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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
FA AN IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12849/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 24/03/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MALVONI AURORA;
(ROMA (RM), 01/04/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. STERPETTI EMILIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e hiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2010, e di non avere da allora mai 2 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
CONDIZIONI
a) - i coniugi continueranno a vivere ognuno per proprio conto serbandosi reciproco rispetto;
b) - ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) - revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
[...]
oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
d) - revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Via Ermanno
Carlotto, 24, TI DO (Roma) in favore della signora non Controparte_1
sussistendone più i presupposti di legge alla luce di tutte le ragioni sopra riportate ed evidenziate;
e) - l'immobile in TI DO (Roma), Via Ermanno Carlotto, 24, piano terzo,
interno n. 16, meglio identificato al NCEU di Roma al Foglio 1099, Particella
183, Sub 27, ZC 7, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 5 RC € 38.622,88 (già Lire
1.475.000), di proprietà comune indivisa tra le parti ricorrenti, verrà trasferito per la nuda proprietà alla figlia , nata a [...] il Persona_1
31.12.1996 (codice fiscale ), con riserva del diritto di C.F._1
usufrutto vita natural durante in favore dei signori nata Controparte_1
a Roma il 1.4.1969 (Codice fiscale ) e C.F._2 [...]
, nato a [...] [...], (Codice Fiscale Parte_1
), in adempimento degli obblighi assunti in sede di C.F._3
cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto.
Il trasferimento, elemento funzionale e indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale, sarà perfezionato con atto da stipularsi,
avanti a un Notaio scelto di comune accordo tra le parti, entro e non oltre 3 dodici mesi, con spese a carico di entrambi i genitori in parti uguali, dalla data di deposito della sentenza definitiva di divorzio.
L'accordo risponde, altresì, alle esigenze di tutela della figlia
[...]
in quanto il predetto trasferimento immobiliare, al quale i Per_1
genitori si impegnano con il presente atto, non comporta per la stessa alcuna spesa costituendo strumento per garantire alla medesima di essere l'unica futura proprietaria dell'immobile, acquistato in pendenza di matrimonio con il contributo di entrambi i genitori”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/06/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12849/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 01/06/1991 tra (ROMA (RM), 24/03/1965) e Parte_1
(ROMA (RM), 01/04/1969) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 632, Parte 2 , Serie A04,
Anno 1991 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
4
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/07/2025
Il IC estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
FA AN IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12849/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 24/03/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MALVONI AURORA;
(ROMA (RM), 01/04/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. STERPETTI EMILIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e hiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2010, e di non avere da allora mai 2 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
CONDIZIONI
a) - i coniugi continueranno a vivere ognuno per proprio conto serbandosi reciproco rispetto;
b) - ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) - revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
[...]
oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
d) - revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Via Ermanno
Carlotto, 24, TI DO (Roma) in favore della signora non Controparte_1
sussistendone più i presupposti di legge alla luce di tutte le ragioni sopra riportate ed evidenziate;
e) - l'immobile in TI DO (Roma), Via Ermanno Carlotto, 24, piano terzo,
interno n. 16, meglio identificato al NCEU di Roma al Foglio 1099, Particella
183, Sub 27, ZC 7, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 5 RC € 38.622,88 (già Lire
1.475.000), di proprietà comune indivisa tra le parti ricorrenti, verrà trasferito per la nuda proprietà alla figlia , nata a [...] il Persona_1
31.12.1996 (codice fiscale ), con riserva del diritto di C.F._1
usufrutto vita natural durante in favore dei signori nata Controparte_1
a Roma il 1.4.1969 (Codice fiscale ) e C.F._2 [...]
, nato a [...] [...], (Codice Fiscale Parte_1
), in adempimento degli obblighi assunti in sede di C.F._3
cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto.
Il trasferimento, elemento funzionale e indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale, sarà perfezionato con atto da stipularsi,
avanti a un Notaio scelto di comune accordo tra le parti, entro e non oltre 3 dodici mesi, con spese a carico di entrambi i genitori in parti uguali, dalla data di deposito della sentenza definitiva di divorzio.
L'accordo risponde, altresì, alle esigenze di tutela della figlia
[...]
in quanto il predetto trasferimento immobiliare, al quale i Per_1
genitori si impegnano con il presente atto, non comporta per la stessa alcuna spesa costituendo strumento per garantire alla medesima di essere l'unica futura proprietaria dell'immobile, acquistato in pendenza di matrimonio con il contributo di entrambi i genitori”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/06/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12849/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 01/06/1991 tra (ROMA (RM), 24/03/1965) e Parte_1
(ROMA (RM), 01/04/1969) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 632, Parte 2 , Serie A04,
Anno 1991 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
4
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/07/2025
Il IC estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI