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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 569/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, riassunta in grado d'appello ex art. 392
c.p.c. da
NI AN AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
William Limuti presso il cui studio, in Milano alla via Melchiorre Gioia n. 88, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
IL RA (C.F. [...])
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Sez. III Civile, n. 1575/2018 pubblicata il 04/06/2018, in materia di “opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante TI OV NI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di giudice di rinvio in appello a seguito dell'Ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di riassunzione del Giudizio d'appello, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza resa nel pagina 1 di 7 Giudizio Numero registro generale 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023, in completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano sez
3^civile N° 4653/2019 depositata il 21/11/2019 emessa nella causa d'appello R.G. 3102/2018 voglia accogliere le conclusioni, eccezioni e difese formulate dal signor IL AN
AN e disporre il rigetto dell'opposizione al precetto svolta dal signor IL;
A seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ed in completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla Corte di Appello Sezione 3^ civile sez 3^civile N°
4653/2019 rigettare ogni avversaria istanza deduzione e difesa formulata da parte dell'opponente, rigettare integralmente l'opposizione a precetto formulata dal signor IL
DE;
In conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio N R.G. 21461/2020 numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023, ed in riforma della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano sez 3 civile n° 4653-2019 accertare e dichiarare che la Sentenza emessa dal Tribunale Penale di Monza n. 3487/2016, emessa in data 26/10/2016 (depositata il 11/11/2016) e' da considerarsi una Sentenza che contiene statuizioni di condanna civile al risarcimento del danno.
In riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla CAM sez 3^ civile n° 4653-2019 ed in conformità della statuizione contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio N R.G. 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale
32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 accertare e dichiarare che il capo della Sentenza di condanna alle spese liquidate alla parte civile nell'ambito del citato giudizio penale Sentenza n. 3487/2016, emessa in data 26/10/2016
(depositata il 11/11/2016) è capo accessorio di detta Sentenza e conseguentemente e per
l'effetto accertare e dichiarare che il capo della sentenza relativo alle spese liquidate alla parte civile NI TI è assistito da provvisoria esecutorietà perché accessorio di una Sentenza di condanna civile al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva. In conformità all'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione N R.G. 21461/2020
Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data
21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 ed in riforma della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano sez 3^ civile n° 4653-2019 nonché di quella emessa dal Tribunale di Monza n°1575/2016 nella causa R.G. 04.06.2018 rigettare ogni avversaria istanza deduzione
e difesa formulata da parte dell'opponente, e rigettare integralmente l'opposizione a precetto formulata dal signor IL DE.
In conformità all'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione N R.G. 21461/2020
Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 condannare parte opponente IL
DE alle spese diritti ed onorari e spese generali di tutti i gradi di giudizio di merito, con riforma delle relative statuizioni di condanna contenute nelle sentenze cassate e condanna alla restituzione delle somme medio tempore apprese in virtù della dichiarazione di antistatarietà da parte dei difensori del convenuto opponente;
in conformità alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ed in riforma della Sentenza della Corte di appello disporre in favore del signor NI la restituzione delle somme che egli ha dovuto corrispondere direttamente ai difensori del signor IL DE in virtù del riconoscimento della antistatarietà degli stessi contenuta nelle Sentenze di primo grado e di appello oggetto di cassazione con rinvio;
disporre condanna alla restituzione in favore del signor NI delle somme medio tempore apprese in virtù della dichiarazione di antistatarietà dei difensori di IL DE contenute nelle Sentenze di primo grado e di appello, nonché disporre condanna alle spese del
Giudizio svoltosi innanzi la Suprema Corte di Cassazione come da dispositivo dell'ordinanza pagina 2 di 7 R.G. 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 ; rigettare ogni avversaria diversa domanda;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato, per tutti i precedenti gradi di giudizio anche per quanto riguarda il presente grado e per quello di legittimità come da ordinanza di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato a IL AN AN in data 18.4.2017, AM
RA proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli dal primo il 6.4.2017, elevato per il complessivo importo di € 13.246,54 sulla base della sentenza n. 3487/16 emessa dal Tribunale penale di Monza, con la quale AM era stato condannato, oltre che alla pena di anni 1 di reclusione ed € 600,00 di multa, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore del IL, costituitosi parte civile, nonché al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00, provvisoriamente esecutiva, e alla rifusione delle spese legali relative all'azione civile, quantificate in € 2.000,00 oltre accessori.
In sede di opposizione, AM contestava la validità del precetto eccependo che nello stesso non poteva essere compresa, quale somma da pagare, anche l'importo liquidato per spese di difesa, non essendo la sentenza penale, nel frattempo appellata dall'opponente, esecutiva sul punto, in assenza di specifica norma del codice di procedura penale.
Si costituiva in giudizio IL, chiedendo il rigetto dell'opposizione posto che, secondo il convenuto, il capo della sentenza che definisce le spese di lite è assistito da provvisoria esecutorietà perché accessorio di una sentenza di condanna civile al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 1575/18 pubblicata il 4.6.2018, il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando che IL non aveva diritto a procedere in via esecutiva nei confronti di AM per la somma di € 2.918,24 corrispondente alle spese di costituzione di parte civile, oltre accessori, sulla scorta del rilievo secondo cui il mancato richiamo alla provvisoria esecutorietà nel testo dell'art. 541 c.p.p. non consentiva l'immediata esazione coattiva della condanna al pagamento delle spese di lite, che seguiva dunque il regime delle restanti statuizioni penali (esecutorietà al passaggio in giudicato della sentenza). Il Tribunale rigettava per il resto l'opposizione e condannava IL al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.610,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa ed € 264,00 per spese non imponibili, a favore degli Avv.ti Ongaro Federica e
Pucillo Ettore Fausto, dichiaratisi antistatari.
pagina 3 di 7 2. Le statuizioni del Tribunale di Monza venivano confermate in sede di gravame dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 4653/19, pubblicata il 21.11.2019, che rigettava l'appello e condannava IL alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in
€ 1.830,00, da distrarsi in favore dei medesimi difensori, dichiaratisi antistatari anche nel secondo grado di giudizio.
3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, IL proponeva ricorso per Cassazione, censurando la statuizione con cui la Corte aveva escluso che la sentenza emessa dal
Tribunale penale di Monza fosse immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all'azione civile, perché in contrasto con le Sezioni Unite n.
40228/2011, secondo cui sono statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
Con ordinanza n. 32380/2023, pubblicata il 21.11.2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di IL, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte
d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte rilevava come in materia penale non valgano regole differenti rispetto a quanto previsto in ambito civile circa l'immediata esecutività della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali;
se, infatti, è pacifico che, in materia civile, “l'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch'essa di provvisoria esecutività”, è altrettanto vero, secondo la Cassazione, che in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale debbano trovare applicazione le norme processuali civili (peraltro richiamate dall'art. 541 c.p.p., senza previsione di alcuna deroga al generale principio della provvisoria esecutività di ogni pronuncia di condanna), in quanto quella sulle spese è una statuizione di natura civilistica “che trova la sua genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le proprie doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale”. Di conseguenza, “la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, essendo una statuizione civile occasionata dal processo penale, è regolata dalle prescrizioni di cui all'art. 282 c.p.c.”.
La Suprema Corte reputava infine assorbito dall'accoglimento del suesposto motivo il secondo motivo di ricorso, con il quale IL aveva lamentato la violazione da parte della pagina 4 di 7 Corte d'Appello dell'art. 91 c.p.c. per avere disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dei procuratori antistatari nonostante la controparte dovesse essere dichiarata soccombente sulla domanda di sospensione e sulla domanda di revoca ed annullamento dell'atto di precetto e nonostante la domanda di distrazione fosse stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; alla Corte
d'Appello si imputava inoltre di aver liquidato le spese sulla scorta di uno scaglione errato.
4. In data 28.2.2024, AN AN IL riassumeva la causa ex art. 392 c.p.c., chiedendo, in conformità con quanto disposto dall'ordinanza emessa dalla Cassazione, disporsi il rigetto integrale dell'opposizione a precetto svolta da AM, dichiarare la provvisoria esecutività del capo della sentenza n. 3487/2016 emessa dal Tribunale penale di
Monza relativo alla condanna alle spese liquidate alla parte civile, con riforma delle relative statuizioni di condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio di merito e condanna alla restituzione delle somme medio tempore apprese dai difensori dell'AM in virtù della dichiarazione di antistatarietà.
Non si costituiva in giudizio l'appellato in riassunzione che pertanto veniva dichiarato contumace, stante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione.
All'udienza del 19.11.2024 la Corte, letta la nota scritta depositata dalla parte costituita, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
A questa Corte non resta infatti che provvedere in ossequio a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio che, come illustrato, ha affermato la provvisoria esecutività della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile disposta dal giudice penale con sentenza, anche se non definitiva.
Nel caso di specie, dunque, il capo della sentenza del Tribunale penale di Monza n.
3487/2016 relativo alle spese liquidate a favore del IL quale parte civile deve considerarsi assistito da provvisoria esecutorietà in quanto accessorio di una sentenza di condanna civile al risarcimento del danno e, pertanto, l'opposizione formulata da
RA AM al precetto notificatogli in data 06.04.2017 relativamente all'intimazione del pagamento anche della somma di € 2.918,24 deve essere rigettata.
6. Quanto alle spese, deve preliminarmente rilevarsi che il valore della causa, contrariamente a quanto affermato dall'attore/appellante in riassunzione (che l'ha quantificato in € 10.000,00), deve ricondursi alla minor somma di € 2.918,24, in quanto, se pagina 5 di 7 è pur vero che l'AM aveva richiesto la declaratoria di “inefficacia del precetto” nel primo grado di giudizio, tale richiesta era comunque sempre stata svolta solo ed esclusivamente con riferimento al capo della sentenza penale relativo alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, ritenute non soggette a provvisoria esecutività. Ne consegue che la liquidazione delle spese processuali dovrà essere effettuata con riferimento allo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
Rilevato che occorre tener conto dell'esito complessivo della controversia che ha visto la sostanziale soccombenza dell'odierno convenuto in riassunzione, quest'ultimo va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite di ciascun grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022; in particolare, quanto ai primi due gradi di giudizio, vanno condannati i difensori di RA AM, Avv. Ongaro Federica ed Avv. Pucillo Ettore
Fausto, in solido fra loro, a restituire a AN AN IL le somme medio tempore ricevute quali antistatari, integrate dagli interessi legali dal giorno del pagamento, come affermato dalla Cassazione secondo cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. n. 8215/2013).
Infine, si rileva che le spese liquidate in relazione al presente giudizio dovranno essere distratte a favore dell'Avv. Limuti, difensore dell'odierno attore in riassunzione, dichiaratosi antistatario nel presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da TI OV NI, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dall'attore in riassunzione, rigetta l'opposizione a precetto formulata da DE IL;
b) condanna il convenuto in riassunzione DE IL a pagare alla controparte le spese di lite di tutti i grado di giudizio, che si liquidano come segue:
pagina 6 di 7 quanto al giudizio di primo grado, € 2.610,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per spese non imponibili;
quanto al giudizio di secondo grado, € 1.830,00 per compensi, dando atto che, quanto ai primi due gradi di giudizio, soggetti tenuti in solido fra loro a restituire le somme medio tempore apprese, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, sono gli Avv.ti Ongaro Federica e Puccillo Ettore Fausto nella dichiarata qualità di difensori antistatari;
quanto al giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione, € 1.875,00 per compensi, di cui € 709,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 389,00 per la fase decisionale;
quanto al presente giudizio, le spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Limuti William, si liquidano in € 2.915,00 per compensi, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per ciascuna fase.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, riassunta in grado d'appello ex art. 392
c.p.c. da
NI AN AN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
William Limuti presso il cui studio, in Milano alla via Melchiorre Gioia n. 88, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
IL RA (C.F. [...])
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Sez. III Civile, n. 1575/2018 pubblicata il 04/06/2018, in materia di “opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante TI OV NI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di giudice di rinvio in appello a seguito dell'Ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di riassunzione del Giudizio d'appello, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza resa nel pagina 1 di 7 Giudizio Numero registro generale 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023, in completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano sez
3^civile N° 4653/2019 depositata il 21/11/2019 emessa nella causa d'appello R.G. 3102/2018 voglia accogliere le conclusioni, eccezioni e difese formulate dal signor IL AN
AN e disporre il rigetto dell'opposizione al precetto svolta dal signor IL;
A seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ed in completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla Corte di Appello Sezione 3^ civile sez 3^civile N°
4653/2019 rigettare ogni avversaria istanza deduzione e difesa formulata da parte dell'opponente, rigettare integralmente l'opposizione a precetto formulata dal signor IL
DE;
In conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio N R.G. 21461/2020 numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023, ed in riforma della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano sez 3 civile n° 4653-2019 accertare e dichiarare che la Sentenza emessa dal Tribunale Penale di Monza n. 3487/2016, emessa in data 26/10/2016 (depositata il 11/11/2016) e' da considerarsi una Sentenza che contiene statuizioni di condanna civile al risarcimento del danno.
In riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla CAM sez 3^ civile n° 4653-2019 ed in conformità della statuizione contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio N R.G. 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale
32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 accertare e dichiarare che il capo della Sentenza di condanna alle spese liquidate alla parte civile nell'ambito del citato giudizio penale Sentenza n. 3487/2016, emessa in data 26/10/2016
(depositata il 11/11/2016) è capo accessorio di detta Sentenza e conseguentemente e per
l'effetto accertare e dichiarare che il capo della sentenza relativo alle spese liquidate alla parte civile NI TI è assistito da provvisoria esecutorietà perché accessorio di una Sentenza di condanna civile al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva. In conformità all'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione N R.G. 21461/2020
Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data
21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 ed in riforma della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano sez 3^ civile n° 4653-2019 nonché di quella emessa dal Tribunale di Monza n°1575/2016 nella causa R.G. 04.06.2018 rigettare ogni avversaria istanza deduzione
e difesa formulata da parte dell'opponente, e rigettare integralmente l'opposizione a precetto formulata dal signor IL DE.
In conformità all'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione N R.G. 21461/2020
Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 condannare parte opponente IL
DE alle spese diritti ed onorari e spese generali di tutti i gradi di giudizio di merito, con riforma delle relative statuizioni di condanna contenute nelle sentenze cassate e condanna alla restituzione delle somme medio tempore apprese in virtù della dichiarazione di antistatarietà da parte dei difensori del convenuto opponente;
in conformità alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ed in riforma della Sentenza della Corte di appello disporre in favore del signor NI la restituzione delle somme che egli ha dovuto corrispondere direttamente ai difensori del signor IL DE in virtù del riconoscimento della antistatarietà degli stessi contenuta nelle Sentenze di primo grado e di appello oggetto di cassazione con rinvio;
disporre condanna alla restituzione in favore del signor NI delle somme medio tempore apprese in virtù della dichiarazione di antistatarietà dei difensori di IL DE contenute nelle Sentenze di primo grado e di appello, nonché disporre condanna alle spese del
Giudizio svoltosi innanzi la Suprema Corte di Cassazione come da dispositivo dell'ordinanza pagina 2 di 7 R.G. 21461/2020 Numero sezionale 3648/2023 Numero di raccolta generale 32380/2023 pubblicata in data 21/11/2023 e comunicata in data 22/11/2023 ; rigettare ogni avversaria diversa domanda;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato, per tutti i precedenti gradi di giudizio anche per quanto riguarda il presente grado e per quello di legittimità come da ordinanza di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato a IL AN AN in data 18.4.2017, AM
RA proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli dal primo il 6.4.2017, elevato per il complessivo importo di € 13.246,54 sulla base della sentenza n. 3487/16 emessa dal Tribunale penale di Monza, con la quale AM era stato condannato, oltre che alla pena di anni 1 di reclusione ed € 600,00 di multa, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore del IL, costituitosi parte civile, nonché al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00, provvisoriamente esecutiva, e alla rifusione delle spese legali relative all'azione civile, quantificate in € 2.000,00 oltre accessori.
