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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22626 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dagli avv.ti Giovanni Rubinacci e Michele Maresca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via dei Fiorentini n.21;
-ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Per_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313);
[...]
- resistente – OGGETTO: Controparte_2
[...] FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di essere titolare di pensione di inabilità n. 044-510507230504 Cat. INVCIV invalida al 100% con decorrenza dal 01.12.2019, in forza di sentenza n. 359/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza in data 26.01.2022;
- di aver ricevuto comunicazione, da parte dell' , di riliquidazione del CP_1 3.07.2024, mediante la quale l' , sulla base della dichiarazione dei redditi CP_1 per l'anno 2021, ha rideterminato e revocato, per l'anno 2021, la prestazione pensionistica di invalidità della ricorrente, con conseguente indebito pari ad € 3.866,46. Ha precisato che il Legislatore ha fissato come limite reddituale, per poter beneficiare della prestazione assistenziale della pensione di inabilità agli invalidi civili per l'anno 2021, la soglia pari ad € 17.050,42 ed in tale periodo, la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 12.475,00 e pertanto, è stato soddisfatto il requisito reddituale relativo all' annualità 2021, con conseguente illegittimità della pretesa restitutoria. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a
1 far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Pertanto ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito impugnato ovvero l'irripetibilità delle somme richieste dall' , come da CP_1 provvedimento di riliquidazione del 3.07.2024 per l'anno 2021 pari ad € 3.866,46, con conseguente condanna di parte resistente alla restituzione delle somme trattenuta, medio tempore, in forma rateale sulla pensione in godimento, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che parte ricorrente non ha provato, CP_1 con adeguata documentazione, di esser stata in possesso del requisito reddituale di legge previsto in riferimento alla pensione in godimento per l'anno 2021 e di aver avuto, dunque, diritto alle somme rivendicate in restituzione dall' ; peraltro, non risulterebbe che la ricorrente abbia CP_1 comunicato all' i redditi incidenti sul diritto alla prestazione per l'anno CP_1 2021. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta Controparte_3 stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata). Si tratta infatti di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, regolata dall'art. 2033 c.c., che è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ne consegue che spetta non al resistente ma al ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostole.
2 Riguardando l'indebito in esame, la pensione di inabilità Cat. INVCIV invalida al 100%, ossia una prestazione di natura assistenziale, in quanto riconducibile all'art. 38 comma 1 della L. n.448/2001, giova richiamare la cornice giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa. Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Va esclusa l'applicabilità della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi di indebito assistenziale Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass. 13915/2021). Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, vi è un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
3 In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, 7048). Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinati in ragione della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. In relazione alla comunicazione del 3.07.2024 la ricorrente ha documentato in giudizio che per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di € 12.475,00, ( v. Attestato dell'Agenzia delle Entrate )quindi inferiore al limite stabilito della legge per beneficiare della pensione d'inabilità. In ogni caso, sussisterebbe il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento, alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ne deriva l'irripetibilità delle somme erogate, non potendo il provvedimento di ricalcolo del 3.07.2024, retroagire al periodo antecedente al provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi, per la natura seriale della questione.Vanno distratte in favore dei procuratori per anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme oggetto del provvedimento di recupero del 3.07.2024; b) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 850,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
4 Si comunichi. Napoli, 17.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
5
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dagli avv.ti Giovanni Rubinacci e Michele Maresca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via dei Fiorentini n.21;
-ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Per_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313);
[...]
- resistente – OGGETTO: Controparte_2
[...] FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di essere titolare di pensione di inabilità n. 044-510507230504 Cat. INVCIV invalida al 100% con decorrenza dal 01.12.2019, in forza di sentenza n. 359/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza in data 26.01.2022;
- di aver ricevuto comunicazione, da parte dell' , di riliquidazione del CP_1 3.07.2024, mediante la quale l' , sulla base della dichiarazione dei redditi CP_1 per l'anno 2021, ha rideterminato e revocato, per l'anno 2021, la prestazione pensionistica di invalidità della ricorrente, con conseguente indebito pari ad € 3.866,46. Ha precisato che il Legislatore ha fissato come limite reddituale, per poter beneficiare della prestazione assistenziale della pensione di inabilità agli invalidi civili per l'anno 2021, la soglia pari ad € 17.050,42 ed in tale periodo, la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 12.475,00 e pertanto, è stato soddisfatto il requisito reddituale relativo all' annualità 2021, con conseguente illegittimità della pretesa restitutoria. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a
1 far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Pertanto ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito impugnato ovvero l'irripetibilità delle somme richieste dall' , come da CP_1 provvedimento di riliquidazione del 3.07.2024 per l'anno 2021 pari ad € 3.866,46, con conseguente condanna di parte resistente alla restituzione delle somme trattenuta, medio tempore, in forma rateale sulla pensione in godimento, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che parte ricorrente non ha provato, CP_1 con adeguata documentazione, di esser stata in possesso del requisito reddituale di legge previsto in riferimento alla pensione in godimento per l'anno 2021 e di aver avuto, dunque, diritto alle somme rivendicate in restituzione dall' ; peraltro, non risulterebbe che la ricorrente abbia CP_1 comunicato all' i redditi incidenti sul diritto alla prestazione per l'anno CP_1 2021. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta Controparte_3 stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata). Si tratta infatti di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, regolata dall'art. 2033 c.c., che è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ne consegue che spetta non al resistente ma al ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostole.
2 Riguardando l'indebito in esame, la pensione di inabilità Cat. INVCIV invalida al 100%, ossia una prestazione di natura assistenziale, in quanto riconducibile all'art. 38 comma 1 della L. n.448/2001, giova richiamare la cornice giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa. Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Va esclusa l'applicabilità della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi di indebito assistenziale Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass. 13915/2021). Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, vi è un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
3 In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, 7048). Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinati in ragione della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. In relazione alla comunicazione del 3.07.2024 la ricorrente ha documentato in giudizio che per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di € 12.475,00, ( v. Attestato dell'Agenzia delle Entrate )quindi inferiore al limite stabilito della legge per beneficiare della pensione d'inabilità. In ogni caso, sussisterebbe il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento, alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ne deriva l'irripetibilità delle somme erogate, non potendo il provvedimento di ricalcolo del 3.07.2024, retroagire al periodo antecedente al provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi, per la natura seriale della questione.Vanno distratte in favore dei procuratori per anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme oggetto del provvedimento di recupero del 3.07.2024; b) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 850,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
4 Si comunichi. Napoli, 17.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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