005 non era stata eccepita nel corso del giudizio di primo grado in relazione alle cartelle diverse da quelle per cui l'eccezione era stata accolta. Deduce che la predetta decadenza non risulta giammai essersi verificata per tutte le ulteriori cartelle, in un contesto in cui alla notifica delle cartelle, come accertato anche in prime cure, ha fatto seguito la notifica di molteplici atti interruttivi della prescrizione, per cui la pretesa creditoria deve ritenersi cristallizzata e non più impugnabile per vizi che dovevano essere proposti in sede di opposizione alle stesse.
L'Ufficio solleva appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui, in relazione alle cartelle di pagamento n. 079.20170010933835.000 e n. 079.20190001565562.000, pur avendo accertato la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione, ha sancito la decadenza dell'agente della riscossione a richiedere le somme contenute nelle cartelle per non averle notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, anziché dichiarare l'inammissibilità delle predette eccezioni stante la mancata impugnazione delle cartelle stesse e dei successivi atti interruttivi.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non meritevole di accoglimento il motivo di appello relativo alla asserita infondatezza della pronuncia di difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non potendo il Giudice
Tributario conoscere le pretese/controversie relative a crediti non tributari (nel caso di specie previdenziali e per emissione di assegni a vuoti) anche se afferenti alla fase di riscossione.
Per il resto, ha valore decisionale assorbente il fatto che in riferimento a tutte le altre cartelle sono stati notificati alla contribuente plurime intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di fermo amministrativo;
in relazione a ciascuna cartella, infatti, i primi giudici indicano analiticamente gli atti interruttivi della prescrizione che sono stati notificati alla contribuente senza che la stessa abbia contestato tali circostanze nel corso di entrambi i gradi o impugnato il capo della sentenza relativo.
Consegue che ogni doglianza avverso tali atti presupposti è tardiva ed inammissibile in questa sede, essendo la pretesa creditoria cristallizzata per la mancata tempestiva impugnazione degli atti successivi regolarmente notificati alla parte appellante;
anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata poiché genericamente formulata, non avendo la contribuente dedotto e provato quando sarebbe maturato il termine di prescrizione in riferimento alla natura e tipologia di ciascun credito.
L'appello incidentale sollevato dall'Ufficio è dunque fondato, in quanto, come già documentato in primo grado, alla regolare notifica delle cartelle di seguito indicate (circostanza peraltro non contestata in primo grado) ha fatto seguito la notifica degli atti interruttivi della prescrizione allegati in atti e non contestati dalla controparte:
1) per la cartella di pagamento avente n. 079.201700110933835.000 notificata in data 31.07.2019, risultano essere stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
a) intimazione di pagamento n. 079.20229001768582.000, notificata in data 08.06.2022, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
b) intimazione di pagamento n. 079.20239001512617.000, notificata in data 26.06.2023, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
c) comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente n. 079.80202400000586.000 notificata in data 13.02.2024, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
2) per la cartella di pagamento 079.20190001565562.000 notificata in data 03.02.2020, come da relata in atti, risultano essere stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: a) intimazione di pagamento n. 079.20229001768582.000, notificata in data 08.06.2022, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
b) intimazione di pagamento n. 079.20239001512617.000, notificata in data 26.06.2023, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3;
c) comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente n. 079.80202400000586.000 notificata in data 13.02.2024, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della ricorrente Email_3.
Nessuno dei predetti atti interruttivi risulta giammai essere stato impugnato, con definitività quindi della relativa pretesa creditoria;
la sentenza deve dunque essere riformata in parte qua e dichiarata la legittimità della pretesa erariale portata dall'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della tariffa professionale vigente.
P.Q.M.
rigetta l' appello della contribuente;
accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio; condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio che liquida in euro 2.500,00 per il primo grado ed in euro 3.000,00 per il secondo grado oltre accessori se dovuti.
Milano, 11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi