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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. n. 1084/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata in materia
d'impresa- Sezione Prima civile-, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1084/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 20 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26 Diritto d'autore e
giugno 2024 diritti contesi
d a Codice: 181012
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Guarisco
Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Giovanbattista Controparte_1
Grazioli e dell'avv. Marco Odracci
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 27
luglio 2022, n. 2020/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertato che in esecuzione di altrettanti contratti d'opera intellettuale conclusi con l'appellata l'appellante , Controparte_2 Parte_1
in data 10.10.2015, 17.10.2005, 18.01.2006, 08.05.2006, 09.10.2006,
20.11.2006, 20.12.2006, 23.09.2008, 12.10.2008, 07.02.2009 e 17.04.2009,
realizzò undici servizi fotografici ritraenti modelle;
Accertato che tutte le fotografie realizzate dall'appellante su commissione Parte_1
dell'appellata rientrano nella categoria delle “fotografie Controparte_1
artistiche” di cui all'art. 2 n. 7 L. d. A;
Accertato che l'appellante Parte_1
ha sempre mantenuto il diritto di proprietà di tutte le fotografie
[...]
realizzate su commissione dell'appellata consegnando Controparte_1
alla committente una copia digitale delle fotografie di derivazione dall'originale, in parte in formato file/TIFF ed in parte in formato file/JPG,
contenenti il suo nominativo del fotografo e la data di realizzazione delle fotografie, senza mai concludere un accordo orientato ad attribuire alla committente il diritto di sfruttarle commercialmente;
Accertato che nel settembre 2014, l'appellante trovò pubblicata sulla rivista Parte_1
“TENDENZA 08”, una delle fotografie appartenenti al servizio fotografico realizzato il 17.10.2005 su commissione dell'appellata Controparte_1
Accertato che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, l'appellante Parte_1
scopriva che altre 67 (sessantasette) fotografie appartenenti ai servizi
[...]
fotografici commissionati dall'appellata si trovassero Controparte_1
indebitamente pubblicate, su scala mondiale, in oltre 100 (cento) siti internet
2 di vendita di prodotti di bellezza per capelli recanti i marchi di proprietà
dell'appellata Accertato che l'illecito sfruttamento Controparte_1
commerciale delle fotografie oggetto di lite da parte dell'appellata
[...]
ha provocato all'appellante un ingiusto danno CP_1 Parte_1
di natura patrimoniale, sia per il mancato guadagno che avrebbe conseguito qualora si fosse accordato con la committente al fine di attribuirle il diritto di sfruttamento commerciale delle fotografie, sia a titolo di c.d. perdita di
chance di conseguire ulteriori guadagni, stante la privazione di risonanza pubblicitaria del proprio nominativo di fotografo, oltre che un ingiusto danno di natura non patrimoniali per la lesione del diritto di autore (artt. 2059 codice civile, 20 L.d.A.), danni tutti passibili di essere risarciti a norma di legge (art. 159 Legge L.d.A.); riformare la sentenza n. 2020/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Brescia Sezione Specializzata in Materia di Impresa il
27.07.2022 nel procedimento n. 18181/2018 R.G., notificata al difensore domiciliatario dell'appellante in data 12.10.2022, e per l'effetto condannare l'appellata c. f. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, Via Romolo Gessi n.
14, 16, 18, al risarcimento del danno a vantaggio dell'appellante Parte_1
, c.f. , per la violazione della normativa in
[...] C.F._1
materia di protezione del diritto di autore (Legge n. 633/1941 e successive modificazioni), nella misura di euro 2.500.000,00 (due-milioni-
cinquecentomila) per sorte capitale, dei quali euro 2.010.000,00 (due-
milionidiecimila) a titolo di danno patrimoniale, euro 140.000,00
(centoquarantamila) a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, ed
3 euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto morale di autore, maggiorate di I.V.A. .e ritenuta di acconto, se dovute, come per legge, od in quella diversa somma che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Brescia Sezione Impresa Sezione Civile riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione Civile SS.UU. n.
1712/1995) ed agli interessi compensativi da ritardato pagamento sulla relativa somma in tal senso attualizzata, da calcolare dalla data dell'accertamento del fatto lesivo fino all'estinzione del debito (Cassazione
Civile SS.UU. n. 10884/2007, n. 13463/1999, n. 4030/1998). Condannare,
altresì, l'appellata c. f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, Via
Romolo Gessi n. 14, 16, 18, alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento dei compensi professionali di avvocato relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, da determinare ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni oltre al rimborso del 15% per spese generali, 4%
cassa previdenza avvocati ed IVA se dovuta. In via istruttoria, ai sensi dell'art. 356 c. p. c., la parte appellante, per le medesime ragioni che avevano giustificato l'istanza ex art. 196 c. p. c. presentata in sede di primo grado inopinatamente respinta dal Giudice di primo grado, chiede la rinnovazione integrale delle indagini peritali, con i medesimi quesiti già assegnati dal
Tribunale di Brescia al consulente tecnico di ufficio, Prof. , con Persona_1
ordinanza emessa il 19.11.2019, integrati con ordinanza emessa il
01.04.2021.”
Dell'appellata
4 “Nel merito rigettare le domande attoree, anche in via istruttoria, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza impugnata per le ragioni tutte dedotte dall'appellata anche nella comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse accogliere le domande risarcitorie avanzate da parte attrice, previo l'accertamento di un'eventuale violazione imputabile a CP_1
, per ciascuna singola fotografia, quantificare l'asserito danno secondo i
[...]
parametri esposti dalla convenuta e in ogni caso considerando il reale valore di mercato attribuibile alle singole fotografie eventualmente utilizzate in concreto da
. In ogni caso condannare controparte al pagamento a favore di parte CP_1
convenuta delle spese, anche di CTU, e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad I.V.A. (se dovuta) e CPA e spese forfettarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la sua condanna al risarcimento del danno cagionatogli dall'indebito sfruttamento economico di sessantasette fotografie artistiche a lui appartenenti effettuata da quest'ultima.
In particolare, ha dedotto di essere un fotografo artistico professionista e di aver stipulato oralmente con la convenuta, azienda leader nella commercializzazione di prodotti di bellezza per capelli, diversi contratti d'opera intellettuale per la realizzazione di undici servizi fotografici, con l'accordo che esso avrebbe mantenuto il diritto esclusivo allo sfruttamento economico delle predette immagini, mentre la committente avrebbe avuto facoltà di utilizzarle solo per uso interno aziendale;
i rapporti negoziali,
5 instaurati per il tramite della brand ambassador della convenuta CP_3
si sarebbero interrotti in conseguenza della mancata sottoscrizione da
[...]
parte sua di una dichiarazione liberatoria in forza della quale Controparte_1
sarebbe stata autorizzata a sfruttare tali fotografie e il suo nominativo,
[...]
senza corrispondergli le relative indennità economiche.
Nonostante il tenore degli accordi, ha dichiarato di essersi avveduto che, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, sessantasette fotografie realizzate nello svolgimento di tali servizi, alcune modificate e prive della sua firma, erano state pubblicate in oltre cento siti web di prodotti di bellezza per capelli,
alcuni riconducibili a e a Controparte_1 CP_3
Ha lamentato che la condotta della convenuta, posto in essere in violazione della normativa sul diritto d'autore, gli ha cagionato un danno pari ad €
2.500.000,00, di cui € 2.010.000,00 a titolo di danno patrimoniale per indebito sfruttamento delle opere fotografiche, € 140.000,00 a titolo di danno patrimoniale per perdita di chance ed € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto morale d'autore.
2. Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, Controparte_1
ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da e, in via principale, ha chiesto il rigetto di tutte le domande Parte_1
proposte dall'attore, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare: si è qualificata come una piccola realtà avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti cosmetici, distinta da CP_4
6 ha escluso di aver commissionato servizi fotografici all'attore, CP_5
sostenendo di essersi limitata a mettere i suoi locali a disposizione di la quale li avrebbe utilizzati per realizzare i servizi fotografi CP_3
in oggetto e, in cambio, le avrebbe consegnato le fotografie scattate in quelle occasioni da utilizzare a sua discrezione a fini promozionali;
ha negato l'esistenza di un accordo di esclusiva o di limitazione all'utilizzo delle immagini scattate da e ha sostenuto che, all'epoca dei fatti, Parte_1
l'attore era un fotografo amatoriale che avrebbe pubblicato le immagini su varie pagine online per farsi pubblicità; ha inoltre contestato la natura di opere artistiche delle fotografie oggetto di lite e ha dedotto di esserne divenuta proprietaria a seguito della loro consegna da parte del prestatore ex
artt. 87 e ss. L.d.a. e, comunque, di averne utilizzate soltanto alcune per la realizzazione di calendari da distribuire gratuitamente ai clienti a fine anno o di qualche catalogo con scopo promozionale.
3. Con sentenza n. 2020/2022 pubblicata in data 27 luglio 2022, il Tribunale
di Brescia ha rigettato le domande proposte da nei confronti Parte_1
di condannando l'attore a rifondere le spese di lite e di Controparte_1
C.T.U.
3.1 In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- non possa far valere la prescrizione delle pretese Controparte_1
avversarie, essendosi costituita tardivamente;
- le domande proposte dall'attore vadano respinte;
- sia stato provato in causa che la convenuta, quale committente di fatto dei
7 servizi fotografici realizzati dall'attore in collaborazione con CP_3
sia entrata legittimamente in possesso di una “copia digitale” delle
[...]