In sede di opposizione, AM contestava la validità del precetto eccependo che nello stesso non poteva essere compresa, quale somma da pagare, anche l'importo liquidato per spese di difesa, non essendo la sentenza penale, nel frattempo appellata dall'opponente, esecutiva sul punto, in assenza di specifica norma del codice di procedura penale.
Si costituiva in giudizio IL, chiedendo il rigetto dell'opposizione posto che, secondo il convenuto, il capo della sentenza che definisce le spese di lite è assistito da provvisoria esecutorietà perché accessorio di una sentenza di condanna civile al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 1575/18 pubblicata il 4.6.2018, il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando che IL non aveva diritto a procedere in via esecutiva nei confronti di AM per la somma di € 2.918,24 corrispondente alle spese di costituzione di parte civile, oltre accessori, sulla scorta del rilievo secondo cui il mancato richiamo alla provvisoria esecutorietà nel testo dell'art. 541 c.p.p. non consentiva l'immediata esazione coattiva della condanna al pagamento delle spese di lite, che seguiva dunque il regime delle restanti statuizioni penali (esecutorietà al passaggio in giudicato della sentenza). Il Tribunale rigettava per il resto l'opposizione e condannava IL al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.610,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa ed € 264,00 per spese non imponibili, a favore degli Avv.ti Ongaro Federica e
Pucillo Ettore Fausto, dichiaratisi antistatari.
pagina 3 di 7 2. Le statuizioni del Tribunale di Monza venivano confermate in sede di gravame dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 4653/19, pubblicata il 21.11.2019, che rigettava l'appello e condannava IL alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in
€ 1.830,00, da distrarsi in favore dei medesimi difensori, dichiaratisi antistatari anche nel secondo grado di giudizio.
3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, IL proponeva ricorso per Cassazione, censurando la statuizione con cui la Corte aveva escluso che la sentenza emessa dal
Tribunale penale di Monza fosse immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all'azione civile, perché in contrasto con le Sezioni Unite n.
40228/2011, secondo cui sono statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
Con ordinanza n. 32380/2023, pubblicata il 21.11.2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di IL, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte
d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte rilevava come in materia penale non valgano regole differenti rispetto a quanto previsto in ambito civile circa l'immediata esecutività della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali;
se, infatti, è pacifico che, in materia civile, “l'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch'essa di provvisoria esecutività”, è altrettanto vero, secondo la Cassazione, che in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale debbano trovare applicazione le norme processuali civili (peraltro richiamate dall'art. 541 c.p.p., senza previsione di alcuna deroga al generale principio della provvisoria esecutività di ogni pronuncia di condanna), in quanto quella sulle spese è una statuizione di natura civilistica “che trova la sua genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le proprie doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale”. Di conseguenza, “la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, essendo una statuizione civile occasionata dal processo penale, è regolata dalle prescrizioni di cui all'art. 282 c.p.c.”.
La Suprema Corte reputava infine assorbito dall'accoglimento del suesposto motivo il secondo motivo di ricorso, con il quale IL aveva lamentato la violazione da parte della pagina 4 di 7 Corte d'Appello dell'art. 91 c.p.c. per avere disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dei procuratori antistatari nonostante la controparte dovesse essere dichiarata soccombente sulla domanda di sospensione e sulla domanda di revoca ed annullamento dell'atto di precetto e nonostante la domanda di distrazione fosse stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; alla Corte
d'Appello si imputava inoltre di aver liquidato le spese sulla scorta di uno scaglione errato.