fotografie, consegnatele da al fine di utilizzarle per i propri Parte_1
scopi promozionali;
- rilevata la contrapposizione delle parti circa l'esistenza o meno di un accordo orientato ad escludere il diritto della convenuta di usare le foto al di fuori del contesto interno aziendale, l'onere di provare la conclusione di tale accordo gravi sull'attore che non l'ha adempiuto;
- la pacifica consegna a della copia digitale delle Controparte_1
fotografie, unitamente al fatto che le immagini, sprovviste del nome del fotografo e della data di produzione, siano state consegnate con l'espressa facoltà di un loro possibile utilizzo a scopi promozionali, quanto meno interni, in mancanza della prova del contenuto di ulteriori accordi tra le parti,
determini l'acquisto da parte della convenuta del diritto di utilizzare tali immagini per scopi pubblicitari;
- non vi siano sufficienti elementi per ascrivere alla convenuta la diffusione
“esterna” delle fotografie, mediante pubblicazione sui siti web indicati in citazione, non risultando tali siti a lei direttamente riferibili;
- il lungo tempo in cui le immagini sono rimaste pubblicate on line senza alcuna reazione da parte dell'attore faccia presumere quanto meno una tolleranza di tale divulgazione da parte del fotografo;
- non sussista la lamentata violazione del diritto d'autore, né sotto il profilo patrimoniale (perdita di diritti economici e di chance), né sotto il profilo non
8 patrimoniale (lesione del diritto morale d'autore per omessa indicazione del proprio nominativo);
- la legge in materia di protezione del diritto d'autore distingua tra l'opera fotografica e la fotografia semplice: la prima, connotata dal requisito della creatività, è tutelata sia sotto il profilo patrimoniale, in quanto il suo autore vanta il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in qualsiasi forma (artt. 12-19 L.d.A.), sia sotto l'aspetto non patrimoniale, in quanto l'autore gode del diritto morale d'autore e di quello connesso al riconoscimento della paternità dell'opera in ogni tempo (artt. 20, 21, 142
L.d.a.), cui consegue il diritto al risarcimento del danno in caso di violazione;
mentre la fotografia semplice è tutelata soltanto come oggetto dei cd. diritti connessi in quanto all'autore spetta il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio (art. 88 L.d.A.), a meno che la fotografia non sia stata ottenuta nell'ambito di un rapporto d'opera professionale “su cose in possesso del committente”, nel qual caso tale diritto apparterrebbe a quest'ultimo, salvo il pagamento di un equo corrispettivo al fotografo (art. 88
co. 3 L.d.A.);
- a norma dell'art. 89 L.d.A., la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia semplice comprenda, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di cui all'art. 88 co. 1 L.d.A., sempreché tali diritti spettino al cedente;
- l'art. 90 L.d.A. richieda l'indicazione sugli esemplari della fotografia del nome del fotografo e della data di produzione, la cui assenza rende la
9 riproduzione non abusiva, salva la prova della malafede del riproduttore;
- l'istanza di ricusazione del C.T.U. ai sensi dell'art. 196 c.p.c. formulata dall'attore vada respinta, non avendo esso provato la sussistenza di una delle cause di astensione o di ricusazione ex artt. 51 e 63 c.p.c.;
- il C.T.U. abbia analizzato le fotografie oggetto di lite, rilevando che la natura commerciale delle immagini le ponga già in un contesto diverso da quello artistico;
le fotografie in oggetto non ambiscano ad essere opere che prescindono dal tempo e dal luogo, essendo perfettamente inquadrabili nel momento in cui sono state prodotte;
la scarsa esperienza del fotografo sia riscontrabile nell'utilizzo standard delle sorgenti di luce, posizionate e impiegate in maniera ripetitiva e senza alcun apporto personale e creativo;
in molte immagini non venga prestata attenzione nella scelta del punto di vista e nella collocazione della modella nello spazio;
le modelle abbiano spesso mani, piedi, gomiti tagliati o troppo vicini al bordo;
negli scatti realizzati in esterno, come per esempio nello shooting realizzato a Berlino, le inquadrature siano prive degli elementi architettonici e artistici, nonché delle atmosfere e delle sfumature che rendono il luogo prescelto riconoscibile;
in base alle predette considerazione, abbia qualificato le immagini come fotografie semplici, quantificando il costo del diritto di utilizzazione in base ai prezzi di mercato;
con esclusione della risarcibilità del diritto d'autore rivendicato dall'attore ex artt. 12 ss. e 20 ss. L.d.A.;
- per non residuino margini di tutela neppure con riferimento Parte_1
ai diritti spettanti all'autore di una fotografia semplice, essendo dirimente nel
10 caso di specie il fatto che, dopo la loro realizzazione, l'attore abbia consegnato alla convenuta una loro “copia digitale”, priva di indicazione del nome dell'autore e della data di produzione, con espressa facoltà di un loro utilizzo a scopi promozionali quanto meno interni e senza ulteriori precauzioni;
non appaia determinante a tal fine il fatto che l'attore abbia trattenuto le matrici originali dei “file CR2” ancora in suo possesso, atteso come, con l'avvento della tecnologia digitale, è divenuto estremamente difficile, se non impossibile, distinguere chiaramente tra il mero invio della fotografia e l'invio del negativo o di altro mezzo di riproduzione della medesima ed anche la sola copia digitale consente, in mancanza di adeguati sistemi di protezione, la duplicazione all'infinito dell'immagine e la sua conseguente facile divulgazione;
infine, l'attore non abbia allegato, né
dimostrato che le copie digitali consegnate fossero munite di tali sistemi di protezione o recassero il proprio nome e la data di produzione;
- il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'opera ai sensi dell'art. 20
L.d.a. risulti violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, ossia nel solo caso in cui l'opera risulti attribuita a soggetto diverso dall'autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell'autore, circostanza questa che, di per sé, non pone in discussione la sua paternità;
- in conclusione, l'attore non abbia fornito la prova di una riproduzione abusiva da parte della convenuta o idonea a determinare il diritto dello stesso ad un compenso ulteriore rispetto alla remunerazione già pacificamente adempiuta dalla convenuta.
11 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di un unico e articolato motivo.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 26 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante deduce come risulti incontroverso che le fotografie oggetto di lite siano state commissionate dalla convenuta, che ne ha sostenuto tutti i costi, per il tramite della propria “Brand Ambassador” e CP_3
ribadisce la sussistenza di un accordo tra le parti in forza del quale le fotografie sarebbero state destinate ad un uso meramente interno aziendale.
Deduce di avere consegnato alla convenuta una “copia digitale” di derivazione dall'originale di ciascuna fotografia in formato file/TIFF e file/JPG, senza introdurre cifrature, password od altro congegno di protezione, al fine di permettere alla convenuta di poterle stampare autonomamente per il fine di uso interno aziendale per il quale erano state consegnate ma che le copie digitali in discorso contenevano tutti i metadati delle fotografie, compresi il nome del fotografo, la data dello scatto e anche l'indicazione che le fotografie fossero protette da “copyright”.
2. Sostiene che, all'epoca dei fatti, lungi dall'essere un amatore alle prime armi come ritenuto dal Tribunale, aveva conseguito da tre anni un master di
12 fotografia di moda presso l'accademia John Kaverdasd di Milano ed aveva già maturato esperienza nel campo.
3. Contesta la statuizione del Tribunale secondo la quale non sarebbe provata la diffusione esterna delle fotografie ad opera della convenuta mediante la loro pubblicazione sui siti internet elencati. Ribadisce a riguardo che la convenuta è una società leader in ambito internazionale nel settore della vendita di prodotti di bellezza per capelli, gravitante nell'orbita di N.G.
Group Universal e che la circostanza che le fotografie siano state pubblicate su oltre cento siti internet di vendita on-line di prodotti di bellezza per pubblicizzare i prodotti delle linee recanti i marchi di proprietà della convenuta integra presunzione grave, precisa e concordante (art. 2729 co. 1
c.c.) circa il fatto che sia stata essa ad apporvi le effigie dei propri prodotti,
per poi chiederne la pubblicazione. Sottolinea come rappresenti fatto notorio che i prodotti recanti un determinato marchio non siano venduti solo su siti
internet direttamente riconducibili al proprietario del prodotto, ma usualmente appoggiati a innumerevoli portali di vendita on line.
4. L'appellante lamenta poi che il Tribunale abbia negato erroneamente valore “artistico” alle fotografie oggetto di lite, recependo le indicazioni fallaci fornite dalla C.T.U. e non quelle del C.T.P. da esso incaricato, il quale ha invece affermato il sicuro valore artistico delle medesime e ha evidenziato come per ogni modella ritratta ci fosse stato uno studio ad hoc dell'immagine e che non sussistessero errori o forzature con riferimento ai tagli e alle inquadrature e che, in tutte le fotografie, esso avesse rispettato la regola dei terzi, dimostrando così di essere un fotografo tecnicamente preparato, come
13 peraltro provato dal suo “portfolio” e dal fatto che la stessa convenuta avesse pubblicato alcune fotografie oggetto di causa sulle copertine di diverse riviste. Rinnova pertanto le censure mosse alla C.T.U. e ribadisce che le fotografie in oggetto presentano il suo rilevante apporto creativo.
5. Lamenta inoltre che il Tribunale abbia fatto mal governo dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2967 c.c.) laddove ha ritenuto che, in materia di “fotografie semplici”, debba essere il fotografo che ha realizzato e poi ceduto il negativo od altro mezzo di riproduzione a dimostrare di avere concluso un accordo orientato a trattenere nella propria sfera giuridica i diritti connessi.
Sottolinea che la sentenza della Cassazione n. 4723/1998 ha chiarito che la previsione di cui all'art. 110 L.d.A., che dispone che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, sia sicuramente applicabile anche alla disciplina dei "diritti connessi" all'esercizio del diritto d'autore, nei quali sono compresi quelli relativi alle fotografie;
ciò in virtù della previsione di cui all'art. 107 L. d. A., che fa "salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo", in quanto il legislatore, nell'imporre la forma ad
probationem, ha inteso prevenire equivoci e controversie fra le parti circa l'oggetto della cessione e, comunque, porre una regola probatoria a tutela degli interessi delle parti e dei terzi. Pertanto, l'assenza di una prova scritta circa gli accordi intercorsi tra le parti, a suo giudizio, si risolve sfavorevolmente alla posizione dell'appellata che non ha dimostrato l'esistenza di un accordo volto ad attribuirle il diritto di sfruttamento delle immagini.
14 6. L'appellante si duole altresì del fatto che il Tribunale non abbia apprezzato il valore probatorio della confessione stragiudiziale resa a suo vantaggio da nel corso dei tre colloqui telefonici (registrati dall'attore) CP_3
intercorsi rispettivamente in data 12.2.2015, 13.2.2015 e 16.4.2015 (cfr. doc.
22 e doc. 23 fascicolo attoreo di primo grado). Deduce che, dopo tale confessione, alcuni portali in cui erano state pubblicate abusivamente le fotografie, sono stati chiusi, di altri è stato cancellato il dominio e altri ancora hanno subito la rimozione delle fotografie.
7. Dichiara di aver rinvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, due screenshot relativi a comunicazioni a mezzo e-mail intercorse con il 26.5.2009, ore 20.24 e il 20.5.2009, ore 15.10 e 15.28, che CP_3
confermerebbero la sussistenza dell'accordo da lui menzionato e la sottoposizione ad esso della liberatoria per sfruttare le fotografie oggetto di lite. A riprova dell'autenticità dei menzionati screenshot, chiede di essere autorizzato al deposito agli atti del giudizio di secondo grado di tali documenti, accompagnati dalla relazione di attestazione forense di sua autenticità rilasciata da in data 8.11.2022. Controparte_6
8. Sottolinea che la tutela risarcitoria per l'indebito utilizzo della fotografia è
piena e incondizionata ai sensi dell'art. 158 L.d.A., contemplando il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche in via forfettaria sulla base, quanto meno, dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Inoltre evidenzia che la Suprema Corte, in tema, ha chiarito che anche in
15 mancanza di prova di altre specifiche voci di danno determinabili ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c., l'autore leso dalla condotta illecita altrui abbia comunque il diritto di far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se, chiestogli il consenso alla pubblicazione, avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso (cfr. Cass. n. 11353/2010, n. 2195/2008, n. 12433/2008).
Il risarcimento della lesione del diritto morale di autore, invece, attesa la sua natura non patrimoniale, ne impone necessariamente la determinazione con valutazione equitativa (cfr. Cass. n. 1361/2014, SS. UU. n. 26972/2008, n.
8828/2003).
Dichiara di avere quantificato il danno patrimoniale utilizzando il parametro del c.d. prezzo del consenso ed è stato determinato considerando il numero rilevante delle fotografie indebitamente sfruttate e il rilevante arco temporale di realizzazione dell'abuso (almeno dieci anni), stabilendo poi quale prezzo ipotetico per la cessione del diritto di sfruttamento economico di ogni singola fotografia artistica per la durata di cinque anni, la somma di € 6.000,00
determinata in ragione di anno;
le fotografie sono state abusivamente sfruttate dalla convenuta senza mai recare il suo nominativo di autore,
provocando in tal senso un ulteriore danno patrimoniale da cd. lucro cessante,
qualificabile in termini di minore risonanza pubblicitaria e quindi di perdita di chance di ricevere incarichi professionali.
Allega che il danno patrimoniale da perdita di chance di guadagno è stato quantificato in sede di primo grado, in via equitativa e prognostica, nella misura di € 140.000,00, pari ad € 28.000,00 annuali calcolato lungo un arco
16 temporale di cinque anni;
mentre il danno non patrimoniale integrato sia dal diritto morale di essere riconosciuto autore delle fotografie, sia dal patimento subito dal momento della scoperta che le proprie fotografie fossero utilizzate ovunque, senza il riconoscimento morale ed economico del proprio lavoro,
con un evidente danno consequenziale procurato alla propria carriera professionale, è stato quantificato, quale danno conseguenza, nella misura di
€ 350.000,00.
In ordine il valore da attribuire alle fotografie oggetto di lite in caso di cessione a terzi del diritto di utilizzazione, contesta le conclusioni cui è giunta la C.T.U. e nota come, dai siti “FOTOLIA”, “SHUTTERSTOCK” e
“INIMAGE” indicati dal C.T.U., si evinca non solo di trovarsi al cospetto di un'offerta di vendita di fotografie “royalty free” e quindi necessitanti, per il caso di sfruttamento commerciale, di un accordo con il proprietario delle fotografie, ma soprattutto che “fotografie semplici” qualitativamente inferiori rispetto a quelle in oggetto siano in vendita a prezzi non lontani da quelli da esso indicati.
9. L'appello non è fondato.
10. L'azione proposta dall'appellante, diretta all' “accertamento della
violazione del diritto d'autore”, è stata fondata sul presupposto (di cui è stato chiesto l'accertamento giudiziale) che “tutte le fotografie realizzate su
commissione dell'appellata rientrano nella categoria Controparte_1
delle “fotografie artistiche” di cui all'art. 2 n. 7 L. d. A.” e che non vi sia stato tra le parti “un accordo orientato ad attribuire alla committente il diritto
di sfruttarle commercialmente”; il risarcimento del danno, nelle varie
17 componenti specificate, è stato richiesto per “la violazione della normativa
in materia di protezione del diritto di autore”.
Non appare necessario riportare la normativa contenuta nel codice del diritto di autore, nota alle parti e già dettagliatamente riportata nella sentenza.
10.1. La doglianza che va previamente esaminata è quella inerente la statuizione con cui il Tribunale ha negato carattere creativo alle fotografie,
qualificandole, in esito alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, quali
<>, con la conseguente esclusione dal novero delle
<> che ai sensi dell'art. 2, n.7, L.D.A., ricevono protezione quale oggetto del diritto d'autore, protezione che, come esposto,
l'appellante ha invocato ed invoca.
10.2. Gli elementi identificati dal Tribunale come quelli pregnanti per distinguere le opere fotografiche dalle fotografie semplici non sono fatti oggetto di censura e sono stati anche da ultimo ribaditi dalla Corte di
Cassazione: << In generale, una fotografia può essere considerata un'opera fotografica prescindendo dal suo valore artistico se rappresenta una scelta creativa del fotografo. Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è
incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà
rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo,
poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che
18 si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell'autore. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura,
prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o dalla scelta del soggetto
(intervenendo il fotografo sull'atteggiamento e sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. La creatività dell'artista può
manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti,
la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell'immagine, il momento dello scatto, la post produzione, la scelta dei toni, la stampa etc. >> (cfr. Cass. 33599/ 2024 in parte motiva).
10.3. L'appellante si duole che il Tribunale abbia recepito le valutazioni operate dal consulente d'ufficio e svolge censure richiamandosi alle valutazioni del consulente di parte.
Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'appellante evidenzia che “per ogni modella ritratta ci fosse stato uno
studio “ad hoc” dell'immagine in considerazione delle diverse
ambientazioni e che con riferimento ai tagli ed alle inquadrature, non
sussistessero errori o forzature, in quanto le modelle erano state giustamente
inquadrate, sia da vicino, sia da lontano, in primo piano o a figura intera”:
rileva il Collegio che lo “studio ad hoc” è un concetto di per sé del tutto vago e generico;
la scelta e lo studio del soggetto da rappresentare devono emergere dalla fotografia ed avere una connotazione personale e creativa (che
19 l'appellante non specifica) che trascenda la scelta e lo studio, anche riguardo alla espressione o collocazione della modella, che qualsiasi fotografo compie,
anche nel caso in cui vengano commissionate fotografie commerciali;
come evidenziato dal Tribunale sulla scorta della espletata consulenza tecnica d'ufficio, laddove è stata fatta la scelta di una specifica ambientazione, essa non è stata neanche valorizzata nelle foto “il che rende il servizio ambientato
in un luogo qualsiasi, indistinguibile”; la inesistenza di errori (in dissenso con quanto ritenuto dal consulente d'ufficio) è anch'esso un parametro non congruo in quanto non sufficiente per il positivo vaglio della connotazione della creatività;
l'appellante deduce che “nel campo della fotografia, una delle linee guida
più importanti da rispettare per la composizione dell'immagine fosse
rappresentata dalla c.d. regola dei terzi, che prevede di dividere il campo
fotografico attraverso “due linee verticali”, che individuano tre segmenti
uguali orizzontalmente, e “due linee orizzontali che individuano tre segmenti
uguali verticalmente, ed i quattro punti dove si intersecano le linee sono detti
punti di forza, in quanto ivi si concentra l'occhio visivo, cioè l'attenzione
dopo aver visualizzato il centro della foto”: rileva il Collegio che il rispetto di una “regola” contenuta nelle “linee guida” è un profilo di natura tecnica,
di certo non inerente al contenuto creativo della immagine;
occorrendo la prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico, è evidente che la “preparazione tecnica” del fotografo e l' “eccelsa fattura” delle foto
(peraltro non condivisa dal consulente d'ufficio) non sono elementi dirimenti per connotare le fotografie di quel valore artistico che il Tribunale ha
20 motivatamente escluso;
sostiene l'appellante che “In disparte dalle censure mosse dall'attore
all'operato del C.T.U., che in questa sede si rinnovano, risulta evidente che
le fotografie oggetto di lite sono caratterizzate dal rilevante apporto creativo
fornito dall'attore, ed in nessuna di esse l'inquadratura della modella risulta
occasionale, essendo positivamente apprezzabile la cura certosina prestata
nel comporre i rapporti degli elementi che costituiscono l'immagine,
l'attenta selezione delle luci e delle loro fonti ed una percezione visiva di
particolari dosaggi dei toni chiari e dei toni scuri;
ci troviamo al cospetto di
fotografie senza tempo, evocanti suggestioni in chi le osserva e palesando
quell'impronta personale e peculiare del lavoro del fotografo idonea a
qualificare il risultato del proprio lavoro in termini di opera fotografica”:
rileva il Collegio che non viene specificato quali sarebbero le “suggestioni”
che le foto evocano rispetto alla realtà rappresentata (bellezza delle acconciature e dei capelli delle modelle attraverso cui promuovere i prodotti commerciali della committente); lo stesso appellante ha precisato che “le
fotografie avrebbero dovuto essere senza tempo e quindi idonee ad essere
utilizzate in ogni contesto”, aspetto quindi funzionale al loro utilizzo e non al loro pregio;
il Tribunale, comunque ha ritenuto che esse sono
<> e il consulente d'ufficio ha specificato che “riproducono un gusto che può essere
certamente iscritto a una dimensione temporale piuttosto ristretta e a una
dimensione senz'altro locale”; quanto alla composizione degli elementi,
all'uso delle luci, non sono offerti elementi per discostarsi dal giudizio
21 espresso dal consulente tecnico d'ufficio circa “l'utilizzo standard delle
poche sorgenti di luce e posizionate in maniera ripetitiva”, la sommarietà
“degli elementi fondamentali della composizione, dell'inquadratura e del
gesto, senza un vero intento espressivo e narrativo e puramente casuali”, il taglio delle figure cui il fotografo ha tentato di ovviare provvedendo a
“riquadrare e tagliare successivamente nel tentativo di migliorare le
inquadrature spesso senza riuscirvi”; che tali aspetti costituiscano piuttosto espressione “del lavoro di un artista, andando a caratterizzare il proprio
stile personale”, è una indimostrata petizione di principio, non essendo ravvisabili nelle allegazioni dell'appellante le specifiche ragioni per le quali la valutazione compiuta dal consulente d'ufficio sarebbe erronea;
ritenere, poi, che l'essere rimaste le fotografie “pubblicate per anni sui siti
internet di vendita di prodotti di bellezza a livello mondiale” sia “sintomo
evidente che quelle immagini fossero ritenute tali da evocare suggestioni nei
potenziali clienti acquirenti dei prodotti commercializzati” è anch'essa una petizione di principio in quanto l'entità, anche dal punto di vista temporale,
dell'utilizzo a scopo commerciale della foto nulla ha a che fare con il suo valore artistico.
10.4. Pertanto, le considerazioni svolte dall'appellante non valgono a contrastare l'articolata motivazione sulla base della quale, in adesione alle conclusioni formulate dal consulente d'ufficio (il quale aveva già risposto in modo esauriente alle osservazioni del consulente di parte), il Tribunale ha negato valore creativo alle fotografie in questione e, in sostanza, non sono offerti al Collegio elementi nuovi che inducano a dissentire da essa.
22 Va quindi confermata la statuizione di <
così come rivendicato dall'attore ai sensi degli artt. 12 ss e 20 ss l.d.a.>>.
11. Escluso che le fotografie in questione abbiano valore artistico in quanto connotate da creatività, va ricordato che il non ha chiesto in primo Pt_1
grado che venga riconosciuta in suo favore la tutela prevista dalle norme applicabili alla <> e cioè quelle contenute nel capo V del titolo II del codice del diritto di autore. Ed anche riguardo alla questione della diffusione, la prospettiva dell'appellante nel giudizio di primo grado è stata sempre quella di evidenziare la inesistenza di un patto scritto di esclusiva impeditivo alla committente, in forza della normativa sulla protezione del diritto di autore, la libera utilizzazione delle fotografie
“sussumibili nell'alveo del perimetro dell'opera artistica” (cfr. memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.).
11.1. Tuttavia, avendo il Tribunale esaminato la pretesa di risarcibilità anche nella prospettiva che si tratti di semplici fotografie, e deducendo l'appellante che “trovandoci al cospetto di un indebito utilizzo delle fotografie per fini
commerciali da parte della convenuta, la stessa avrebbe dovuto essere
condannata al risarcimento del danno quanto meno in relazione alla tutela
dei c.d. diritti connessi ex art. 88 co. 1 L. d. A. legati alla categoria delle
“fotografie semplici”, ritiene il Collegio che vada pure confermata la statuizione in ordine alla mancanza di prova della riproduzione abusiva e d'insussistenza del diritto ad un compenso ulteriore rispetto a quello già
corrisposto.
11.2. Al riguardo va osservato che il non ha agito per il compenso Pt_1
23 dei servizi fotografici ma per il risarcimento sul presupposto della illegittimità dell'utilizzo e della diffusione delle fotografie;
è quindi inconferente che le somme che è documentato essere state corrisposte dalla si riferiscano solo a due servizi fotografici e non a tutti Controparte_1
quelli realizzati tra il 2005 ed il 2009 (l'appellata, peraltro, ha dedotto di avere commissionato solo alcuni di tali servizi).
10.3. Il Tribunale ha accertato che <
copie digitali consegnate fossero munite di tali sistemi di protezione>> e l'appellante non censura in modo specifico tale statuizione né fornisce elementi per ritenere che l'onere assertivo e probatorio sia stato soddisfatto;
in atto di appello viene dedotto che “Risulta incontroverso che l'attore
consegnò alla convenuta non le fotografie già stampate, ma una “copia
digitale” di derivazione dall'originale di ciascuna fotografia in formato
file/TIFF ed in formato file/JPG, ovviamente senza introdurre cifrature,
password od altro congegno di protezione, al fine di permettere alla
convenuta di poterle stampare autonomamente per il fine di uso interno
aziendale per il quale erano state consegnate”, il che conferma, piuttosto che smentire, l'accertamento compiuto dal Tribunale al riguardo, ma viene prodotta una perizia “avente ad oggetto l'esplicitazione del contenuto di uno
dei file digitali delle fotografie oggetto di lite, nel caso di specie il file/JPG
di una delle fotografie scattate nell'ambito del servizio fotografico
“ACQUADULZA” realizzato in data 23.9.2008 (cfr. servizio , CP_7
doc. n. 21, fascicolo primo grado )”. Pt_1
La perizia di parte, circa le informazioni riguardanti i “metadata” che
24 comprenderebbero il nome del , la data dello scatto e la dicitura Pt_1
copyright, benché di ammissibile produzione in questo grado, per le considerazioni già esposte nella ordinanza emessa alla prima udienza ex art. 350 cod.proc.civ., riguarda soltanto il file di tipo immagine denominato
“MG_6115.JPG” relativo ad un'unica foto, non sufficiente a smentire l'accertamento del consulente d'ufficio che, dopo avere visionato le 67
fotografie, ha riferito che “il ha consegnato in occasione di ogni Pt_1
servizio i files ad alta risoluzione, Tiff (cessione di negativo o di analogo
mezzo di riproduzione della fotografia) senza apporre loghi consentendo così
a chi li ha ricevuti di poterne di fatto fare qualsiasi utilizzo, dalla stampa di
grandi dimensioni all'immagine web”, senza essere sul punto smentito dal consulente di parte, nelle proprie osservazioni, e dal difensore negli atti difensivi successivi al deposito della relazione.
11.4. A fronte dell'accertamento del Tribunale per cui <
sufficienti elementi per ascrivere a anche la diffusione CP_1
“esterna” delle fotografie mediante pubblicazione sui siti web elencati a pgg.
12-20 dell'atto di citazione, posto che nessuno di tali siti internet risulta alla convenuta direttamente riferibile>> è certo che non sono stati individuati e non sono individuabili gli autori delle varie pubblicazioni;
la diffusione sul
web (nel contesto del quale un'immagine è suscettibile di essere replicata all'infinito in assenza dei sistemi di protezione, nel caso di specie pacificamente mancanti), è stata protratta nel tempo;
inoltre non vi è prova,
prima ancora della diffusione delle fotografie sul web da parte dell'appellata o con il suo concorso (non potendosi ravvisare negli elementi indicati
25 dall'appellante i connotati di gravità, precisione e concordanza che connotano la prova presuntiva), della consegna di tutte le fotografie in questione, avendo essa formulato contestazione al riguardo sin dalla sua costituzione in giudizio di primo grado, e avendo escluso la teste di CP_3
avere consegnato alla le fotografie relative al nono e Controparte_1
decimo servizio fotografico.
11.5. La circostanza, poi, che la teste abbia anche riferito che CP_3
“l'interesse di era che, nel caso in cui le fotografie fossero CP_1
state di suo gradimento, le avrebbe potute sfruttare immagino all'interno
dei suoi saloni”, non può far ritenere provato che l'accordo tra le parti riguardasse esclusivamente un uso interno;
la teste esprime al riguardo una sua opinione (”immagino”), riferendo, in altri punti della propria deposizione, che la “le utilizzò di comune accordo con CP_1
il quale continuava ad insistere affinché le sue fotografie fossero Pt_1
pubblicate dappertutto”, circostanza non contrastata da elementi addotti dall'appellante.
11.6. Sicché, a prescindere dalla mancanza di prova circa la diffusione delle foto ad opera o con il concorso della avendo riguardo Controparte_1
al lungo periodo intercorso tra la pubblicazione delle fotografie sul web e la reazione del ed alla mancata allegazione e prova che le copie digitali Pt_1
fossero dotate degli elementi ex art. 90 l.d.a., appare condivisibile che il
Tribunale abbia qualificato tale comportamento quale tolleranza che, proprio in correlazione all'interesse dichiarato ad un'ampia diffusione sin dal momento in cui i servizi fotografici sono stati realizzati, porta comunque ad
26 escludere la sussistenza di mala fede in capo alla in Controparte_1
ordine all'utilizzo della fotografie in questione.
11.7. E' quindi condivisibile che il Tribunale abbia ritenuto provata la consegna <
realizzate dal a spese della convenuta e dietro il corrispettivo dalla Pt_1
stessa versato, sprovviste del nome del fotografo e della data di produzione,
con l'espressa facoltà di loro utilizzo a scopi promozionali (quanto meno interni) in mancanza di prova del contenuto di ulteriori accordi tra le parti determini l'acquisto da parte di del diritto di utilizzare tali CP_1
immagini per scopi pubblicitari, potendovi a tal fine anche apporre i propri marchi>>.
12. Né la statuizione del Tribunale è censurabile sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, sostenendo l'appellante che ai sensi dell'art. 110 l.d.a.
la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
12.1. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 89, che prevede che << La
cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente>>, ha evidenziato che la copia digitale è replicabile all'infinito <
protezione quali la marcatura elettronica che include nell'immagine un codice di identificazione, o l'introduzione di una filigrana che blocca il primo utilizzo dell'immagine in mancanza di una password>> (circostanza incontestata) , ha rilevato l'assenza di prova che le immagini <
momento della consegna a il proprio nome con la data di CP_1
27 produzione>> (circostanza che la perizia prodotta in questo grado, per le ragioni già evidenziate, non è sufficiente a contrastare) ed ha ritenuto indimostrata la mala fede in capo alla Parte_2
. Alla carenza di prova del patto contrario non ha ovviato l'appellante in
[...]
primo grado;
egli ha invocato la “confessione stragiudiziale” che sarebbe stata resa da nel corso di tre colloqui telefonici, ma si tratta CP_3
pacificamente di soggetto estraneo alla compagine societaria e le cui dichiarazioni non possono avere gli effetti di cui all'art. 2735 cod.civ. nei confronti della società (fermo restando che la confessione non può vertere su questioni di diritto quale è quella relativa alla utilizzabilità delle fotografie).
Ad ogni modo, è stata escussa quale teste indicata anche dal CP_3
e le circostanze relative alle predette conversazioni non sono state Pt_1
formulate quali capitoli di prova.
12.3. Né l'appellante può pretendere di ovviare a tale carenza di prova attraverso la produzione documentale effettuata in questo grado, dovendosi al riguardo ribadire quanto già rilevato nella ordinanza del 19 aprile 2023:
<
questo grado sono screenshot di mail risalenti a data anteriore allo svolgimento del giudizio di primo grado in relazione ai quali non è stata provata la impossibilità da parte dell'appellante di produzione in quel giudizio, con conseguente inammissibilità ex art. 345 cpc>>; è, infatti,
generica, oltre che indimostrata, la deduzione per cui tali screenshot
sarebbero stati rinvenuti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
13. Infine l'appellante ha impugnato la statuizione di rigetto della istanza ex
28 art. 196 cod.proc.civ. che il Tribunale ha motivato con l'assenza di prova della sussistenza di una delle cause di astensione e ricusazione ex artt. 51 e
63 cod.proc.civ.
13.1. Anche sul punto il gravame è infondato.
13.2. L'appellante, infatti, non ha censurato la statuizione d'insussistenza di una causa di astensione e ricusazione ed anzi evidenzia che il consulente d'ufficio avrebbe “distorto il contenuto dell'istanza ex art. 196 c. p. c.,
affermando che l'attore avrebbe formulato illazioni, ventilando la
sussistenza con il C.T.P. di parte convenuta di un'associazione associazione
professionale con spartizione di utili e di perdite, quando invece l'attore,
sulla base di documentazione pubblicata sul sito web dello stesso C.T.U., non
avesse affermato nulla del genere, avendo soltanto parlato di una
“collaborazione professionale” e di una conoscenza tra i due soggetti,
circostanza, questa, confessata dallo stesso C.T.U. davanti al “Giudice
Relatore”, che avrebbe imposto alla prof. nel rispetto del Persona_1
principio di correttezza processuale, la preventiva segnalazione al Giudice
per ogni valutazione in merito”.
13.3. In tal modo viene confermato quanto dichiarato dal consulente d'ufficio nella nota in risposta ai chiarimenti richiesti al riguardo dal Tribunale, e cioè,
la insussistenza di rapporti professionali, avendo questi riferito circa la esistenza di meri rapporti di conoscenza, di certo normali e non anomali nel contesto dell' “ambiente della fotografia professionale bresciana”, e la inesistenza di rapporti di collaborazione professionale se non il coinvolgimento di entrambi in un progetto (che si è palesato successivamente
29 al conferimento dell'incarico) in cui avrebbero dovuto svolgere, in autonomia, il ruolo di docenti e che comunque non ha avuto seguito e non si
è realizzato. E' evidente che non risultano perciò integrati i gravi motivi richiesti ai sensi dell'art. 196 cod.proc.civ. per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
14. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
14.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 2.000.01ed € 4.000.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2020 pubblicata in data 27 luglio 2022;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 9.643,00 per la fase di studio €
[...]
5.607,00 per la fase introduttiva € 6.459,00 per la fase di trattazione ed €
16.033,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come
30 per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
31
R. Gen. n. 1084/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata in materia
d'impresa- Sezione Prima civile-, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1084/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 20 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26 Diritto d'autore e
giugno 2024 diritti contesi
d a Codice: 181012
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Guarisco
Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Giovanbattista Controparte_1
Grazioli e dell'avv. Marco Odracci
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 27
luglio 2022, n. 2020/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertato che in esecuzione di altrettanti contratti d'opera intellettuale conclusi con l'appellata l'appellante , Controparte_2 Parte_1
in data 10.10.2015, 17.10.2005, 18.01.2006, 08.05.2006, 09.10.2006,
20.11.2006, 20.12.2006, 23.09.2008, 12.10.2008, 07.02.2009 e 17.04.2009,
realizzò undici servizi fotografici ritraenti modelle;
Accertato che tutte le fotografie realizzate dall'appellante su commissione Parte_1
dell'appellata rientrano nella categoria delle “fotografie Controparte_1
artistiche” di cui all'art. 2 n. 7 L. d. A;
Accertato che l'appellante Parte_1
ha sempre mantenuto il diritto di proprietà di tutte le fotografie
[...]
realizzate su commissione dell'appellata consegnando Controparte_1
alla committente una copia digitale delle fotografie di derivazione dall'originale, in parte in formato file/TIFF ed in parte in formato file/JPG,
contenenti il suo nominativo del fotografo e la data di realizzazione delle fotografie, senza mai concludere un accordo orientato ad attribuire alla committente il diritto di sfruttarle commercialmente;
Accertato che nel settembre 2014, l'appellante trovò pubblicata sulla rivista Parte_1
“TENDENZA 08”, una delle fotografie appartenenti al servizio fotografico realizzato il 17.10.2005 su commissione dell'appellata Controparte_1
Accertato che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, l'appellante Parte_1
scopriva che altre 67 (sessantasette) fotografie appartenenti ai servizi
[...]
fotografici commissionati dall'appellata si trovassero Controparte_1
indebitamente pubblicate, su scala mondiale, in oltre 100 (cento) siti internet
2 di vendita di prodotti di bellezza per capelli recanti i marchi di proprietà
dell'appellata Accertato che l'illecito sfruttamento Controparte_1
commerciale delle fotografie oggetto di lite da parte dell'appellata
[...]
ha provocato all'appellante un ingiusto danno CP_1 Parte_1
di natura patrimoniale, sia per il mancato guadagno che avrebbe conseguito qualora si fosse accordato con la committente al fine di attribuirle il diritto di sfruttamento commerciale delle fotografie, sia a titolo di c.d. perdita di
chance di conseguire ulteriori guadagni, stante la privazione di risonanza pubblicitaria del proprio nominativo di fotografo, oltre che un ingiusto danno di natura non patrimoniali per la lesione del diritto di autore (artt. 2059 codice civile, 20 L.d.A.), danni tutti passibili di essere risarciti a norma di legge (art. 159 Legge L.d.A.); riformare la sentenza n. 2020/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Brescia Sezione Specializzata in Materia di Impresa il
27.07.2022 nel procedimento n. 18181/2018 R.G., notificata al difensore domiciliatario dell'appellante in data 12.10.2022, e per l'effetto condannare l'appellata c. f. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, Via Romolo Gessi n.
14, 16, 18, al risarcimento del danno a vantaggio dell'appellante Parte_1
, c.f. , per la violazione della normativa in
[...] C.F._1
materia di protezione del diritto di autore (Legge n. 633/1941 e successive modificazioni), nella misura di euro 2.500.000,00 (due-milioni-
cinquecentomila) per sorte capitale, dei quali euro 2.010.000,00 (due-
milionidiecimila) a titolo di danno patrimoniale, euro 140.000,00
(centoquarantamila) a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, ed
3 euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto morale di autore, maggiorate di I.V.A. .e ritenuta di acconto, se dovute, come per legge, od in quella diversa somma che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Brescia Sezione Impresa Sezione Civile riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione Civile SS.UU. n.
1712/1995) ed agli interessi compensativi da ritardato pagamento sulla relativa somma in tal senso attualizzata, da calcolare dalla data dell'accertamento del fatto lesivo fino all'estinzione del debito (Cassazione
Civile SS.UU. n. 10884/2007, n. 13463/1999, n. 4030/1998). Condannare,
altresì, l'appellata c. f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, Via
Romolo Gessi n. 14, 16, 18, alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento dei compensi professionali di avvocato relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, da determinare ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni oltre al rimborso del 15% per spese generali, 4%
cassa previdenza avvocati ed IVA se dovuta. In via istruttoria, ai sensi dell'art. 356 c. p. c., la parte appellante, per le medesime ragioni che avevano giustificato l'istanza ex art. 196 c. p. c. presentata in sede di primo grado inopinatamente respinta dal Giudice di primo grado, chiede la rinnovazione integrale delle indagini peritali, con i medesimi quesiti già assegnati dal
Tribunale di Brescia al consulente tecnico di ufficio, Prof. , con Persona_1
ordinanza emessa il 19.11.2019, integrati con ordinanza emessa il
01.04.2021.”
Dell'appellata
4 “Nel merito rigettare le domande attoree, anche in via istruttoria, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza impugnata per le ragioni tutte dedotte dall'appellata anche nella comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse accogliere le domande risarcitorie avanzate da parte attrice, previo l'accertamento di un'eventuale violazione imputabile a CP_1
, per ciascuna singola fotografia, quantificare l'asserito danno secondo i
[...]
parametri esposti dalla convenuta e in ogni caso considerando il reale valore di mercato attribuibile alle singole fotografie eventualmente utilizzate in concreto da
. In ogni caso condannare controparte al pagamento a favore di parte CP_1
convenuta delle spese, anche di CTU, e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad I.V.A. (se dovuta) e CPA e spese forfettarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la sua condanna al risarcimento del danno cagionatogli dall'indebito sfruttamento economico di sessantasette fotografie artistiche a lui appartenenti effettuata da quest'ultima.
In particolare, ha dedotto di essere un fotografo artistico professionista e di aver stipulato oralmente con la convenuta, azienda leader nella commercializzazione di prodotti di bellezza per capelli, diversi contratti d'opera intellettuale per la realizzazione di undici servizi fotografici, con l'accordo che esso avrebbe mantenuto il diritto esclusivo allo sfruttamento economico delle predette immagini, mentre la committente avrebbe avuto facoltà di utilizzarle solo per uso interno aziendale;
i rapporti negoziali,
5 instaurati per il tramite della brand ambassador della convenuta CP_3
si sarebbero interrotti in conseguenza della mancata sottoscrizione da
[...]
parte sua di una dichiarazione liberatoria in forza della quale Controparte_1
sarebbe stata autorizzata a sfruttare tali fotografie e il suo nominativo,
[...]
senza corrispondergli le relative indennità economiche.
Nonostante il tenore degli accordi, ha dichiarato di essersi avveduto che, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, sessantasette fotografie realizzate nello svolgimento di tali servizi, alcune modificate e prive della sua firma, erano state pubblicate in oltre cento siti web di prodotti di bellezza per capelli,
alcuni riconducibili a e a Controparte_1 CP_3
Ha lamentato che la condotta della convenuta, posto in essere in violazione della normativa sul diritto d'autore, gli ha cagionato un danno pari ad €
2.500.000,00, di cui € 2.010.000,00 a titolo di danno patrimoniale per indebito sfruttamento delle opere fotografiche, € 140.000,00 a titolo di danno patrimoniale per perdita di chance ed € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto morale d'autore.
2. Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, Controparte_1
ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da e, in via principale, ha chiesto il rigetto di tutte le domande Parte_1
proposte dall'attore, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare: si è qualificata come una piccola realtà avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti cosmetici, distinta da CP_4
6 ha escluso di aver commissionato servizi fotografici all'attore, CP_5
sostenendo di essersi limitata a mettere i suoi locali a disposizione di la quale li avrebbe utilizzati per realizzare i servizi fotografi CP_3
in oggetto e, in cambio, le avrebbe consegnato le fotografie scattate in quelle occasioni da utilizzare a sua discrezione a fini promozionali;
ha negato l'esistenza di un accordo di esclusiva o di limitazione all'utilizzo delle immagini scattate da e ha sostenuto che, all'epoca dei fatti, Parte_1
l'attore era un fotografo amatoriale che avrebbe pubblicato le immagini su varie pagine online per farsi pubblicità; ha inoltre contestato la natura di opere artistiche delle fotografie oggetto di lite e ha dedotto di esserne divenuta proprietaria a seguito della loro consegna da parte del prestatore ex
artt. 87 e ss. L.d.a. e, comunque, di averne utilizzate soltanto alcune per la realizzazione di calendari da distribuire gratuitamente ai clienti a fine anno o di qualche catalogo con scopo promozionale.
3. Con sentenza n. 2020/2022 pubblicata in data 27 luglio 2022, il Tribunale
di Brescia ha rigettato le domande proposte da nei confronti Parte_1
di condannando l'attore a rifondere le spese di lite e di Controparte_1
C.T.U.
3.1 In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- non possa far valere la prescrizione delle pretese Controparte_1
avversarie, essendosi costituita tardivamente;
- le domande proposte dall'attore vadano respinte;
- sia stato provato in causa che la convenuta, quale committente di fatto dei
7 servizi fotografici realizzati dall'attore in collaborazione con CP_3
sia entrata legittimamente in possesso di una “copia digitale” delle
[...]