4. In data 28.2.2024, AN AN IL riassumeva la causa ex art. 392 c.p.c., chiedendo, in conformità con quanto disposto dall'ordinanza emessa dalla Cassazione, disporsi il rigetto integrale dell'opposizione a precetto svolta da AM, dichiarare la provvisoria esecutività del capo della sentenza n. 3487/2016 emessa dal Tribunale penale di
Monza relativo alla condanna alle spese liquidate alla parte civile, con riforma delle relative statuizioni di condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio di merito e condanna alla restituzione delle somme medio tempore apprese dai difensori dell'AM in virtù della dichiarazione di antistatarietà.
Non si costituiva in giudizio l'appellato in riassunzione che pertanto veniva dichiarato contumace, stante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione.
All'udienza del 19.11.2024 la Corte, letta la nota scritta depositata dalla parte costituita, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
A questa Corte non resta infatti che provvedere in ossequio a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio che, come illustrato, ha affermato la provvisoria esecutività della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile disposta dal giudice penale con sentenza, anche se non definitiva.
Nel caso di specie, dunque, il capo della sentenza del Tribunale penale di Monza n.
3487/2016 relativo alle spese liquidate a favore del IL quale parte civile deve considerarsi assistito da provvisoria esecutorietà in quanto accessorio di una sentenza di condanna civile al risarcimento del danno e, pertanto, l'opposizione formulata da
RA AM al precetto notificatogli in data 06.04.2017 relativamente all'intimazione del pagamento anche della somma di € 2.918,24 deve essere rigettata.
6. Quanto alle spese, deve preliminarmente rilevarsi che il valore della causa, contrariamente a quanto affermato dall'attore/appellante in riassunzione (che l'ha quantificato in € 10.000,00), deve ricondursi alla minor somma di € 2.918,24, in quanto, se pagina 5 di 7 è pur vero che l'AM aveva richiesto la declaratoria di “inefficacia del precetto” nel primo grado di giudizio, tale richiesta era comunque sempre stata svolta solo ed esclusivamente con riferimento al capo della sentenza penale relativo alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, ritenute non soggette a provvisoria esecutività. Ne consegue che la liquidazione delle spese processuali dovrà essere effettuata con riferimento allo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
Rilevato che occorre tener conto dell'esito complessivo della controversia che ha visto la sostanziale soccombenza dell'odierno convenuto in riassunzione, quest'ultimo va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite di ciascun grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022; in particolare, quanto ai primi due gradi di giudizio, vanno condannati i difensori di RA AM, Avv. Ongaro Federica ed Avv. Pucillo Ettore
Fausto, in solido fra loro, a restituire a AN AN IL le somme medio tempore ricevute quali antistatari, integrate dagli interessi legali dal giorno del pagamento, come affermato dalla Cassazione secondo cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. n. 8215/2013).
Infine, si rileva che le spese liquidate in relazione al presente giudizio dovranno essere distratte a favore dell'Avv. Limuti, difensore dell'odierno attore in riassunzione, dichiaratosi antistatario nel presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da TI OV NI, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dall'attore in riassunzione, rigetta l'opposizione a precetto formulata da DE IL;
b) condanna il convenuto in riassunzione DE IL a pagare alla controparte le spese di lite di tutti i grado di giudizio, che si liquidano come segue:
pagina 6 di 7 quanto al giudizio di primo grado, € 2.610,00 per compensi, oltre ad € 264,00 per spese non imponibili;
quanto al giudizio di secondo grado, € 1.830,00 per compensi, dando atto che, quanto ai primi due gradi di giudizio, soggetti tenuti in solido fra loro a restituire le somme medio tempore apprese, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, sono gli Avv.ti Ongaro Federica e Puccillo Ettore Fausto nella dichiarata qualità di difensori antistatari;
quanto al giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione, € 1.875,00 per compensi, di cui € 709,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 389,00 per la fase decisionale;
quanto al presente giudizio, le spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Limuti William, si liquidano in € 2.915,00 per compensi, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per ciascuna fase.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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