fotografie, consegnatele da al fine di utilizzarle per i propri Parte_1
scopi promozionali;
- rilevata la contrapposizione delle parti circa l'esistenza o meno di un accordo orientato ad escludere il diritto della convenuta di usare le foto al di fuori del contesto interno aziendale, l'onere di provare la conclusione di tale accordo gravi sull'attore che non l'ha adempiuto;
- la pacifica consegna a della copia digitale delle Controparte_1
fotografie, unitamente al fatto che le immagini, sprovviste del nome del fotografo e della data di produzione, siano state consegnate con l'espressa facoltà di un loro possibile utilizzo a scopi promozionali, quanto meno interni, in mancanza della prova del contenuto di ulteriori accordi tra le parti,
determini l'acquisto da parte della convenuta del diritto di utilizzare tali immagini per scopi pubblicitari;
- non vi siano sufficienti elementi per ascrivere alla convenuta la diffusione
“esterna” delle fotografie, mediante pubblicazione sui siti web indicati in citazione, non risultando tali siti a lei direttamente riferibili;
- il lungo tempo in cui le immagini sono rimaste pubblicate on line senza alcuna reazione da parte dell'attore faccia presumere quanto meno una tolleranza di tale divulgazione da parte del fotografo;
- non sussista la lamentata violazione del diritto d'autore, né sotto il profilo patrimoniale (perdita di diritti economici e di chance), né sotto il profilo non
8 patrimoniale (lesione del diritto morale d'autore per omessa indicazione del proprio nominativo);
- la legge in materia di protezione del diritto d'autore distingua tra l'opera fotografica e la fotografia semplice: la prima, connotata dal requisito della creatività, è tutelata sia sotto il profilo patrimoniale, in quanto il suo autore vanta il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in qualsiasi forma (artt. 12-19 L.d.A.), sia sotto l'aspetto non patrimoniale, in quanto l'autore gode del diritto morale d'autore e di quello connesso al riconoscimento della paternità dell'opera in ogni tempo (artt. 20, 21, 142
L.d.a.), cui consegue il diritto al risarcimento del danno in caso di violazione;
mentre la fotografia semplice è tutelata soltanto come oggetto dei cd. diritti connessi in quanto all'autore spetta il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio (art. 88 L.d.A.), a meno che la fotografia non sia stata ottenuta nell'ambito di un rapporto d'opera professionale “su cose in possesso del committente”, nel qual caso tale diritto apparterrebbe a quest'ultimo, salvo il pagamento di un equo corrispettivo al fotografo (art. 88
co. 3 L.d.A.);
- a norma dell'art. 89 L.d.A., la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia semplice comprenda, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di cui all'art. 88 co. 1 L.d.A., sempreché tali diritti spettino al cedente;
- l'art. 90 L.d.A. richieda l'indicazione sugli esemplari della fotografia del nome del fotografo e della data di produzione, la cui assenza rende la
9 riproduzione non abusiva, salva la prova della malafede del riproduttore;
- l'istanza di ricusazione del C.T.U. ai sensi dell'art. 196 c.p.c. formulata dall'attore vada respinta, non avendo esso provato la sussistenza di una delle cause di astensione o di ricusazione ex artt. 51 e 63 c.p.c.;
- il C.T.U. abbia analizzato le fotografie oggetto di lite, rilevando che la natura commerciale delle immagini le ponga già in un contesto diverso da quello artistico;
le fotografie in oggetto non ambiscano ad essere opere che prescindono dal tempo e dal luogo, essendo perfettamente inquadrabili nel momento in cui sono state prodotte;
la scarsa esperienza del fotografo sia riscontrabile nell'utilizzo standard delle sorgenti di luce, posizionate e impiegate in maniera ripetitiva e senza alcun apporto personale e creativo;
in molte immagini non venga prestata attenzione nella scelta del punto di vista e nella collocazione della modella nello spazio;
le modelle abbiano spesso mani, piedi, gomiti tagliati o troppo vicini al bordo;
negli scatti realizzati in esterno, come per esempio nello shooting realizzato a Berlino, le inquadrature siano prive degli elementi architettonici e artistici, nonché delle atmosfere e delle sfumature che rendono il luogo prescelto riconoscibile;
in base alle predette considerazione, abbia qualificato le immagini come fotografie semplici, quantificando il costo del diritto di utilizzazione in base ai prezzi di mercato;
con esclusione della risarcibilità del diritto d'autore rivendicato dall'attore ex artt. 12 ss. e 20 ss. L.d.A.;
- per non residuino margini di tutela neppure con riferimento Parte_1
ai diritti spettanti all'autore di una fotografia semplice, essendo dirimente nel
10 caso di specie il fatto che, dopo la loro realizzazione, l'attore abbia consegnato alla convenuta una loro “copia digitale”, priva di indicazione del nome dell'autore e della data di produzione, con espressa facoltà di un loro utilizzo a scopi promozionali quanto meno interni e senza ulteriori precauzioni;
non appaia determinante a tal fine il fatto che l'attore abbia trattenuto le matrici originali dei “file CR2” ancora in suo possesso, atteso come, con l'avvento della tecnologia digitale, è divenuto estremamente difficile, se non impossibile, distinguere chiaramente tra il mero invio della fotografia e l'invio del negativo o di altro mezzo di riproduzione della medesima ed anche la sola copia digitale consente, in mancanza di adeguati sistemi di protezione, la duplicazione all'infinito dell'immagine e la sua conseguente facile divulgazione;
infine, l'attore non abbia allegato, né
dimostrato che le copie digitali consegnate fossero munite di tali sistemi di protezione o recassero il proprio nome e la data di produzione;
- il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'opera ai sensi dell'art. 20
L.d.a. risulti violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, ossia nel solo caso in cui l'opera risulti attribuita a soggetto diverso dall'autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell'autore, circostanza questa che, di per sé, non pone in discussione la sua paternità;
- in conclusione, l'attore non abbia fornito la prova di una riproduzione abusiva da parte della convenuta o idonea a determinare il diritto dello stesso ad un compenso ulteriore rispetto alla remunerazione già pacificamente adempiuta dalla convenuta.
11 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di un unico e articolato motivo.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
4. All'udienza del 26 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante deduce come risulti incontroverso che le fotografie oggetto di lite siano state commissionate dalla convenuta, che ne ha sostenuto tutti i costi, per il tramite della propria “Brand Ambassador” e CP_3
ribadisce la sussistenza di un accordo tra le parti in forza del quale le fotografie sarebbero state destinate ad un uso meramente interno aziendale.
Deduce di avere consegnato alla convenuta una “copia digitale” di derivazione dall'originale di ciascuna fotografia in formato file/TIFF e file/JPG, senza introdurre cifrature, password od altro congegno di protezione, al fine di permettere alla convenuta di poterle stampare autonomamente per il fine di uso interno aziendale per il quale erano state consegnate ma che le copie digitali in discorso contenevano tutti i metadati delle fotografie, compresi il nome del fotografo, la data dello scatto e anche l'indicazione che le fotografie fossero protette da “copyright”.
2. Sostiene che, all'epoca dei fatti, lungi dall'essere un amatore alle prime armi come ritenuto dal Tribunale, aveva conseguito da tre anni un master di
12 fotografia di moda presso l'accademia John Kaverdasd di Milano ed aveva già maturato esperienza nel campo.
3. Contesta la statuizione del Tribunale secondo la quale non sarebbe provata la diffusione esterna delle fotografie ad opera della convenuta mediante la loro pubblicazione sui siti internet elencati. Ribadisce a riguardo che la convenuta è una società leader in ambito internazionale nel settore della vendita di prodotti di bellezza per capelli, gravitante nell'orbita di N.G.
Group Universal e che la circostanza che le fotografie siano state pubblicate su oltre cento siti internet di vendita on-line di prodotti di bellezza per pubblicizzare i prodotti delle linee recanti i marchi di proprietà della convenuta integra presunzione grave, precisa e concordante (art. 2729 co. 1
c.c.) circa il fatto che sia stata essa ad apporvi le effigie dei propri prodotti,
per poi chiederne la pubblicazione. Sottolinea come rappresenti fatto notorio che i prodotti recanti un determinato marchio non siano venduti solo su siti
internet direttamente riconducibili al proprietario del prodotto, ma usualmente appoggiati a innumerevoli portali di vendita on line.
4. L'appellante lamenta poi che il Tribunale abbia negato erroneamente valore “artistico” alle fotografie oggetto di lite, recependo le indicazioni fallaci fornite dalla C.T.U. e non quelle del C.T.P. da esso incaricato, il quale ha invece affermato il sicuro valore artistico delle medesime e ha evidenziato come per ogni modella ritratta ci fosse stato uno studio ad hoc dell'immagine e che non sussistessero errori o forzature con riferimento ai tagli e alle inquadrature e che, in tutte le fotografie, esso avesse rispettato la regola dei terzi, dimostrando così di essere un fotografo tecnicamente preparato, come
13 peraltro provato dal suo “portfolio” e dal fatto che la stessa convenuta avesse pubblicato alcune fotografie oggetto di causa sulle copertine di diverse riviste. Rinnova pertanto le censure mosse alla C.T.U. e ribadisce che le fotografie in oggetto presentano il suo rilevante apporto creativo.
5. Lamenta inoltre che il Tribunale abbia fatto mal governo dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2967 c.c.) laddove ha ritenuto che, in materia di “fotografie semplici”, debba essere il fotografo che ha realizzato e poi ceduto il negativo od altro mezzo di riproduzione a dimostrare di avere concluso un accordo orientato a trattenere nella propria sfera giuridica i diritti connessi.
Sottolinea che la sentenza della Cassazione n. 4723/1998 ha chiarito che la previsione di cui all'art. 110 L.d.A., che dispone che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, sia sicuramente applicabile anche alla disciplina dei "diritti connessi" all'esercizio del diritto d'autore, nei quali sono compresi quelli relativi alle fotografie;
ciò in virtù della previsione di cui all'art. 107 L. d. A., che fa "salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo", in quanto il legislatore, nell'imporre la forma ad
probationem, ha inteso prevenire equivoci e controversie fra le parti circa l'oggetto della cessione e, comunque, porre una regola probatoria a tutela degli interessi delle parti e dei terzi. Pertanto, l'assenza di una prova scritta circa gli accordi intercorsi tra le parti, a suo giudizio, si risolve sfavorevolmente alla posizione dell'appellata che non ha dimostrato l'esistenza di un accordo volto ad attribuirle il diritto di sfruttamento delle immagini.
14 6. L'appellante si duole altresì del fatto che il Tribunale non abbia apprezzato il valore probatorio della confessione stragiudiziale resa a suo vantaggio da nel corso dei tre colloqui telefonici (registrati dall'attore) CP_3
intercorsi rispettivamente in data 12.2.2015, 13.2.2015 e 16.4.2015 (cfr. doc.
22 e doc. 23 fascicolo attoreo di primo grado). Deduce che, dopo tale confessione, alcuni portali in cui erano state pubblicate abusivamente le fotografie, sono stati chiusi, di altri è stato cancellato il dominio e altri ancora hanno subito la rimozione delle fotografie.
7. Dichiara di aver rinvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, due screenshot relativi a comunicazioni a mezzo e-mail intercorse con il 26.5.2009, ore 20.24 e il 20.5.2009, ore 15.10 e 15.28, che CP_3
confermerebbero la sussistenza dell'accordo da lui menzionato e la sottoposizione ad esso della liberatoria per sfruttare le fotografie oggetto di lite. A riprova dell'autenticità dei menzionati screenshot, chiede di essere autorizzato al deposito agli atti del giudizio di secondo grado di tali documenti, accompagnati dalla relazione di attestazione forense di sua autenticità rilasciata da in data 8.11.2022. Controparte_6
8. Sottolinea che la tutela risarcitoria per l'indebito utilizzo della fotografia è
piena e incondizionata ai sensi dell'art. 158 L.d.A., contemplando il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche in via forfettaria sulla base, quanto meno, dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Inoltre evidenzia che la Suprema Corte, in tema, ha chiarito che anche in
15 mancanza di prova di altre specifiche voci di danno determinabili ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c., l'autore leso dalla condotta illecita altrui abbia comunque il diritto di far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se, chiestogli il consenso alla pubblicazione, avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso (cfr. Cass. n. 11353/2010, n. 2195/2008, n. 12433/2008).
Il risarcimento della lesione del diritto morale di autore, invece, attesa la sua natura non patrimoniale, ne impone necessariamente la determinazione con valutazione equitativa (cfr. Cass. n. 1361/2014, SS. UU. n. 26972/2008, n.
8828/2003).
Dichiara di avere quantificato il danno patrimoniale utilizzando il parametro del c.d. prezzo del consenso ed è stato determinato considerando il numero rilevante delle fotografie indebitamente sfruttate e il rilevante arco temporale di realizzazione dell'abuso (almeno dieci anni), stabilendo poi quale prezzo ipotetico per la cessione del diritto di sfruttamento economico di ogni singola fotografia artistica per la durata di cinque anni, la somma di € 6.000,00
determinata in ragione di anno;
le fotografie sono state abusivamente sfruttate dalla convenuta senza mai recare il suo nominativo di autore,
provocando in tal senso un ulteriore danno patrimoniale da cd. lucro cessante,
qualificabile in termini di minore risonanza pubblicitaria e quindi di perdita di chance di ricevere incarichi professionali.
Allega che il danno patrimoniale da perdita di chance di guadagno è stato quantificato in sede di primo grado, in via equitativa e prognostica, nella misura di € 140.000,00, pari ad € 28.000,00 annuali calcolato lungo un arco
16 temporale di cinque anni;
mentre il danno non patrimoniale integrato sia dal diritto morale di essere riconosciuto autore delle fotografie, sia dal patimento subito dal momento della scoperta che le proprie fotografie fossero utilizzate ovunque, senza il riconoscimento morale ed economico del proprio lavoro,
con un evidente danno consequenziale procurato alla propria carriera professionale, è stato quantificato, quale danno conseguenza, nella misura di
€ 350.000,00.
In ordine il valore da attribuire alle fotografie oggetto di lite in caso di cessione a terzi del diritto di utilizzazione, contesta le conclusioni cui è giunta la C.T.U. e nota come, dai siti “FOTOLIA”, “SHUTTERSTOCK” e
“INIMAGE” indicati dal C.T.U., si evinca non solo di trovarsi al cospetto di un'offerta di vendita di fotografie “royalty free” e quindi necessitanti, per il caso di sfruttamento commerciale, di un accordo con il proprietario delle fotografie, ma soprattutto che “fotografie semplici” qualitativamente inferiori rispetto a quelle in oggetto siano in vendita a prezzi non lontani da quelli da esso indicati.
9. L'appello non è fondato.
10. L'azione proposta dall'appellante, diretta all' “accertamento della
violazione del diritto d'autore”, è stata fondata sul presupposto (di cui è stato chiesto l'accertamento giudiziale) che “tutte le fotografie realizzate su
commissione dell'appellata rientrano nella categoria Controparte_1
delle “fotografie artistiche” di cui all'art. 2 n. 7 L. d. A.” e che non vi sia stato tra le parti “un accordo orientato ad attribuire alla committente il diritto
di sfruttarle commercialmente”; il risarcimento del danno, nelle varie
17 componenti specificate, è stato richiesto per “la violazione della normativa
in materia di protezione del diritto di autore”.
Non appare necessario riportare la normativa contenuta nel codice del diritto di autore, nota alle parti e già dettagliatamente riportata nella sentenza.
10.1. La doglianza che va previamente esaminata è quella inerente la statuizione con cui il Tribunale ha negato carattere creativo alle fotografie,
qualificandole, in esito alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, quali
<>, con la conseguente esclusione dal novero delle
<> che ai sensi dell'art. 2, n.7, L.D.A., ricevono protezione quale oggetto del diritto d'autore, protezione che, come esposto,
l'appellante ha invocato ed invoca.
10.2. Gli elementi identificati dal Tribunale come quelli pregnanti per distinguere le opere fotografiche dalle fotografie semplici non sono fatti oggetto di censura e sono stati anche da ultimo ribaditi dalla Corte di
Cassazione: << In generale, una fotografia può essere considerata un'opera fotografica prescindendo dal suo valore artistico se rappresenta una scelta creativa del fotografo. Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è
incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà
rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo,
poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che
18 si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell'autore. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura,
prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o dalla scelta del soggetto
(intervenendo il fotografo sull'atteggiamento e sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. La creatività dell'artista può
manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti,
la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell'immagine, il momento dello scatto, la post produzione, la scelta dei toni, la stampa etc. >> (cfr. Cass. 33599/ 2024 in parte motiva).
10.3. L'appellante si duole che il Tribunale abbia recepito le valutazioni operate dal consulente d'ufficio e svolge censure richiamandosi alle valutazioni del consulente di parte.
Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'appellante evidenzia che “per ogni modella ritratta ci fosse stato uno
studio “ad hoc” dell'immagine in considerazione delle diverse
ambientazioni e che con riferimento ai tagli ed alle inquadrature, non
sussistessero errori o forzature, in quanto le modelle erano state giustamente
inquadrate, sia da vicino, sia da lontano, in primo piano o a figura intera”:
rileva il Collegio che lo “studio ad hoc” è un concetto di per sé del tutto vago e generico;
la scelta e lo studio del soggetto da rappresentare devono emergere dalla fotografia ed avere una connotazione personale e creativa (che
19 l'appellante non specifica) che trascenda la scelta e lo studio, anche riguardo alla espressione o collocazione della modella, che qualsiasi fotografo compie,
anche nel caso in cui vengano commissionate fotografie commerciali;
come evidenziato dal Tribunale sulla scorta della espletata consulenza tecnica d'ufficio, laddove è stata fatta la scelta di una specifica ambientazione, essa non è stata neanche valorizzata nelle foto “il che rende il servizio ambientato
in un luogo qualsiasi, indistinguibile”; la inesistenza di errori (in dissenso con quanto ritenuto dal consulente d'ufficio) è anch'esso un parametro non congruo in quanto non sufficiente per il positivo vaglio della connotazione della creatività;
l'appellante deduce che “nel campo della fotografia, una delle linee guida
più importanti da rispettare per la composizione dell'immagine fosse
rappresentata dalla c.d. regola dei terzi, che prevede di dividere il campo
fotografico attraverso “due linee verticali”, che individuano tre segmenti
uguali orizzontalmente, e “due linee orizzontali che individuano tre segmenti
uguali verticalmente, ed i quattro punti dove si intersecano le linee sono detti
punti di forza, in quanto ivi si concentra l'occhio visivo, cioè l'attenzione
dopo aver visualizzato il centro della foto”: rileva il Collegio che il rispetto di una “regola” contenuta nelle “linee guida” è un profilo di natura tecnica,
di certo non inerente al contenuto creativo della immagine;
occorrendo la prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico, è evidente che la “preparazione tecnica” del fotografo e l' “eccelsa fattura” delle foto
(peraltro non condivisa dal consulente d'ufficio) non sono elementi dirimenti per connotare le fotografie di quel valore artistico che il Tribunale ha
20 motivatamente escluso;
sostiene l'appellante che “In disparte dalle censure mosse dall'attore
all'operato del C.T.U., che in questa sede si rinnovano, risulta evidente che
le fotografie oggetto di lite sono caratterizzate dal rilevante apporto creativo
fornito dall'attore, ed in nessuna di esse l'inquadratura della modella risulta
occasionale, essendo positivamente apprezzabile la cura certosina prestata
nel comporre i rapporti degli elementi che costituiscono l'immagine,
l'attenta selezione delle luci e delle loro fonti ed una percezione visiva di
particolari dosaggi dei toni chiari e dei toni scuri;
ci troviamo al cospetto di
fotografie senza tempo, evocanti suggestioni in chi le osserva e palesando
quell'impronta personale e peculiare del lavoro del fotografo idonea a
qualificare il risultato del proprio lavoro in termini di opera fotografica”:
rileva il Collegio che non viene specificato quali sarebbero le “suggestioni”
che le foto evocano rispetto alla realtà rappresentata (bellezza delle acconciature e dei capelli delle modelle attraverso cui promuovere i prodotti commerciali della committente); lo stesso appellante ha precisato che “le
fotografie avrebbero dovuto essere senza tempo e quindi idonee ad essere
utilizzate in ogni contesto”, aspetto quindi funzionale al loro utilizzo e non al loro pregio;
il Tribunale, comunque ha ritenuto che esse sono
<> e il consulente d'ufficio ha specificato che “riproducono un gusto che può essere
certamente iscritto a una dimensione temporale piuttosto ristretta e a una
dimensione senz'altro locale”; quanto alla composizione degli elementi,
all'uso delle luci, non sono offerti elementi per discostarsi dal giudizio
21 espresso dal consulente tecnico d'ufficio circa “l'utilizzo standard delle
poche sorgenti di luce e posizionate in maniera ripetitiva”, la sommarietà
“degli elementi fondamentali della composizione, dell'inquadratura e del
gesto, senza un vero intento espressivo e narrativo e puramente casuali”, il taglio delle figure cui il fotografo ha tentato di ovviare provvedendo a
“riquadrare e tagliare successivamente nel tentativo di migliorare le
inquadrature spesso senza riuscirvi”; che tali aspetti costituiscano piuttosto espressione “del lavoro di un artista, andando a caratterizzare il proprio
stile personale”, è una indimostrata petizione di principio, non essendo ravvisabili nelle allegazioni dell'appellante le specifiche ragioni per le quali la valutazione compiuta dal consulente d'ufficio sarebbe erronea;
ritenere, poi, che l'essere rimaste le fotografie “pubblicate per anni sui siti
internet di vendita di prodotti di bellezza a livello mondiale” sia “sintomo
evidente che quelle immagini fossero ritenute tali da evocare suggestioni nei
potenziali clienti acquirenti dei prodotti commercializzati” è anch'essa una petizione di principio in quanto l'entità, anche dal punto di vista temporale,
dell'utilizzo a scopo commerciale della foto nulla ha a che fare con il suo valore artistico.
10.4. Pertanto, le considerazioni svolte dall'appellante non valgono a contrastare l'articolata motivazione sulla base della quale, in adesione alle conclusioni formulate dal consulente d'ufficio (il quale aveva già risposto in modo esauriente alle osservazioni del consulente di parte), il Tribunale ha negato valore creativo alle fotografie in questione e, in sostanza, non sono offerti al Collegio elementi nuovi che inducano a dissentire da essa.
22 Va quindi confermata la statuizione di <
così come rivendicato dall'attore ai sensi degli artt. 12 ss e 20 ss l.d.a.>>.
11. Escluso che le fotografie in questione abbiano valore artistico in quanto connotate da creatività, va ricordato che il non ha chiesto in primo Pt_1
grado che venga riconosciuta in suo favore la tutela prevista dalle norme applicabili alla <> e cioè quelle contenute nel capo V del titolo II del codice del diritto di autore. Ed anche riguardo alla questione della diffusione, la prospettiva dell'appellante nel giudizio di primo grado è stata sempre quella di evidenziare la inesistenza di un patto scritto di esclusiva impeditivo alla committente, in forza della normativa sulla protezione del diritto di autore, la libera utilizzazione delle fotografie
“sussumibili nell'alveo del perimetro dell'opera artistica” (cfr. memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ.).
11.1. Tuttavia, avendo il Tribunale esaminato la pretesa di risarcibilità anche nella prospettiva che si tratti di semplici fotografie, e deducendo l'appellante che “trovandoci al cospetto di un indebito utilizzo delle fotografie per fini
commerciali da parte della convenuta, la stessa avrebbe dovuto essere
condannata al risarcimento del danno quanto meno in relazione alla tutela
dei c.d. diritti connessi ex art. 88 co. 1 L. d. A. legati alla categoria delle
“fotografie semplici”, ritiene il Collegio che vada pure confermata la statuizione in ordine alla mancanza di prova della riproduzione abusiva e d'insussistenza del diritto ad un compenso ulteriore rispetto a quello già
corrisposto.
11.2. Al riguardo va osservato che il non ha agito per il compenso Pt_1
23 dei servizi fotografici ma per il risarcimento sul presupposto della illegittimità dell'utilizzo e della diffusione delle fotografie;
è quindi inconferente che le somme che è documentato essere state corrisposte dalla si riferiscano solo a due servizi fotografici e non a tutti Controparte_1
quelli realizzati tra il 2005 ed il 2009 (l'appellata, peraltro, ha dedotto di avere commissionato solo alcuni di tali servizi).
10.3. Il Tribunale ha accertato che <
copie digitali consegnate fossero munite di tali sistemi di protezione>> e l'appellante non censura in modo specifico tale statuizione né fornisce elementi per ritenere che l'onere assertivo e probatorio sia stato soddisfatto;
in atto di appello viene dedotto che “Risulta incontroverso che l'attore
consegnò alla convenuta non le fotografie già stampate, ma una “copia
digitale” di derivazione dall'originale di ciascuna fotografia in formato
file/TIFF ed in formato file/JPG, ovviamente senza introdurre cifrature,
password od altro congegno di protezione, al fine di permettere alla
convenuta di poterle stampare autonomamente per il fine di uso interno
aziendale per il quale erano state consegnate”, il che conferma, piuttosto che smentire, l'accertamento compiuto dal Tribunale al riguardo, ma viene prodotta una perizia “avente ad oggetto l'esplicitazione del contenuto di uno
dei file digitali delle fotografie oggetto di lite, nel caso di specie il file/JPG
di una delle fotografie scattate nell'ambito del servizio fotografico
“ACQUADULZA” realizzato in data 23.9.2008 (cfr. servizio , CP_7
doc. n. 21, fascicolo primo grado )”. Pt_1
La perizia di parte, circa le informazioni riguardanti i “metadata” che
24 comprenderebbero il nome del , la data dello scatto e la dicitura Pt_1
copyright, benché di ammissibile produzione in questo grado, per le considerazioni già esposte nella ordinanza emessa alla prima udienza ex art. 350 cod.proc.civ., riguarda soltanto il file di tipo immagine denominato
“MG_6115.JPG” relativo ad un'unica foto, non sufficiente a smentire l'accertamento del consulente d'ufficio che, dopo avere visionato le 67
fotografie, ha riferito che “il ha consegnato in occasione di ogni Pt_1
servizio i files ad alta risoluzione, Tiff (cessione di negativo o di analogo
mezzo di riproduzione della fotografia) senza apporre loghi consentendo così
a chi li ha ricevuti di poterne di fatto fare qualsiasi utilizzo, dalla stampa di
grandi dimensioni all'immagine web”, senza essere sul punto smentito dal consulente di parte, nelle proprie osservazioni, e dal difensore negli atti difensivi successivi al deposito della relazione.
11.4. A fronte dell'accertamento del Tribunale per cui <
sufficienti elementi per ascrivere a anche la diffusione CP_1
“esterna” delle fotografie mediante pubblicazione sui siti web elencati a pgg.
12-20 dell'atto di citazione, posto che nessuno di tali siti internet risulta alla convenuta direttamente riferibile>> è certo che non sono stati individuati e non sono individuabili gli autori delle varie pubblicazioni;
la diffusione sul
web (nel contesto del quale un'immagine è suscettibile di essere replicata all'infinito in assenza dei sistemi di protezione, nel caso di specie pacificamente mancanti), è stata protratta nel tempo;
inoltre non vi è prova,
prima ancora della diffusione delle fotografie sul web da parte dell'appellata o con il suo concorso (non potendosi ravvisare negli elementi indicati
25 dall'appellante i connotati di gravità, precisione e concordanza che connotano la prova presuntiva), della consegna di tutte le fotografie in questione, avendo essa formulato contestazione al riguardo sin dalla sua costituzione in giudizio di primo grado, e avendo escluso la teste di CP_3
avere consegnato alla le fotografie relative al nono e Controparte_1
decimo servizio fotografico.
11.5. La circostanza, poi, che la teste abbia anche riferito che CP_3
“l'interesse di era che, nel caso in cui le fotografie fossero CP_1
state di suo gradimento, le avrebbe potute sfruttare immagino all'interno
dei suoi saloni”, non può far ritenere provato che l'accordo tra le parti riguardasse esclusivamente un uso interno;
la teste esprime al riguardo una sua opinione (”immagino”), riferendo, in altri punti della propria deposizione, che la “le utilizzò di comune accordo con CP_1
il quale continuava ad insistere affinché le sue fotografie fossero Pt_1
pubblicate dappertutto”, circostanza non contrastata da elementi addotti dall'appellante.
11.6. Sicché, a prescindere dalla mancanza di prova circa la diffusione delle foto ad opera o con il concorso della avendo riguardo Controparte_1
al lungo periodo intercorso tra la pubblicazione delle fotografie sul web e la reazione del ed alla mancata allegazione e prova che le copie digitali Pt_1
fossero dotate degli elementi ex art. 90 l.d.a., appare condivisibile che il
Tribunale abbia qualificato tale comportamento quale tolleranza che, proprio in correlazione all'interesse dichiarato ad un'ampia diffusione sin dal momento in cui i servizi fotografici sono stati realizzati, porta comunque ad
26 escludere la sussistenza di mala fede in capo alla in Controparte_1
ordine all'utilizzo della fotografie in questione.
11.7. E' quindi condivisibile che il Tribunale abbia ritenuto provata la consegna <
realizzate dal a spese della convenuta e dietro il corrispettivo dalla Pt_1
stessa versato, sprovviste del nome del fotografo e della data di produzione,
con l'espressa facoltà di loro utilizzo a scopi promozionali (quanto meno interni) in mancanza di prova del contenuto di ulteriori accordi tra le parti determini l'acquisto da parte di del diritto di utilizzare tali CP_1
immagini per scopi pubblicitari, potendovi a tal fine anche apporre i propri marchi>>.
12. Né la statuizione del Tribunale è censurabile sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, sostenendo l'appellante che ai sensi dell'art. 110 l.d.a.
la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
12.1. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 89, che prevede che << La
cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente>>, ha evidenziato che la copia digitale è replicabile all'infinito <
protezione quali la marcatura elettronica che include nell'immagine un codice di identificazione, o l'introduzione di una filigrana che blocca il primo utilizzo dell'immagine in mancanza di una password>> (circostanza incontestata) , ha rilevato l'assenza di prova che le immagini <
momento della consegna a il proprio nome con la data di CP_1
27 produzione>> (circostanza che la perizia prodotta in questo grado, per le ragioni già evidenziate, non è sufficiente a contrastare) ed ha ritenuto indimostrata la mala fede in capo alla Parte_2
. Alla carenza di prova del patto contrario non ha ovviato l'appellante in
[...]
primo grado;
egli ha invocato la “confessione stragiudiziale” che sarebbe stata resa da nel corso di tre colloqui telefonici, ma si tratta CP_3
pacificamente di soggetto estraneo alla compagine societaria e le cui dichiarazioni non possono avere gli effetti di cui all'art. 2735 cod.civ. nei confronti della società (fermo restando che la confessione non può vertere su questioni di diritto quale è quella relativa alla utilizzabilità delle fotografie).
Ad ogni modo, è stata escussa quale teste indicata anche dal CP_3
e le circostanze relative alle predette conversazioni non sono state Pt_1
formulate quali capitoli di prova.
12.3. Né l'appellante può pretendere di ovviare a tale carenza di prova attraverso la produzione documentale effettuata in questo grado, dovendosi al riguardo ribadire quanto già rilevato nella ordinanza del 19 aprile 2023:
<
questo grado sono screenshot di mail risalenti a data anteriore allo svolgimento del giudizio di primo grado in relazione ai quali non è stata provata la impossibilità da parte dell'appellante di produzione in quel giudizio, con conseguente inammissibilità ex art. 345 cpc>>; è, infatti,
generica, oltre che indimostrata, la deduzione per cui tali screenshot
sarebbero stati rinvenuti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
13. Infine l'appellante ha impugnato la statuizione di rigetto della istanza ex
28 art. 196 cod.proc.civ. che il Tribunale ha motivato con l'assenza di prova della sussistenza di una delle cause di astensione e ricusazione ex artt. 51 e
63 cod.proc.civ.
13.1. Anche sul punto il gravame è infondato.
13.2. L'appellante, infatti, non ha censurato la statuizione d'insussistenza di una causa di astensione e ricusazione ed anzi evidenzia che il consulente d'ufficio avrebbe “distorto il contenuto dell'istanza ex art. 196 c. p. c.,
affermando che l'attore avrebbe formulato illazioni, ventilando la
sussistenza con il C.T.P. di parte convenuta di un'associazione associazione
professionale con spartizione di utili e di perdite, quando invece l'attore,
sulla base di documentazione pubblicata sul sito web dello stesso C.T.U., non
avesse affermato nulla del genere, avendo soltanto parlato di una
“collaborazione professionale” e di una conoscenza tra i due soggetti,
circostanza, questa, confessata dallo stesso C.T.U. davanti al “Giudice
Relatore”, che avrebbe imposto alla prof. nel rispetto del Persona_1
principio di correttezza processuale, la preventiva segnalazione al Giudice
per ogni valutazione in merito”.
13.3. In tal modo viene confermato quanto dichiarato dal consulente d'ufficio nella nota in risposta ai chiarimenti richiesti al riguardo dal Tribunale, e cioè,
la insussistenza di rapporti professionali, avendo questi riferito circa la esistenza di meri rapporti di conoscenza, di certo normali e non anomali nel contesto dell' “ambiente della fotografia professionale bresciana”, e la inesistenza di rapporti di collaborazione professionale se non il coinvolgimento di entrambi in un progetto (che si è palesato successivamente
29 al conferimento dell'incarico) in cui avrebbero dovuto svolgere, in autonomia, il ruolo di docenti e che comunque non ha avuto seguito e non si
è realizzato. E' evidente che non risultano perciò integrati i gravi motivi richiesti ai sensi dell'art. 196 cod.proc.civ. per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
14. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
14.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 2.000.01ed € 4.000.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2020 pubblicata in data 27 luglio 2022;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 9.643,00 per la fase di studio €
[...]
5.607,00 per la fase introduttiva € 6.459,00 per la fase di trattazione ed €
16.033,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come
30 per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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